CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24351/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] i. T. G. , indagato per il delitto di maltrattamenti in danno della propria moglie, impugna con atto del proprio difensore l'ordinanza del Tribunale del riesame di om issis del 22 dicembre scorso, che ha confermato l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con le ulteriori prescrizioni del divieto di avvicinamento a meno di duecento metri dalla stessa e dalla persona offesa e di non comunicare in alcun modo con quest'ultima. 2. Sono tre i motivi del suo ricorso. 2.1. Il primo consiste nella violazione del principio della domanda cautelare, di cui all'art. 291, cod. proc. pen., nella parte in cui il primo giudice ha disposto altresì il divieto di avvicinamento alla persona offesa, senza che il Pubblico ministero l'avesse chiesto, in tal modo applicando una misura cautelare più gravosa rispetto a quella oggetto della domanda avanzatagli. Il Tribunale, ritenendo che tale divieto costituisse una delle prescrizioni accessorie all'allontanamento dalla casa familiare, consentite dall'art. 282-bis, comma 2, cod. proc. pen., e perciò respingendo il relativo motivo di riesame, avrebbe errato, perché tale disposizione normativa prevede quale prescrizione ulteriore soltanto quella di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma non anche a quest'ultima, apprestando, cioè, una tutela statica, per l'ipotesi di condotte delittuose contestualizzate in quei luoghi e non al di fuori di essi, come avviene appunto per i maltrattamenti in famiglia e come si è verificato, in concreto, nella specifica vicenda in rassegna. Peraltro, violerebbe la tassatività delle prescrizioni previste dall'art. 282-bis, cod. pen., anche l'individuazione della distanza minima, consentita esclusivamente per la diversa misura cautelare del divieto di avvicinamento dal successivo art, 2S2-tr. 2.2. Il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione sulle argomentazioni difensive rassegnate in sede di riesame, ovvero: episodicità delle condotte, anche in ragione della genericità delle relative dichiarazioni della persona offesa; riconducibilità di tali episodi alla rottura del rapporto coniugale; esclusione dello stato di soggezione della vittima, poiché la decisione dì separarsi dall'imputato è stata adottata di comune accordo tra loro. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in punto di esigenze cautelari, benché in realtà lamenti vizi di motivazione, e cioè che: li Tribunale ha valorizzato la reiterazione di atti di violenza fisica, quando in realtà ciò sarebbe avvenuto soltanto in due circostanze; dopo l'allontanamento dell'indagato dalla casa familiare, non è accaduto più nulla di rilevante; il termine del rapporto coniugale per comune volontà delle parti avrebbe fatto venir meno il pericolo di reiterazione criminosa. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato, avendo il Tribunale correttamente ritenuto che il divieto di avvicinamento alla persona offesa rientri tra le prescrizioni accessorie all'allontanamento dalla casa familiare, che l'art. 282-bis, comma 2, cod. proc. pen., dà facoltà al giudice di disporre. La lettura normativa proposta dalla difesa, fondata su una distinzione tra tutela "statica" e "dinamica" ed in relazione - parrebbe di comprendere - ai contesto logistico di manifestazione delle condotte delittuose, non soltanto è priva di qualsiasi sostegno normativa, ma è altresì - ed ancor prima - contraria ad ogni logica. Da un punto di vista strettamente testuale, va evidenziata la formula volutamente aperta utilizzata dal legislatore del 2001 (che ha introdotto nel codice di rito l'art. 282-bis, cit.), nell'intento di creare un precetto capace di adattarsi alle dinamiche familiari, naturalmente mutevoli e legate ad una molteplicità di variabili (ragioni economiche, lavorative, di salute, ma anche esigenze di figli ed altri familiari, conviventi o meno): in questo senso si spiega perché, nel dare facoltà al giudice di imporre quelle prescrizioni ulteriori, la norma si limiti a dire che esso «prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni». Quanto, poi, alla ratto della disciplina, sarebbe francamente singolare ed irrazionale la previsione, a protezione della persona offesa dal pericolo di eventuali comportamenti aggressivi ulteriori del soggetto maltrattante, della possibilità di disporre il divieto di avvicinamento di quest'ultimo ai luoghi abitualmente frequentati da costei e non anche, invece, direttamente alla sua persona al di fuori di quei luoghi. Né potrebbe condurre a diversa soluzione il fatto che quei contegni si siano manifestati soltanto all'interno dell'abitazione familiare, poiché il pericolo che giustifica la cautela scaturisce dal disequilibrio nei rapporti di forza psicologica tra i partecipi della relazione, che ben può manifestarsi anche al di fuori del luogo in cui questa è destinata per lo più ad esplicarsi. Del resto, è dato di comune esperienza, non solo giudiziaria, quello per cui i comportamenti maltrattanti tra familiari non si verifichino esclusivamente ed indefettibilmente tra le mura domestiche. In realtà, la successiva introduzione dell'art. 282-ter, avvenuta nel 2009 con la c.d. "legge sullo stalking" (d.l. n. 11, conv. dalla legge n. 38 di quell'anno), che ha previsto espressamente il divieto di avvicinamento alla persona offesa, oltre che ai luoghi da essa abitualmente frequentati (benché la rubrica della norma faccia espresso riferimento esclusivamente a questi ultimi, a riprova del fatto che Il più contiene il meno), non è stata determinata dalla necessità di affiancare una tutela "dinamica" accanto a quella "statica" asseritamente garantita dall'art. 282- bis: semplicemente, tale disposizione si è resa necessaria per ampliare la protezione anche alle relazioni non fondate sulla convivenza o, comunque, sulla condivisione della casa familiare, presupposto invece necessario per l'applicazione della misura già esistente dal 2001. 2. Il secondo motivo è inammissibile. È, infatti, manifestamente infondato, là dove denuncia la mancata risposta alle questioni sollevate con il riesame, invece tutte specificamente affrontate dall'ordinanza impugnata (vds. la relativa sintesi a pag. 2). E del tutto generico, oltre che funzionale ad una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in questa sede, allorché deduce il carattere episodico delle condotte vessatorie e/o umilianti, senza confrontarsi con le plurime risultanze probatorie di diverso segno dettagliatamente indicate dal giudici del riesame (pagg. 45,, ord.). È privo, infine, di consequenzialità logica, quando contesta la ipotizzabilità del reato perché le condotte si sarebbero verificate in una fase di crisi coniugale (come se i maltrattamenti possano configurarsi solo tra coppie in bonis), come pure quando esclude lo stato di soggezione della vittima, per essersi costei separata dal marito di comune accordo (ammesso che ciò sia dimostrato: vds. pagg. 5 s., ricorso): come a voler dire che non possa dirsi realizzata tale condizione deteriore, se non quando anche l'interruzione del rapporto avvenga per esclusiva volontà del partner, mentre è ben possibile — e quindi ragionevole — che la relativa iniziativa possa provenire anche dal soggetto debole della coppia, magari per sottrarsi alla prosecuzione delle altrui angherie, senza che per questo debba necessariamente mutare la connotazione prevaricante della preg ressa relazione. 3. Non può essere ammesso, infine, neppure il terzo motivo, in tema di esigenze cautelari. Non è vero, infatti, che il Tribunale del riesame abbia valorizzato esclusivamente gli episodi di violenza fisica, avendo invece fondato la prognosi di reiterazione del reato anche in ragione delle condotte offensive e dell'abituale condizione di ubriachezza dell'indagato, con valutazione logicamente ineccepibile. Egualmente tale si apprezza il giudizio dei Tribunale sul tempo trascorso tra la querela e l'applicazione della misura, in quanto pari a soli venti giorni e, quindi, ragionevolmente reputato troppo breve per risultare sintomatico del venir meno delle pulsioni delittuose da parte dell'indagato, manifestatesi prima d'allora per circa un decennio. Infine, l'interruzione della relazione coniugale non si presenta ontologicamente inconciliabile con la probabilità di reiterazione di analoghe condotte delittuose (tanto più in ragione della presenza di prole comune e, quindi, della concreta possibilità di ulteriori occasioni d'interazione tra indagato e persona offesa): ragione per cui la mancata valorizzazione di quello specifico aspetto da parte dell'ordinanza non incide sulla tenuta logica complessiva della relativa motivazione, risolvendosi, dunque, in una questione di merito, non sindacabile dal giudice di legittimità. 4. li ricorso, in conclusione, dev'essere respinto. Ne deriva obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod, proc. pen. — la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023.