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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16545/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza di 22/01/2025 della Corte d'appello di Lecce.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

E' presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio ed in sostituzione del co-difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce, difensore di [OSCURATO:PERSONA], nonché dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nei motivi di ricorso proposti.[OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre premettere quanto segue: Con sentenza del 15 settembre 2017 il Tribunale di Lecce assolveva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui all'art. 110, 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001 (capo a), art. 110, 181, comma 1 bis, d.lgs. n. 42/2004 (capo b) e 11, 734 cod. pen. (capo c) perché il fatto non sussiste; assolveva, inoltre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 110 e 479 cod. pen. (capo d) perché il fatto non costituisce reato.

Il Pubblico Ministero proponeva appello e con sentenza del 11 marzo 2019 la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo d), riqualificato ai sensi dell'art. 480 cod. pen., perché estinto per prescrizione.

Gli imputati venivano, di contro, ritenuti responsabili del reato di cui ai capi a) e b) e veniva ordinata la demolizione del manufatto e dichiarata la falsità del permesso di costruire n. 183/2010 del Comune di Castrignano del Capo.

Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione e la Terza Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 15767 del 14 febbraio 2020 annullava la pronuncia limitatamente alla statuizione relativa alla falsità dichiarata ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

La Corte di appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio, ha dichiarato la falsità del permesso di costruire.

2. Avverso la sentenza sono stati proposti, con unico atto, ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] affidati a un unico motivo.

Lamentano i ricorrenti che la Corte territoriale abbia disatteso quanto richiesto dalla sentenza rescindente laddove ha ritenuto che con la cessione di cubatura si sia realizzata una violazione dello strumento urbanistico che in realtà non si è verificata in quanto sono stati rispettati tutti i requisiti necessari per il rilascio del permesso di costruire; dal che discende la legittimità dell'asservimento e in conseguenza del permesso di costruire.

La Corte territoriale, inoltre, a supporto della decisione ha richiamato una sentenza di questa Corte del 2021 e quanto dichiarato dall'operante di p.g., ossia la mancata distinzione tra vani deposito e la civile abitazione, affermazione che nel corso del giudizio era stata sconfessata dalla circostanza che l'ufficiale di p.g. aveva riferito di non essere entrato all'interno dell'abitazione.

La motivazione posta dalla Corte del rinvio, secondo cui il permesso di costruire sarebbe illegittimo si fonda solo su materialefotografico e non può ritenersi sufficiente per affermare la mancata distinzione tra il vano deposito e la civile abitazione.

3. E' stato proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.

Con il primo si deduce la violazione e mancata applicazione dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen.

Con la prima pronuncia, la Corte territoriale, aveva affermato che non potessero nutrirsi dubbi sulla falsità del permesso di costruire rilasciato dall'arch. [OSCURATO:PERSONA] e aveva motivato tale decisione come conseguenza di indicazioni parimenti false contenute nelle relazioni in cui era affermata e documentata la legittimità dell'operazione di accorpamento di fondi distanti al fine di aumentare la volumetria da assentire.

La Terza Sezione aveva rilevato la fondatezza delle doglianze relative alla affermazione di responsabilità in ordine alle residue contravvenzioni e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di falso ideologico che ha fondato la dichiarazione di falsità del permesso di costruire con particolare riguardo alla ratio decidendi, non potendo affermarsi che una distanza di 667 metri tra i fondi accorpati non li renda prossimi ai fini della valutazione dell'accorpamento e che, comunque, consenta con certezza di affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo.

Con il nuovo esame la Corte territoriale ha tralasciato ogni valutazione sul profilo riguardante la contiguità dei fondi accorpati e ha valorizzato le dichiarazioni rese dall'operatore di P.G. [OSCURATO:PERSONA], differentemente da come erano state valutate dal Tribunale senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Con il secondo e il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 480 cod. pen. ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.

La stessa Corte territoriale ha richiamato in motivazione l'art. 27 delle NTA del piano di fabbricazione del Comune di Castignano che prevedeva prescrizioni particolari per la zona E/1.

La norma non fa esplicito riferimento alla sussistenza di una particolare qualifica soggettiva in capo al committente né prevede la presentazione di una relazione agronomica.

La mancanza di detti elementi non può dunque condurre a valutare come illecito il permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di una "casa di campagna" assimilabile a quello di "fabbricato rurale".

La Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento riportando affermazioni apodittiche del teste [OSCURATO:PERSONA], senza spiegare su quali basi poggiasse il discrimen tra casa rurale e villa sontuosa.

Né si comprende quale documento difetterebbe per distinguere la casa padronale per residenza estiva, consentita dalla norma, rispetto a quella in questione, dei [OSCURATO:PERSONA].4.

E' stato proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce la illogicità della motivazione quanto agli argomenti addotti a sostegno della asserita falsità del permesso di costruire.

La Terza Sezione penale aveva annullato la precedente decisione rilevando che la dichiarazione di falsità traeva esclusivo argomento dal difetto di contiguità dei fondi rispetto ai quali era stato chiesto e approvato il rapporto di asservimento.

La Corte del rinvio, che avrebbe dovuto integrare o supportare quella conclusione proprio in ragione della distanza tra i fondi, è incorsa in vizi argomentativi che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione, che ruota intorno al richiamo di una sentenza di questa Corte di Cassazione, la n. 39741 del 2021, resa in una fattispecie simile a quella in esame.

Il richiamo è mal posto ove si consideri che in quella vicenda processuale il ricorrente non era chiamato a rispondere del reato di falso ma del reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001.

Il giudice del rinvio ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non potesse non conoscere la previsione dell'art. 27 del NTA del piano di fabbricazione e, dunque, non poteva non rendersi conto della mancanza dei presupposti richiesti per il rilascio del permesso di costruire.

In tesi difensiva, il giudice del rinvio non ha tenuto conto che proprio tale fonte secondaria era stata foriera di "confusione interpretativa" e che aveva dato, tra l'altro, luogo, a indirizzi giurisprudenziali controversi.

Il richiamo a detta previsione, dunque, non risolve il problema della "sicura falsità" del documento, specie sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato.

Né argomenti in merito alla falsità possono desumersi dalla circostanza che la richiesta di permesso si fosse limitata alla realizzazione di una abitazione rurale con annessi accessori senza spingersi alla richiesta di casa padronale per residenza estiva,atteso che [OSCURATO:PERSONA] già nel precedente del 2021 riteneva che quelle norme di attuazione consentissero in quell'area la realizzazione di abitazioni residenziali.

5. Le parti hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati.

2. Appare necessario premettere, ai fini della migliore comprensione della vicenda, che era contestato agli imputati di avere ottenuto un permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e di interesse pubblico in difetto dei presupposti richiesti dalla disciplina urbanistica, mediante un uso strumentale e non consentito "dell'asservimento urbanistico e/o dell'accorpamento 4di aree" attraverso il quale veniva richiesto e ottenuto di edificare una volumetria asseritamente non ammissibile.

E' stato evidenziato dalla Terza Sezione penale, con la sentenza rescindente, che la cessione di cubatura è istituto di fonte negoziale, che consente, a prescindere dalla titolarità dei terreni, la cessione della cubatura edificabile propria di un fondo in favore di altro.

Al fine di evitare l'elusione dei vincoli posti alla realizzazione di manufatti, in ragione della corretta gestione del territorio, il ricorso a tale Meccanismo è soggetto a determinate condizioni, tra cui l'essere i terreni, se non contermini, dotati del requisito della prossimità in quanto, in caso contrario, servendosi di tale strumento sarebbe possibile realizzare scopi in contrasto con le esigenze di una corretta pianificazione del territorio.

La sentenza rescindente ha affermato che, a fronte della estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la falsità di un documento ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen. può essere dichiarata solo ove le risultanze processuali siano tali da ritenere che essa sia stata positivamente accertata sulla scorta delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale, dal che discende 'd'i' la necessità che l'accertamento del fatto sia adeguatamente motivato.

Nel caso al vaglio della Terza Sezione penale, la Corte di appello aveva fornito una motivazione manifestamente illogica circa la falsità del documento integrante il presupposto per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 537 cod. proc. pen.

In specie, era stata ritenuta manifestamente illògica l'affermazione contenuta nella sentenza in allora impugnata nella parte in cui la Corte territoriale, dopo avere disposto perizia al fine di accertare la distanza tra i terreni oggetto di "accorpamento", tutti ricadenti in zona E, che in base all'accertamento tecnico eseguito in appello risultavano distanti 667 mt e non 1000 metri - come era stato affermato dal teste del pubblico ministero - né 670 metri - come sostenuto dal consulente tecnico degli imputati - si era limitata ad affermare la "macroscopica violazione" del presupposto circa la non prossimità dei fondi e l'incremento "senza limite" della volumetria edificata in "zone di pregio".

La Terza Sezione aveva in proposito rilevato che, posta la sussistenza del vincolo paesaggistico nella zona in cui l'edificazione è avvenuta: a) nulla era stato detto se analogo vincolo sussistesse in relazione ai fondi cedenti, circostanza evidentemente ritenuta di non poco rilievo, dato che la cessione di cubatura, in tal caso, non avrebbe incrementato l'impatto edilizio nella zona pur paesaggisticamente vincolata; b) nulla era detto circa la prossimità tra il manufatto edificato e altre eventuali costruzioni nella zona in concreto edificata e nell'area che separava i 5fondi oggetto di cessione della cubatura, al fine di verificare la situazione di "affollamento edilizio" che ha indotto la giurisprudenza a individuare il requisito della prossimità tra i presupposti che legittimano la cessione di cubatura; c) che, per quanto il reato di falso ideologico, asseritannente contenuto nella relazione tecnica relativa all'autorizzazione paesaggistica e nel permesso di costruire n. 183 del 2010 fosse stato dichiarato prescritto, la motivazione posta a fondamento della dichiarazione di falsità ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen. non era stata supportata da adeguata motivazione.

3. La Corte del rinvio, dopo aver premesso che la precedente sentenza aveva fondato l'affermazione di falsità unicamente sulla asserita non-prossimità del fondo dei cedenti e di quello del cessionario, ha configurato la dolosa affermazione di dati tecnici non rispondenti al vero, volti ad ottenere il rilascio di un permesso di costruire contra legem.

A tanto la Corte è pervenuta rilevando che i richiedenti non svolgevano alcuna attività agricola e, ciò nondimeno, avevano presentato domanda per la realizzazione di una abitazione rurale con annessi accessori, il che aveva rilievo nell'ottica di chi è chiamato a esprimersi sulla possibilità di rilascio del permesso; i progetti presentati e approvati non avevano a oggetto un fabbricato rurale con annessi agricoli, ma una villa padronale e, inoltre, che in relazione ad una analoga vicenda afferente il rilascio di un permesso di costruire nel comune di Castrignano del Capo da parte del [OSCURATO:PERSONA], detto permesso era relativo a un immobile destinato a uso residenziale in zona E, che è destinata a uso agricolo e nella quale le case padronali sono ammesse, ma solo per le "residenze estive" (nella specie, nessuno dei documenti in atti accennava a una "residenza estiva").

La Corte territoriale, a ben vedere, dopo avere delineato il perimetro della sentenza rescindente, ha omesso qualunque indagine valutativa circa la "prossimità dei fondi e degli altri elementi analiticamente indicati al punto

3.1.2. della sentenza che giustificavano la illegittimità della cessione della cubatura".

Così facendo, il giudice del rinvio non si è attenuto al dictum della sentenza rescindente, non colmando il vizio motivazionale indicato dalla Terza Sezione penale e, purtuttavia, dichiarando la falsità del permesso di costruire n. 183/2019 del Comune di Castrignano del Capo che imporrebbe l'adozione delle misure amministrative ripristinatorie e demolitorie previste dall'art. 27, comma 2, d.P.R. 380 del 2001; dal che discende l'interesse dei suddetti ricorrenti a contestare la statuizione in parola. 6 P.Q.M-5"tu're IL FunrifóN Ottit3121ARIQ Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza di 22/01/2025 della Corte d'appello di Lecce. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. E' presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio ed in sostituzione del co-difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce, difensore di [OSCURATO:PERSONA], nonché dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nei motivi di ricorso proposti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere quanto segue: Con sentenza del 15 settembre 2017 il Tribunale di Lecce assolveva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui all'art. 110, 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001 (capo a), art. 110, 181, comma 1 bis, d.lgs. n. 42/2004 (capo b) e 11, 734 cod. pen. (capo c) perché il fatto non sussiste; assolveva, inoltre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 110 e 479 cod. pen. (capo d) perché il fatto non costituisce reato. Il Pubblico Ministero proponeva appello e con sentenza del 11 marzo 2019 la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo d), riqualificato ai sensi dell'art. 480 cod. pen., perché estinto per prescrizione. Gli imputati venivano, di contro, ritenuti responsabili del reato di cui ai capi a) e b) e veniva ordinata la demolizione del manufatto e dichiarata la falsità del permesso di costruire n. 183/2010 del Comune di Castrignano del Capo. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione e la Terza Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 15767 del 14 febbraio 2020 annullava la pronuncia limitatamente alla statuizione relativa alla falsità dichiarata ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto. La Corte di appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio, ha dichiarato la falsità del permesso di costruire. 2. Avverso la sentenza sono stati proposti, con unico atto, ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] affidati a un unico motivo. Lamentano i ricorrenti che la Corte territoriale abbia disatteso quanto richiesto dalla sentenza rescindente laddove ha ritenuto che con la cessione di cubatura si sia realizzata una violazione dello strumento urbanistico che in realtà non si è verificata in quanto sono stati rispettati tutti i requisiti necessari per il rilascio del permesso di costruire; dal che discende la legittimità dell'asservimento e in conseguenza del permesso di costruire. La Corte territoriale, inoltre, a supporto della decisione ha richiamato una sentenza di questa Corte del 2021 e quanto dichiarato dall'operante di p.g., ossia la mancata distinzione tra vani deposito e la civile abitazione, affermazione che nel corso del giudizio era stata sconfessata dalla circostanza che l'ufficiale di p.g. aveva riferito di non essere entrato all'interno dell'abitazione. La motivazione posta dalla Corte del rinvio, secondo cui il permesso di costruire sarebbe illegittimo si fonda solo su materialefotografico e non può ritenersi sufficiente per affermare la mancata distinzione tra il vano deposito e la civile abitazione. 3. E' stato proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi. Con il primo si deduce la violazione e mancata applicazione dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. Con la prima pronuncia, la Corte territoriale, aveva affermato che non potessero nutrirsi dubbi sulla falsità del permesso di costruire rilasciato dall'arch. [OSCURATO:PERSONA] e aveva motivato tale decisione come conseguenza di indicazioni parimenti false contenute nelle relazioni in cui era affermata e documentata la legittimità dell'operazione di accorpamento di fondi distanti al fine di aumentare la volumetria da assentire. La Terza Sezione aveva rilevato la fondatezza delle doglianze relative alla affermazione di responsabilità in ordine alle residue contravvenzioni e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di falso ideologico che ha fondato la dichiarazione di falsità del permesso di costruire con particolare riguardo alla ratio decidendi, non potendo affermarsi che una distanza di 667 metri tra i fondi accorpati non li renda prossimi ai fini della valutazione dell'accorpamento e che, comunque, consenta con certezza di affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo. Con il nuovo esame la Corte territoriale ha tralasciato ogni valutazione sul profilo riguardante la contiguità dei fondi accorpati e ha valorizzato le dichiarazioni rese dall'operatore di P.G. [OSCURATO:PERSONA], differentemente da come erano state valutate dal Tribunale senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Con il secondo e il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 480 cod. pen. ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. La stessa Corte territoriale ha richiamato in motivazione l'art. 27 delle NTA del piano di fabbricazione del Comune di Castignano che prevedeva prescrizioni particolari per la zona E/1. La norma non fa esplicito riferimento alla sussistenza di una particolare qualifica soggettiva in capo al committente né prevede la presentazione di una relazione agronomica. La mancanza di detti elementi non può dunque condurre a valutare come illecito il permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di una "casa di campagna" assimilabile a quello di "fabbricato rurale". La Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento riportando affermazioni apodittiche del teste [OSCURATO:PERSONA], senza spiegare su quali basi poggiasse il discrimen tra casa rurale e villa sontuosa. Né si comprende quale documento difetterebbe per distinguere la casa padronale per residenza estiva, consentita dalla norma, rispetto a quella in questione, dei [OSCURATO:PERSONA].4. E' stato proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce la illogicità della motivazione quanto agli argomenti addotti a sostegno della asserita falsità del permesso di costruire. La Terza Sezione penale aveva annullato la precedente decisione rilevando che la dichiarazione di falsità traeva esclusivo argomento dal difetto di contiguità dei fondi rispetto ai quali era stato chiesto e approvato il rapporto di asservimento. La Corte del rinvio, che avrebbe dovuto integrare o supportare quella conclusione proprio in ragione della distanza tra i fondi, è incorsa in vizi argomentativi che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione, che ruota intorno al richiamo di una sentenza di questa Corte di Cassazione, la n. 39741 del 2021, resa in una fattispecie simile a quella in esame. Il richiamo è mal posto ove si consideri che in quella vicenda processuale il ricorrente non era chiamato a rispondere del reato di falso ma del reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001. Il giudice del rinvio ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non potesse non conoscere la previsione dell'art. 27 del NTA del piano di fabbricazione e, dunque, non poteva non rendersi conto della mancanza dei presupposti richiesti per il rilascio del permesso di costruire. In tesi difensiva, il giudice del rinvio non ha tenuto conto che proprio tale fonte secondaria era stata foriera di "confusione interpretativa" e che aveva dato, tra l'altro, luogo, a indirizzi giurisprudenziali controversi. Il richiamo a detta previsione, dunque, non risolve il problema della "sicura falsità" del documento, specie sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato. Né argomenti in merito alla falsità possono desumersi dalla circostanza che la richiesta di permesso si fosse limitata alla realizzazione di una abitazione rurale con annessi accessori senza spingersi alla richiesta di casa padronale per residenza estiva,atteso che [OSCURATO:PERSONA] già nel precedente del 2021 riteneva che quelle norme di attuazione consentissero in quell'area la realizzazione di abitazioni residenziali. 5. Le parti hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. Appare necessario premettere, ai fini della migliore comprensione della vicenda, che era contestato agli imputati di avere ottenuto un permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e di interesse pubblico in difetto dei presupposti richiesti dalla disciplina urbanistica, mediante un uso strumentale e non consentito "dell'asservimento urbanistico e/o dell'accorpamento 4di aree" attraverso il quale veniva richiesto e ottenuto di edificare una volumetria asseritamente non ammissibile. E' stato evidenziato dalla Terza Sezione penale, con la sentenza rescindente, che la cessione di cubatura è istituto di fonte negoziale, che consente, a prescindere dalla titolarità dei terreni, la cessione della cubatura edificabile propria di un fondo in favore di altro. Al fine di evitare l'elusione dei vincoli posti alla realizzazione di manufatti, in ragione della corretta gestione del territorio, il ricorso a tale Meccanismo è soggetto a determinate condizioni, tra cui l'essere i terreni, se non contermini, dotati del requisito della prossimità in quanto, in caso contrario, servendosi di tale strumento sarebbe possibile realizzare scopi in contrasto con le esigenze di una corretta pianificazione del territorio. La sentenza rescindente ha affermato che, a fronte della estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la falsità di un documento ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen. può essere dichiarata solo ove le risultanze processuali siano tali da ritenere che essa sia stata positivamente accertata sulla scorta delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale, dal che discende 'd'i' la necessità che l'accertamento del fatto sia adeguatamente motivato. Nel caso al vaglio della Terza Sezione penale, la Corte di appello aveva fornito una motivazione manifestamente illogica circa la falsità del documento integrante il presupposto per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 537 cod. proc. pen. In specie, era stata ritenuta manifestamente illògica l'affermazione contenuta nella sentenza in allora impugnata nella parte in cui la Corte territoriale, dopo avere disposto perizia al fine di accertare la distanza tra i terreni oggetto di "accorpamento", tutti ricadenti in zona E, che in base all'accertamento tecnico eseguito in appello risultavano distanti 667 mt e non 1000 metri - come era stato affermato dal teste del pubblico ministero - né 670 metri - come sostenuto dal consulente tecnico degli imputati - si era limitata ad affermare la "macroscopica violazione" del presupposto circa la non prossimità dei fondi e l'incremento "senza limite" della volumetria edificata in "zone di pregio". La Terza Sezione aveva in proposito rilevato che, posta la sussistenza del vincolo paesaggistico nella zona in cui l'edificazione è avvenuta: a) nulla era stato detto se analogo vincolo sussistesse in relazione ai fondi cedenti, circostanza evidentemente ritenuta di non poco rilievo, dato che la cessione di cubatura, in tal caso, non avrebbe incrementato l'impatto edilizio nella zona pur paesaggisticamente vincolata; b) nulla era detto circa la prossimità tra il manufatto edificato e altre eventuali costruzioni nella zona in concreto edificata e nell'area che separava i 5fondi oggetto di cessione della cubatura, al fine di verificare la situazione di "affollamento edilizio" che ha indotto la giurisprudenza a individuare il requisito della prossimità tra i presupposti che legittimano la cessione di cubatura; c) che, per quanto il reato di falso ideologico, asseritannente contenuto nella relazione tecnica relativa all'autorizzazione paesaggistica e nel permesso di costruire n. 183 del 2010 fosse stato dichiarato prescritto, la motivazione posta a fondamento della dichiarazione di falsità ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen. non era stata supportata da adeguata motivazione. 3. La Corte del rinvio, dopo aver premesso che la precedente sentenza aveva fondato l'affermazione di falsità unicamente sulla asserita non-prossimità del fondo dei cedenti e di quello del cessionario, ha configurato la dolosa affermazione di dati tecnici non rispondenti al vero, volti ad ottenere il rilascio di un permesso di costruire contra legem. A tanto la Corte è pervenuta rilevando che i richiedenti non svolgevano alcuna attività agricola e, ciò nondimeno, avevano presentato domanda per la realizzazione di una abitazione rurale con annessi accessori, il che aveva rilievo nell'ottica di chi è chiamato a esprimersi sulla possibilità di rilascio del permesso; i progetti presentati e approvati non avevano a oggetto un fabbricato rurale con annessi agricoli, ma una villa padronale e, inoltre, che in relazione ad una analoga vicenda afferente il rilascio di un permesso di costruire nel comune di Castrignano del Capo da parte del [OSCURATO:PERSONA], detto permesso era relativo a un immobile destinato a uso residenziale in zona E, che è destinata a uso agricolo e nella quale le case padronali sono ammesse, ma solo per le "residenze estive" (nella specie, nessuno dei documenti in atti accennava a una "residenza estiva"). La Corte territoriale, a ben vedere, dopo avere delineato il perimetro della sentenza rescindente, ha omesso qualunque indagine valutativa circa la "prossimità dei fondi e degli altri elementi analiticamente indicati al punto 3.1.2. della sentenza che giustificavano la illegittimità della cessione della cubatura". Così facendo, il giudice del rinvio non si è attenuto al dictum della sentenza rescindente, non colmando il vizio motivazionale indicato dalla Terza Sezione penale e, purtuttavia, dichiarando la falsità del permesso di costruire n. 183/2019 del Comune di Castrignano del Capo che imporrebbe l'adozione delle misure amministrative ripristinatorie e demolitorie previste dall'art. 27, comma 2, d.P.R. 380 del 2001; dal che discende l'interesse dei suddetti ricorrenti a contestare la statuizione in parola. 6 P.Q.M-5"tu're IL FunrifóN Ottit3121ARIQ Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 7
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