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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30799/2022

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15668/2014 R.G. proposto da C.M.I.S.

COSTRUZIONI E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.14; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella Fidelio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] cello Magnano di [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.187; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia, sez. staccata di Siracusa, n.460/16/2013 depositata il 10 dicem- bre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, veniva rigettato l'appello proposto dalla so- cietà C.M.I.S. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza n.217/4/2012 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA]- vinciale di Siracusa a sua volta di rigetto del ricorso presentato dalla contribuente contro la cartella di pagamento ai fini IVA e IRAP 2000.

2. Nel dettaglio, la suddetta cartella era stata adottata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) con la seguente motivazione: «somme iscritte a ruolo a seguito del controllo della dichiarazione mod. 760, anno di imposta 2000, atto T01102612233403665 0000001/D.

Note: [OSCURATO:PERSONA] n. 12/07/08 appello 3000224».

Il giudice d'appello confermava la deci- sione resa dal giudice di prime cure ritenendo che la cartella fosse stata regolarmente notificata e adeguatamente motivata, in quanto emessa a seguito di sentenza del giudice tributario, con la quale era stata definitivamente accertata la legittimità della pretesa erariale.

3. La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza d'appello con ricorso affidato a tre motivi, cui replica [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso.

Considerato che:

4. Con il primo motivo - ai fini dell'art.360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. - la CMIS deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 17 della legge n.212 del 2000 per aver la CTR erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento fosse adeguatamente motivata.

5. La censura è affetta da profili di inammissibilità e di infondatezza.

Il motivo è innanzitutto inammissibile perché contrasta con l'accerta- mento in fatto contenuto in sentenza riguardante l'adeguatezza della motivazione, contenuto al punto 1) a pag.2 della parte motiva della sentenza impugnata.

Inoltre, va rammentato che la motivazione della cartella di pagamento assolve la funzione di consentire al contribuen- te l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dal- l'Amministrazione finanziaria e più in generale di controllare la corret- tezza dell'imposizione (v., con riferimento all'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore alla sostituzione operata con il d.lgs 26 feb- braio 1999 n. 46, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20847 del 26/10/2005, Rv. 584345 - 01; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12587 del 19/05/2008, Rv. 603097 - 01). [OSCURATO:PERSONA] osserva che quel che rileva ai fini della validità del ruolo o della cartella esattoriale è l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione della pretesa e delle sue causali, così che resti soddisfatta l'insopprimibile esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti.

E ciò può senza dubbio affermarsi avuto riguardo ai contenuti dell'art. 7 comma 3 legge n. 212 del 2000 e degli artt. 1 e 12 d.P.R. n. 602 del 1973 (come modif. dall'art. 8 d.lgs. 26 gennaio 2001 n. 32) - che si limitano a richiedere, con espressione generica, che gli atti in que- stione contengano «il riferimento all'eventuale precedente atto di ac- certamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa» -.

A maggior ragione, deve ritenersi valido anche alla luce dell'apparentemente più esigente disposto degli artt. 1 e 6 d.m. n. 321 del 1999, tanto più avuto riguardo a quanto in momenti succes- sivi previsto dal legislatore con norma primaria, in via generale con lo Statuto del contribuente e poi con specifico riferimento ai ruoli e alle cartelle esattoriali con il d.lgs. n. 32 del 2001 (v. in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11466 del 25/05/2011, Rv. 618080 - 01; conforme, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 1111 del 18/01/2018, Rv. 646697 - 01).

6. Nel caso di specie la stessa ricorrente ammette che non è in conte- stazione che il richiamo alla sentenza della CTR n. 12/7/08 comporti il definitivo accertamento della pretesa portata dalla cartella «tanto che la società odierna ricorrente, mai nei gradi di merito ha contestato l'infondatezza della pretesa tributaria» (cfr. pag. 8 del hcorso).

Inoltre, quanto alla motivazione dell'atto, la CTR ha st:atuito a pag.2 della motivazione della sentenza impugnata che «come giustamente osservato dai primi giudici la cartella contiene tutti gli elementi utili per la individuazione della pretesa tributaria.

Si rileva che nella car- tella di pagamento viene specificamente indicato che la pretesa si fonda sulla sentenza n. 12/7/2008 della Commissione tributaria Re- gionale.

Da detta sentenza, acquisita in atti, risulta che è stata defini- tivamente accertata la legittimità della pretesa tributaria fatta valere con l'atto impugnato».

Pertanto, che la motivazione della cartella possa determinare di per sé incertezza o ostacolo alla piena comprensione delle ragioni della pretesa è univocamente escluso dai giudici di merito alla stregua di un accertamento di fatto incontestato con specifica censura motiva- zionale ex art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ..

7. Con il secondo motivo la società deduce - in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 148, 156 e 160 cod. proc. civ e dell'art. 2697 cod. civ., lamen- tando il fatto che la CTR ha stabilito che la notifica della cartella di pagamento - da ritenersi inesistente - oltre ad essere oggetto di do- glianza tardiva perché non sollevata in primo grado, sarebbe stata comunque sanata per effetto della impugnazione proposta dalla con- tribuente.

8. La doglianza è inammissibile per plurime ragioni.

In primo luogo a riguardo è stata espressa una ratio concorrente di novità della que- stione non specificamente impugnata dalla società.

In secondo luogo, va rammentato che l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di stru- mentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, ol- tre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipo- tesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costi- tutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal mo- dello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercita- to; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungi- mento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mit- tente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma 4/b non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. Sez.

IJ, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01).

La censura in disamina non deduce una specifica causa di inesistenza alla luce dell'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite.

Inoltre, esclusa l'inesistenza alla luce del richiamato insegnamento giurisprudenziale, la contribuente non contesta neppure l'intervenuta tempestiva impugnazione, causa di sanatoria ex art. :156 cod. proc. civ..

9. In ogni caso, costituisce principio generale condivisa quello per cui la notificazione non può essere dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ., avendo comunque raggiunto I suo scopo, in virtù del principio di sanatoria degli atti che opera anche per la notifi- ca degli atti non processuali (v. per tutte, Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 17022 del 28/06/2018 Rv. 649442 — 02; conforme, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 5556 del 26/02/2019 Rv. 652787 - 02).

L.a notificazione è infatti una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impu- gnazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18480 del 21/09/2016 Rv. 640971 — 01 proprio in relazione ad atti di imposizione tributaria).

Tale è la condizione verificatasi nel caso in esame in cui la cartella è stata tempestivamente impugnata dalla società per motivi di merito che presuppongono la piena conoscenza dell'atto, fra l'altro prodotto in giudizio.

10. Inoltre, la formulazione della citata previsione di legge, secondo cui «La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato» rende evidente che deve essere il giudice a farsi carico dell'accertamento del raggiungimento dello scopo o meno, indipendentemente dalla formulazione di una specifica ecce- zione proveniente dalla parte interessata.

L/C) Nella specie, la CTR ha dunque correttamente affermato a pag.2 della parte motiva della sentenza gravata che «anche se sussistessero delle irregolarità meramente formali della notifica, sarebbe comunque pre- valente l'avvenuto conseguimento dello scopo della notifica stessa dimostrato dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte della società».

11. Con il terzo motivo di ricorso - agli effetti dell'art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. - si deduce la violazione e falsa applicazione del- l'art. 111 Cost. e dell'art. 36 del d.lgs n.546 del 1992 in relazione al- l'eccepita violazione dell'art. 3 del d.l. n.203 del 30.9.2015, converti- to nella legge n.248 del 2005 e della I.R.

Sicilia n. 19 del 22.12.2005, per aver il giudice d'appello mancato di rilevare che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a non possedeva alcuna partecipazione nella controllante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a e, dunque, non aveva titolo a svolgere l'attività di riscos- sione.

12. La censura è inammissibile.

Le previsioni di legge summenzionate prevedono che [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., società pubblica incaricata dell'esazione dei tributi in Sicilia, può esercitare l'attività di riscossio- ne attraverso la partecipata [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a condizione che esita- no due condizioni, richiamate anche alle pagg.22 e ss. del ricorso: in primo luogo il fatto che [OSCURATO:PERSONA] acquisti la maggioranza delle quote della sua controllata, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, in secondo luo- go, che la controllata abbia partecipazioni azionarie nella controllante.

Orbene, la CTR a pag.3 con un richiamo al quadro istruttorio ha ac- certato in fatto che tali condizioni, previste dall'art. 3 del d.l. n.203 del 30.9.2015, convertito nella legge n.248 del 2005 e recepito per il territorio regionale dalla I.R.

Sicilia n. 19 del 22.12.2005, sussistono nella fattispecie e il motivo di ricorso impinge in tale statuizione sen- za introdurre l'omesso esame di fatto decisivo e contrario, ritutalmen- te introdotto nel processo e non considerato dalla CTR.

13. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato e le spese del giudi- zio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom- benza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15668/2014 R.G. proposto da C.M.I.S. COSTRUZIONI E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.14; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella Fidelio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] cello Magnano di [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.187; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia, sez. staccata di Siracusa, n.460/16/2013 depositata il 10 dicem- bre 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, veniva rigettato l'appello proposto dalla so- cietà C.M.I.S. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza n.217/4/2012 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA]- vinciale di Siracusa a sua volta di rigetto del ricorso presentato dalla contribuente contro la cartella di pagamento ai fini IVA e IRAP 2000. 2. Nel dettaglio, la suddetta cartella era stata adottata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) con la seguente motivazione: «somme iscritte a ruolo a seguito del controllo della dichiarazione mod. 760, anno di imposta 2000, atto T01102612233403665 0000001/D. Note: [OSCURATO:PERSONA] n. 12/07/08 appello 3000224». Il giudice d'appello confermava la deci- sione resa dal giudice di prime cure ritenendo che la cartella fosse stata regolarmente notificata e adeguatamente motivata, in quanto emessa a seguito di sentenza del giudice tributario, con la quale era stata definitivamente accertata la legittimità della pretesa erariale. 3. La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza d'appello con ricorso affidato a tre motivi, cui replica [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo - ai fini dell'art.360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. - la CMIS deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 17 della legge n.212 del 2000 per aver la CTR erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento fosse adeguatamente motivata. 5. La censura è affetta da profili di inammissibilità e di infondatezza. Il motivo è innanzitutto inammissibile perché contrasta con l'accerta- mento in fatto contenuto in sentenza riguardante l'adeguatezza della motivazione, contenuto al punto 1) a pag.2 della parte motiva della sentenza impugnata. Inoltre, va rammentato che la motivazione della cartella di pagamento assolve la funzione di consentire al contribuen- te l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dal- l'Amministrazione finanziaria e più in generale di controllare la corret- tezza dell'imposizione (v., con riferimento all'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore alla sostituzione operata con il d.lgs 26 feb- braio 1999 n. 46, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20847 del 26/10/2005, Rv. 584345 - 01; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12587 del 19/05/2008, Rv. 603097 - 01). [OSCURATO:PERSONA] osserva che quel che rileva ai fini della validità del ruolo o della cartella esattoriale è l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione della pretesa e delle sue causali, così che resti soddisfatta l'insopprimibile esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. E ciò può senza dubbio affermarsi avuto riguardo ai contenuti dell'art. 7 comma 3 legge n. 212 del 2000 e degli artt. 1 e 12 d.P.R. n. 602 del 1973 (come modif. dall'art. 8 d.lgs. 26 gennaio 2001 n. 32) - che si limitano a richiedere, con espressione generica, che gli atti in que- stione contengano «il riferimento all'eventuale precedente atto di ac- certamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa» -. A maggior ragione, deve ritenersi valido anche alla luce dell'apparentemente più esigente disposto degli artt. 1 e 6 d.m. n. 321 del 1999, tanto più avuto riguardo a quanto in momenti succes- sivi previsto dal legislatore con norma primaria, in via generale con lo Statuto del contribuente e poi con specifico riferimento ai ruoli e alle cartelle esattoriali con il d.lgs. n. 32 del 2001 (v. in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11466 del 25/05/2011, Rv. 618080 - 01; conforme, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 1111 del 18/01/2018, Rv. 646697 - 01). 6. Nel caso di specie la stessa ricorrente ammette che non è in conte- stazione che il richiamo alla sentenza della CTR n. 12/7/08 comporti il definitivo accertamento della pretesa portata dalla cartella «tanto che la società odierna ricorrente, mai nei gradi di merito ha contestato l'infondatezza della pretesa tributaria» (cfr. pag. 8 del hcorso). Inoltre, quanto alla motivazione dell'atto, la CTR ha st:atuito a pag.2 della motivazione della sentenza impugnata che «come giustamente osservato dai primi giudici la cartella contiene tutti gli elementi utili per la individuazione della pretesa tributaria. Si rileva che nella car- tella di pagamento viene specificamente indicato che la pretesa si fonda sulla sentenza n. 12/7/2008 della Commissione tributaria Re- gionale. Da detta sentenza, acquisita in atti, risulta che è stata defini- tivamente accertata la legittimità della pretesa tributaria fatta valere con l'atto impugnato». Pertanto, che la motivazione della cartella possa determinare di per sé incertezza o ostacolo alla piena comprensione delle ragioni della pretesa è univocamente escluso dai giudici di merito alla stregua di un accertamento di fatto incontestato con specifica censura motiva- zionale ex art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ.. 7. Con il secondo motivo la società deduce - in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 148, 156 e 160 cod. proc. civ e dell'art. 2697 cod. civ., lamen- tando il fatto che la CTR ha stabilito che la notifica della cartella di pagamento - da ritenersi inesistente - oltre ad essere oggetto di do- glianza tardiva perché non sollevata in primo grado, sarebbe stata comunque sanata per effetto della impugnazione proposta dalla con- tribuente. 8. La doglianza è inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo a riguardo è stata espressa una ratio concorrente di novità della que- stione non specificamente impugnata dalla società. In secondo luogo, va rammentato che l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di stru- mentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, ol- tre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipo- tesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costi- tutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal mo- dello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercita- to; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungi- mento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mit- tente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma 4/b non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. Sez. IJ, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01). La censura in disamina non deduce una specifica causa di inesistenza alla luce dell'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite. Inoltre, esclusa l'inesistenza alla luce del richiamato insegnamento giurisprudenziale, la contribuente non contesta neppure l'intervenuta tempestiva impugnazione, causa di sanatoria ex art. :156 cod. proc. civ.. 9. In ogni caso, costituisce principio generale condivisa quello per cui la notificazione non può essere dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ., avendo comunque raggiunto I suo scopo, in virtù del principio di sanatoria degli atti che opera anche per la notifi- ca degli atti non processuali (v. per tutte, Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 17022 del 28/06/2018 Rv. 649442 — 02; conforme, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 5556 del 26/02/2019 Rv. 652787 - 02). L.a notificazione è infatti una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impu- gnazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18480 del 21/09/2016 Rv. 640971 — 01 proprio in relazione ad atti di imposizione tributaria). Tale è la condizione verificatasi nel caso in esame in cui la cartella è stata tempestivamente impugnata dalla società per motivi di merito che presuppongono la piena conoscenza dell'atto, fra l'altro prodotto in giudizio. 10. Inoltre, la formulazione della citata previsione di legge, secondo cui «La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato» rende evidente che deve essere il giudice a farsi carico dell'accertamento del raggiungimento dello scopo o meno, indipendentemente dalla formulazione di una specifica ecce- zione proveniente dalla parte interessata. L/C) Nella specie, la CTR ha dunque correttamente affermato a pag.2 della parte motiva della sentenza gravata che «anche se sussistessero delle irregolarità meramente formali della notifica, sarebbe comunque pre- valente l'avvenuto conseguimento dello scopo della notifica stessa dimostrato dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte della società». 11. Con il terzo motivo di ricorso - agli effetti dell'art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. - si deduce la violazione e falsa applicazione del- l'art. 111 Cost. e dell'art. 36 del d.lgs n.546 del 1992 in relazione al- l'eccepita violazione dell'art. 3 del d.l. n.203 del 30.9.2015, converti- to nella legge n.248 del 2005 e della I.R. Sicilia n. 19 del 22.12.2005, per aver il giudice d'appello mancato di rilevare che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a non possedeva alcuna partecipazione nella controllante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a e, dunque, non aveva titolo a svolgere l'attività di riscos- sione. 12. La censura è inammissibile. Le previsioni di legge summenzionate prevedono che [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., società pubblica incaricata dell'esazione dei tributi in Sicilia, può esercitare l'attività di riscossio- ne attraverso la partecipata [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a condizione che esita- no due condizioni, richiamate anche alle pagg.22 e ss. del ricorso: in primo luogo il fatto che [OSCURATO:PERSONA] acquisti la maggioranza delle quote della sua controllata, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, in secondo luo- go, che la controllata abbia partecipazioni azionarie nella controllante. Orbene, la CTR a pag.3 con un richiamo al quadro istruttorio ha ac- certato in fatto che tali condizioni, previste dall'art. 3 del d.l. n.203 del 30.9.2015, convertito nella legge n.248 del 2005 e recepito per il territorio regionale dalla I.R. Sicilia n. 19 del 22.12.2005, sussistono nella fattispecie e il motivo di ricorso impinge in tale statuizione sen- za introdurre l'omesso esame di fatto decisivo e contrario, ritutalmen- te introdotto nel processo e non considerato dalla CTR. 13. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato e le spese del giudi- zio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom- benza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor-
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