CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30587/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/06/2021 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone raccoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trani, in data 06/10/2014, con la quale CAFIERI Rosa era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al delitto continuato di cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina. 2. Ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione, nella misura massima consentita, dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si censura la sentenza per non aver accordato la riduzione massima, facendo riferimento alla gravità del reato in contrasto con l'elaborazione giurisprudenziale sul punto: laddove invece la collaborazione della CAFIERI era stata fondamentale per l'emersione della responsabilità di molti altri soggetti (oltre che della propria), ed aveva avuto connotazioni tali da far ritenere cessato ogni legame con la criminalità organizzata. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si censura la sentenza per non aver considerato una pluralità di elementi favorevoli, quali il corretto comportamento processuale, la dissociazione dal sodalizio, la sottoposizione al programma di protezione, il cambiamento di vita, la resipiscenza e la condotta post delictum. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Devono invero essere condivise, quanto al primo motivo, le censure formulate dalla difesa in ordine alla motivazione con cui la Corte d'Appello di Bari ha disatteso la richiesta della CAFIERI di vedersi applicata, nella massima estensione, l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, già concessa dal giudice di primo grado con diminuzione della pena nella misura della metà. Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale della collaborazione prevista dall'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, si fonda sul mero presupposto dell'obiettiva proficuità della collaborazione prestata dall'imputato e, se riconosciuta, la sua incidenza sul calcolo della pena non può essere ridimensionata in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del fatto» (Sez. 2, n. 32645 del 18/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256789 - 01). La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tali principi, dal momento che il rigetto della richiesta difensiva è stato motivato con argomentazioni esclusivamente riferite all'ampiezza e alla sistematicità del narcotraffico in cui era coinvolta la ricorrente, e all'adeguatezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice, che era tra l'altro partito dal minimo edittale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). 3. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi quanto alla residua censura. La motivazione del diniego delle attenuanti generiche - fondata su un richiamo al concreto disvalore del fatto che, ad avviso della Corte d'Appello, avrebbe reso sproporzionato per difetto il trattamento sanzionatorio, se ulteriormente mitigato - risulta infatti immune da censure qui deducibili, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). D'altra parte, i rilievi sviluppati in ricorso fanno riferimento a elementi di scarsa incidenza (l'età dell'imputata, peraltro nemmeno cinquantenne), ovvero dedotti in termini del tutto generici (comportamento post delictum), ovvero ancora assorbiti dall'applicazione dell'attenuante speciale (dissociazione dal sodalizio, ecc.). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per effetto dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari. Nel resto, il ricorso deve essere invece rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla diminuzione della pena determinata per l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d