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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34661/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale per le misure cautelari personali di Catanzaro confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di usura.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. con il primo ed il terzo motivo si contestava la motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari che non sarebbero state indicate in modo specifico ma ritenute sussistenti sulla base di una motivazione apodittica che, peraltro avrebbe fatto illegittimo riferimento a precedenti risalenti.

2.1.1. Le doglianze non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione delle emergenze procedimentali poste a sostegno della conferma della sussistenza del pericolo cautelare, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo, effettuando una valutazione completa sia in ordine alla gravità della condotta, che a alla personalità del ricorrente.

E riteneva, pertanto, Mazzea pienamente inserito nel contesto delinquenziale ed incline alla consumazione di nuovi reati (pagg. 6 e 7 del provvedimento impugnato.

2.2. Con il secondo motivo di deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine la sussistenza della gravità del quadro indiziario; si deduceva che non sarebbe stato dimostrato l'incasso da parte del ricorrente, di somme superiori al prestito erogato, e che il presunto offeso sarebbe a lui legato da un rapporto di amicizia.

2.2.1. Anche questo motivo si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli indizia senza indicare vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale.

Il tribunale rilevava infatti come gli elementi raccolti indicassero che Mazzea aveva erogato a Mercurio la somma di euro cinquemila per consentirgli di estinguere il proprio debito nei confronti dei Rullano e, contestualmente, aveva beneficiato di interessi usurari pari a duemilaottocento euro.

Risultava, dunque, dimostrata la pattuizione di interessi usurai e che Mazzea avesse approfittato dello stato di difficoltà della vittima e della sua situazione di necessità.

Il quadro indiziario trovava, peraltro, decisiva conferma nel rinvenimento nella disponibilità di Mazzea della carta del reddito di cittadinanza della vittima (pag. 6 del provvedimento impugnato) L'ordinanza impugnata non si presta, dunque, ad alcuna censura. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale per le misure cautelari personali di Catanzaro confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di usura. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. con il primo ed il terzo motivo si contestava la motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari che non sarebbero state indicate in modo specifico ma ritenute sussistenti sulla base di una motivazione apodittica che, peraltro avrebbe fatto illegittimo riferimento a precedenti risalenti. 2.1.1. Le doglianze non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione delle emergenze procedimentali poste a sostegno della conferma della sussistenza del pericolo cautelare, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo, effettuando una valutazione completa sia in ordine alla gravità della condotta, che a alla personalità del ricorrente. E riteneva, pertanto, Mazzea pienamente inserito nel contesto delinquenziale ed incline alla consumazione di nuovi reati (pagg. 6 e 7 del provvedimento impugnato. 2.2. Con il secondo motivo di deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine la sussistenza della gravità del quadro indiziario; si deduceva che non sarebbe stato dimostrato l'incasso da parte del ricorrente, di somme superiori al prestito erogato, e che il presunto offeso sarebbe a lui legato da un rapporto di amicizia. 2.2.1. Anche questo motivo si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli indizia senza indicare vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale. Il tribunale rilevava infatti come gli elementi raccolti indicassero che Mazzea aveva erogato a Mercurio la somma di euro cinquemila per consentirgli di estinguere il proprio debito nei confronti dei Rullano e, contestualmente, aveva beneficiato di interessi usurari pari a duemilaottocento euro. Risultava, dunque, dimostrata la pattuizione di interessi usurai e che Mazzea avesse approfittato dello stato di difficoltà della vittima e della sua situazione di necessità. Il quadro indiziario trovava, peraltro, decisiva conferma nel rinvenimento nella disponibilità di Mazzea della carta del reddito di cittadinanza della vittima (pag. 6 del provvedimento impugnato) L'ordinanza impugnata non si presta, dunque, ad alcuna censura. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 34661/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris