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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 marzo 2025

Cassazione n. 16302/2026

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ato a SIENA il 26/03/1969 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso/ richiamando il contenuto della memoria depositata.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PRATO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], la quale chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, riportandosi ai motivi di ricorso di cui chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze pronunciata in data 18 marzo 2025 ; che ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca che la aveva ritenuta responsabile del reato previsto dall'art. 187, commi 1 e 1 bis d.lgs. 285/1992, perché circolava alla guida dell'autovettura Fiat punto tg.[OSCURATO:TARGA], in stato di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti, come risultava a seguito di accertamenti diagnostici praticati presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Lucca, ove era stata ricoverata a seguito di incidente stradale che l'aveva coinvolto mentre circolava sulla tratta autostradale A/20 con direzione Firenze-Lucca in prossimità dell'uscita al casello autostradale di Altopascio e, , all'esito di giudizio abbreviato, l'aveva condannata alla pena di giustizia.

La Corte di appello ha escluso profili di illegittimità nell'ordinanza con la quale il GIP, ai sensi dell'art.441, comma 5, cod. proc. pen vaveva disposto un mezzo di prova Ùfficioso, nella specie una perizia, onde accertare il grado di alterazione della conducente al momento dell'accertamento, in quanto mezzo di ricerca della prova assolutamente necessario per verificare un presupposto della ipotesi contravvenzionale ascritta, tenuto altresì conto delle difese tecniche prodotte dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA].

Nel merito rilevava che lo stato di alterazione doveva ritenersi dimostrato, in quanto risultanteS'dli:accertamenti tecnici eseguiti, che evidenziavano quantitativi di sostanza stupefacente nell'organismo della conducente in misura molto elevata e che comunque, pur in assenza del riscontro di un dato sintomatico al momento del fatto, la condizione di alterazione era confermata dalla spericola ['Manovra eseguita dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale si era spostata repentinamente dalla corsia di sorpasso alla corsia di marcia regolare nel tentativo di immettersi nel varco dell'uscita autostradale di Altopascio, così da frapporsi alla marcia di un mezzo autoarticolato che procedeva lungo la corsia di marcia normale, provocando un sinistro stradale che aveva coinvolto due mezzi autoarticolati. 2.La ricorrente ha contestato la decisione sotto un triplice ordine di motivi: a) violazione di legge in riferimento agli artt. 438 e 441 comma 5 cod. proc. pen. in relazione all'assunzione Officiosa, nel corso di giudizio abbreviato, di un mezzo istruttorio finalizzato all'accertamento di un fatto storico che avrebbe potuto condurre alla responsabilità dell'imputata, in tal modo ampliando il panorama probatorio che doveva ritenersi cristallizzato dalla scelta del rito, anche in considerazione delle ragioni di economia processuale che stanno alla base dell'istituto.

In particolare è stata richiamata la giurisprudenza che esclude la facoltà del giudice di disporre nuovi mezzi istruttori laddove gli stessi siano diretti 1ad una diversa ricostruzione della realtà fattuale, tale da incidere sulla stessa ricorrenza del reato o sulla attribuibilità dello stesso all'imputato, atteso che la strategia processuale della ricorrente, che si era concretizzata con la scelta del rito premiale, avrebbe potuto essere vanificata in conseguenza della introduzione di circostanze decisive sul giudizio di responsabilità con grave vulnus deA_ dirittP di difesa e del contraddittorio sancito dall'art.111 Costituzione.

In ogni caso, nel riconoscere l'esistenza e il consolidamento di una giurisprudenza di contrario avviso, assume che la decisione di attivazione dei poteri officiosi di cui all'art.441, comma 5 cod. proc. pen. avrebbe dovuto comportare, come corollario, la facoltà della parte privata di rinunciare al rito richiesto, così da consentire una difesa attiva mediante lo sviluppo di prove dirette e controprove, non limitata alla mera partecipazione all'assunzione della prova officiosa e, sul punto, è stata sollecitata la rimessione alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto presente nella giurisprudenza di legittimità; è stata altresì sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art.441, comma 5, cod. proc. pen. con riferimento agli artt.24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non è consentito alla parte privata, in ipotesi di assunzione di mezzo ufficioso nell'ambito di giudizio abbreviato in grado di incidere sulla materialità del fatto reato, di rinunciare al rito opzionato. b) Violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità fondata sulla condotta di guida della ricorrente, per il fatto che ella avrebbe dato causa al sinistro, trattandosi di argomentazione illogica e non consentita e, nella sua ricostruzione fattuale, assolutamente non univoca in assenza di accertamenti sanitari sulle condizioni della paziente, ovvero di un corredo di elementi sintomatici che deponessero per la sussistenza della condizione di alterazione. c) Erronea applicazione dell'art. 56 bis

I. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 689, giacché la sentenza impugnata si era limitata a negare la sostituzione della pena detentiva e di quella pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 d.lgs. n. 274/2000, ma non aveva considerato la invocata e parimenti applicabile sostituzione della sola pena detentiva breve ai sensi dell'art.20 bis cod. pen.„ nel limite dei tre anni, con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutiva

3. Il ricorso veniva deciso all'udienza del 4 marzo 2026 a seguito di trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e in contrasto con la costante giurisprudenza del giudice di legittimità 2che ha fissato, in chiave interpretativa, i limiti all'esercizio del potere integrativo istruttorio riservato al giudice ai sensi dell'art.441, comma 5 cod. proc. pen.

La difesa della [OSCURATO:PERSONA], invero, si limita a rinnovare sul punto la censura già proposta nell'atto di appello, assumendo l'illegittimità della integrazione probatoria disposta dal GUP per accertare se l'imputata si trovasse in stato di alterazione al momento del sinistro, su cui la Corte territoriale ha fornito una risposta logica e priva di contraddizioni, ribadendo la possibilità per il giudice dell'abbreviato di procedere ex officio non per sopperire a lacune probatorie presenti negli atti versati dal PM (come ritenuto dal difensore nel caso di specie), ma per approfondire temi di indagine necessari al fine della decisione, sia se dedotti dall'accusa, che dalla difesa.

Nel caso in esame, la Corte ha correttamente evidenziato come la decisione del GUP sia dipesa dalla necessità di una verifica su un tema che era stato sollecitato dalla difesa della ricorrente, mediante la allegazione di una consulenza di parte, a fronte del materiale probatorio proposto dall'accusa (il referto del pronto soccorso riportante gli esami ematochimici e urinari che dimostravano l'assunzione della cocaina).

2. Sul punto va ribadito che anche nel giudizio abbreviato non condizionato, il potere di integrazione probatoria "ex officio" non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche prima della discussione e le valutazioni circa l'attività integrativa, qualora congruamente e logicamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità (Fattispecie relativa a documentazione prodotta dal pubblico ministero ed acquisita dal giudice dopo l'ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato, prima che avesse inizio la discussione delle parti, Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264379 - 01); e tale potere è ammesso ogni qualvolta il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del "thema probandum", ossia dei fatti oggetto di imputazione (in motivazione, la Corte ha precisato che il "thema probandum" non coincide con i mezzi di prova o di ricerca della stessa attivati dalle parti.Sez. 5 , n. 18264 del 29/01/2019, S., Rv. 276246 - 01).

In tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità, ai fini della decisione, degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Rv. 280968-01; n.41684 del 9/10/2025 Rv. 289052 - 01).

32.1. A fronte della integrazione istruttoria non è inoltre consentito all'imputata, ammessa al rito abbreviato, la quale nella fase preliminare antecedente l'ammissione del rito aveva sollecitato una valutazione tecnica sulle risultanze degli accertamenti ematochimici eseguiti presso la struttura sanitaria, recedere dal rito prescelto, trattandosi di scelta irrevocabile, ma ad essa è riconosciuto il diritto di concorrere alla formazione del mezzo di ricerca della prova, partecipando all'integrazione istruttoria e chiedendo di essere ammessa a prova contraria con le forme e i limiti previsti dal codice rito.

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche a seguito di rito abbreviato, implica il diritto delle parti all'ammissione della prova contraria, per tale dovendosi intendere quella diretta a contrastare o a mostrare sotto una diversa prospettiva lo stesso fatto oggetto della prova assunta d'ufficio, o comunque ad illuminare aspetti di tale fatto rimasti oscuri o ambigui all'esito della nuova acquisizione, salvo che non si tratti di profili manifestamente superflui o irrilevanti (Sez.6, n. 15912 del 28/01/2015, Rv. 263120 - 01).

Invero, per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili (art. 501 comma 1 cod. proc. pen).

Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame il perito deposita in cancelleria la propria relazione scritta.

Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente (art.501, comma 1 bis, cod. proc. pen.).

La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito che viene svolto nel contraddittorio tra le parti.

La centralità della disposizione, applicabile anche al rito abbreviato (Sez. 4, n. 5062 del 12/12/2025, Torresetti, Rv. 289373 - 01), è stata colta dalla giurisprudenza di legittimità che ha riscontrato nell'utilizzazione della relazione scritta, in assenza dell'esame del perito, una nullità generale a regime intermedio per violazione dei diritti della difesa (Sez. 1, 19/03/2004 n. 20927, D'Anna, rv 228981; Sez.6, n.25807 del 14/03/2014, Rv.259200; Sez. 3, n. 35497 del 10/05/2016, LM, Rv. 267637 - 01).

2.2. Ne consegue che le facoltà difensive dell'imputata non risultavano pregiudicate in conseguenza dell'ammissione del mezzo tIfficioso di ricerca della prova, ma avrebbero dovuto svilupparsi nei limiti e con le forme che assistono tale strumento di indagine, sia attraverso la partecipazione alle operazioni peritali, sia mediante il deposito di consulenze tecniche di parte, sia attraverso l'esame del perito nel contraddittorio delle difese, anche tecniche, delle parti.

Sotto diverso profilo risulta obiettivamente generico il lamentato vulnus al diritto di difesa sulla impossibilità per l'imputata di rinunciare al rito abbreviato ai sensi dell'art. 441 co. 5 c.p.p., a fronte di integrazione istruttoria 10 ff iciosa con funzione meramente ricognitiva di elementi di fatto già acquisiti agli atti del 4giudizio abbreviato, non risultando intaccata alcuna prerogativa del diritto di difesa che, come sopra evidenziato, si espande nell'ambito del contraddittorio tecnico.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente risulta pertanto manifestamente infondata e, sostanzialmente, ininfluente ai fini della definizione del presente giudizio.

3. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge per essere stata desunta la prova dello stato di alterazione psicofisica della conducente dal comportamento da questa serbato nelle fasi antecedenti il sinistro, per essersi inopinatamente frapposta alla marcia di un autoarticolato, trattandosi di motivo non deducibile in quanto certamente volto a censurare l'apprezzamento e la concludenza - per entrambi i giudici di merito - delle risultanze probatorie acquisite.

Invero i giudici di merito hanno individuato, con motivazione corretta sotto il profilo logico -giuridico e coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto, la condizione di alterazione della [OSCURATO:PERSONA] in ragione della presenza di elevatissimi valori di concentrazione di sostanze droganti nel sangue, compatibili con una condizione di menomazione psicofisica, la quale era avvalorata da una condotta di guida irresponsabile e scriteriata quando decideva di accedere all'uscita dello svincolo autostradale di Altopascio tagliando lateralmente l'intera carreggiata autostradale, finendo per collidere con due articolati che procedevano regolarmente lungo la corsia di pertinenza.

Invero "ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti di cui all'art. 187 del cod. strada, lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato" (Sez. 4 n. 43486 del 13/06/2017, Rv. 270929; n. 5890 del 25/01/2023, Rv. 284099 - 01).

4. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha rigettato la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, perché vi osterebbe il disposto dell'art. 187, comma 8 bis, cod. strada in presenza dell'aggravante dell'avere causato un incidente.

La difesa lamenta erronea applicazione della legge penale, essendosi limitata la sentenza impugnata a negare la sostituzione della pena detentiva e di quella pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 D.Igs. n. 274/2000, senza considerare la invocata e parimenti applicabile sostituzione della 5sola pena detentiva breve, nel limite dei tre anni, con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell'art. 20 bis c.p.

Il motivo è privo di fondamento.

La giurisprudenza di questa Corte, invero, è costante nel riconoscere la autonoma natura giuridica dell'istituto del lavoro di pubblica utilità "sostitutivo" di cui al combinato disposto dell'art. 20 bis c.p. e dell'art.56 bis L. n. 689/1981, rispetto alla diversa figura dettata dall'art. 54 D.Igs. n. 274/2000: mentre il lavoro di pubblica utilità previsto dalla norma generale dell'art. 56 bis legge citata ha natura e funzione di sanzione sostitutiva della pena principale, la corrispondente figura applicata ai sensi dell'art. 54, D.Lgs. n. 274/2000 (e, quindi, dall'art. 187 co. 8 bis C.d.S.) si connota, invece, per avere natura di pena principale (tra le altre, "In tema di guida in stato di ebbrezza, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 186, comma 9 bis, cod. strada, disciplinata in conformità al modello previsto dall'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di cui mutua le modalità esecutive, deve essere tenuta distinta dal diverso istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all'art. 20 bis c.p., regolamentato dagli artt. 56 bis e 56 ter legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché dà luogo a pena illegale l'imposizione, da parte del giudice, di prescrizioni aggiuntive, inerenti all'indicata pena sostitutiva di pene detentive brevi" (Sez. 4 n. 17561 del 16/01/2024, rv. 286496).

Ciò detto, sia l'art. 186 co. 9 bis, che l'art. 187 co 8 bis C.d.S. prevedono che la contestazione della circostanza relativa all'avere provocato un incidente stradale sia in ogni caso ostativa alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ma la giurisprudenza di questa Corte si è soffermata anche sulla possibilità che, con l'introduzione dell'art. 20 bis c.p. ad opera del D.Lgs. n. 150/2022, e la conseguente previsione di una generale sostituibilità delle pene detentive fino a tre anni con il lavoro di pubblica utilità, possa essere applicabile il lavoro di pubblica utilità anche al conducente che abbia provocato un incidente stradale.

Sul tema, si è espressa recentemente Sez. 4, n. 21569 del 24 aprile 2024, negando in tale ipotesi la possibilità di sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, dovendosi ritenere che la clausola di riserva con cui esordisce il nuovo art. 20-bis c.p. («salvo quanto previsto da particolari g 4 . disposizioni di legge») rriOnen_k in vigore il comma 9-bis dell'art. 186 C.d.S. e le preclusioni ivi contenute e sin qui enunciate.

La pronuncia, a cui si intende dare continuità, ha precisato che l'art. 20-bis cod.pen. è norma generale in rapporto di specialità univoca con l'art. 186, comma 9-bis, g p .d.S., che «è norma speciale in quanto deroga eccezionalmente alla possibilità di sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità in ragione della maggiore gravità del fatto che mediante l'incidente stradale ha generato non solo un pericolo ma un danno per la sicurezza 6della circolazione stradale».

Ancora, si è rilevato come, introducendo l'art. 20-bis c.p., la riforma Cartabia non ha in alcun modo abrogato il comma 9-bis dell'art. 186 C.d.S. e non vi sono elementi ermeneutici per sostenerne un'abrogazione implicita (Sez. 4 n. 38177 del 30/10/2025, Rv. 288753 - 01).

Da tale ermeneusi consegue che in presenza di norma speciale (art.187, comma 8 bis C.d.S.) che non consente l'applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità, la sostituzione non può essere ammessa neppure ricorrendo alla legge generale, in ragione del richiamo in essa contenuto.

5. In definitiva, il ricorso va rigettato nel suo complesso e la ricorrente va quindi condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a SIENA il 26/03/1969 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso/ richiamando il contenuto della memoria depositata. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PRATO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], la quale chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, riportandosi ai motivi di ricorso di cui chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze pronunciata in data 18 marzo 2025 ; che ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca che la aveva ritenuta responsabile del reato previsto dall'art. 187, commi 1 e 1 bis d.lgs. 285/1992, perché circolava alla guida dell'autovettura Fiat punto tg.[OSCURATO:TARGA], in stato di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti, come risultava a seguito di accertamenti diagnostici praticati presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Lucca, ove era stata ricoverata a seguito di incidente stradale che l'aveva coinvolto mentre circolava sulla tratta autostradale A/20 con direzione Firenze-Lucca in prossimità dell'uscita al casello autostradale di Altopascio e, , all'esito di giudizio abbreviato, l'aveva condannata alla pena di giustizia. La Corte di appello ha escluso profili di illegittimità nell'ordinanza con la quale il GIP, ai sensi dell'art.441, comma 5, cod. proc. pen vaveva disposto un mezzo di prova Ùfficioso, nella specie una perizia, onde accertare il grado di alterazione della conducente al momento dell'accertamento, in quanto mezzo di ricerca della prova assolutamente necessario per verificare un presupposto della ipotesi contravvenzionale ascritta, tenuto altresì conto delle difese tecniche prodotte dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA]. Nel merito rilevava che lo stato di alterazione doveva ritenersi dimostrato, in quanto risultanteS'dli:accertamenti tecnici eseguiti, che evidenziavano quantitativi di sostanza stupefacente nell'organismo della conducente in misura molto elevata e che comunque, pur in assenza del riscontro di un dato sintomatico al momento del fatto, la condizione di alterazione era confermata dalla spericola ['Manovra eseguita dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale si era spostata repentinamente dalla corsia di sorpasso alla corsia di marcia regolare nel tentativo di immettersi nel varco dell'uscita autostradale di Altopascio, così da frapporsi alla marcia di un mezzo autoarticolato che procedeva lungo la corsia di marcia normale, provocando un sinistro stradale che aveva coinvolto due mezzi autoarticolati. 2.La ricorrente ha contestato la decisione sotto un triplice ordine di motivi: a) violazione di legge in riferimento agli artt. 438 e 441 comma 5 cod. proc. pen. in relazione all'assunzione Officiosa, nel corso di giudizio abbreviato, di un mezzo istruttorio finalizzato all'accertamento di un fatto storico che avrebbe potuto condurre alla responsabilità dell'imputata, in tal modo ampliando il panorama probatorio che doveva ritenersi cristallizzato dalla scelta del rito, anche in considerazione delle ragioni di economia processuale che stanno alla base dell'istituto. In particolare è stata richiamata la giurisprudenza che esclude la facoltà del giudice di disporre nuovi mezzi istruttori laddove gli stessi siano diretti 1ad una diversa ricostruzione della realtà fattuale, tale da incidere sulla stessa ricorrenza del reato o sulla attribuibilità dello stesso all'imputato, atteso che la strategia processuale della ricorrente, che si era concretizzata con la scelta del rito premiale, avrebbe potuto essere vanificata in conseguenza della introduzione di circostanze decisive sul giudizio di responsabilità con grave vulnus deA_ dirittP di difesa e del contraddittorio sancito dall'art.111 Costituzione. In ogni caso, nel riconoscere l'esistenza e il consolidamento di una giurisprudenza di contrario avviso, assume che la decisione di attivazione dei poteri officiosi di cui all'art.441, comma 5 cod. proc. pen. avrebbe dovuto comportare, come corollario, la facoltà della parte privata di rinunciare al rito richiesto, così da consentire una difesa attiva mediante lo sviluppo di prove dirette e controprove, non limitata alla mera partecipazione all'assunzione della prova officiosa e, sul punto, è stata sollecitata la rimessione alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto presente nella giurisprudenza di legittimità; è stata altresì sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art.441, comma 5, cod. proc. pen. con riferimento agli artt.24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non è consentito alla parte privata, in ipotesi di assunzione di mezzo ufficioso nell'ambito di giudizio abbreviato in grado di incidere sulla materialità del fatto reato, di rinunciare al rito opzionato. b) Violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità fondata sulla condotta di guida della ricorrente, per il fatto che ella avrebbe dato causa al sinistro, trattandosi di argomentazione illogica e non consentita e, nella sua ricostruzione fattuale, assolutamente non univoca in assenza di accertamenti sanitari sulle condizioni della paziente, ovvero di un corredo di elementi sintomatici che deponessero per la sussistenza della condizione di alterazione. c) Erronea applicazione dell'art. 56 bis I. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 689, giacché la sentenza impugnata si era limitata a negare la sostituzione della pena detentiva e di quella pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 d.lgs. n. 274/2000, ma non aveva considerato la invocata e parimenti applicabile sostituzione della sola pena detentiva breve ai sensi dell'art.20 bis cod. pen.„ nel limite dei tre anni, con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutiva 3. Il ricorso veniva deciso all'udienza del 4 marzo 2026 a seguito di trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e in contrasto con la costante giurisprudenza del giudice di legittimità 2che ha fissato, in chiave interpretativa, i limiti all'esercizio del potere integrativo istruttorio riservato al giudice ai sensi dell'art.441, comma 5 cod. proc. pen. La difesa della [OSCURATO:PERSONA], invero, si limita a rinnovare sul punto la censura già proposta nell'atto di appello, assumendo l'illegittimità della integrazione probatoria disposta dal GUP per accertare se l'imputata si trovasse in stato di alterazione al momento del sinistro, su cui la Corte territoriale ha fornito una risposta logica e priva di contraddizioni, ribadendo la possibilità per il giudice dell'abbreviato di procedere ex officio non per sopperire a lacune probatorie presenti negli atti versati dal PM (come ritenuto dal difensore nel caso di specie), ma per approfondire temi di indagine necessari al fine della decisione, sia se dedotti dall'accusa, che dalla difesa. Nel caso in esame, la Corte ha correttamente evidenziato come la decisione del GUP sia dipesa dalla necessità di una verifica su un tema che era stato sollecitato dalla difesa della ricorrente, mediante la allegazione di una consulenza di parte, a fronte del materiale probatorio proposto dall'accusa (il referto del pronto soccorso riportante gli esami ematochimici e urinari che dimostravano l'assunzione della cocaina). 2. Sul punto va ribadito che anche nel giudizio abbreviato non condizionato, il potere di integrazione probatoria "ex officio" non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche prima della discussione e le valutazioni circa l'attività integrativa, qualora congruamente e logicamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità (Fattispecie relativa a documentazione prodotta dal pubblico ministero ed acquisita dal giudice dopo l'ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato, prima che avesse inizio la discussione delle parti, Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264379 - 01); e tale potere è ammesso ogni qualvolta il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del "thema probandum", ossia dei fatti oggetto di imputazione (in motivazione, la Corte ha precisato che il "thema probandum" non coincide con i mezzi di prova o di ricerca della stessa attivati dalle parti.Sez. 5 , n. 18264 del 29/01/2019, S., Rv. 276246 - 01). In tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità, ai fini della decisione, degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Rv. 280968-01; n.41684 del 9/10/2025 Rv. 289052 - 01). 32.1. A fronte della integrazione istruttoria non è inoltre consentito all'imputata, ammessa al rito abbreviato, la quale nella fase preliminare antecedente l'ammissione del rito aveva sollecitato una valutazione tecnica sulle risultanze degli accertamenti ematochimici eseguiti presso la struttura sanitaria, recedere dal rito prescelto, trattandosi di scelta irrevocabile, ma ad essa è riconosciuto il diritto di concorrere alla formazione del mezzo di ricerca della prova, partecipando all'integrazione istruttoria e chiedendo di essere ammessa a prova contraria con le forme e i limiti previsti dal codice rito. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche a seguito di rito abbreviato, implica il diritto delle parti all'ammissione della prova contraria, per tale dovendosi intendere quella diretta a contrastare o a mostrare sotto una diversa prospettiva lo stesso fatto oggetto della prova assunta d'ufficio, o comunque ad illuminare aspetti di tale fatto rimasti oscuri o ambigui all'esito della nuova acquisizione, salvo che non si tratti di profili manifestamente superflui o irrilevanti (Sez.6, n. 15912 del 28/01/2015, Rv. 263120 - 01). Invero, per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili (art. 501 comma 1 cod. proc. pen). Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame il perito deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente (art.501, comma 1 bis, cod. proc. pen.). La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito che viene svolto nel contraddittorio tra le parti. La centralità della disposizione, applicabile anche al rito abbreviato (Sez. 4, n. 5062 del 12/12/2025, Torresetti, Rv. 289373 - 01), è stata colta dalla giurisprudenza di legittimità che ha riscontrato nell'utilizzazione della relazione scritta, in assenza dell'esame del perito, una nullità generale a regime intermedio per violazione dei diritti della difesa (Sez. 1, 19/03/2004 n. 20927, D'Anna, rv 228981; Sez.6, n.25807 del 14/03/2014, Rv.259200; Sez. 3, n. 35497 del 10/05/2016, LM, Rv. 267637 - 01). 2.2. Ne consegue che le facoltà difensive dell'imputata non risultavano pregiudicate in conseguenza dell'ammissione del mezzo tIfficioso di ricerca della prova, ma avrebbero dovuto svilupparsi nei limiti e con le forme che assistono tale strumento di indagine, sia attraverso la partecipazione alle operazioni peritali, sia mediante il deposito di consulenze tecniche di parte, sia attraverso l'esame del perito nel contraddittorio delle difese, anche tecniche, delle parti. Sotto diverso profilo risulta obiettivamente generico il lamentato vulnus al diritto di difesa sulla impossibilità per l'imputata di rinunciare al rito abbreviato ai sensi dell'art. 441 co. 5 c.p.p., a fronte di integrazione istruttoria 10 ff iciosa con funzione meramente ricognitiva di elementi di fatto già acquisiti agli atti del 4giudizio abbreviato, non risultando intaccata alcuna prerogativa del diritto di difesa che, come sopra evidenziato, si espande nell'ambito del contraddittorio tecnico. La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente risulta pertanto manifestamente infondata e, sostanzialmente, ininfluente ai fini della definizione del presente giudizio. 3. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge per essere stata desunta la prova dello stato di alterazione psicofisica della conducente dal comportamento da questa serbato nelle fasi antecedenti il sinistro, per essersi inopinatamente frapposta alla marcia di un autoarticolato, trattandosi di motivo non deducibile in quanto certamente volto a censurare l'apprezzamento e la concludenza - per entrambi i giudici di merito - delle risultanze probatorie acquisite. Invero i giudici di merito hanno individuato, con motivazione corretta sotto il profilo logico -giuridico e coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto, la condizione di alterazione della [OSCURATO:PERSONA] in ragione della presenza di elevatissimi valori di concentrazione di sostanze droganti nel sangue, compatibili con una condizione di menomazione psicofisica, la quale era avvalorata da una condotta di guida irresponsabile e scriteriata quando decideva di accedere all'uscita dello svincolo autostradale di Altopascio tagliando lateralmente l'intera carreggiata autostradale, finendo per collidere con due articolati che procedevano regolarmente lungo la corsia di pertinenza. Invero "ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti di cui all'art. 187 del cod. strada, lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato" (Sez. 4 n. 43486 del 13/06/2017, Rv. 270929; n. 5890 del 25/01/2023, Rv. 284099 - 01). 4. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha rigettato la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, perché vi osterebbe il disposto dell'art. 187, comma 8 bis, cod. strada in presenza dell'aggravante dell'avere causato un incidente. La difesa lamenta erronea applicazione della legge penale, essendosi limitata la sentenza impugnata a negare la sostituzione della pena detentiva e di quella pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 D.Igs. n. 274/2000, senza considerare la invocata e parimenti applicabile sostituzione della 5sola pena detentiva breve, nel limite dei tre anni, con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell'art. 20 bis c.p. Il motivo è privo di fondamento. La giurisprudenza di questa Corte, invero, è costante nel riconoscere la autonoma natura giuridica dell'istituto del lavoro di pubblica utilità "sostitutivo" di cui al combinato disposto dell'art. 20 bis c.p. e dell'art.56 bis L. n. 689/1981, rispetto alla diversa figura dettata dall'art. 54 D.Igs. n. 274/2000: mentre il lavoro di pubblica utilità previsto dalla norma generale dell'art. 56 bis legge citata ha natura e funzione di sanzione sostitutiva della pena principale, la corrispondente figura applicata ai sensi dell'art. 54, D.Lgs. n. 274/2000 (e, quindi, dall'art. 187 co. 8 bis C.d.S.) si connota, invece, per avere natura di pena principale (tra le altre, "In tema di guida in stato di ebbrezza, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 186, comma 9 bis, cod. strada, disciplinata in conformità al modello previsto dall'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di cui mutua le modalità esecutive, deve essere tenuta distinta dal diverso istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all'art. 20 bis c.p., regolamentato dagli artt. 56 bis e 56 ter legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché dà luogo a pena illegale l'imposizione, da parte del giudice, di prescrizioni aggiuntive, inerenti all'indicata pena sostitutiva di pene detentive brevi" (Sez. 4 n. 17561 del 16/01/2024, rv. 286496). Ciò detto, sia l'art. 186 co. 9 bis, che l'art. 187 co 8 bis C.d.S. prevedono che la contestazione della circostanza relativa all'avere provocato un incidente stradale sia in ogni caso ostativa alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ma la giurisprudenza di questa Corte si è soffermata anche sulla possibilità che, con l'introduzione dell'art. 20 bis c.p. ad opera del D.Lgs. n. 150/2022, e la conseguente previsione di una generale sostituibilità delle pene detentive fino a tre anni con il lavoro di pubblica utilità, possa essere applicabile il lavoro di pubblica utilità anche al conducente che abbia provocato un incidente stradale. Sul tema, si è espressa recentemente Sez. 4, n. 21569 del 24 aprile 2024, negando in tale ipotesi la possibilità di sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, dovendosi ritenere che la clausola di riserva con cui esordisce il nuovo art. 20-bis c.p. («salvo quanto previsto da particolari g 4 . disposizioni di legge») rriOnen_k in vigore il comma 9-bis dell'art. 186 C.d.S. e le preclusioni ivi contenute e sin qui enunciate. La pronuncia, a cui si intende dare continuità, ha precisato che l'art. 20-bis cod.pen. è norma generale in rapporto di specialità univoca con l'art. 186, comma 9-bis, g p .d.S., che «è norma speciale in quanto deroga eccezionalmente alla possibilità di sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità in ragione della maggiore gravità del fatto che mediante l'incidente stradale ha generato non solo un pericolo ma un danno per la sicurezza 6della circolazione stradale». Ancora, si è rilevato come, introducendo l'art. 20-bis c.p., la riforma Cartabia non ha in alcun modo abrogato il comma 9-bis dell'art. 186 C.d.S. e non vi sono elementi ermeneutici per sostenerne un'abrogazione implicita (Sez. 4 n. 38177 del 30/10/2025, Rv. 288753 - 01). Da tale ermeneusi consegue che in presenza di norma speciale (art.187, comma 8 bis C.d.S.) che non consente l'applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità, la sostituzione non può essere ammessa neppure ricorrendo alla legge generale, in ragione del richiamo in essa contenuto. 5. In definitiva, il ricorso va rigettato nel suo complesso e la ricorrente va quindi condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16302/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris