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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23265/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI. dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolato nei seguenti motivi: 1) Nullità della sentenza per incompatibilità del giudice di primo grado, in violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. e del principio del giusto processo; 2) Erronea valutazione della prova e manifesta illogicità della motivazione in violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.; 3) Erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91; 4) Illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e denegato riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che tutti i motivi di ricorso proposti non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, giacché risultano fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, il primo motivo di ricorso risulta altresì privo di fondamento, dovendo ribadirsi anche in questa sede come le questioni concernenti l'incompatibilità del giudice possano essere proposte nel nostro ordinamento processuale penale esclusivamente mediante l'istituto della ricusazione e come, secondo l'orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità e puntualmente richiamato nella decisione impugnata, la questione in esame non costituisca vizio comportante la nullità del giudizio (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, anche in relazione ai riferimenti giurisprudenziali ivi indicati - cfr. tra le più recenti massimate Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136 - 01); che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, articolato in due ulteriori doglianze relative alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Lombardi e di quelle rese dalle persone offese, oltre che della ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, atteso che le censure prospettate dal ricorrente tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle menzionate prove dichiarative); che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, inoltre, che è manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, atteso che la censura evoca genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivid'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che, infine, anche la censura proposta con il quarto motivo di ricorso, relativa al rigetto del motivo di gravame con il quale si chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01 - si veda pagina 7 della sentenza impugnata, ove si evidenziano la particolare capacità a delinquere dell'imputato e la mancanza di alcun segno di ravvedimento da parte dello stesso); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichia P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] i r DePOSITATA [OSCURATO:PERSONA],.L, ERIA 24 26 Ptinrion AiaMa -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI. dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolato nei seguenti motivi: 1) Nullità della sentenza per incompatibilità del giudice di primo grado, in violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. e del principio del giusto processo; 2) Erronea valutazione della prova e manifesta illogicità della motivazione in violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.; 3) Erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91; 4) Illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e denegato riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che tutti i motivi di ricorso proposti non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, giacché risultano fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, il primo motivo di ricorso risulta altresì privo di fondamento, dovendo ribadirsi anche in questa sede come le questioni concernenti l'incompatibilità del giudice possano essere proposte nel nostro ordinamento processuale penale esclusivamente mediante l'istituto della ricusazione e come, secondo l'orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità e puntualmente richiamato nella decisione impugnata, la questione in esame non costituisca vizio comportante la nullità del giudizio (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, anche in relazione ai riferimenti giurisprudenziali ivi indicati - cfr. tra le più recenti massimate Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136 - 01); che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, articolato in due ulteriori doglianze relative alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Lombardi e di quelle rese dalle persone offese, oltre che della ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, atteso che le censure prospettate dal ricorrente tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle menzionate prove dichiarative); che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, inoltre, che è manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, atteso che la censura evoca genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivid'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che, infine, anche la censura proposta con il quarto motivo di ricorso, relativa al rigetto del motivo di gravame con il quale si chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01 - si veda pagina 7 della sentenza impugnata, ove si evidenziano la particolare capacità a delinquere dell'imputato e la mancanza di alcun segno di ravvedimento da parte dello stesso); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichia P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] i r DePOSITATA [OSCURATO:PERSONA],.L, ERIA 24 26 Ptinrion AiaMa -
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