CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30597/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
azione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la richiesta di rito alternativo non incide sulla valutazione relativa al riconoscimento delle attenuanti generiche, né sussistono ulteriori elementi non adeguatamente valutati dal giudice di merito per addivenire al diniego; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M