CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 febbraio 1992
Cassazione n. 29664/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/02/1992 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex at. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia, resa in data 1 luglio 2022, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e mesi 10 di reclusione ed euro 600,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 1:.0,624 bis cod. pen, in relazione all'impossessamento di due vasi contenenti due piante poste al di fuori dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.L' imputato, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con unico motivo la difesa, premessa l'ammissibilità di un ricorso che eccepisca con unico motivo l'illegittimità costituzionale di una norma di legge (Sez. 5, n. 31201 del 2020), solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 624 bis cod.pen nella parte in cui non prevede un'ipotesi lieve del fatto ovvero un'attenuante della lieve entità relativamente a furti in abitazione "di tipo bagatellare". Deduce sussistere un parallelismo tra la questione sollevata e quella già decisa dalla Corte Costituzionale, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 629 cod.pen, con sentenza n. 120 del 15/06/2023, con la quale è stato riscontrato un "vulnus ai principi costituzionali di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena". La Corte di appello aveva respinto la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. in considerazione dei limiti edittali previsti per la fattispecie di reato in esame. Proprio il caso in esame, concernente l'ipotesi di impossessamento di due piante di modesta entità economica, costituirebbe una spia dell'incostituzionalità della norma. Relativamente al reato di furto in abitazione si è assistito ad un progressivo inasprimento della cornice edittale, senza l'introduzione di una valvola di sicurezza in grado di consentire una differenziazione della risposta sanzionatoria con riferimento a episodi di tipo bagatellare, con conseguente violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione risultando il trattamento sanzionatorio previsto irragionevole e sproporzionato. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto IL ricorso è inammissibile. 1 . [OSCURATO:PERSONA] condivide l'indirizzo interpretativo formatosi all'interno di questa Corte, che riconosce la possibilità che il ricorso per cassazione abbia ad oggetto anche soltanto l'eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito (Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009, Papandrea, Rv. 245509; Sez. 6, n. 31683 del 31/03/2008, P.M. in proc. Reucci, Rv. 240780). Tale orientamento che trae origine da una pronunzia delle Sezioni Unite ((Sez. U, n. 2958 del 24/03/1984, Galli, Rv. 163410), si fonda sulla condivisibile considerazione che « il ricorso per Cassazione, come tutte le impugnazioni, tende ad ottenere un risultato più favorevole rispetto alla situazione prevista dal provvedimento impugnato, sicché la doglianza, incentrata unicamente su questioni di legittimità costituzionale d'una norma, a tale risultato si correla mediante la rimozione della norma impugnata, investendo la doglianza - "sia pure in forma ellittica" - il capo o il punto del provvedimento regolato dalla stessa » (Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Rannadze, Rv. 280137 - 01, in motivazione). 2. È necessario, ovviamente, che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dalla dichiarazione di illegittimità consegua una pronuncia favorevole per il ricorrente in termini di annullamento, anche parziale, della sentenza ( Sez. 6, n. 31683 del 31/03/2008,Rv. 24070-01; Sez. 1, n. 409 del 10/12/2008, dep.2009, Rv. 242456 - 01; Sez. 6, n. 37796 del 08/04/2020, Rv. 280961 - 01). 3. Nella fattispecie concreta non sussiste la rilevanza della questione. Le sollecitazioni venute a questa Corte dalla difesa dell'imputato, per una rivisitazione in chiave di legittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio previsto per l'ipotesi di reato per la quale [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna, non trovano modo di introdursi nei presente giudizio di legittimità atteso che nessuna censura ha investito il punto della sentenza impugnata riguardante il trattamento sanzionatorio inflitto, già ridotto per effetto del concomitante concorso delle circostanze atl:enuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod.pen. Nei giudizi di impugnazione, infatti, la possibile rilevanza della questione di legittimità di una norma di legge non può non essere riferita al perimetro oggettivo del giudizio stesso, per come delineato attraverso i motivi d'impugnazione: con la conseguenza di escludere la rilevanza della questione quando la norma non sia destinata a trovare concreta applicazione nella materia, ovvero manchi la contemporanea impugnazione del capo e del punto della sentenza di merito, in quanto la decisione sui capi e sui punti regolati dalla norma di riferimento é divenuta irrevocabile per non essere essi stati oggetto del ricorso ( Sez. 1 n. 543 del 07/12/2004, dep. 2005, Rv. 230809-01). Nel caso in esame, il ricorso per cassazione ricollega l'auspicata diminuente che potrebbe derivare da un intervento della Corte Costituzionale soltanto all'applicazione della speciale causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 13:1. bis cod.pen. senza introdurre alcuna specifica doglianza sul trattamento sanzionatorio inflitto, invero determinato al minimo edittale e con una duplice attenuazione di pena conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Anche il ricorso in appello non conteneva alcuna specifica censura rispetto all'entità del trattamento sanzionatorio ma soltanto un motivo legato al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. negato dai giudici di merito in considerazione dei limiti oggettivi che definiscono in senso preclusivo l'ambito applicativo dell'istituto, essendo il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. punito con pena detentiva superiore nel minimo a due anni. Peraltro, deve considerarsi che la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 68 del 19 marzo 2012 relativa alla fattispecie di cui all'art. 630 cod.pen., n. 120 del 24 maggio 2023, indicata dallo stesso ricorrente relativa alla fattispecie di cui all'art. 629 cod.pen., e n. 86 del 16 aprile 2024 relativa all'art. 628, comnna 2, cod.pen., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme incriminatrici solo nella parte in cui non prevedono un'attenuante ad effetto comune, tale da permettere la riduzione della pena fino a un terzo, ritenendo una siffatta clausola idonea a valere come «valvola di sicurezza» così da consentire al giudice di moderare la pena e adeguarla alla gravità concreta del fatto, rendendola proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune da particolari profili di allarme sociale. La portata dell'intervento "correttivo" collegato alle superiori pronunce rende evidente, pertanto, l'irrilevanza della sollevata eccezione di incostituzionale nel caso in esame dato che - anche considerata la doglianza legata al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. collegata ai limiti edittali minimi previsti per il reato contestato- il penultimo comma della medesima norma prevede che, "ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale". Dalla eventuale configurazione di un'ipotesi di lieve entità del fatto, nei termini indicati dalle sopraindicate pronunce della Corte Costituzionale, anche per la fattispecie criminosa ascritta all'imputato, non potrebbe derivare, pertanto, alcun effetto per il ricorrente nel senso dell'auspicata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in virtù della richiamata previsione dell'ultimo comma della norma, non potendo avere la previsione di una eventuale ipotesi attenuata, attraverso lo schema della circostanza attenuante, alcuna incidenza sui limiti edittali specifici richiesti per l'applicazione della causa di esclusione della punibilità in esame. 5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende, non potendo ritenersi l'imputato immune da colpa nella determinazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali