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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26225/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/07/2020 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Firenze del 20 maggio 2009, confermava la responsabilità del ricorrente per i due reati di rapina aggravata commessi in abitazioni private di cui al capo B e per i due reati di rapina aggravata di cui al capo C della imputazione, dichiarando prescritti gli altri reati.di furto ed in materia di armi come originariamente contestati.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, dal momento che, posto il rinvenimento in esito a perquisizione presso l'abitazione del ricorrente, di alcuni degli oggetti sottratti in occasione delle rapine, tale evenienza avrebbe dovuto condurre a ritenere l'imputato responsabile del reato di ricettazione, tenuto conto della distanza temporale tra il ritrovamento dei beni (avvenuto il 12 marzo 2006) e la data dell'ultima delle rapine contestate (4.3.2006).

Peraltro, la conclamata presenza di altri ricettatori collegati agli eventi di rapina non servirebbe ad escludere che anche il ricorrente avesse assunto medesimo ruolo di ricettatore, in mancanza di elementi dimostrativi del suo concorso nelle rapine quale correo di [OSCURATO:PERSONA], l'unico soggetto che aveva avuto contatti con i ricettatori, come affermato dal teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], la cui testimonianza sarebbe stata ignorata dalla Corte; 2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per la rapina in danno della famiglia [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo B, punto 1, avvenuta il 17 febbraio del 2006.

La Corte avrebbe travisato la deposizione dell'ispettore [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva mai dichiarato che il cellulare del ricorrente e quello del coimputato [OSCURATO:PERSONA] avessero agganciato la stessa cella telefonica coincidente con il luogo del delitto, avvenuto in Fiesole.

Invero, il contatto tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto poco dopo la conclusione della rapina ma le celle agganciate da entrambi erano piuttosto distanti dal luogo del fatto, riferendosi alla località di Pozzolatico; 3) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per la rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo B, punto 2, avvenuta il 12 febbraio del 2006 in Empoli.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente ed illogica, non potendo ritenersi indiziante circa la partecipazione del ricorrente al delitto la circostanza della presenza di un ricettatore identificato in tale Ghignoni.

Inoltre, non sarebbe significativo per il giudizio di responsabilità l'indicazione delle modalità operative utilizzate dai rapinatori, con particolare riferimento all'uso di armi e di particolari minacce.

Ancora, l'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 154, inerente ad un dialogo intercorso tra il ricorrente ed il coimputato separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA], non conterrebbe alcun elemento indiziante, posto che non sarebbe stato accertato che l'anello al quale gli interlocutori facevano riferimento fosse proveniente dalla rapina di che trattasi, avvenuta due giorni prima del dialogo; 4) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per le rapine contestuali avvenute il 4 marzo del 2006 in località Marina di Pietrasanta (Lucca) ai danni dei proprietari di due abitazioni contigue, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo C. La Corte avrebbe ignorato il contenuto della testimonianza dell'ispettore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva escluso che l'imputato si fosse trovato il giorno prima della rapina sul luogo del fatto per effettuare una ricognizione, così come sostenuto in sentenza attraverso una lettura distorta della conversazione intercorsa tra il ricorrente ed il connazionale Paci (la n. 321 del 3 marzo 2006).

Il teste di polizia giudiziaria aveva affermato che al momento della conversazione l'imputato si trovava a Foligno.

Le altre intercettazioni non avrebbero significato indiziante, così come non sarebbero riferibili alla persona del ricorrente le ulteriori circostanze valorizzate in sentenza, quali il ritrovamento in località Pozzolatico di una pistola sottratta ad una delle vittime e gli spostamenti dell'autovettura della compagna del fratello dell'imputato nei giorni precedenti; 5) vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente è stato condannato nei due gradi di merito con conforme giudizio.

La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3", n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).

Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova a più riprese lamentato dal ricorrente.

E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine).

1. Fatta questa necessaria premessa, quanto al primo motivo, la tesi difensiva che il ricorrente non avesse commesso le rapine per le quali è stato condannato assumendo solo il ruolo di ricettatore dei beni trafugati dagli imputati separatamente giudicati e condannati, è stata smentita dalla Corte di appello attraverso una dettagliata analisi dei singoli episodi, rivelativa della partecipazione dell'imputato a tutti i fatti delittuosi di rapina, circostanza idonea ad escludere il suo ruolo di ricettatore stante la clausola di riserva contenuta nell'art. 648 cod.pen..

L'analisi del ricorso deve, pertanto, partire dai motivi con i quali il ricorrente censura il giudizio di responsabilità per i singoli reati di rapina, non senza evidenziare in premessa che la Corte di appello ha messo in luce come tutte le rapine fossero state commesse da un gruppo di malviventi con accento albanese che avevano adottato lo stesso modus operandi nelle varie occasioni e che il ricorrente ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato e definitivamente condannato per i medesimi reati per i quali si procede in questa sede, vivevano nello stesso appartamento ove sono stati rinvenuti alcuni degli oggetti trafugati nelle diverse occasioni delittuose.

1.2. In ordine alla rapina commessa ai danni della famiglia [OSCURATO:PERSONA] (in Fiesole, il 17 febbraio del 2006, capo B punto 1), il ricorso è manifestamente infondato e generico.

Si tenta di offuscare, riportandosi all'assunto iniziale volto a sostenere che il ricorrente avesse avuto il ruolo di ricettatore, che all'interno della sua abitazione, condivisa con il [OSCURATO:PERSONA], era stato ritrovato un anello che la persona offesa aveva riconosciuto come sottrattole in occasione del delitto.

La sentenza, oltre a descrivere le modalità del fatto per sottolineare l'identità del modus operandi del gruppo di rapinatori rispetto agli altri fatti, ha indicato una conversazione - che (l ricorso, non a caso, omette di prendere in considerazione - nella quale il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] mostravano di mobilitarsi il giorno del fatto per andare "a lavorare", frase collegata dalla Corte di appello, senza incorrere in vizi logici, con il dialogo, anch'esso obliterato in ricorso nel suo contenuto e nei collegamenti, nel quale entrambi gli imputati, pochi minuti dopo l'esecuzione del delitto, avevano agganciato la cella sita in una località non distante dal luogo del fatto, "dove successivamente erano rinvenute le armi in dotazione della banda criminale e l'autovettura rubata pochi minuti prima al [OSCURATO:PERSONA]" (fg. 20 della sentenza impugnata).

Tali rilievi, sui quali il ricorso sorvola, rendono del tutto irrilevante il fatto che la Corte avesse indicato come anche il cellulare del ricorrente, come quello del coimputato [OSCURATO:PERSONA], avesse agganciato la cella del luogo del delitto in concomitanza con esso, posto che i due imputati si trovavano certamente insieme subito dopo la commissione del reato ed erano partiti per "lavorare" insieme, secondo la ricostruzione operata in sentenza.

3. Anche il motivo inerente alla responsabilità per la rapina avvenuta il 12 febbraio del 2006 in Empoli, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo B, punto 2) è manifestamente infondato e generico.

Oltre all'identico modus operandi, anche in relazione alla componente numerica dei rapinatori ed all'accento albanese, la Corte di appello ha sottolineato, a fg. 18 della sentenza impugnata, come al ricorrente fossero stati ritrovati, presso la sua abitazione condivisa con il [OSCURATO:PERSONA], alcuni dei gioielli sottratti alle vittime e che costoro avevano riconosciuto.

Inoltre, con ragionamento logico privo di qualunque difetto, la Corte ha precisato come, rispetto a tale fatto, il ricettatore fosse stato individuato in altro soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA], definitivamente condannato per l'assunzione di tale specifico ruolo rispetto ai fatti (cfr. fg. 15 della sentenza impugnata).

In tale contesto, la Corte ha interpretato la conversazione tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] (n. 154 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), avvenuta due giorni dopo la rapina ed avente ad oggetto un anello da piazzare ad altro soggetto, come rivelativa della complicità degli imputati nella commissione dei delitti di rapina, scongiurando l'ipotesi difensiva della ricettazione.

La ricostruzione è priva di vizi logici e si fonda su una lettura complessiva delle emergenze processuali e della intercettazione in particolare.

In proposito, si ricordi il principio di diritto secondo il quale, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi).

4. Il motivo di ricorso inerente alla ritenuta responsabilità per le due rapine contestuali di cui al capo C è, del pari, generico.

Anche in questo caso, oltre alle similitudini del modus operandi dei cinque rapinatori con accento albanese, la Corte, ai fgg. 13 e segg. della sentenza impugnata, ha messo in risalto, al contrario del ricorso, la circostanza che un'arma sottratta alla vittima era stata ritrovata al [OSCURATO:PERSONA] ed un orologio Rolex oggetto di rapina all'interno dell'abitazione che il ricorrente condivideva con il coimputato.

Inoltre, l'istante, come gli altri correi separatamente giudicati, avevano avuto contatti reciproci per mobilitarsi per andare "a lavorare" il giorno della rapina, disattivando i cellulari in contemporanea alla commissione del delitto e muovendosi per individuare i ricettatori, diversi dal ricorrente.

Ancora, altre intercettazioni citate in sentenza documentavano come l'imputato dovesse reperire il luogo del crimine con anticipo, senza alcuna indicazione in sentenza relativa al travisamento di tali dati così come evidenziato in ricorso (cfr. fgg. 15 e 16 della sentenza impugnata).

Infine, altre conversazioni, non citate in ricorso, dimostravano come il giorno della rapina il ricorrente si dovesse incontrare con altri correi in un luogo prefissato.

Si tratta di un fascio di elementi indiziari che sconfiggono ogni diversa ricostruzione delle vicende, sia in termini fattuali che giuridici.

5. In ordine all'ultimo motivo, la Corte non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche rimarcando le gravi e reiterate modalità di commissione dei reati unite all'assenza di ogni segnale di resipiscenza.

Con espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).

Ne consegue la manifesta infondatezza anche dell'ultimo motivo di ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/07/2020 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Firenze del 20 maggio 2009, confermava la responsabilità del ricorrente per i due reati di rapina aggravata commessi in abitazioni private di cui al capo B e per i due reati di rapina aggravata di cui al capo C della imputazione, dichiarando prescritti gli altri reati.di furto ed in materia di armi come originariamente contestati. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, dal momento che, posto il rinvenimento in esito a perquisizione presso l'abitazione del ricorrente, di alcuni degli oggetti sottratti in occasione delle rapine, tale evenienza avrebbe dovuto condurre a ritenere l'imputato responsabile del reato di ricettazione, tenuto conto della distanza temporale tra il ritrovamento dei beni (avvenuto il 12 marzo 2006) e la data dell'ultima delle rapine contestate (4.3.2006). Peraltro, la conclamata presenza di altri ricettatori collegati agli eventi di rapina non servirebbe ad escludere che anche il ricorrente avesse assunto medesimo ruolo di ricettatore, in mancanza di elementi dimostrativi del suo concorso nelle rapine quale correo di [OSCURATO:PERSONA], l'unico soggetto che aveva avuto contatti con i ricettatori, come affermato dal teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], la cui testimonianza sarebbe stata ignorata dalla Corte; 2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per la rapina in danno della famiglia [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo B, punto 1, avvenuta il 17 febbraio del 2006. La Corte avrebbe travisato la deposizione dell'ispettore [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva mai dichiarato che il cellulare del ricorrente e quello del coimputato [OSCURATO:PERSONA] avessero agganciato la stessa cella telefonica coincidente con il luogo del delitto, avvenuto in Fiesole. Invero, il contatto tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto poco dopo la conclusione della rapina ma le celle agganciate da entrambi erano piuttosto distanti dal luogo del fatto, riferendosi alla località di Pozzolatico; 3) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per la rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo B, punto 2, avvenuta il 12 febbraio del 2006 in Empoli. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente ed illogica, non potendo ritenersi indiziante circa la partecipazione del ricorrente al delitto la circostanza della presenza di un ricettatore identificato in tale Ghignoni. Inoltre, non sarebbe significativo per il giudizio di responsabilità l'indicazione delle modalità operative utilizzate dai rapinatori, con particolare riferimento all'uso di armi e di particolari minacce. Ancora, l'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 154, inerente ad un dialogo intercorso tra il ricorrente ed il coimputato separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA], non conterrebbe alcun elemento indiziante, posto che non sarebbe stato accertato che l'anello al quale gli interlocutori facevano riferimento fosse proveniente dalla rapina di che trattasi, avvenuta due giorni prima del dialogo; 4) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per le rapine contestuali avvenute il 4 marzo del 2006 in località Marina di Pietrasanta (Lucca) ai danni dei proprietari di due abitazioni contigue, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo C. La Corte avrebbe ignorato il contenuto della testimonianza dell'ispettore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva escluso che l'imputato si fosse trovato il giorno prima della rapina sul luogo del fatto per effettuare una ricognizione, così come sostenuto in sentenza attraverso una lettura distorta della conversazione intercorsa tra il ricorrente ed il connazionale Paci (la n. 321 del 3 marzo 2006). Il teste di polizia giudiziaria aveva affermato che al momento della conversazione l'imputato si trovava a Foligno. Le altre intercettazioni non avrebbero significato indiziante, così come non sarebbero riferibili alla persona del ricorrente le ulteriori circostanze valorizzate in sentenza, quali il ritrovamento in località Pozzolatico di una pistola sottratta ad una delle vittime e gli spostamenti dell'autovettura della compagna del fratello dell'imputato nei giorni precedenti; 5) vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato nei due gradi di merito con conforme giudizio. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3", n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615). Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova a più riprese lamentato dal ricorrente. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). 1. Fatta questa necessaria premessa, quanto al primo motivo, la tesi difensiva che il ricorrente non avesse commesso le rapine per le quali è stato condannato assumendo solo il ruolo di ricettatore dei beni trafugati dagli imputati separatamente giudicati e condannati, è stata smentita dalla Corte di appello attraverso una dettagliata analisi dei singoli episodi, rivelativa della partecipazione dell'imputato a tutti i fatti delittuosi di rapina, circostanza idonea ad escludere il suo ruolo di ricettatore stante la clausola di riserva contenuta nell'art. 648 cod.pen.. L'analisi del ricorso deve, pertanto, partire dai motivi con i quali il ricorrente censura il giudizio di responsabilità per i singoli reati di rapina, non senza evidenziare in premessa che la Corte di appello ha messo in luce come tutte le rapine fossero state commesse da un gruppo di malviventi con accento albanese che avevano adottato lo stesso modus operandi nelle varie occasioni e che il ricorrente ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato e definitivamente condannato per i medesimi reati per i quali si procede in questa sede, vivevano nello stesso appartamento ove sono stati rinvenuti alcuni degli oggetti trafugati nelle diverse occasioni delittuose. 1.2. In ordine alla rapina commessa ai danni della famiglia [OSCURATO:PERSONA] (in Fiesole, il 17 febbraio del 2006, capo B punto 1), il ricorso è manifestamente infondato e generico. Si tenta di offuscare, riportandosi all'assunto iniziale volto a sostenere che il ricorrente avesse avuto il ruolo di ricettatore, che all'interno della sua abitazione, condivisa con il [OSCURATO:PERSONA], era stato ritrovato un anello che la persona offesa aveva riconosciuto come sottrattole in occasione del delitto. La sentenza, oltre a descrivere le modalità del fatto per sottolineare l'identità del modus operandi del gruppo di rapinatori rispetto agli altri fatti, ha indicato una conversazione - che (l ricorso, non a caso, omette di prendere in considerazione - nella quale il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] mostravano di mobilitarsi il giorno del fatto per andare "a lavorare", frase collegata dalla Corte di appello, senza incorrere in vizi logici, con il dialogo, anch'esso obliterato in ricorso nel suo contenuto e nei collegamenti, nel quale entrambi gli imputati, pochi minuti dopo l'esecuzione del delitto, avevano agganciato la cella sita in una località non distante dal luogo del fatto, "dove successivamente erano rinvenute le armi in dotazione della banda criminale e l'autovettura rubata pochi minuti prima al [OSCURATO:PERSONA]" (fg. 20 della sentenza impugnata). Tali rilievi, sui quali il ricorso sorvola, rendono del tutto irrilevante il fatto che la Corte avesse indicato come anche il cellulare del ricorrente, come quello del coimputato [OSCURATO:PERSONA], avesse agganciato la cella del luogo del delitto in concomitanza con esso, posto che i due imputati si trovavano certamente insieme subito dopo la commissione del reato ed erano partiti per "lavorare" insieme, secondo la ricostruzione operata in sentenza. 3. Anche il motivo inerente alla responsabilità per la rapina avvenuta il 12 febbraio del 2006 in Empoli, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo B, punto 2) è manifestamente infondato e generico. Oltre all'identico modus operandi, anche in relazione alla componente numerica dei rapinatori ed all'accento albanese, la Corte di appello ha sottolineato, a fg. 18 della sentenza impugnata, come al ricorrente fossero stati ritrovati, presso la sua abitazione condivisa con il [OSCURATO:PERSONA], alcuni dei gioielli sottratti alle vittime e che costoro avevano riconosciuto. Inoltre, con ragionamento logico privo di qualunque difetto, la Corte ha precisato come, rispetto a tale fatto, il ricettatore fosse stato individuato in altro soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA], definitivamente condannato per l'assunzione di tale specifico ruolo rispetto ai fatti (cfr. fg. 15 della sentenza impugnata). In tale contesto, la Corte ha interpretato la conversazione tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] (n. 154 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), avvenuta due giorni dopo la rapina ed avente ad oggetto un anello da piazzare ad altro soggetto, come rivelativa della complicità degli imputati nella commissione dei delitti di rapina, scongiurando l'ipotesi difensiva della ricettazione. La ricostruzione è priva di vizi logici e si fonda su una lettura complessiva delle emergenze processuali e della intercettazione in particolare. In proposito, si ricordi il principio di diritto secondo il quale, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi). 4. Il motivo di ricorso inerente alla ritenuta responsabilità per le due rapine contestuali di cui al capo C è, del pari, generico. Anche in questo caso, oltre alle similitudini del modus operandi dei cinque rapinatori con accento albanese, la Corte, ai fgg. 13 e segg. della sentenza impugnata, ha messo in risalto, al contrario del ricorso, la circostanza che un'arma sottratta alla vittima era stata ritrovata al [OSCURATO:PERSONA] ed un orologio Rolex oggetto di rapina all'interno dell'abitazione che il ricorrente condivideva con il coimputato. Inoltre, l'istante, come gli altri correi separatamente giudicati, avevano avuto contatti reciproci per mobilitarsi per andare "a lavorare" il giorno della rapina, disattivando i cellulari in contemporanea alla commissione del delitto e muovendosi per individuare i ricettatori, diversi dal ricorrente. Ancora, altre intercettazioni citate in sentenza documentavano come l'imputato dovesse reperire il luogo del crimine con anticipo, senza alcuna indicazione in sentenza relativa al travisamento di tali dati così come evidenziato in ricorso (cfr. fgg. 15 e 16 della sentenza impugnata). Infine, altre conversazioni, non citate in ricorso, dimostravano come il giorno della rapina il ricorrente si dovesse incontrare con altri correi in un luogo prefissato. Si tratta di un fascio di elementi indiziari che sconfiggono ogni diversa ricostruzione delle vicende, sia in termini fattuali che giuridici. 5. In ordine all'ultimo motivo, la Corte non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche rimarcando le gravi e reiterate modalità di commissione dei reati unite all'assenza di ogni segnale di resipiscenza. Con espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Ne consegue la manifesta infondatezza anche dell'ultimo motivo di ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma
Sentenza Cassazione n. 26225/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris