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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 maggio 1970

Cassazione n. 27775/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25/11/2022 del TRIB.

RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetta del ricorso udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 novembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato associativo di cui all'art. 74 commi 1, 2, 3, 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, aggravato ai sensi degli artt. 61 bis cod. pen. e 416 bis 1 cod. pen. (capo 1), e ad alcuni reati fine di cui agli art. 73 d.P.R. 309/90 in relazione alla importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capi 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 16).

Il Tribunale distrettuale ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dalle risultanze di una complessa attività di indagine, che aveva portato alla luce l'esistenza nel territorio interessato di un gruppo criminale articolato su più livelli e dotato di elevatissime disponibilità finanziarie, dedito alla commissione di più delitti fra quelli di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90: in particolare l'associazione si occupava del reperimento e dell'acquisto all'estero, della importazione e del trasporto in Italia, attraverso container riposti su navi cargo in arrivo al porto di [OSCURATO:PERSONA] con la complicità di portuali infedeli, nonché della commercializzazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il materiale investigativo su cui si è fondata la misura cautelare è costituito, oltre che dalle intercettazioni, dai tabulati telefonici e di geolocalizzazione, dalle riprese video e dall'attività di riscontro della polizia giudiziaria, per gran parte da comunicazioni intercorse tra gli indagati attraverso il sistema [OSCURATO:PERSONA] acquisite dalla Procura di [OSCURATO:PERSONA] tramite l'emissione di specifici Ordini di [OSCURATO:PERSONA] versarti in atti, il primo dei quali datato 13 aprile 2021, con cui è stata chiesta all'autorità giudiziaria di Parigi la trasmissione dei messaggi decifrati riferibili alle comunicazioni di interesse già avvenute e conservate nel relativo server e ritenute pienamente utilizzabili dal Tribunale del Riesame .

Bonifazio è stato ritenuto coinvolto nella associazione sua qualità di dipendente della "logistic [OSCURATO:SOCIETA]", facente parte della squadra di portuali al servizio della organizzazione con il compito di esfiltrare la cocaina occultata all'interno dei container e, dunque, assicurare l'uscita della sostanza stupefacente.

Bonifazio è stato anche ritenuto coinvolto in nove distinte operazioni di esfiltrazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Avverso l'indicata ordinanza Bonifazio ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore formulando sei motivi.2.1.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 191 e 729 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata declaratoria di inutilizzabilità dei files integrali relativi alle comunicazioni acquisite.

Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che oggetto della rogatoria erano non solo le chat decriptate ma anche "ogni ulteriore informazione in possesso dell'AG straniera relativa alle utenze connesse ai dispositivi" e non avrebbe tenuto conto della assenza di un vaglio sul modus operandi degli inquirenti rispetto agli strumenti, ai metodi ed alle attività di identificazione degli indagati associati ai criptofonini.

Tale vaglio, secondo il difensore, era doveroso, in quanto oggetto della richiesta avanzata dalla DDA reggina era l'acquisizione di ogni ulteriore informazione in ordine a target preventivamente individuati e erano invece rimaste ignote le procedure di identificazione degli utilizzatori dei criptofonini, con conseguente pregiudizio della catena di genuinità della prova.

Il difensore richiama il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui "in tema di rogatoria internazionale all'estero, la mancata prova dell'adempimento delle modalità previste dall'ordinamento italiano e indicate dall'autorità rogante nel formulare la domanda di assistenza giudiziaria a norma dell'art. 727, comma quinto-bis, determina l'inutilizzabilità degli atti compiuti dall'autorità straniera, ai sensi dell'art. 729 comma primo -bis c.p.p."( sent. n. 25050/2010).

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di norme processuali ed in specie degli artt. 191, 266 bis, 267, 268 cod. proc. pen.

La difesa rileva la inutilizzabilità dei dati presenti nelle chat scambiate attraverso la piattaforma [OSCURATO:PERSONA] acquisite tramite Ordini cli [OSCURATO:PERSONA] (0.I.E), in violazione della disciplina relativa alle intercettazioni.

A tal fine richiama la sentenza della Cassazione francese di annullamento della sentenza della Corte di Appello di Nancy del 14 luglio 2021 nella parte in cui tale pronuncia aveva ritenuto utilizzabili i dati acquisiti in assenza di una certificazione attestante la loro autenticità, in violazione dell'art. 230.3 del codice di rito francese, e la sentenza del Tribunale di Berlino del 19 ottobre 2022 con cui era stata sollevato il rinvio pregiudiziale alla CGUE in ordine alla interpretazione delle norme della direttiva 2014/41, nella quale, fra l'altro, g si era evidenziato che l'obiettivo di combattere gravi reati non può giustificare una conservazione generalizzata e indiscriminata di dati.

Il difensore osserva che i dati acquisiti con gli O.I.E. erano in realtà intercettazioni e non già documenti ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen. e che in ogni caso dovevano essere valutate le modalità di acquisizione al fine di verificare che non fossero in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali dell'ordinamento interno, anche alla luce del dictum della sentenza sez,.4 del 15 luglio 2022 n. 32915, ric.

Lori.

In realtà i dati acquisiti dovevano essere considerate intercettazioni, in quanto i messaggi scambiati in chat erano stati captati e memorizzati dall'[OSCURATO:PERSONA] nell'istante in cui questi, creati nel dispositivo del mittente, venivano inviati al destinatario, sicché avrebbero dovuto essere acquisiti i provvedimenti captativi delle intercettazioni e comunque avrebbero dovuto essere rese note le modalità di svolgimento dell'attività investigativa, dell'iter di acquisizione della messaggistica al fine di consentire la piena esplicazione del diritto di difesa e di valutare se le modalità di acquisizione siano in contrasto con le norme inderogabili e i principi fondamentali del nostro ordinamento.

2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle chat [OSCURATO:PERSONA] anche sotto il profilo della identificazione dell'indagato.

Il Tribunale avrebbe affermato in maniera apodittica aQ,non congruamente motivata che l'usuario del Pin "M17F4N", del Pin MXLEAN" e del Pin "S4IIC6", talvolta appellato con gli pseudonimi Tomas, Saro e Satana, fosse Bonifazio.

Il difensore osserva che il nickname "Saro" è molto comune, mentre gli altri due nickname sono totalmente diversi dal primo e uno dei due (Satana) veniva addirittura usato in maniera promiscua da due differenti Pin. 2.4.

Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione di Bonifazio alla associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90.

Il difensore osserva che sulla base delle emergenze in atti valutabili non era emersa una forma di partecipazione duratura e consapevole da parte del ricorrente ad un sodalizio volto alla commissione di una pluralità di delitti inerenti gli stupefacenti.

Il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare gli elementi indiziari relativi ai reati scopo e nal modo avrebbe sovrapposto la valutazione della gravità indiziaria di tali ultimi reati con quella del reato associativo.

2.5. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis i cod. pen.

Il tribunale del riesame aveva confermato la configurabilità di detta aggravante affermando che il sistema associativo era reso nel concreto più efficace dai solidi legami con le locali cosche di ‘ndrangheta, cointeressate alle narco importazioni e (4E-C. influenti anche nell'ambito`rscalo gioese, ma aveva omesso qualsiasi riferimento alla consapevolezza in capo al ricorrente della finalità agevolatrice eventualmente ravvisabile in capo ai correi.

2.6. Con il sesto motivo ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari.

In ordine al pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale aveva richiamato l'utilizzo dei criptofonini, in aperta contraddizione con il dato per cui il compendio probatorio era già cristallizzato e le piattaforme erano divenute ormai inutilizzabili.

In ordine al pericolo di recidiva, il Tribunale aveva richiamato la professionalità dimostrata dal ricorrente nella perpetrazione dei delitti, ma non si era confrontato con le deduzioni difensive in ordine al considerevole lasso di tempo trascorso dai fatti e al periodo di custodia già patito.

3. In data 4 maggio 2023, il difensore del ricorrente ha depositato una memoria con cui ha sviluppato il secondo motivo di ricorso nel modo seguente.

Il ricorrente osserva che la difesa aveva chiesto di ottenere copia forense del materiale probatorio trasmesso dall'A.G francese al fine di instaurare un legittimo contraddittorio in relazione a ogni profilo di ritualità, rilevanza, conformità, attendibilità che possa venire in rilievo con riferimento alla contestazione ed in particolare aveva richiesto copia degli atti relativi alla procedura che aveva autorizzato le intercettazioni o captazioni delle chat scambiate attraverso la piattaforma [OSCURATO:PERSONA], in conformità ai principi affermati dalla sentenza ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Il materiale richiesto non era stato depositato e non era stata fornita traccia della procedura di intromissione, acquisizione e decrittazione dei dati contenuti nel server di [OSCURATO:PERSONA] in quanto coperti da segreto.

Nelle recenti sentenze intervenute, il profilo era stato superato nel nome del principio di reciproca affidabilità mutuato dalla normativa sugli O.I.E. e dal TFUE, ma non si era tenuto conto che in nome di questo principio non potevano essere compressi i diritti di difesa in ordine alla verifica della legabtà e del contenuto della prova.

In particolare l'affermazione contenuta in alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione ( Sez. 4 18 aprile 2023, n. 16347, ric.

Papalia e sez. 1, 13 ottobre 20220 n. 6363, Minichino, non massinnate) secondo cui sarebbe inutile ogni analisi su dati originari e sull'algoritmo di decifratura, in quanto esso costituirebbe una chiave unica di lettura senza il quale i dati non sarebbero intellegibili, contrasta con la considerazione per cui golfin tal modo veniva preclusa la verifica sulla corretta esecuzione della fase di integrale e esatta riproduzione delle conversazioni criptate, sia per quanto riguarda il loro contenuto, sia per quanto riguarda la loro collocazione temporale.

Sposare la tesi della infallibilità dell'algoritmo significa - osserva il difensore- tornare indietro rispetto alle acquisizioni ormai consolidate in merito all'approccio al sapere scientifico nel processo penale.

In ragione, dunque, del contrasto tra l'indirizzo della sentenza Lori e l'indirizzo della sentenze successive, il ricorrente ha chiesto di valutare di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite.

Il ricorrente chiede, infine, di valutare l'attivazione della procedura ex art. 267 TFUE e di chiedere in via pregiudiziale alla CGUE l'interpretazione delle gposizioni della direttiva 2014/41, richiamando le pronunce delle autorità giudiziarie tedesche ed olandesi che avevano già proceduto in tale senso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato.

2. I primi due motivi, attinenti alla utilizzabilità delle chat acquisite tramite gli [OSCURATO:PERSONA] di Indagine, sono infondati.

2.1. Il Tribunale ha chiarito che il sistema [OSCURATO:PERSONA] consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione).

La violazione della piattafprma criptata era avvenuta da parte di law enforcement agencies (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese) e il suo utilizzo si era arrestato nel marzo del 2021, allorquando si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione.

Gli esiti dell'indagine presupposta (quella cioè condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati) avevano consentito di acquisire e analizzare milioni di messaggi scambiati tra membri di organizzazioni criminali operanti in vari Paesi UE ed è in questo contesto si era inserita l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].

La polizia giudiziaria, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuri PIN collegati alla piattaforma criptata.

Conseguentemente il Pubblico Ministero procedente, a partire dal 13 aprile, aveva richiesto, tramite O.E.I. rivolti all'[OSCURATO:PERSONA] francese, la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server.

Il Tribunale, in replica alla censura relativa alla inutilizzabilità della messaggistica acquisita tramite 0.E.I dedotta in sede di riesame ha rilevato che: - la Procura di [OSCURATO:PERSONA], attraverso l'emissione di specifici 0.E.I., tutti versati in atti, ha richiesto all'autorità giudiziaria francese la trasmissione dei messaggi decifrati riferibili alle comunicazioni già avvenute e conservate nel server ed, a seguito di tale richiesta, l'autorità francese ha trasmesso su CD i file integrali, estratti dal server e decriptati, delle comunicazioni riferibili allo specifico PIN oggetto di richiesta; - la messaggistica non è stata acquisita attraverso operazioni di intercettazione di comunicazioni telematiche, ma attraverso la richiesta ad uno tato estero, la Francia, con 0.E.I di trasmettere, previa decriptazione, messaggi di comunicazioni già avvenute e conservati presso il server della società che 6 (91 gestisce il servizio di messaggistica, acquisiti nell'osservanza dell'ordinamento francese; l'ordine europeo di indagine ha ad oggetto l'estrazione di dati ( foto, chat, audio, video) presenti all'interno del data base [OSCURATO:PERSONA] inerenti i codici imei di dispositivi indicati e non già attività di captazione del flusso di comunicazioni, tanto che nel modulo prestampato inviato alle autorità francesi non risulta compilata la sezione "H7" riservata alla intercettazione di telecomunicazione, né la sezione "H5" relativa ad atti di indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale; nell'ordinamento giuridico francese si distinguono due diversi mezzi di ricerca della prova informatica: a) l'intercettazione della corrispondenza inviata mediante comunicazioni elettroniche prevista dagli artt. 100 e ss.del codice di procedura penale (equivalente della disciplina dettata dall'art. 266 bis e ss del nostro codice di rito); b) l'installazione di un dispositivo tecnico per accedere, archiviare e trasmettere dati informatici già formati e memorizzati all'interno di un dispositivo elettronico ai sensi degli artt. 706-102-1 e ss.del codice di procedura penale francese: nel nostro caso dal 17 dicembre 2020 (relativamente al server 2) e dal 24 febbraio 2021 (relativamente al server 1) sono stati autorizzati l'accesso, l'archiviazione e la trasmissione all'autorità giudiziaria dei dati informatici presenti all'interno del sistema [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 706-102- 1 e ss.del codice di rito francese, ovvero utilizzando un mezzo di ricerca della prova speciale (dotato di regolamentazione autonoma rispetto all'attività di intercettazione in quanto strutturalmente diverso da questa) esclusivamente finalizzato ad acquisire il dato informatico; - il mezzo di prova in argomento deve essere ricondotto nell'ambito di applicazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen., secondo cui è sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso in tale ultimo caso, del legittimo titolare.

Il consenso nel caso di specie sussisteva, dovendosi intendere legittimo titolare chi abbia il possesso del dato tale da garantirgli un livello di autonomia che consenta di accedere in modo autonomo ad esso anche al di fuori della diretta vigilanza della persona che abbia sul dato un potere maggiore ovvero il gestore del server: legittimo titolare è dunque l'autorità giudiziaria francese che di quei dati poteva giuridicamente disporre in quanto aveva sottoposto a sequestro il server in cui i dati erano archiviati; - devono trovare applicazione, per il principio locus regit actum e in conformità dei canoni di diritto internazionale della prevalenza della lex loci sulla lex fori, le norme dello Stato in cui l'atto viene compiuto e non quelle del codice di rito del paese richiedente che disciplinano il processo. - il richiamo alla sentenza Sez. 4, n. :32915/2022, Lori è inconferente in quanto in quel caso (pur inerente a nnessaggistica scambiata sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA]) era stato censurato il provvedimento del PM di rigetto dell'ostensione alla difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europol e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nella specie, in cui il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi; -l'algoritmo che consente di rendere criptati i messaggi, intellegibili solo attraverso la decriptazione, non altera in alcun modo il contenuto del dato: in assenza di algoritmo necessario alla decodificazione, è impossibile ottenere un testo con contenuto in lingua italiana difforme dal reale, potendosi al più avere una sequenza alfanumerica o simbolica priva di alcun senso analogamente a quanto avviene in ipotesi di flussi che inviano immagini criptate.

2.3. A fronte di censura con la quale, in ultima analisi, si contesta la legittimità della prova acquisita, sotto il profilo della sua formazione e sotto il profilo della violazione del diritto di difesa rispetto alla verifica del procedimento con cui la prova è stata formata, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale, così come supra riportato, appare rispettoso dei principi di diritto che governano la materia della cooperazione internazionale.

Si deve, innanzitutto, premettere che il PM ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d.

Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale.

Si tratta di strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

Tale principio è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca, nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19; CGUE 8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40].

La previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando).

In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva».

Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione).

Il pubblico ministero, con gli 0.E.I in esame, ha chiesto la trasmissione di documentazione già acquisita dall'autorità estera nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese.

L'ordine europeo di indagine doveva solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova, da trasferire poi allo Stato di emissione: nella specie, come detto, la richiesta ha riguardato le chat del sistema Sky ECC, già acquisite dal [OSCURATO:PERSONA] de Paris autonomamente e non su richiesta della Procura procedente nel nostro Paese.

L'Autorità francese, dunque, si è resa garente, in assenza di specifiche deduzioni di segno diverso, del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese.

La messaggistica esaminata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non costituisce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informatici direttamente utilizzabili a fini di prova.

Il precedente sez. 1, n. 34059 del 1/7/2022, Molisso ha ritenuto applicabile l'art. 234 bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43) che consente «l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».

A sostegno di tale interpretazione si è opportunamente sottolineato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen., è documento ogni «rappresentazione comunicativa incorporata in una base materiale con un metodo digitale» ed è «legittimo titolare» la persona giuridica che può legittimamente disporre del documento.

Ne consegue che, se l'autorità giudiziaria di uno Stato dell'Unione europea, in attuazione della Direttiva 2014/41/UE, dà esecuzione a un ordine di indagine europeo emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro trasmettendo dati che ha ottenuto in conformità alla propria legislazione interna e ha incorporato in una base comunicativa con metodo digitale, vi è consenso da parte del «legittimo titolare» - vale a dire di "colui che legittimamente conserva i dati" - all'acquisizione di quei dati da parte dell'autorità giudiziaria richiedente.

Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore privato (per esempio, la [OSCURATO:PERSONA] che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute), ma ad un'autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva acquisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine, avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma.

Il richiamo alla sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, Lori (non massimata), invocata a sostegno della eccezione di inutilizzabilità del materiale acquisito tramite l'autorità giudiziaria francese, è inconferente, in quanto il caso ivi trattato è diverso da quello in esame.

In quel caso, il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di mettere a disposizione della difesa «la documentazione consegnata da Europol a seguito dell'accesso ai server di Sky-Ecc con indicazione delle modalità di acquisizione da parte della stessa Europol dei dati in oggetto dai server, con annessi verbali delle attività compiute», sostenendo che si trattava di scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi, non utilizzabili processualmente.

Una risposta siffatta è stata ritenuta lesiva del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa perché dalla stessa non era dato comprendere quale fosse «il contenuto dei citati scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi» e quali fossero state le «modalità di acquisizione» del materiale utilizzato a fini cautelari; informazioni «funzionali al controllo della legittimità del procedimento acquisitivo, anche nell'ottica delineata dall'art. 191 cod. proc. pen.».

Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, come ampiamente illustrato nell'ordinanza impugnata, tutto il materiale ricevuto dall'autorità francese era stato versato in atti.,C,39(5.4x,k, CEE, La censura deve essere respinta anche nella parte in cui si duole della mancata conoscenza dell'algoritmo utilizzato per la c:ecriptazione della nnessaggistica acquisita e, in genere, della violazione delle prerogative difensive sul controllo di correttezza delle procedure utilizzate dall'A.G.francese ( si tratta di profilo sviluppato più specificamente nella memoria integrativa).

L'attività di acquisizione di dati in giacenza, definiti freddi anche l'intercettazione di dati telematici in transito) permette l'acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante l' impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario.

L'intelligibilità del messaggio è subordinata all'attività di decriptazione che presuppone la disponibilità dell'algoritmo, attraverso cui si trasforma il codice binario in un contenuto dimostrativo: ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura, sicché la sola chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta; né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittare il contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998, in motivazione, ma anche sez. 1, n. 6363, Minichino, n.m., in pari data).

L'algoritmo utile alla lettura di messaggi e immagini trasmessi attraverso un "criptotelefono" è contenuto nell'apparecchio telefonico, tanto è vero che quei messaggi e quelle immagini sono leggibili "in chiaro" da chi li riceve.

Non si tratta, quindi, di individuare un sistema di decriptazione scientificamente valido, ma di individuare il sistema di decriptazione in uso nel caso concreto.

L'attività con la quale viene individuato l'algoritmo idoneo alla decriptazione, infatti, altro non è che una attività di indagine e se è consentito avvalersi per svolgerla della collaborazione del privato produttore del sistema operativo (sez.6, n. 18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819; Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949; Sez. 3, n.47557 del 26/09/2019, Scognamiglio, Rv. 277990), non si vede perché npri dovrebbe essere consentito avvalersi, a tal fine, di «risorse dello Stato soggette al segreto di difesa nazionale» come la magistratura d'oltralpe hai attestato di aver fatto.

Corretto è anche il richiamo operato nell'ordinanza impugnata al principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: l'utilizzazione degli atti trasmessi, infatti, non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, in cui in motivazione si rinvia anche a sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015; a sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750; e a sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, Pizzata, Rv. 243796; ma anche a sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457).

2.4. Il ricorrente nel primo motivo di ricorso assume la violazione nel caso di specie della disciplina sulla rogatoria internazionale ed in specie all'art. 729 cod. proc. pen.

Basti osservare al riguardo che nel caso di specie la messaggistica è stata acquisita, non già tramite rogatoria, bensì tramite [OSCURATO:PERSONA] di Indagine, disciplinati dal d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA].

L'autorità giudiziaria italiana si è limitata a richiedere all'autorità giudiziaria francese la trasmissione di dati che la stessa aveva autonomamente acquisito e non ha delegato atti di indagine.

2.5. Il ricorrente, a sostegno de!la ritenuta illegittimità della prova acquista, ha citato alcune sentenze emesse dalle autorità giudiziarie straniere.

Il riferimento alla sentenza n. 01226 dell'Il ottobre 2022 emessa dalla Corte di Cassazione francese non è pertinente.

Con tale pronuncia la Corte suprema francese, chiamata a valutare la legittimità dell'acquisizione di dati estrapolati dalla piattaforma «Encrochat», ha annullato una decisione assunta dalla Corte di appello di Nancy, perché i risultati delle operazioni compiute non erano accompagnati (come richiesto dall'art. 230-3 del codice di procedura penale francese) da un «attestato vidimato dal responsabile dell'organismo tecnico» incaricato della acquisizione dei dati che certificasse «la sincerità dei risultati trasmessi».

Si tratta, pertanto, di sentenza che ha ad oggetto uno specifico provvedimento giurisdizionale, sicchè dalla stessa non può desumersi che l'attestazione certificante la sincerità dei risultati trasmessi - non acquisita agli atti di un determinato procedimento - fosse mancante in tutti i casi in cui l'autorità francese ha acquisito dati sulle piattaforme «Encrochat» e «Sky-Ecc».

La pronuncia richiamata non ha rilievo concreto, dunque, rispetto al principio della presunzione di legittimità dell'attività svolta dal giudice straniero, in quanto non fornisce argomenti per sostenere che, nel caso oggetto del presente procedimento, la prova non sia stata correttamente conservata e non ne sia stata garantita la genuinità.

Come si è detto, infatti, il Tribunale di Parigi ha attestato - con apposito processo verbale redatto e sottoscritto dall'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato dell'adempimento - la regolarità del trasferimento dei dati su supporto informatico non modificabile che ha inviato, in plico sigillato, alla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza del Tribunale del Land di Berlino del 19 ottobre 2022, dovendo utilizzare elementi di prova acquisiti con 0.I.E eseguiti dalla magistratura francese aventi ad oggetto dati analoghi a quelli di cui qui si discute, ha sollevato questione pregiudiziale di fronte alla Corte di giustizia UE ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Questa decisione, secondo la difesa, dimostra l'esistenza di un dibattito, a livello europeo, sull'opportunità di una «conservazione generalizzata e indiscArninata dei dati», pur finalizzata alla prevenzione e repressione di gravi reati.

A questo proposito si deve osservare che la questione pregiudiziale è stata sollevata alla luce delle norme processuali dell'ordinamento tedesco e che il contenuto dei quesiti sottoposti alla Corte di giustizia paiono fondati su un k diverso compendio probatorio, in quanto muovono dall'assunto che le attività eseguite dallo Stato di esecuzione (nella specie la Francia) avessero ab origine l'obiettivo di mettere successivamente a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione (nella specie la Germania) i dati ottenuti.

Nel presente procedimento, come si dirà meglio infra a proposito del rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale, i dati a disposizione consentono di ritenere che ciò non sia avvenuto. eitm

3. Il terzo motivo, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla identificazione del ricorrente", è infondato.

Il Tribunale ha dato conto degli elementi da cui era stata tratta l'identificazione di Bonifazio quale usuario del Pin "M17F4N", del Pin "MXLEAN" e del Pin "S4IIC6", compendiati nell'annotazione conclusiva del 17/12/2022 (pagg 16 e ss. dell'ordinanza impugnata).

I giudici hanno richiamato: - quanto al Pin "M17F4N", una chat in cui l'utilizzatore aveva affermato di dover chiudere il turno di lavoro alle ore 13.00, cosa che effettivamente Bonifazio aveva poi fatto; - quanto al Pin "MXLEAN", la lettura dei messaggi e la contemporanea eda tu localizzazione di Bonifazio tramite sistema Gps; - il fatto che l'usuario di detti due Pin si qualificava con il soprannome di Satana e Tomas , così come anche l'usuraio del Pin "S4IIC6" A fronte di tale motivazione, coerente con i dati riportati e non illogica nella inferenza tratte da tali dati, anche alla luce della loro lettura complessiva convergente nel senso della identificazione di Bonifazio come l'utilizzatore dei Pin', questione, la censura del ricorrente tende a prospettare alla Corte una diversa e inammissibile lettura di elementi di fatto.

Si deve, in proposito, ribadire che, nel giudizio di legittimità, non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazicne di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosig sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

4. Il quarto motivo, con cui si censura il vizio di motivaziane in relazione alla ritenuta partecipazione di Bonifazio alla associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, è infondato.

Il Tribunale si è soffermato (pag. 20 e ss. dell'ordinanza) sul ruolo svolto da Bonifazio, nella sua qualità di dipendente di una società operante nel porto di [OSCURATO:PERSONA], all'interno della compagine associativa, con il compito di effettuare la esfiltrazione della cocaina contenuta nei containers giunti a bordo delle navi cargo e in tal modo assicurare l'uscita della sostanza e l'immissione nel mercato.I giudici hanno descritto analiticamente il modus operandi dell'organizzazione criminale e hanno spiegato che la stessa curava la definizione dei dettagli dell'esfiltrazione, assegnando in parallelo il lavoro ad una squadra di operai portuali che doveva effettuare il trasbordo della droga dal container proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] al container in uscita e incaricando altre compagini di ritirare il container dal mezzo in uscita dal porto attraverso la collaborazione di aziende compiacenti.

Bonifazio, dipendente dell'impresa portuale "[OSCURATO:PERSONA]", si muoveva all'interno della squadra del porto di [OSCURATO:PERSONA], fungendo da collettore tra i responsabili delle commesse e i colleghi portuali che di volta in volta venivano da lui avvisati dell'imminenza dei "lavori", e curava, altresì, l'organizzazione delle squadre incaricate dell'esfiltrazione stabilendone la composizione e impartendo direttive.

I giudici hanno, dunque, sostenuto che la condotta di tutti gli indagati era da ricondurre ad un accordo che travalicava le singole azioni criminose e che era fonte di un vincolo associativo destinato a protrarsi nel tempo, attraverso una vera e propria strui:tura organizzativa altamente specializzata e operante a più livelli, dotata di risorse utili allo scopo e in grado, in un arco temporale di soli 50 giorni, di movimentare ben sedici carichi di cocaina, per un peso complessivo superiore alle cinque tonnellate di sostanza.

La difesa del ricorrente si è limitata a prospettare, essa si apoditticamente, una carenza di motivazione, senza confrontarsi con gli specifici passaggi dell'ordinanza impugnata con cui in maniera esaustiva e non illogica si è dato atto dei gravi indizi di colpevolezza anche in ordine al reato associativo.

5. Il quinto motivo con cui si censura la configurabilità nel caso di specie della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis l cod. pen. è inammissibile.

In proposito si deve ribadire il principio per cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimentc de libertate volto a contestare la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3 . n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256).

Si tratta di orientamento che discende dal principio generale, dettato dall'art. 568 comma 4 cod. proc. pen, per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse: per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinato l'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggetto legittimato di un concreto ed attuale interesse, inteso, nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità, non già quale pretesa della esattezza teorica della decisione, bensì come misura della utilità pratica derivante dalla impugnazione, sussistente ogni qualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa, se il gravame fosse accolto, emerge per l'impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (in tal senso Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269).

Nel caso di specie a Bonifazio è contestato il delitto ex art. 74 d.P.R. 309/1990, rientrante tra quelli previsti nell'art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen., per i quale vige, a norma dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., la presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere e rientrante, altresì, tra quelli di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen., per i quali sono previsti i termini più elevati in assoluto della durata della custodia cautelare.

Pertanto l'eventuale accoglimento del ricorso, con l'eliminazione delle circostanza aggravanti, non produrrebbe alcun concreto effetto sul dispositivo dell'ordinanza impugnata.

6. Il sesto motivo, relativo al vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, è infondato.

In tema di misure coercitive, infatti, allorquando si proceda per un delitto per il quale opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2 n. 19341 del 21/12/2017, deo. 2018, Musumeci, Rv. 273434).

Nel caso in esame il Tribunale ha fornito una motivazione rafforzata, ed ha operato, pur in difetto di allegazioni difensive rilevanti, la concreta verifica della pericolosità dell'indagato.

I giudici, infatti, hanno richiamato la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e l'assenza di elementi atti a neutralizzare tali presunzioni, ma hanno anche sottolineato lo spessore criminale del ricorrente.

Così è stato ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio, in ragione della necessità di approfondire le indagini, al fine di identificare altri complici e individuare ulteriori attività connesse al narcotraffico, che sarebbe stata frustrata ove l'indagato fosse stato lasciato libero.

Sotto tale profilo il riferimento all'uso di criptofonini non è inconferente, giacché vale a dimostrare l'habitus dell'indagato, al pari degli altri appartenenti al sodalizio, di utilizzare modalità di comunicazione tali da sfuggire al controllo della autorità giudiziaria.

E' stato ritenuto sussistente, inoltre, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, desunto dalle specifiche modalità esecutive e dalla pericolosità del soggetto agente: i fatti - hanno osservato i giudici- sono indicativi di spiccata capacità a delinquere, posto che sono stati realizzati in un contesto associativo dedito al traffico su larga scala.

La motivazione adottata, dunque, è da un lato conforme al diritto e, dall'altro, logica ed esaustiva, sicché non si presta ad essere censurata in questa sede.

7. Infine, devono essere valutate le richieste formulate con la memoria i nteg rativa.

7.1. Quanto alla richiesta di rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alla utilizzabilità di prove acquisite, senza che sia stata messa a disposizione della difesa tutta la documentazione relativa alle modalità di acquisizione della prova, in ragione dell'asserito contrasto fra la sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, Lori e le sentenze successive richiamate nella memoria, non può che rimandarsi alle considerazioni già svolte supra.

Da un lato, si è già ribadito che il caso preso in considerazione dalla sentenza Lcri era differente da quelli oggetto delle altre sentenze citate, nei quali tutta la documentazione acquisita dall'autorità francese era stata messa a disposizione dal Pubblico Ministero.

Dall'altro si è già richiamato il principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea, spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari.

7.2. Quanto al rinvio pregiudiziale, si deve premettere che, come già più volte affermato da questa Corte di legittimità, l'interpretazione fornita dalla CGUE dell'art. 267, co. 3 TFUE, laddove prevede l'obbligo del rinvio per il giudice di ultima istanza, è nel senso che non v'è obbligo di rimettere in via pregiudiziale le questioni relative all'interpretazione delle norme comunitarie alla Corte di Giustizia dell'Unione europea quando «il giudice nazionale abbia constatato che la questione non sia pertinente né rilevante, che la disposizione comunitaria abbia già costituito oggetto di interpretazione e che la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi» (tra le altre, Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997; Sez. 3, n. 33101 del 07/06/2022, Prandini, Rv. 283519; Sez. 6, Sentenza n. 444:36 del 04/10/2022, Palamara, Rv. 284151). 7.2.2 Alcuni dei quesiti proposti attengono all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva UE 2014/41, che indica quali debbano essere le «condizioni di emissione e trasmissione di un OEI».

Si dovrebbe chiedere alla Corte di Giustizia:- se un ordine europeo di indagine (in prosieguo: l'«DEI») volto all'acquisizione di prove già in possesso dello Stato di esecuzione (nel caso di specie: la Francia) debba essere emesso da un giudice, se, in base alla normativa dello Stato di emissione (nel caso di specie: l'Italia), la raccolta delle prove che ne costituisce la base avrebbe dovuto essere ordinata dal giudice in un caso interno analogo; - in subordine, se ciò trovi applicazione quantomeno nel caso in cui lo Stato di esecuzione abbia eseguito la misura di cui trattasi nel territorio dello Stato di emissione con l'obiettivo di mettere successivamente i dati ottenuti a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione interessate ai dati ai fini dell'esercizio dell'azione penale; - se un DEI mirante all'acquisizione di prove debba sempre essere emesso da un giudice (o da un organismo indipendente non coinvolto nelle indagini penali), senza tener conto delle norme nazionali in materia di competenza dello Stato di emissione, qualora la misura riguardi gravi ingerenze in diritti fondamentali di rango elevato.

Il primo quesito non è pertinente, né rilevante nel caso in esame, atteso che, come già chiarito, i dati acquisiti dal pubblico ministero italiano mediante DEI sono qualificabili come "dati freddi" ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen e l'ordinamento interno non richiede che l'acquisizione di questo tipo di dati debba essere ordinata da un giudice.

Il quesito, come d'altronde i :successivi, si ispira apertamente a quelli sottoposti alla CGUE dal Tribunale del Land di Berlino che, in data 19 ottobre 2022, dovendo utilizzare elementi di prova acquisiti con DEI emessi dal pubblico ministero tedesco ed eseguiti dalla magistratura francese, aventi ad oggetto dati analoghi a quelli di cui qui si discute, ha investito la Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Come è ovvio, in tale sede la questione pregiudiziale è stata sollevata alla luce delle norme processuali dell'ordinamento tedesco e, peraltro, come sembra evincersi dalla lettura del provvedimento versato in atti dal ricorrente, l'A.G. tedesca prospetta che le attività eseguite dallo Stato di esecuzione avevano avuto ab origine l'obiettivo di mettere successivamente a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione i dati ottenuti.

Ben diversamente, nel presente procedimento la magistratura italiana ha chiesto di acquisire i risultati di attività di indagine autonomamente svolte dalla magistratura francese e già esaurite alla data dell'emissione degli DEI.

Il secondo, subordinato, quesito muove proprio dalla premessa che lo Stato di esecuzione abbia acquisito i dati con l'obiettivo di metterli successivamente a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione: come già evidenziato, nel caso oggetto del presente procedimento, può escludersi che ciò sia avvenuto.Quanto al terzo quesito, esso pure non è pertinente.

Nel trasporre la domanda formulata dall'A.G. tedesca, il ricorrente non considera che la direttiva prevede che l'OEI può essere emesso tanto da autorità giudiziarie, ovvero ed in via esclusiva «un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato» [articolo 2, lettera c), punto i)], tutte su un piano di parità; oppure da autorità non giudiziarie, ma competenti a svolgere indagini nell'ambito dei procedimenti penali e a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale, e che in tal caso l'OEI deve essere convalidato da un'autorità giudiziaria. [articolo 2, lettera c), ii)].

Sicché non vi è alcun dubbio in ordine al fatto che per la Direttiva il pubblico ministero è fra le autorità giudiziarie legittimate ad emettere IDEI.

A tal riguardo, giova rilevare che il Landesgericht fCir [OSCURATO:PERSONA] ha proposto domanda di pronuncia pregiudiziale chiedendo alla CGUE di chiarire quale siano le nozioni di "autorità giudiziaria" e di "autorità di emissione", in particolare alla luce della giurisprudenza unionale formatasi in tema di MAE.

Ha cioè chiesto «Se le nozioni di "autorità competente", ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, e di "pubblico ministero", ai sensi dell'articolo 2, lettera c), punto i), della suddetta direttiva, debbano essere interpretate nel senso che esse riconnprendano anche le procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale il Justizsenator di Amburgo, nell'ambito dell'adozione di una decisione relativa all'emissione di un ordine europeo d'indagine» ([OSCURATO:PERSONA]584/19).

In effetti, se la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di MAE fosse applicabile agli OEI, è ben possibile che la nozione di «pubblico ministero» di cui all'articolo 2, lettera c), punto i), della direttiva 2014/41 dovrebbe essere interpretata nel senso che non vi rientrano i pubblici ministeri esposti al rischio di ricevere istruzioni individuali da parte del potere esecutivo (cfr.

CGUE, 27 maggio 2019, OG e PI -Procure di Lubecca e Zwickau-, C-508/18 e C-82/19 PPU).

E' tuttavia palese che la soluzione del quesito proposto dall'autorità austriaca non è rilevante per l'ordinamento italiano, nel quale il pubblico ministero, al pari del giudice, non è soggetto al potere esecutivo ed è titolare di quei caratteri di autonomia ed indipendenza la cui mancanza ha condotto la CGUE a ritenere che il pubblico ministero tedesco, in quanto esposto al rischio di essere soggetto, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, non può essere considerato un'autorità giudiziaria di emissione di un MAE. eA r Sicché va nuovamente affermato che il quesito proposto dal ricorrente non è pertinente. 7.2.3 La difesa chiede che siano formulati alla Corte di Giustizia i seguenti, ulteriori, quesiti: - se l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41 osti a un OEI volto al trasferimento di dati già disponibili nello Stato di esec:uzione (la Francia) derivanti da un'intercettazione di telecomunicazioni - in particolare, dati relativi al traffico e all'ubicazione, nonché registrazioni dei contenuti delle comunicazioni - qualora, in primo luogo, l'intercettazione effettuata dallo Stato di esecuzione riguardi tutti gli utenti di un determinato indirizzo di comunic:azione, in secondo luogo, venga richiesto, tramite l'OEI, il trasferimento dei dati relativi a tutti gli indirizzi utilizzati sul territorio dello Stato di emissione e, in terzo luogo, non vi fossero indizi concreti della commissione di gravi reati da parte di detti singoli utenti al momento in cui è stata disposta ed eseguita la misura di intercettazione né al momento dell'emissione dell'OEI; - se l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41 osti a tale 0E1 qualora l'integrità dei dati ottenuti grazie alla misura di intercettazione non possa essere verificata dalle autorità dello Stato di esecuzione a causa dell'assoluta riservatezza dei dati; - se l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/41 osti a un 0E1 volto al trasferimento di dati di telecomunicazione già in possesso dello Stato di esecuzione (la Francia), qualora la misura di intercettazione di detto Stato alla base della raccolta dei dati sarebbe stata illegittima ai sensi del diritto dello Stato di emissione (l'Italia) in un caso interno analogo; - in subordine, se ciò valga almeno allorché lo Stato di esecuzione abbia effettuato l'intercettazione sul territorio dello Stato di emissione e nell'interesse di quest'ultimo.

Il primo quesito si fonda su premesse pedissequamente riprese dalla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Berlino che lo si deve ribadire - non trovano riscontro negli atti del presente procedimento.

Come si è ampiamente illustrato, la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto alla Autorità giudiziaria francese la trasmissione di dati relativi a tutti gli indirizzi utilizzati sul territorio italiano da una generalità di utenti non individuata, bensì la trasmissione di dati transitati su utenze riferibili ad alcuni specifici PIN e ciò ha fatto nell'ambito di un procedimento penale nel quale erano già emersi concreti indizi di reato.

Quando gli 0E1 furono emessi, infatti, erano già in corso per quei reati operazioni di intercettazione regolarmente autorizzate dall'autorità giudiziaria italiana.Il secondo quesito si riferisce alla integrità dei dati trasmessi.

Come si è detto, nel caso di specie, tale garanzia è assicurata: da un lato, dall'art. 230-3 del codice di procedura penale francese in base al quale «la sincerità dei risultati» è certificata da un «attestato vidimato dal responsabile dell'organismo tecnico» incaricato dall'autorità giudiziaria della materiale acquisizione dei dati; dall'altro, dalla constatazione che il Tribunale di Parigi ha attestato - con apposito processo verbale redatto e sottoscritto dall'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato dell'adempimento - la regolarità del trasferimento dei dati in suo possesso su supporto informatico non modificabile inviato, in plico sigillatc, alla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].

I restanti due quesiti, relativi entrambi all'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/41 non sono pertinenti e neppure rilevanti atteso che nel presente procedimento non risulta aver l'autorità francese acquisito i dati con l'obiettivo di metterli successivamente a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato italiano; certamente non ha effettuato intercettazioni nell'interesse dello Stato di emissione. 7.2.4 Non sfugge a questa Corte che ai quesiti è sotteso un tema che trascende la loro specifica formulazione; ed è il tema delle garanzie della persona sottoposta ad indagini o imputata nel quadro della procedura dell'OEI.

Il vizio di fondo della prospettazione del ricorrente è rappresentato dal mancato confronto con il sistema delineato dalla Direttiva 2014/41.

Il legislatore europeo ha inteso mantenere un alto livello di protezione dei diritti fondamentali e di altri diritti processuali delle persone sottoposte a indagine, perseguendo l'obiettivo di una 'neutralità' dell'OEI rispetto a tali diritti, nel senso che l'acquisizione di prove in un altro Stato membro non dovrebbe incidere sulle garanzie della persona indagata, in particolare per quanto riguarda il diritto a un giusto processo.

Di ciò vi è ampia traccia nel Considerando della Direttiva, laddove si prevede che in sede di emissione dell'OEI, occorre tener conto della necessità del pieno rispetto dei diritti stabiliti nell'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che la limitazione dei diritti della difesa nei procedimenti penali mediante un atto di indagine richiesto conformemente alla direttiva deve rispettare i requisiti stabiliti nell'articolo 52 della Carta quanto alla necessità, agli obiettivi di interesse generale da perseguire, nonché all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (punto 12); laddove si prescrive che l'attuazione della Direttiva deve tener conto delle direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE e 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardano i diritti procedurali nei procedimenti penali (punto 15).

Esplicitamente si menziona l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali, sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) e i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta (punto 18), tanto che pur se la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali, tale presunzione è relativa e implica che, se sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un atto di indagine richiesto in un OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai i suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l'esecuzione dell'OEI dovrebbe essere rifiutata (punto 19).

In concreto, l'autorità di emissione deve garantire il rispetto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata (art. 6, par. 1 e 2); essa deve certificare, tra l'altro, che l'OEI è necessario e proporzionato e che si è tenuto conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata.

Per l'altro versante, l'articolo 11, par. 1, lettera f), costituisce l'autorità di esecuzione quale garante della compatibilità dell'OEI con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della Carta.

Viene quindi a delinearsi anche in tale Stato un controllo del rispetto dei diritti fondamentali e degli altri diritti processuali della persona sottoposta a indagini o imputata.

Che, peraltro, non è neppure conclusivo, perché l'art. 14 prevede come obbligatoria l'istituzione di alcuni «mezzi d'impugnazione», attivabili sia nello Stato cli emissione che in quello di esecuzione.

Né va taciuta la previsione, già rammentata, dell'art. 2, lettera d), che prevede l'ipotesi di intervento di un organo cjiurisdizionale nello Stato di esecuzione, ove previsto dal diritto nazionale di quest'ultimo.

E, a tal riguardo, non si può non rimarcare che, nel caso di specie, il dato è stato fornito dal Tribunale di Parigi e, pertanto, nella acquisizione è intervenuta una autorità giurisdizionale.

Da quanto premesso consegue che la denuncia della violazione delle garanzie fondamentali dell'indagato o dell'imputato da parte delle autorità dello Stato di esecuzione dinanzi all'autorità dello Stato di emissione dell'OEI deve avere contenuto puntuale e adeguato corredo dimostrativo.

Requisiti che non risultano soddisfatti dal ricorrente nel caso che occupa. 7.2.5 Si devono esaminare a questo punto i restanti quesiti che riguardano l'interpretazione dell'art. 31 della direttiva UE 2014/41.

Si dovrebbe chiedere alla Corte di Giustizia: - se una misura correlata con l'accesso clandestino ad apparecchiature terminali volta ad ottenere dati relativi al traffico, all'ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di comunicazione via Internet costituisca un'intercettazione di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2014/41;- se la notifica di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 debba essere sempre trasmessa a un giudice o se ciò valga quantomeno quando, in base al diritto dello Stato notificato (l'Italia), la misura prevista dallo Stato di intercettazione (la Francia) potrebbe, in un caso interno analogo, essere ordinata solo da un giudice; - ove l'articolo 31 della direttiva 2014/41 miri anche alla protezione dei diritti dei singoli utenti dei servizi di telecomunicazioni interessati, se detta protezione si estenda anche all'utilizzo dei dati ai fini dell'esercizio dell'azione penale nello Stato notificato (l'Italia) e se, in caso affermativo, detta finalità sia equiparata alla finalità ulteriore di proteggere la sovranità dello Stato membro notificato.

A questo proposito - a prescindere dalla rilevanza della questione (si ribadisce che l'autorità giudiziaria italiana non ha chiesto l'esecuzione di intercettazioni e neppure né è stata richiesta) - è sufficiente osservare che nessun dubbio interpretativo deve essere sciolto.

È pacifico, infatti, che l'art. 31 della direttiva (cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento dall'art. 44 del d.lgs. 108/2017) ha ad oggetto obblighi informativi con riferimento ad attività di intercettazione effettuate da uno Stato dell'Unione nel territorio di altro Stato membro ed è altrettanto pacifico che nel concetto di intercettazione rientrano solo le acquisizioni di flussi di comunicazioni in atto (Sez.5, n.1822 deI21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 272319; Sez. 3, n. 29426 del 16/04/2019, Moliterno, Rv. 276358; Sez. 6, n.22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319).

Com'è evidente, inoltre, questa previsione ha il solo scopo di garantire il rispetto del principio di reciprocità nella delicata materia delle intercettazioni e non quello di proteggere i diritti dei singoli utenti che sono tutelati, in questa materia, dal necessario intervento giurisdizionale.

Non v'è, infine, alcun dubbio da dirimere «sulle conseguenze giuridiche di una disciplina che pare aver legittimato, sulla scorta del principio di affidavit interstatale, l'acquisizione di prove in violazione del diritto dell'Unione».

Si deve r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25/11/2022 del TRIB. RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetta del ricorso udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 novembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato associativo di cui all'art. 74 commi 1, 2, 3, 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, aggravato ai sensi degli artt. 61 bis cod. pen. e 416 bis 1 cod. pen. (capo 1), e ad alcuni reati fine di cui agli art. 73 d.P.R. 309/90 in relazione alla importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capi 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 16). Il Tribunale distrettuale ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dalle risultanze di una complessa attività di indagine, che aveva portato alla luce l'esistenza nel territorio interessato di un gruppo criminale articolato su più livelli e dotato di elevatissime disponibilità finanziarie, dedito alla commissione di più delitti fra quelli di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90: in particolare l'associazione si occupava del reperimento e dell'acquisto all'estero, della importazione e del trasporto in Italia, attraverso container riposti su navi cargo in arrivo al porto di [OSCURATO:PERSONA] con la complicità di portuali infedeli, nonché della commercializzazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il materiale investigativo su cui si è fondata la misura cautelare è costituito, oltre che dalle intercettazioni, dai tabulati telefonici e di geolocalizzazione, dalle riprese video e dall'attività di riscontro della polizia giudiziaria, per gran parte da comunicazioni intercorse tra gli indagati attraverso il sistema [OSCURATO:PERSONA] acquisite dalla Procura di [OSCURATO:PERSONA] tramite l'emissione di specifici Ordini di [OSCURATO:PERSONA] versarti in atti, il primo dei quali datato 13 aprile 2021, con cui è stata chiesta all'autorità giudiziaria di Parigi la trasmissione dei messaggi decifrati riferibili alle comunicazioni di interesse già avvenute e conservate nel relativo server e ritenute pienamente utilizzabili dal Tribunale del Riesame . Bonifazio è stato ritenuto coinvolto nella associazione sua qualità di dipendente della "logistic [OSCURATO:SOCIETA]", facente parte della squadra di portuali al servizio della organizzazione con il compito di esfiltrare la cocaina occultata all'interno dei container e, dunque, assicurare l'uscita della sostanza stupefacente. Bonifazio è stato anche ritenuto coinvolto in nove distinte operazioni di esfiltrazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Avverso l'indicata ordinanza Bonifazio ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore formulando sei motivi.2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 191 e 729 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata declaratoria di inutilizzabilità dei files integrali relativi alle comunicazioni acquisite. Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che oggetto della rogatoria erano non solo le chat decriptate ma anche "ogni ulteriore informazione in possesso dell'AG straniera relativa alle utenze connesse ai dispositivi" e non avrebbe tenuto conto della assenza di un vaglio sul modus operandi degli inquirenti rispetto agli strumenti, ai metodi ed alle attività di identificazione degli indagati associati ai criptofonini. Tale vaglio, secondo il difensore, era doveroso, in quanto oggetto della richiesta avanzata dalla DDA reggina era l'acquisizione di ogni ulteriore informazione in ordine a target preventivamente individuati e erano invece rimaste ignote le procedure di identificazione degli utilizzatori dei criptofonini, con conseguente pregiudizio della catena di genuinità della prova. Il difensore richiama il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui "in tema di rogatoria internazionale all'estero, la mancata prova dell'adempimento delle modalità previste dall'ordinamento italiano e indicate dall'autorità rogante nel formulare la domanda di assistenza giudiziaria a norma dell'art. 727, comma quinto-bis, determina l'inutilizzabilità degli atti compiuti dall'autorità straniera, ai sensi dell'art. 729 comma primo -bis c.p.p."( sent. n. 25050/2010). 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di norme processuali ed in specie degli artt. 191, 266 bis, 267, 268 cod. proc. pen. La difesa rileva la inutilizzabilità dei dati presenti nelle chat scambiate attraverso la piattaforma [OSCURATO:PERSONA] acquisite tramite Ordini cli [OSCURATO:PERSONA] (0.I.E), in violazione della disciplina relativa alle intercettazioni. A tal fine richiama la sentenza della Cassazione francese di annullamento della sentenza della Corte di Appello di Nancy del 14 luglio 2021 nella parte in cui tale pronuncia aveva ritenuto utilizzabili i dati acquisiti in assenza di una certificazione attestante la loro autenticità, in violazione dell'art. 230.3 del codice di rito francese, e la sentenza del Tribunale di Berlino del 19 ottobre 2022 con cui era stata sollevato il rinvio pregiudiziale alla CGUE in ordine alla interpretazione delle norme della direttiva 2014/41, nella quale, fra l'altro, g si era evidenziato che l'obiettivo di combattere gravi reati non può giustificare una conservazione generalizzata e indiscriminata di dati. Il difensore osserva che i dati acquisiti con gli O.I.E. erano in realtà intercettazioni e non già documenti ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen. e che in ogni caso dovevano essere valutate le modalità di acquisizione al fine di verificare che non fossero in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali dell'ordinamento interno, anche alla luce del dictum della sentenza sez,.4 del 15 luglio 2022 n. 32915, ric. Lori. In realtà i dati acquisiti dovevano essere considerate intercettazioni, in quanto i messaggi scambiati in chat erano stati captati e memorizzati dall'[OSCURATO:PERSONA] nell'istante in cui questi, creati nel dispositivo del mittente, venivano inviati al destinatario, sicché avrebbero dovuto essere acquisiti i provvedimenti captativi delle intercettazioni e comunque avrebbero dovuto essere rese note le modalità di svolgimento dell'attività investigativa, dell'iter di acquisizione della messaggistica al fine di consentire la piena esplicazione del diritto di difesa e di valutare se le modalità di acquisizione siano in contrasto con le norme inderogabili e i principi fondamentali del nostro ordinamento. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle chat [OSCURATO:PERSONA] anche sotto il profilo della identificazione dell'indagato. Il Tribunale avrebbe affermato in maniera apodittica aQ,non congruamente motivata che l'usuario del Pin "M17F4N", del Pin MXLEAN" e del Pin "S4IIC6", talvolta appellato con gli pseudonimi Tomas, Saro e Satana, fosse Bonifazio. Il difensore osserva che il nickname "Saro" è molto comune, mentre gli altri due nickname sono totalmente diversi dal primo e uno dei due (Satana) veniva addirittura usato in maniera promiscua da due differenti Pin. 2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione di Bonifazio alla associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. Il difensore osserva che sulla base delle emergenze in atti valutabili non era emersa una forma di partecipazione duratura e consapevole da parte del ricorrente ad un sodalizio volto alla commissione di una pluralità di delitti inerenti gli stupefacenti. Il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare gli elementi indiziari relativi ai reati scopo e nal modo avrebbe sovrapposto la valutazione della gravità indiziaria di tali ultimi reati con quella del reato associativo. 2.5. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis i cod. pen. Il tribunale del riesame aveva confermato la configurabilità di detta aggravante affermando che il sistema associativo era reso nel concreto più efficace dai solidi legami con le locali cosche di ‘ndrangheta, cointeressate alle narco importazioni e (4E-C. influenti anche nell'ambito`rscalo gioese, ma aveva omesso qualsiasi riferimento alla consapevolezza in capo al ricorrente della finalità agevolatrice eventualmente ravvisabile in capo ai correi. 2.6. Con il sesto motivo ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. In ordine al pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale aveva richiamato l'utilizzo dei criptofonini, in aperta contraddizione con il dato per cui il compendio probatorio era già cristallizzato e le piattaforme erano divenute ormai inutilizzabili. In ordine al pericolo di recidiva, il Tribunale aveva richiamato la professionalità dimostrata dal ricorrente nella perpetrazione dei delitti, ma non si era confrontato con le deduzioni difensive in ordine al considerevole lasso di tempo trascorso dai fatti e al periodo di custodia già patito. 3. In data 4 maggio 2023, il difensore del ricorrente ha depositato una memoria con cui ha sviluppato il secondo motivo di ricorso nel modo seguente. Il ricorrente osserva che la difesa aveva chiesto di ottenere copia forense del materiale probatorio trasmesso dall'A.G francese al fine di instaurare un legittimo contraddittorio in relazione a ogni profilo di ritualità, rilevanza, conformità, attendibilità che possa venire in rilievo con riferimento alla contestazione ed in particolare aveva richiesto copia degli atti relativi alla procedura che aveva autorizzato le intercettazioni o captazioni delle chat scambiate attraverso la piattaforma [OSCURATO:PERSONA], in conformità ai principi affermati dalla sentenza ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Il materiale richiesto non era stato depositato e non era stata fornita traccia della procedura di intromissione, acquisizione e decrittazione dei dati contenuti nel server di [OSCURATO:PERSONA] in quanto coperti da segreto. Nelle recenti sentenze intervenute, il profilo era stato superato nel nome del principio di reciproca affidabilità mutuato dalla normativa sugli O.I.E. e dal TFUE, ma non si era tenuto conto che in nome di questo principio non potevano essere compressi i diritti di difesa in ordine alla verifica della legabtà e del contenuto della prova. In particolare l'affermazione contenuta in alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione ( Sez. 4 18 aprile 2023, n. 16347, ric. Papalia e sez. 1, 13 ottobre 20220 n. 6363, Minichino, non massinnate) secondo cui sarebbe inutile ogni analisi su dati originari e sull'algoritmo di decifratura, in quanto esso costituirebbe una chiave unica di lettura senza il quale i dati non sarebbero intellegibili, contrasta con la considerazione per cui golfin tal modo veniva preclusa la verifica sulla corretta esecuzione della fase di integrale e esatta riproduzione delle conversazioni criptate, sia per quanto riguarda il loro contenuto, sia per quanto riguarda la loro collocazione temporale. Sposare la tesi della infallibilità dell'algoritmo significa - osserva il difensore- tornare indietro rispetto alle acquisizioni ormai consolidate in merito all'approccio al sapere scientifico nel processo penale. In ragione, dunque, del contrasto tra l'indirizzo della sentenza Lori e l'indirizzo della sentenze successive, il ricorrente ha chiesto di valutare di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite. Il ricorrente chiede, infine, di valutare l'attivazione della procedura ex art. 267 TFUE e di chiedere in via pregiudiziale alla CGUE l'interpretazione delle gposizioni della direttiva 2014/41, richiamando le pronunce delle autorità giudiziarie tedesche ed olandesi che avevano già proceduto in tale senso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato. 2. I primi due motivi, attinenti alla utilizzabilità delle chat acquisite tramite gli [OSCURATO:PERSONA] di Indagine, sono infondati. 2.1. Il Tribunale ha chiarito che il sistema [OSCURATO:PERSONA] consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione). La violazione della piattafprma criptata era avvenuta da parte di law enforcement agencies (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese) e il suo utilizzo si era arrestato nel marzo del 2021, allorquando si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione. Gli esiti dell'indagine presupposta (quella cioè condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati) avevano consentito di acquisire e analizzare milioni di messaggi scambiati tra membri di organizzazioni criminali operanti in vari Paesi UE ed è in questo contesto si era inserita l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. La polizia giudiziaria, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuri PIN collegati alla piattaforma criptata. Conseguentemente il Pubblico Ministero procedente, a partire dal 13 aprile, aveva richiesto, tramite O.E.I. rivolti all'[OSCURATO:PERSONA] francese, la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server. Il Tribunale, in replica alla censura relativa alla inutilizzabilità della messaggistica acquisita tramite 0.E.I dedotta in sede di riesame ha rilevato che: - la Procura di [OSCURATO:PERSONA], attraverso l'emissione di specifici 0.E.I., tutti versati in atti, ha richiesto all'autorità giudiziaria francese la trasmissione dei messaggi decifrati riferibili alle comunicazioni già avvenute e conservate nel server ed, a seguito di tale richiesta, l'autorità francese ha trasmesso su CD i file integrali, estratti dal server e decriptati, delle comunicazioni riferibili allo specifico PIN oggetto di richiesta; - la messaggistica non è stata acquisita attraverso operazioni di intercettazione di comunicazioni telematiche, ma attraverso la richiesta ad uno tato estero, la Francia, con 0.E.I di trasmettere, previa decriptazione, messaggi di comunicazioni già avvenute e conservati presso il server della società che 6 (91 gestisce il servizio di messaggistica, acquisiti nell'osservanza dell'ordinamento francese; l'ordine europeo di indagine ha ad oggetto l'estrazione di dati ( foto, chat, audio, video) presenti all'interno del data base [OSCURATO:PERSONA] inerenti i codici imei di dispositivi indicati e non già attività di captazione del flusso di comunicazioni, tanto che nel modulo prestampato inviato alle autorità francesi non risulta compilata la sezione "H7" riservata alla intercettazione di telecomunicazione, né la sezione "H5" relativa ad atti di indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale; nell'ordinamento giuridico francese si distinguono due diversi mezzi di ricerca della prova informatica: a) l'intercettazione della corrispondenza inviata mediante comunicazioni elettroniche prevista dagli artt. 100 e ss.del codice di procedura penale (equivalente della disciplina dettata dall'art. 266 bis e ss del nostro codice di rito); b) l'installazione di un dispositivo tecnico per accedere, archiviare e trasmettere dati informatici già formati e memorizzati all'interno di un dispositivo elettronico ai sensi degli artt. 706-102-1 e ss.del codice di procedura penale francese: nel nostro caso dal 17 dicembre 2020 (relativamente al server 2) e dal 24 febbraio 2021 (relativamente al server 1) sono stati autorizzati l'accesso, l'archiviazione e la trasmissione all'autorità giudiziaria dei dati informatici presenti all'interno del sistema [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 706-102- 1 e ss.del codice di rito francese, ovvero utilizzando un mezzo di ricerca della prova speciale (dotato di regolamentazione autonoma rispetto all'attività di intercettazione in quanto strutturalmente diverso da questa) esclusivamente finalizzato ad acquisire il dato informatico; - il mezzo di prova in argomento deve essere ricondotto nell'ambito di applicazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen., secondo cui è sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso in tale ultimo caso, del legittimo titolare. Il consenso nel caso di specie sussisteva, dovendosi intendere legittimo titolare chi abbia il possesso del dato tale da garantirgli un livello di autonomia che consenta di accedere in modo autonomo ad esso anche al di fuori della diretta vigilanza della persona che abbia sul dato un potere maggiore ovvero il gestore del server: legittimo titolare è dunque l'autorità giudiziaria francese che di quei dati poteva giuridicamente disporre in quanto aveva sottoposto a sequestro il server in cui i dati erano archiviati; - devono trovare applicazione, per il principio locus regit actum e in conformità dei canoni di diritto internazionale della prevalenza della lex loci sulla lex fori, le norme dello Stato in cui l'atto viene compiuto e non quelle del codice di rito del paese richiedente che disciplinano il processo. - il richiamo alla sentenza Sez. 4, n. :32915/2022, Lori è inconferente in quanto in quel caso (pur inerente a nnessaggistica scambiata sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA]) era stato censurato il provvedimento del PM di rigetto dell'ostensione alla difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europol e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nella specie, in cui il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi; -l'algoritmo che consente di rendere criptati i messaggi, intellegibili solo attraverso la decriptazione, non altera in alcun modo il contenuto del dato: in assenza di algoritmo necessario alla decodificazione, è impossibile ottenere un testo con contenuto in lingua italiana difforme dal reale, potendosi al più avere una sequenza alfanumerica o simbolica priva di alcun senso analogamente a quanto avviene in ipotesi di flussi che inviano immagini criptate. 2.3. A fronte di censura con la quale, in ultima analisi, si contesta la legittimità della prova acquisita, sotto il profilo della sua formazione e sotto il profilo della violazione del diritto di difesa rispetto alla verifica del procedimento con cui la prova è stata formata, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale, così come supra riportato, appare rispettoso dei principi di diritto che governano la materia della cooperazione internazionale. Si deve, innanzitutto, premettere che il PM ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale. Si tratta di strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca, nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19; CGUE 8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40]. La previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva». Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione). Il pubblico ministero, con gli 0.E.I in esame, ha chiesto la trasmissione di documentazione già acquisita dall'autorità estera nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese. L'ordine europeo di indagine doveva solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova, da trasferire poi allo Stato di emissione: nella specie, come detto, la richiesta ha riguardato le chat del sistema Sky ECC, già acquisite dal [OSCURATO:PERSONA] de Paris autonomamente e non su richiesta della Procura procedente nel nostro Paese. L'Autorità francese, dunque, si è resa garente, in assenza di specifiche deduzioni di segno diverso, del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese. La messaggistica esaminata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non costituisce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informatici direttamente utilizzabili a fini di prova. Il precedente sez. 1, n. 34059 del 1/7/2022, Molisso ha ritenuto applicabile l'art. 234 bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43) che consente «l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare». A sostegno di tale interpretazione si è opportunamente sottolineato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen., è documento ogni «rappresentazione comunicativa incorporata in una base materiale con un metodo digitale» ed è «legittimo titolare» la persona giuridica che può legittimamente disporre del documento. Ne consegue che, se l'autorità giudiziaria di uno Stato dell'Unione europea, in attuazione della Direttiva 2014/41/UE, dà esecuzione a un ordine di indagine europeo emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro trasmettendo dati che ha ottenuto in conformità alla propria legislazione interna e ha incorporato in una base comunicativa con metodo digitale, vi è consenso da parte del «legittimo titolare» - vale a dire di "colui che legittimamente conserva i dati" - all'acquisizione di quei dati da parte dell'autorità giudiziaria richiedente. Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore privato (per esempio, la [OSCURATO:PERSONA] che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute), ma ad un'autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva acquisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine, avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma. Il richiamo alla sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, Lori (non massimata), invocata a sostegno della eccezione di inutilizzabilità del materiale acquisito tramite l'autorità giudiziaria francese, è inconferente, in quanto il caso ivi trattato è diverso da quello in esame. In quel caso, il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di mettere a disposizione della difesa «la documentazione consegnata da Europol a seguito dell'accesso ai server di Sky-Ecc con indicazione delle modalità di acquisizione da parte della stessa Europol dei dati in oggetto dai server, con annessi verbali delle attività compiute», sostenendo che si trattava di scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi, non utilizzabili processualmente. Una risposta siffatta è stata ritenuta lesiva del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa perché dalla stessa non era dato comprendere quale fosse «il contenuto dei citati scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi» e quali fossero state le «modalità di acquisizione» del materiale utilizzato a fini cautelari; informazioni «funzionali al controllo della legittimità del procedimento acquisitivo, anche nell'ottica delineata dall'art. 191 cod. proc. pen.». Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, come ampiamente illustrato nell'ordinanza impugnata, tutto il materiale ricevuto dall'autorità francese era stato versato in atti.,C,39(5.4x,k, CEE, La censura deve essere respinta anche nella parte in cui si duole della mancata conoscenza dell'algoritmo utilizzato per la c:ecriptazione della nnessaggistica acquisita e, in genere, della violazione delle prerogative difensive sul controllo di correttezza delle procedure utilizzate dall'A.G.francese ( si tratta di profilo sviluppato più specificamente nella memoria integrativa). L'attività di acquisizione di dati in giacenza, definiti freddi anche l'intercettazione di dati telematici in transito) permette l'acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante l' impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario. L'intelligibilità del messaggio è subordinata all'attività di decriptazione che presuppone la disponibilità dell'algoritmo, attraverso cui si trasforma il codice binario in un contenuto dimostrativo: ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura, sicché la sola chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta; né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittare il contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998, in motivazione, ma anche sez. 1, n. 6363, Minichino, n.m., in pari data). L'algoritmo utile alla lettura di messaggi e immagini trasmessi attraverso un "criptotelefono" è contenuto nell'apparecchio telefonico, tanto è vero che quei messaggi e quelle immagini sono leggibili "in chiaro" da chi li riceve. Non si tratta, quindi, di individuare un sistema di decriptazione scientificamente valido, ma di individuare il sistema di decriptazione in uso nel caso concreto. L'attività con la quale viene individuato l'algoritmo idoneo alla decriptazione, infatti, altro non è che una attività di indagine e se è consentito avvalersi per svolgerla della collaborazione del privato produttore del sistema operativo (sez.6, n. 18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819; Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949; Sez. 3, n.47557 del 26/09/2019, Scognamiglio, Rv. 277990), non si vede perché npri dovrebbe essere consentito avvalersi, a tal fine, di «risorse dello Stato soggette al segreto di difesa nazionale» come la magistratura d'oltralpe hai attestato di aver fatto. Corretto è anche il richiamo operato nell'ordinanza impugnata al principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: l'utilizzazione degli atti trasmessi, infatti, non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, in cui in motivazione si rinvia anche a sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015; a sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750; e a sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, Pizzata, Rv. 243796; ma anche a sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457). 2.4. Il ricorrente nel primo motivo di ricorso assume la violazione nel caso di specie della disciplina sulla rogatoria internazionale ed in specie all'art. 729 cod. proc. pen. Basti osservare al riguardo che nel caso di specie la messaggistica è stata acquisita, non già tramite rogatoria, bensì tramite [OSCURATO:PERSONA] di Indagine, disciplinati dal d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA]. L'autorità giudiziaria italiana si è limitata a richiedere all'autorità giudiziaria francese la trasmissione di dati che la stessa aveva autonomamente acquisito e non ha delegato atti di indagine. 2.5. Il ricorrente, a sostegno de!la ritenuta illegittimità della prova acquista, ha citato alcune sentenze emesse dalle autorità giudiziarie straniere. Il riferimento alla sentenza n. 01226 dell'Il ottobre 2022 emessa dalla Corte di Cassazione francese non è pertinente. Con tale pronuncia la Corte suprema francese, chiamata a valutare la legittimità dell'acquisizione di dati estrapolati dalla piattaforma «Encrochat», ha annullato una decisione assunta dalla Corte di appello di Nancy, perché i risultati delle operazioni compiute non erano accompagnati (come richiesto dall'art. 230-3 del codice di procedura penale francese) da un «attestato vidimato dal responsabile dell'organismo tecnico» incaricato della acquisizione dei dati che certificasse «la sincerità dei risultati trasmessi». Si tratta, pertanto, di sentenza che ha ad oggetto uno specifico provvedimento giurisdizionale, sicchè dalla stessa non può desumersi che l'attestazione certificante la sincerità dei risultati trasmessi - non acquisita agli atti di un determinato procedimento - fosse mancante in tutti i casi in cui l'autorità francese ha acquisito dati sulle piattaforme «Encrochat» e «Sky-Ecc». La pronuncia richiamata non ha rilievo concreto, dunque, rispetto al principio della presunzione di legittimità dell'attività svolta dal giudice straniero, in quanto non fornisce argomenti per sostenere che, nel caso oggetto del presente procedimento, la prova non sia stata correttamente conservata e non ne sia stata garantita la genuinità. Come si è detto, infatti, il Tribunale di Parigi ha attestato - con apposito processo verbale redatto e sottoscritto dall'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato dell'adempimento - la regolarità del trasferimento dei dati su supporto informatico non modificabile che ha inviato, in plico sigillato, alla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza del Tribunale del Land di Berlino del 19 ottobre 2022, dovendo utilizzare elementi di prova acquisiti con 0.I.E eseguiti dalla magistratura francese aventi ad oggetto dati analoghi a quelli di cui qui si discute, ha sollevato questione pregiudiziale di fronte alla Corte di giustizia UE ai sensi dell'art. 267 TFUE. Questa decisione, secondo la difesa, dimostra l'esistenza di un dibattito, a livello europeo, sull'opportunità di una «conservazione generalizzata e indiscArninata dei dati», pur finalizzata alla prevenzione e repressione di gravi reati. A questo proposito si deve osservare che la questione pregiudiziale è stata sollevata alla luce delle norme processuali dell'ordinamento tedesco e che il contenuto dei quesiti sottoposti alla Corte di giustizia paiono fondati su un k diverso compendio probatorio, in quanto muovono dall'assunto che le attività eseguite dallo Stato di esecuzione (nella specie la Francia) avessero ab origine l'obiettivo di mettere successivamente a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione (nella specie la Germania) i dati ottenuti. Nel presente procedimento, come si dirà meglio infra a proposito del rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale, i dati a disposizione consentono di ritenere che ciò non sia avvenuto. eitm 3. Il terzo motivo, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla identificazione del ricorrente", è infondato. Il Tribunale ha dato conto degli elementi da cui era stata tratta l'identificazione di Bonifazio quale usuario del Pin "M17F4N", del Pin "MXLEAN" e del Pin "S4IIC6", compendiati nell'annotazione conclusiva del 17/12/2022 (pagg 16 e ss. dell'ordinanza impugnata). I giudici hanno richiamato: - quanto al Pin "M17F4N", una chat in cui l'utilizzatore aveva affermato di dover chiudere il turno di lavoro alle ore 13.00, cosa che effettivamente Bonifazio aveva poi fatto; - quanto al Pin "MXLEAN", la lettura dei messaggi e la contemporanea eda tu localizzazione di Bonifazio tramite sistema Gps; - il fatto che l'usuario di detti due Pin si qualificava con il soprannome di Satana e Tomas , così come anche l'usuraio del Pin "S4IIC6" A fronte di tale motivazione, coerente con i dati riportati e non illogica nella inferenza tratte da tali dati, anche alla luce della loro lettura complessiva convergente nel senso della identificazione di Bonifazio come l'utilizzatore dei Pin', questione, la censura del ricorrente tende a prospettare alla Corte una diversa e inammissibile lettura di elementi di fatto. Si deve, in proposito, ribadire che, nel giudizio di legittimità, non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazicne di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosig sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 4. Il quarto motivo, con cui si censura il vizio di motivaziane in relazione alla ritenuta partecipazione di Bonifazio alla associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, è infondato. Il Tribunale si è soffermato (pag. 20 e ss. dell'ordinanza) sul ruolo svolto da Bonifazio, nella sua qualità di dipendente di una società operante nel porto di [OSCURATO:PERSONA], all'interno della compagine associativa, con il compito di effettuare la esfiltrazione della cocaina contenuta nei containers giunti a bordo delle navi cargo e in tal modo assicurare l'uscita della sostanza e l'immissione nel mercato.I giudici hanno descritto analiticamente il modus operandi dell'organizzazione criminale e hanno spiegato che la stessa curava la definizione dei dettagli dell'esfiltrazione, assegnando in parallelo il lavoro ad una squadra di operai portuali che doveva effettuare il trasbordo della droga dal container proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] al container in uscita e incaricando altre compagini di ritirare il container dal mezzo in uscita dal porto attraverso la collaborazione di aziende compiacenti. Bonifazio, dipendente dell'impresa portuale "[OSCURATO:PERSONA]", si muoveva all'interno della squadra del porto di [OSCURATO:PERSONA], fungendo da collettore tra i responsabili delle commesse e i colleghi portuali che di volta in volta venivano da lui avvisati dell'imminenza dei "lavori", e curava, altresì, l'organizzazione delle squadre incaricate dell'esfiltrazione stabilendone la composizione e impartendo direttive. I giudici hanno, dunque, sostenuto che la condotta di tutti gli indagati era da ricondurre ad un accordo che travalicava le singole azioni criminose e che era fonte di un vincolo associativo destinato a protrarsi nel tempo, attraverso una vera e propria strui:tura organizzativa altamente specializzata e operante a più livelli, dotata di risorse utili allo scopo e in grado, in un arco temporale di soli 50 giorni, di movimentare ben sedici carichi di cocaina, per un peso complessivo superiore alle cinque tonnellate di sostanza. La difesa del ricorrente si è limitata a prospettare, essa si apoditticamente, una carenza di motivazione, senza confrontarsi con gli specifici passaggi dell'ordinanza impugnata con cui in maniera esaustiva e non illogica si è dato atto dei gravi indizi di colpevolezza anche in ordine al reato associativo. 5. Il quinto motivo con cui si censura la configurabilità nel caso di specie della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis l cod. pen. è inammissibile. In proposito si deve ribadire il principio per cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimentc de libertate volto a contestare la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3 . n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256). Si tratta di orientamento che discende dal principio generale, dettato dall'art. 568 comma 4 cod. proc. pen, per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse: per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinato l'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggetto legittimato di un concreto ed attuale interesse, inteso, nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità, non già quale pretesa della esattezza teorica della decisione, bensì come misura della utilità pratica derivante dalla impugnazione, sussistente ogni qualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa, se il gravame fosse accolto, emerge per l'impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (in tal senso Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269). Nel caso di specie a Bonifazio è contestato il delitto ex art. 74 d.P.R. 309/1990, rientrante tra quelli previsti nell'art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen., per i quale vige, a norma dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., la presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere e rientrante, altresì, tra quelli di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen., per i quali sono previsti i termini più elevati in assoluto della durata della custodia cautelare. Pertanto l'eventuale accoglimento del ricorso, con l'eliminazione delle circostanza aggravanti, non produrrebbe alcun concreto effetto sul dispositivo dell'ordinanza impugnata. 6. Il sesto motivo, relativo al vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, è infondato. In tema di misure coercitive, infatti, allorquando si proceda per un delitto per il quale opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2 n. 19341 del 21/12/2017, deo. 2018, Musumeci, Rv. 273434). Nel caso in esame il Tribunale ha fornito una motivazione rafforzata, ed ha operato, pur in difetto di allegazioni difensive rilevanti, la concreta verifica della pericolosità dell'indagato. I giudici, infatti, hanno richiamato la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e l'assenza di elementi atti a neutralizzare tali presunzioni, ma hanno anche sottolineato lo spessore criminale del ricorrente. Così è stato ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio, in ragione della necessità di approfondire le indagini, al fine di identificare altri complici e individuare ulteriori attività connesse al narcotraffico, che sarebbe stata frustrata ove l'indagato fosse stato lasciato libero. Sotto tale profilo il riferimento all'uso di criptofonini non è inconferente, giacché vale a dimostrare l'habitus dell'indagato, al pari degli altri appartenenti al sodalizio, di utilizzare modalità di comunicazione tali da sfuggire al controllo della autorità giudiziaria. E' stato ritenuto sussistente, inoltre, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, desunto dalle specifiche modalità esecutive e dalla pericolosità del soggetto agente: i fatti - hanno osservato i giudici- sono indicativi di spiccata capacità a delinquere, posto che sono stati realizzati in un contesto associativo dedito al traffico su larga scala. La motivazione adottata, dunque, è da un lato conforme al diritto e, dall'altro, logica ed esaustiva, sicché non si presta ad essere censurata in questa sede. 7. Infine, devono essere valutate le richieste formulate con la memoria i nteg rativa. 7.1. Quanto alla richiesta di rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alla utilizzabilità di prove acquisite, senza che sia stata messa a disposizione della difesa tutta la documentazione relativa alle modalità di acquisizione della prova, in ragione dell'asserito contrasto fra la sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, Lori e le sentenze successive richiamate nella memoria, non può che rimandarsi alle considerazioni già svolte supra. Da un lato, si è già ribadito che il caso preso in considerazione dalla sentenza Lcri era differente da quelli oggetto delle altre sentenze citate, nei quali tutta la documentazione acquisita dall'autorità francese era stata messa a disposizione dal Pubblico Ministero. Dall'altro si è già richiamato il principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea, spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari. 7.2. Quanto al rinvio pregiudiziale, si deve premettere che, come già più volte affermato da questa Corte di legittimità, l'interpretazione fornita dalla CGUE dell'art. 267, co. 3 TFUE, laddove prevede l'obbligo del rinvio per il giudice di ultima istanza, è nel senso che non v'è obbligo di rimettere in via pregiudiziale le questioni relative all'interpretazione delle norme comunitarie alla Corte di Giustizia dell'Unione europea quando «il giudice nazionale abbia constatato che la questione non sia pertinente né rilevante, che la disposizione comunitaria abbia già costituito oggetto di interpretazione e che la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi» (tra le altre, Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997; Sez. 3, n. 33101 del 07/06/2022, Prandini, Rv. 283519; Sez. 6, Sentenza n. 444:36 del 04/10/2022, Palamara, Rv. 284151). 7.2.2 Alcuni dei quesiti proposti attengono all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva UE 2014/41, che indica quali debbano essere le «condizioni di emissione e trasmissione di un OEI». Si dovrebbe chiedere alla Corte di Giustizia:- se un ordine europeo di indagine (in prosieguo: l'«DEI») volto all'acquisizione di prove già in possesso dello Stato di esecuzione (nel caso di specie: la Francia) debba essere emesso da un giudice, se, in base alla normativa dello Stato di emissione (nel caso di specie: l'Italia), la raccolta delle prove che ne costituisce la base avrebbe dovuto essere ordinata dal giudice in un caso interno analogo; - in subordine, se ciò trovi applicazione quantomeno nel caso in cui lo Stato di esecuzione abbia eseguito la misura di cui trattasi nel territorio dello Stato di emissione con l'obiettivo di mettere successivamente i dati ottenuti a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione interessate ai dati ai fini dell'esercizio dell'azione penale; - se un DEI mirante all'acquisizione di prove debba sempre essere emesso da un giudice (o da un organismo indipendente non coinvolto nelle indagini penali), senza tener conto delle norme nazionali in materia di competenza dello Stato di emissione, qualora la misura riguardi gravi ingerenze in diritti fondamentali di rango elevato. Il primo quesito non è pertinente, né rilevante nel caso in esame, atteso che, come già chiarito, i dati acquisiti dal pubblico ministero italiano mediante DEI sono qualificabili come "dati freddi" ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen e l'ordinamento interno non richiede che l'acquisizione di questo tipo di dati debba essere ordinata da un giudice. Il quesito, come d'altronde i :successivi, si ispira apertamente a quelli sottoposti alla CGUE dal Tribunale del Land di Berlino che, in data 19 ottobre 2022, dovendo utilizzare elementi di prova acquisiti con DEI emessi dal pubblico ministero tedesco ed eseguiti dalla magistratura francese, aventi ad oggetto dati analoghi a quelli di cui qui si discute, ha investito la Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE. Come è ovvio, in tale sede la questione pregiudiziale è stata sollevata alla luce delle norme processuali dell'ordinamento tedesco e, peraltro, come sembra evincersi dalla lettura del provvedimento versato in atti dal ricorrente, l'A.G. tedesca prospetta che le attività eseguite dallo Stato di esecuzione avevano avuto ab origine l'obiettivo di mettere successivamente a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione i dati ottenuti. Ben diversamente, nel presente procedimento la magistratura italiana ha chiesto di acquisire i risultati di attività di indagine autonomamente svolte dalla magistratura francese e già esaurite alla data dell'emissione degli DEI. Il secondo, subordinato, quesito muove proprio dalla premessa che lo Stato di esecuzione abbia acquisito i dati con l'obiettivo di metterli successivamente a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione: come già evidenziato, nel caso oggetto del presente procedimento, può escludersi che ciò sia avvenuto.Quanto al terzo quesito, esso pure non è pertinente. Nel trasporre la domanda formulata dall'A.G. tedesca, il ricorrente non considera che la direttiva prevede che l'OEI può essere emesso tanto da autorità giudiziarie, ovvero ed in via esclusiva «un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato» [articolo 2, lettera c), punto i)], tutte su un piano di parità; oppure da autorità non giudiziarie, ma competenti a svolgere indagini nell'ambito dei procedimenti penali e a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale, e che in tal caso l'OEI deve essere convalidato da un'autorità giudiziaria. [articolo 2, lettera c), ii)]. Sicché non vi è alcun dubbio in ordine al fatto che per la Direttiva il pubblico ministero è fra le autorità giudiziarie legittimate ad emettere IDEI. A tal riguardo, giova rilevare che il Landesgericht fCir [OSCURATO:PERSONA] ha proposto domanda di pronuncia pregiudiziale chiedendo alla CGUE di chiarire quale siano le nozioni di "autorità giudiziaria" e di "autorità di emissione", in particolare alla luce della giurisprudenza unionale formatasi in tema di MAE. Ha cioè chiesto «Se le nozioni di "autorità competente", ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, e di "pubblico ministero", ai sensi dell'articolo 2, lettera c), punto i), della suddetta direttiva, debbano essere interpretate nel senso che esse riconnprendano anche le procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale il Justizsenator di Amburgo, nell'ambito dell'adozione di una decisione relativa all'emissione di un ordine europeo d'indagine» ([OSCURATO:PERSONA]584/19). In effetti, se la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di MAE fosse applicabile agli OEI, è ben possibile che la nozione di «pubblico ministero» di cui all'articolo 2, lettera c), punto i), della direttiva 2014/41 dovrebbe essere interpretata nel senso che non vi rientrano i pubblici ministeri esposti al rischio di ricevere istruzioni individuali da parte del potere esecutivo (cfr. CGUE, 27 maggio 2019, OG e PI -Procure di Lubecca e Zwickau-, C-508/18 e C-82/19 PPU). E' tuttavia palese che la soluzione del quesito proposto dall'autorità austriaca non è rilevante per l'ordinamento italiano, nel quale il pubblico ministero, al pari del giudice, non è soggetto al potere esecutivo ed è titolare di quei caratteri di autonomia ed indipendenza la cui mancanza ha condotto la CGUE a ritenere che il pubblico ministero tedesco, in quanto esposto al rischio di essere soggetto, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, non può essere considerato un'autorità giudiziaria di emissione di un MAE. eA r Sicché va nuovamente affermato che il quesito proposto dal ricorrente non è pertinente. 7.2.3 La difesa chiede che siano formulati alla Corte di Giustizia i seguenti, ulteriori, quesiti: - se l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41 osti a un OEI volto al trasferimento di dati già disponibili nello Stato di esec:uzione (la Francia) derivanti da un'intercettazione di telecomunicazioni - in particolare, dati relativi al traffico e all'ubicazione, nonché registrazioni dei contenuti delle comunicazioni - qualora, in primo luogo, l'intercettazione effettuata dallo Stato di esecuzione riguardi tutti gli utenti di un determinato indirizzo di comunic:azione, in secondo luogo, venga richiesto, tramite l'OEI, il trasferimento dei dati relativi a tutti gli indirizzi utilizzati sul territorio dello Stato di emissione e, in terzo luogo, non vi fossero indizi concreti della commissione di gravi reati da parte di detti singoli utenti al momento in cui è stata disposta ed eseguita la misura di intercettazione né al momento dell'emissione dell'OEI; - se l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41 osti a tale 0E1 qualora l'integrità dei dati ottenuti grazie alla misura di intercettazione non possa essere verificata dalle autorità dello Stato di esecuzione a causa dell'assoluta riservatezza dei dati; - se l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/41 osti a un 0E1 volto al trasferimento di dati di telecomunicazione già in possesso dello Stato di esecuzione (la Francia), qualora la misura di intercettazione di detto Stato alla base della raccolta dei dati sarebbe stata illegittima ai sensi del diritto dello Stato di emissione (l'Italia) in un caso interno analogo; - in subordine, se ciò valga almeno allorché lo Stato di esecuzione abbia effettuato l'intercettazione sul territorio dello Stato di emissione e nell'interesse di quest'ultimo. Il primo quesito si fonda su premesse pedissequamente riprese dalla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Berlino che lo si deve ribadire - non trovano riscontro negli atti del presente procedimento. Come si è ampiamente illustrato, la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto alla Autorità giudiziaria francese la trasmissione di dati relativi a tutti gli indirizzi utilizzati sul territorio italiano da una generalità di utenti non individuata, bensì la trasmissione di dati transitati su utenze riferibili ad alcuni specifici PIN e ciò ha fatto nell'ambito di un procedimento penale nel quale erano già emersi concreti indizi di reato. Quando gli 0E1 furono emessi, infatti, erano già in corso per quei reati operazioni di intercettazione regolarmente autorizzate dall'autorità giudiziaria italiana.Il secondo quesito si riferisce alla integrità dei dati trasmessi. Come si è detto, nel caso di specie, tale garanzia è assicurata: da un lato, dall'art. 230-3 del codice di procedura penale francese in base al quale «la sincerità dei risultati» è certificata da un «attestato vidimato dal responsabile dell'organismo tecnico» incaricato dall'autorità giudiziaria della materiale acquisizione dei dati; dall'altro, dalla constatazione che il Tribunale di Parigi ha attestato - con apposito processo verbale redatto e sottoscritto dall'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato dell'adempimento - la regolarità del trasferimento dei dati in suo possesso su supporto informatico non modificabile inviato, in plico sigillatc, alla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. I restanti due quesiti, relativi entrambi all'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/41 non sono pertinenti e neppure rilevanti atteso che nel presente procedimento non risulta aver l'autorità francese acquisito i dati con l'obiettivo di metterli successivamente a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato italiano; certamente non ha effettuato intercettazioni nell'interesse dello Stato di emissione. 7.2.4 Non sfugge a questa Corte che ai quesiti è sotteso un tema che trascende la loro specifica formulazione; ed è il tema delle garanzie della persona sottoposta ad indagini o imputata nel quadro della procedura dell'OEI. Il vizio di fondo della prospettazione del ricorrente è rappresentato dal mancato confronto con il sistema delineato dalla Direttiva 2014/41. Il legislatore europeo ha inteso mantenere un alto livello di protezione dei diritti fondamentali e di altri diritti processuali delle persone sottoposte a indagine, perseguendo l'obiettivo di una 'neutralità' dell'OEI rispetto a tali diritti, nel senso che l'acquisizione di prove in un altro Stato membro non dovrebbe incidere sulle garanzie della persona indagata, in particolare per quanto riguarda il diritto a un giusto processo. Di ciò vi è ampia traccia nel Considerando della Direttiva, laddove si prevede che in sede di emissione dell'OEI, occorre tener conto della necessità del pieno rispetto dei diritti stabiliti nell'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che la limitazione dei diritti della difesa nei procedimenti penali mediante un atto di indagine richiesto conformemente alla direttiva deve rispettare i requisiti stabiliti nell'articolo 52 della Carta quanto alla necessità, agli obiettivi di interesse generale da perseguire, nonché all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (punto 12); laddove si prescrive che l'attuazione della Direttiva deve tener conto delle direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE e 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardano i diritti procedurali nei procedimenti penali (punto 15). Esplicitamente si menziona l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali, sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) e i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta (punto 18), tanto che pur se la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali, tale presunzione è relativa e implica che, se sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un atto di indagine richiesto in un OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai i suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l'esecuzione dell'OEI dovrebbe essere rifiutata (punto 19). In concreto, l'autorità di emissione deve garantire il rispetto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata (art. 6, par. 1 e 2); essa deve certificare, tra l'altro, che l'OEI è necessario e proporzionato e che si è tenuto conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata. Per l'altro versante, l'articolo 11, par. 1, lettera f), costituisce l'autorità di esecuzione quale garante della compatibilità dell'OEI con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della Carta. Viene quindi a delinearsi anche in tale Stato un controllo del rispetto dei diritti fondamentali e degli altri diritti processuali della persona sottoposta a indagini o imputata. Che, peraltro, non è neppure conclusivo, perché l'art. 14 prevede come obbligatoria l'istituzione di alcuni «mezzi d'impugnazione», attivabili sia nello Stato cli emissione che in quello di esecuzione. Né va taciuta la previsione, già rammentata, dell'art. 2, lettera d), che prevede l'ipotesi di intervento di un organo cjiurisdizionale nello Stato di esecuzione, ove previsto dal diritto nazionale di quest'ultimo. E, a tal riguardo, non si può non rimarcare che, nel caso di specie, il dato è stato fornito dal Tribunale di Parigi e, pertanto, nella acquisizione è intervenuta una autorità giurisdizionale. Da quanto premesso consegue che la denuncia della violazione delle garanzie fondamentali dell'indagato o dell'imputato da parte delle autorità dello Stato di esecuzione dinanzi all'autorità dello Stato di emissione dell'OEI deve avere contenuto puntuale e adeguato corredo dimostrativo. Requisiti che non risultano soddisfatti dal ricorrente nel caso che occupa. 7.2.5 Si devono esaminare a questo punto i restanti quesiti che riguardano l'interpretazione dell'art. 31 della direttiva UE 2014/41. Si dovrebbe chiedere alla Corte di Giustizia: - se una misura correlata con l'accesso clandestino ad apparecchiature terminali volta ad ottenere dati relativi al traffico, all'ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di comunicazione via Internet costituisca un'intercettazione di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2014/41;- se la notifica di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 debba essere sempre trasmessa a un giudice o se ciò valga quantomeno quando, in base al diritto dello Stato notificato (l'Italia), la misura prevista dallo Stato di intercettazione (la Francia) potrebbe, in un caso interno analogo, essere ordinata solo da un giudice; - ove l'articolo 31 della direttiva 2014/41 miri anche alla protezione dei diritti dei singoli utenti dei servizi di telecomunicazioni interessati, se detta protezione si estenda anche all'utilizzo dei dati ai fini dell'esercizio dell'azione penale nello Stato notificato (l'Italia) e se, in caso affermativo, detta finalità sia equiparata alla finalità ulteriore di proteggere la sovranità dello Stato membro notificato. A questo proposito - a prescindere dalla rilevanza della questione (si ribadisce che l'autorità giudiziaria italiana non ha chiesto l'esecuzione di intercettazioni e neppure né è stata richiesta) - è sufficiente osservare che nessun dubbio interpretativo deve essere sciolto. È pacifico, infatti, che l'art. 31 della direttiva (cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento dall'art. 44 del d.lgs. 108/2017) ha ad oggetto obblighi informativi con riferimento ad attività di intercettazione effettuate da uno Stato dell'Unione nel territorio di altro Stato membro ed è altrettanto pacifico che nel concetto di intercettazione rientrano solo le acquisizioni di flussi di comunicazioni in atto (Sez.5, n.1822 deI21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 272319; Sez. 3, n. 29426 del 16/04/2019, Moliterno, Rv. 276358; Sez. 6, n.22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319). Com'è evidente, inoltre, questa previsione ha il solo scopo di garantire il rispetto del principio di reciprocità nella delicata materia delle intercettazioni e non quello di proteggere i diritti dei singoli utenti che sono tutelati, in questa materia, dal necessario intervento giurisdizionale. Non v'è, infine, alcun dubbio da dirimere «sulle conseguenze giuridiche di una disciplina che pare aver legittimato, sulla scorta del principio di affidavit interstatale, l'acquisizione di prove in violazione del diritto dell'Unione». Si deve r