CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03066/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso (sull'ipotesi ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: si tratta di doglianze generiche, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, e in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 3-4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12,/1..g/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]