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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 18022/2026

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l quale dichiara divoler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente pro-cedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato-ricorrente-CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 Lanciano-Vasto-Chieti, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura incalce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di volerricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedi-mento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato-controricorrente-1 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila n. 1445/2024, depo-sitata il 26/11/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/3/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1.

La società [OSCURATO:SOCIETA], dapprima in virtù di accreditamentoprovvisorio e, a partire dal 2007, con accreditamento definitivo, svol-geva prestazioni per la Asl 2 Lanciano.In particolare, in virtù di contratto del 11/3/2005 espletava pre-stazioni sanitarie per gli anni 2005 (euro 145.586,65), 2006 (euro26.640,76) e 2007 (euro 436.088,84); per gli anni 2003 e 2004 nonvenivano stipulati contratti.Venivano poi stipulati il contratto 5/6/2009 per l'anno 2008 e ilcontratto provvisorio 9/7/2009 per il primo semestre 2009; non ve-niva sottoscritto il contratto relativo al secondo semestre 2009.Con contratto del 27/7/2010 si regolamentavano le prestazioniper l'anno 2010 (euro 507.479,67).Quest'ultimo contratto veniva stipulato dal curatore del falli-mento [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato il 25/5/2010, in esercizio provvisorio.I crediti venivano ceduti alla [OSCURATO:PERSONA] (UCF) con con-tratto del 9/11/2001, che esauriva i propri effetti il 22/7/2010.Il 22/7/2010 interveniva il recesso del curatore in ordine al con-tratto di factoring.Con la delibera del commissario ad acta n. 2 del 17/12/2008 sidiversificava la modalità di pagamento degli importi dovuti dall'Asl.2.

Con atto di citazione il fallimento [OSCURATO:SOCIETA] e la cessionariaUnicredit Factoring chiedevano alla [OSCURATO:PERSONA] (Lanciano-Chieti-Vasto)2 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026il pagamento di euro 3.085.759,04, a titolo contrattuale, e, in viasubordinata, la stessa somma ex art. 2041 c.c.3.

Si costituiva in giudizio la Asl 2 Lanciano, eccependo il difettodi giurisdizione, con riferimento agli anni 2005/2007, e l'incompe-tenza per territorio.4.

Il Tribunale di Chieti con ordinanza del 30/4/2020 disponevala chiamata in causa della Regione Abruzzo.5.

Il Tribunale, con la sentenza non definitiva n. 240 del 5/5/2020rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione, per gli anni 2005/2007, e rigettava anche l'eccezione di incompetenza per territorio,in relazione all'anno 2010.6.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 505 del 9/7/2021,accoglieva in parte le domande degli attori.Disponeva l'estromissione della Regione Abruzzo; reputava sus-sistente la legittimazione passiva dell'[OSCURATO:PERSONA], con riferimentoagli anni 2003/2007; rilevava, in particolare, per quel che ancora quirileva, che l'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 324/93, conver-tito in legge n. 424 del 1993, indicava nella FIRA l'ente incaricato alpagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni sanitarie effet-tuate dagli enti accreditati.Inoltre, anche in base al contratto stipulato tra le parti per glianni 2003/2007, era la FIRA l'ente che doveva provvedere alla liqui-dazione dei pagamenti.Ciò anche se a partire dal 1/1/2009 la FIRA non aveva più laqualificazione di soggetto incaricato dei pagamenti.Il Tribunale reputava fondate anche le domande inerenti alle pre-stazioni rese negli anni 2003 (euro 57.920,97) e 2004 (euro269.974,13), ivi compreso il primo semestre 2009.Riteneva invece infondata la domanda inerente al secondo se-mestre 2009, nonché la domanda ex art. 2041 c.c.3 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026Era fondata la domanda per l'anno 2010 (euro 507.479,67).Il Tribunale accoglieva infine la domanda relativa agli interessimoratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 e disponeva CTU perquantificare le prestazioni effettuate negli anni 2005/2007.7.

Il Tribunale, con sentenza definitiva n. 152 del 14/3/2023, li-quidava gli importi relativi alle tre annualità: per l'anno 2005 €128.429,63; per il 2006 € 26.640,76; per il 2007 € 436.088,84, cuidovevano aggiungersi euro 48.313,81 per UCF, per un totale di euro484.402,65.8.

Avverso tale sentenza proponeva appello principale la Asl de-ducendo:1) difetto di legittimazione passiva della Asl, in quanto dal1/1/2009 la FIRA non rivestiva più la funzione di incaricato al paga-mento; 2) non c'era stata la stipulazione del contratto per l'anno2003 per il quale il Tribunale aveva liquidato euro 57.920,97; 3) nonspettavano gli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 in quanto icontratti per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 sarebbero statistipulati prima dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre per l'anno 2010 c'era espressopatto contrattuale contrario, con la previsione degli interessi di cuiall'art. 1284 c.c. (art. 11 del contratto).9.

Proponevano appello incidentale il fallimento e la Unicredit fac-toring (UCF) deducendo:1) avverso la sentenza non definitiva n. 505del 2021, gli atti ritenuti tardivi, in realtà avevano valenza mera-mente normativa; 2) con riferimento alla domanda presentata exart. 2041 c.c., in ordine al secondo semestre 2009, vi era la provadell'effettuazione delle prestazioni, come da fatture per euro1.315.334,40; 3) era necessario l'espletamento di una CTU sia conriferimento alle prestazioni effettuate nel 2º semestre 2009, sia perl'azione di ingiustificato arricchimento relativa all'anno 2003, doven-dosi basare sulla circolare del Ministero della Sanità prodotta in atti;in particolare, l'azione ex art. 2041 c.c., in relazione all'anno 2003,4 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026era condizionata all'eventuale accoglimento del 2º motivo dell'ap-pello principale della Asl, che reputava insussistente il contratto perl'anno 2003.10.

La Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza n. 1445/2024,depositata il 26/11/2024, accoglieva in parte l'appello principale pro-posto all'ASL.10.1.

Con riferimento al primo motivo, relativo agli anni 2004,2005, 2006 e 2007, riteneva sussistente il difetto di legittimazionepassiva dell'Asl, in quanto era la FIRA l'ente incaricato al pagamento,ai sensi dell'art. 38 della legge regionale Abruzzo n. 146 del 1996,come modificato dall'art. 122 della legge regionale Abruzzo n. 15 del2004, e come affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità(si citavano Cass. n. 34155 del 2022, n. 6300 del 2023, n. 25803del 2023 e n. 34539 del 2023).10.2.

Veniva accolto il secondo motivo d'appello principale, rela-tivo all'anno 2003, in quanto non era stato stipulato il contratto re-lativo a tale annualità.10.3.

Veniva accolto in parte anche il terzo motivo di appelloprincipale, relativo all'anno 2010, in quanto l'art. 11 del contrattofaceva riferimento agli interessi nella misura di cui all'art. 1284 c.c.Per gli anni 2003/2007 il motivo risultava assorbito, stante l'ac-coglimento del primo motivo di appello principale che aveva dichia-rato il difetto di legittimazione passiva della Asl per tali annualità.11.

La Corte d'appello rigettava i tre motivi di appello incidentale.Quanto al primo motivo rilevava, in relazione alla sentenza nondefinitiva n. 505 del 2021, che la legittimazione passiva non spettavaalla Asl, ma alla FIRA, sicché la questione della tardività dei docu-menti prodotti perdeva di rilevanza.In ordine al secondo motivo, riguardante il secondo semestre del2009, gli attori non avevano assolto all'onere della prova, non5 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026avendo dimostrato i costi sostenuti per le prestazioni sanitarie, nonessendo a tal fine sufficiente la circolare del Ministero della Sanità.La CTU non poteva essere espletata, avendo valore esplorativo.Veniva ritenuto infondato anche il terzo motivo di appello inci-dentale, relativo alla domanda di ingiustificato arricchimento ex art.2041 per l'anno 2003, non essendovi prova, anche in questo caso,delle prestazioni effettivamente espletate.12.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazioneil fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deposi-tando anche memoria scritta.13.

Ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] sanitaria locale n. 2di [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta.14.

Il Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ri-corso.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 disposizioni preliminari, incombinato disposto con gli artt. 1, comma 10, del decreto-legge n.324/1993 e 38 legge Regione Abruzzo n. 146/1996, rilevante ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».In sostanza, la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicatosia gli artt. 11 e 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, siala normativa regionale abruzzese.Dovrebbe infatti distinguersi la disciplina applicabile dal 2004sino al 2008, nell'ambito della quale la Regione Abruzzo ha deciso didesignare, quale ente incaricato del pagamento, la FIRA.6 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026Prima di tale data, a partire dalla legge regionale Abruzzo n. 146del 1996, la Regione non aveva designato un ente incaricato di pa-gamento per le obbligazioni delle Asl.Dal 2004-2008 la Regione Abruzzo ha designato, invece, qualeincaricato di pagamento la FIRA.Diversamente, al momento della presentazione della domandagiudiziale, la disciplina era esattamente identica a quella originaria-mente delineata dalla legge regionale n. 146 del 1996.Inoltre, nei contratti stipulati a seguito della riforma del 2004, aisensi dell'art. 38, la Asl risultava il soggetto contraente, titolaredell'obbligazione di pagamento, mentre la FIRA effettuava i paga-menti «per conto della Asl», cioè nella veste di ente incaricato delpagamento.Nel 2009 e nel 2011, invece, vi erano state ulteriori modifichedella legge regionale Abruzzo n. 146 del 1996, in virtù delle quali laRegione Abruzzo aveva revocato alla FIRA l'incarico di ente incaricatodel pagamento, optando per un ritorno alla formulazione dell'art. 38,così come concepito nella versione originaria di cui alla legge regio-nale Abruzzo n. 146 del 1996.Con la legge regionale Abruzzo n. 17 del 2009 sono stati infattiabrogati commi 3, 4 e 4-ter dell'art. 38 della legge regionale Abruzzon. 146 del 1996.Con la legge successiva regionale n. 1 del 2011 il contenutodell'art. 38 è stato sostituito con un altro, dal tenore del tutto ana-logo a quello originario di cui alla legge regionale Abruzzo n. 146 del1996.Tra l'altro, il commissario ad acta, con delibera n. 2 del 17/12/2008, ha revocato alla FIRA la funzione di monitoraggio fiscale.Ad avviso dei ricorrenti, dunque, a partire da 2009, la FIRA nonera più ente incaricato del pagamento e, quindi, non era più legitti-7 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026mata «in sede processuale per il contenzioso della Asl relativo a qual-siasi pagamento, e quindi, anche in relazione ai pagamenti dovutiper prestazioni rese dal privato dal 2004 al 2008, specie qualora l'a-zione giurisdizionale inerente al relativo recupero sia stata introdottadopo il 2009».In sostanza, alla data della domanda giudiziale, difettava un enteincaricato del pagamento designato dalla Regione Abruzzo, con laconseguenza che, analogamente a quanto accadeva nel sistema nor-mativo regionale anteriore alla riforma del 2004, era la Asl a doverrispondere delle obbligazioni assunte, su base contrattuale, in suonome dalla Regione Abruzzo.I ricorrenti citano anche sentenze di legittimità che hanno affer-mato che il soggetto che risponde del pagamento del corrispettivodeve essere individuato «alla data in cui sorge l'obbligazione», matale assunto non sarebbe sostenuto «da alcun riferimento normativoovvero contrattuale».2.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti, 1339 e 1419c.c., rilevante ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello ha ritenuto che in base all'art. 10 del contrattostipulato tra la [OSCURATO:SOCIETA] della Regione Abruzzo, le fatture dovesseroessere inviate in copia all'Asl ai fini contabili, ma dovessero essereinviate anche alla FIRA ai fini dello svolgimento delle funzioni di mo-nitoraggio finanziario e per la successiva liquidazione.Il giudice di merito avrebbe dunque desunto la legittimazionepassiva della FIRA sia dalla legge, sia dai contratti.Tuttavia, per i ricorrenti tale parte della motivazione sarebbe er-ronea per falsa applicazione degli artt. 1362, primo e secondocomma, c.c., e degli artt. 1339 e 1419 c.c.8 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026L'errore consisterebbe nella circostanza che la Corte d'appello hareputato il rinvio dell'art. 10 dei contratti, quale rinvio fisso alla nor-mativa vigente all'epoca, e non quale «rinvio mobile».Il richiamo dell'art. 10 dei contratti all'art. 38 della legge regio-nale Abruzzo n. 146 del 1996 non dovrebbe essere inteso sotto ilprofilo letterale, quale rimando fisso alla legislazione vigente all'e-poca, ma dovrebbe essere inteso come rinvio mobile, dovendosi te-ner conto della «riforma che ha revocato alla FIRA ogni incarico dimonitoraggio finanziario e di gestione finanziaria».3.

Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041, 2967 e 2727c.c.».Si dolgono della decisione con cui la Corte d'appello ha rigettatola richiesta del fallimento e di UCF di vedersi riconosciuta una sommaa titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., sia per l'anno 2003, per euro57.920,97, sia per il secondo semestre 2009, per euro 1.315.334,40.Sarebbe erronea la decisione nella parte in cui avrebbe violato leregole che governano l'onere probatorio nell'ambito dell'azione di in-giustificato arricchimento.Il fatto oggettivo dell'arricchimento sarebbe costituito dall'esecu-zione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] nel 2003 e nel secondo semestre 2009delle prestazioni sanitarie in favore dell'[OSCURATO:PERSONA].L'esecuzione sia nel 2003 che nel secondo semestre 2009 nonsarebbe mai stata contestata e sarebbe stata riconosciuta anchedalla Corte d'appello.Il fallimento, del resto, avrebbe anche quantificato l'indennizzodovuto.La circolare del Ministero, avente carattere normativo, indicavagli specifici criteri di calcolo del costo delle prestazioni sanitarie, cui9 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026le singole Asl avrebbero dovuto attenersi per remunerare le presta-zioni sanitarie.Pertanto, il fallimento avrebbe assolto all'onere di dimostrare,anche in via presuntiva ex art. 2729 c.c., la quantificazione dell'in-dennizzo.4.

Il primo ed il secondo motivo di impugnazione, che vanno esa-minati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono in-fondati.La questione riguarda la legittimazione passiva al pagamentodelle prestazioni sanitarie, di origine contrattuale, per gli anni dal2004 al 2007.Va premesso un breve quadro normativo.4.1.

Deve muoversi dalla disposizione nazionale di cui all'art. 1,comma 10, del decreto-legge n. 324 del 1993, convertito in legge n.423 del 1993, a mente del quale «[n]ei rapporti con le farmacie, coni medici specialisti convenzionati e con le strutture private conven-zionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, sideve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azionedi pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla datadi entrata in vigore della legge di conversione del presente decretol'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sa-nitaria locale territorialmente competente».L'art. 38 della legge regionale Abruzzo n. 146 del 24/12/1996 hadato attuazione alla disposizione nazionale, prevedendo che «leAziende USL affidano il servizio di tesoreria secondo le modalità dicui all'art. 32, di norma per la durata di un quinquennio, ad una opiù delle aziende di credito in possesso dell'autorizzazione all'eserci-zio dell'attività bancaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 1° settembre1993, n. 385, dotata di struttura tecnico-organizzativa idonea a ga-rantire la regolare gestione del servizio, in linea con il summenzio-10 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026nato d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in ma-teria bancaria e creditizia)».Al comma 2 dell'art. 38 citato si prevedeva che «[l]a disciplinadel Servizio di Tesoreria è regolata da apposita convenzione, con-forme ai criteri generali di cui alla normativa statale vigente».In tale periodo temporale di applicazione della norma regionale,dunque, la legittimazione passiva spettava alle Asl, in quanto la nor-mativa non faceva alcun riferimento alla FIRA.4.2.

Per gli anni di riferimento (2004/2007), però, la legge re-gionale Abruzzo n. 15 del 2004, all'art. 122, ha modificato l'art. 38della legge regionale Abruzzo n. 146 del 1996, prevedendo espres-samente che l'ente incaricato ai pagamenti delle prestazioni sanitarieera la FIRA.L'art. 38 citato, nella nuova versione, prevede che «[l]e Aziendeprovvedono ai pagamenti attraverso la Tesoreria unica regionale, allaquale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per contodelle Aziende regionali».Al comma 2 dell'art. 38 si stabilisce che «[i]l servizio di tesoreriaunica regionale è affidato dalla Giunta regionale, sentito il parere deiDirettori generali delle Aziende regionali, con apposita convenzione,a trattativa privata e di norma per la durata massima di un quin-quennio, ad una o più banche che possano dimostrare una significa-tiva presenza sul territorio regionale e siano dotate di strutture tec-nico-organizzative idonee a garantire la regolare gestione del servi-zio nel rispetto della vigente legislazione bancaria».Al comma 3 dell'art. 38, come modificato nel 2004, si prevede«[n]el caso in cui il servizio di tesoreria risulti affidata a più banche,la convenzione dovrà prevedere il conferimento dell'incarico allazionate e risponda, nei confronti delle Aziende e della Sezione di Te-11 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026soreria provinciale dello Stato, di tutti gli adempimenti e gli impegniderivanti dalla convenzione».Al comma 4 si dispone che «è individuato nella [OSCURATO:SOCIETA]. l'or-ganismo di gestione e monitoraggio finanziario.

Tale organismo è re-sponsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitarioregionale assegnate per competenza alle singole Asl.

In particolare,assolve alle seguenti funzioni:1) gestione finanziaria dei pagamenti;2) monitoraggio finanziario della spesa; 3) smobilizzo crediti me-diante operazioni di factoring, linee di credito specifiche ed utilizzodi capitale proprio, finalizzate al rispetto della normativa comunitariain materia di forniture e servizi, con particolare riferimento alla di-rettiva UE 2000/35CE recepita dal d.lgs. n. 231/2002».Risulta evidente, dunque, che la FIRA viene indicata come enteche deve provvedere ai pagamenti delle prestazioni sanitarie.E su questo concordano anche i ricorrenti.5.

Nel 2007, con l'art. 16 della legge Regione Abruzzo n. 34 del2007, il monitoraggio finanziario è passato all'[OSCURATO:PERSONA] sanitaria re-gionale, fermo restando l'incarico di ente pagatore alla FIRA.6.

L'art. 9 della legge Regione Abruzzo n. 17 del 26/9/2009 haprovveduto all'abrogazione dei commi 3, 4 e 4-ter dell'art. 38 dellalegge Regione Abruzzo n. 146 del 1996 e successive modifiche.Pertanto, la FIRA solo a partire dal 2009 non è più l'ente incari-cato di provvedere alla liquidazione dei pagamenti delle prestazionisanitarie rese dagli enti accreditati.7.

I ricorrenti, però, pretendono che, a seguito della legge [OSCURATO:PERSONA] n. 17 del 2009, anche le obbligazioni assunte neglianni precedenti, e quindi nel periodo in contestazione, dal 2004 al2007, dovrebbero essere eseguite dalla Asl e non più dalla FIRA, nonessendo più quest'ultima incaricata dei pagamenti.12 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/20268.

Tale assunto, tuttavia, si scontra con la consolidata giurispru-denza di legittimità di questa Corte.Ed infatti, già con ordinanza n. 34155 del 2022 di questa Corte,proprio muovendo dall'art. 10 del contratto stipulato tra la societàaccreditata e la [OSCURATO:PERSONA], si è affermato che le fat-ture dovevano essere messe in pagamento, per conto della Asl, pro-prio dalla FIRA «nella sua qualità di organismo di monitoraggio egestione finanziaria».Ciò con riferimento a prestazioni termali fornite nell'anno 2007,quindi prima della modifica legislativa del 2009.Pertanto, ciò che rileva, ai fini dell'applicazione normativa, risultala data di stipulazione del contratto, da cui sorgono le obbligazionitra le parti, e non certo il momento in cui viene presentata la do-manda giudiziale, come prospettano i ricorrenti.9.

Nella stessa direzione si colloca l'ordinanza di questa Corte n.6300 del 2023 ove, sia pure con riferimento al periodo precedente al2004, si richiama tutta la normativa della Regione Abruzzo (art. 122della legge regionale Abruzzo n. 15 del 2004, che ha modificato l'art.38 della legge regionale n. 146 del 1996, ulteriormente modificatodall'art. 16 della legge regionale n. 34 del 2007, dall'art. 9 della leggeregionale n. 17 del 2009 e dall'art. 21 della regionale n. 1 del 2011).Si chiarisce, tra l'altro, che la legge n. 122 del 2004 non potevatrovare applicazione al periodo precedente, cui si riferivano i corri-spettivi delle prestazioni.Ciò conferma che, ai fini dell'applicazione della disciplina regio-nale, rileva esclusivamente il momento della stipulazione del con-tratto, da cui sorgono le rispettive obbligazioni delle parti.10.

Ulteriore conferma si rinviene nell'ordinanza n. 25803 del2023 (anche Cass., n. 34539 del 11/12/2023) di questa Corte, rela-tiva al contratto stipulato nell'anno 2005, che, anche in questo caso,13 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026ha ritenuto demandata alla FIRA la responsabilità della gestione fi-nanziaria dei pagamenti e monitoraggio finanziare la spesa.Deve farsi riferimento al momento di stipulazione del contratto,avvenuta nel 2005, il cui art. 10 rimanda all'invio delle fatture incopia anche alla FIRA, ai fini dello svolgimento delle funzioni di mo-nitoraggio e di liquidazione.11.

I ricorrenti, peraltro, propongono una diversa interpretazionedei contratti, da sovrapporre a quella, del tutto plausibile, effettuatadalla Corte di merito, senza peraltro indicare i canoni di esegesi nor-mativa che sarebbero stati violati dalla Corte territoriale e quelli che,invece, in luogo dei primi, dovevano essere utilizzati.12.

L'interpretazione della Corte d'appello, comunque, è in lineacon la recente pronuncia di questa Corte, a Sezioni Unite, per laquale la legittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti cheerogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziendesanitarie locali, ai sensi dell'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992,spetta a queste ultime, ai sensi dell'art. 1, comma 10 del decreto-legge n. 324 del 1993, convertito in legge n. 423 del 1993, in difettodi disposizione di legge regionale o, solo se richiamato in ambitocontrattuale, di un provvedimento dell'autorità regionale che indi-chino un diverso Ente incaricato del pagamento per gli anni in con-testazione (Cass., Sez.

Un., 27/12/2025, n. 34301).Nella specie, la legge Regione Abruzzo, n. 146 del 1996, all'art.38, dopo le modifiche di cui alla legge Regione Abruzzo, n. 15/2004,art. 122, ha espressamente indicato, nel periodo 2004-2007, rationetemporis, la FIRA quale ente incarico al pagamento.Come correttamente rilevato dalla Procura Generale nelle con-clusioni scritte, è evidente che il soggetto legittimato passivo, qualeente incaricato del pagamento, va individuato al momento in cui14 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026sono sorte le obbligazioni (anni 2004-2007) e non certo al momentodi proposizione della domanda giudiziale.13.

Il terzo motivo è infondato.13.1.

Si fa riferimento alla domanda di ingiustificato arricchi-mento relativa all'anno 2003, per il quale non v'era stata stipula delcontratto, nonché al secondo semestre dell'anno 2009, per il quale ilcontratto non era stato sottoscritto.In entrambi i casi, la Corte d'appello ha ritenuto non raggiuntala prova delle prestazioni effettivamente espletate dalla [OSCURATO:SOCIETA], aifini dell'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimentoex art. 2041 c.c.La Corte territoriale ha ritenuto che la circolare del Ministero dellaSanità del 1984, contenente i minimi criteri di determinazione delcosto aggiuntivo per l'anno 1984 dell'assistenza riabilitativa da ero-gare ex art. 26 della legge n. 833 del 1978, risaliva ad un periodoanteriore di 25 anni rispetto alle prestazioni in esame e contenevasolo dati e criteri, affermando espressamente che «quanto suespostoè a titolo puramente esemplificativo».Era invece onere dell'appellato fornire la prova sia del valore delleprestazioni eseguite, eventualmente in termini di costi risparmiatidalla Asl, sia delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni.Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA] non ha invece fornito alcun elemento inordine alla propria struttura aziendale, con riferimento al numero deidipendenti, ai posti letto, alle attrezzature riabilitative utilizzate, nonavendo prodotto neppure i propri bilanci, impedendo così il ricorso astudi di settore al fine di quantificare il costo delle prestazioni, even-tualmente a mezzo di CTU, che però, «in mancanza di qualsiasi ini-ziativa probatoria dell'odierna appellata, sarebbe […] integralmentesostitutiva dell'onere della provaⷪ».15 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026Inoltre, la Corte d'appello ha anche evidenziato che l'eserciziodel potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa presup-pone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiet-tivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nelsuo ammontare, gravando sulla parte interessata di provare, nonsolo il diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utilealla quantificazione del danno.Le argomentazioni della Corte d'appello sono condivisibili.In particolare, per questa Corte, la liquidazione equitativa deldanno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di undanno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essanon può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istrut-torie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presup-posti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimo-strata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipo-tetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nellastima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscon-trata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipen-dente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova (Cass.,sez. 3, 28/7/2025, n. 21607; Cass., sez. 3, , 12/4/2023 n. 7178).13.2.

Inoltre, costituisce principio generale di legittimità quelloper cui la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio insenso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valu-tazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che neces-sitino di specifiche conoscenze.

Ne consegue che il suddetto mezzodi indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dalfornire la prova di quanto assume, e quindi legittimamente negataqualora la parte tenda con essa supplire alla deficienza delle proprieallegazioni offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplo-rativa la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass.,16 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026sez. 6-1, 15/12/2017, n. 30218; Cass., sez. 1, 15/9/2017, n. 21487;Cass., sez. 6-L, 8/2/2011, n. 3130).14.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico dei ricorrenti e si liquidano come dadispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare in favoredella controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liqui-dano in complessivi euro 20.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva ecpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026Il PresidenteGuido Mercolino17 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l quale dichiara divoler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente pro-cedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato-ricorrente-CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 Lanciano-Vasto-Chieti, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura incalce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di volerricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedi-mento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato-controricorrente-1 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila n. 1445/2024, depo-sitata il 26/11/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/3/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. La società [OSCURATO:SOCIETA], dapprima in virtù di accreditamentoprovvisorio e, a partire dal 2007, con accreditamento definitivo, svol-geva prestazioni per la Asl 2 Lanciano.In particolare, in virtù di contratto del 11/3/2005 espletava pre-stazioni sanitarie per gli anni 2005 (euro 145.586,65), 2006 (euro26.640,76) e 2007 (euro 436.088,84); per gli anni 2003 e 2004 nonvenivano stipulati contratti.Venivano poi stipulati il contratto 5/6/2009 per l'anno 2008 e ilcontratto provvisorio 9/7/2009 per il primo semestre 2009; non ve-niva sottoscritto il contratto relativo al secondo semestre 2009.Con contratto del 27/7/2010 si regolamentavano le prestazioniper l'anno 2010 (euro 507.479,67).Quest'ultimo contratto veniva stipulato dal curatore del falli-mento [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato il 25/5/2010, in esercizio provvisorio.I crediti venivano ceduti alla [OSCURATO:PERSONA] (UCF) con con-tratto del 9/11/2001, che esauriva i propri effetti il 22/7/2010.Il 22/7/2010 interveniva il recesso del curatore in ordine al con-tratto di factoring.Con la delibera del commissario ad acta n. 2 del 17/12/2008 sidiversificava la modalità di pagamento degli importi dovuti dall'Asl.2. Con atto di citazione il fallimento [OSCURATO:SOCIETA] e la cessionariaUnicredit Factoring chiedevano alla [OSCURATO:PERSONA] (Lanciano-Chieti-Vasto)2 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026il pagamento di euro 3.085.759,04, a titolo contrattuale, e, in viasubordinata, la stessa somma ex art. 2041 c.c.3. Si costituiva in giudizio la Asl 2 Lanciano, eccependo il difettodi giurisdizione, con riferimento agli anni 2005/2007, e l'incompe-tenza per territorio.4. Il Tribunale di Chieti con ordinanza del 30/4/2020 disponevala chiamata in causa della Regione Abruzzo.5. Il Tribunale, con la sentenza non definitiva n. 240 del 5/5/2020rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione, per gli anni 2005/2007, e rigettava anche l'eccezione di incompetenza per territorio,in relazione all'anno 2010.6. Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 505 del 9/7/2021,accoglieva in parte le domande degli attori.Disponeva l'estromissione della Regione Abruzzo; reputava sus-sistente la legittimazione passiva dell'[OSCURATO:PERSONA], con riferimentoagli anni 2003/2007; rilevava, in particolare, per quel che ancora quirileva, che l'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 324/93, conver-tito in legge n. 424 del 1993, indicava nella FIRA l'ente incaricato alpagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni sanitarie effet-tuate dagli enti accreditati.Inoltre, anche in base al contratto stipulato tra le parti per glianni 2003/2007, era la FIRA l'ente che doveva provvedere alla liqui-dazione dei pagamenti.Ciò anche se a partire dal 1/1/2009 la FIRA non aveva più laqualificazione di soggetto incaricato dei pagamenti.Il Tribunale reputava fondate anche le domande inerenti alle pre-stazioni rese negli anni 2003 (euro 57.920,97) e 2004 (euro269.974,13), ivi compreso il primo semestre 2009.Riteneva invece infondata la domanda inerente al secondo se-mestre 2009, nonché la domanda ex art. 2041 c.c.3 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026Era fondata la domanda per l'anno 2010 (euro 507.479,67).Il Tribunale accoglieva infine la domanda relativa agli interessimoratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 e disponeva CTU perquantificare le prestazioni effettuate negli anni 2005/2007.7. Il Tribunale, con sentenza definitiva n. 152 del 14/3/2023, li-quidava gli importi relativi alle tre annualità: per l'anno 2005 €128.429,63; per il 2006 € 26.640,76; per il 2007 € 436.088,84, cuidovevano aggiungersi euro 48.313,81 per UCF, per un totale di euro484.402,65.8. Avverso tale sentenza proponeva appello principale la Asl de-ducendo:1) difetto di legittimazione passiva della Asl, in quanto dal1/1/2009 la FIRA non rivestiva più la funzione di incaricato al paga-mento; 2) non c'era stata la stipulazione del contratto per l'anno2003 per il quale il Tribunale aveva liquidato euro 57.920,97; 3) nonspettavano gli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 in quanto icontratti per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 sarebbero statistipulati prima dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre per l'anno 2010 c'era espressopatto contrattuale contrario, con la previsione degli interessi di cuiall'art. 1284 c.c. (art. 11 del contratto).9. Proponevano appello incidentale il fallimento e la Unicredit fac-toring (UCF) deducendo:1) avverso la sentenza non definitiva n. 505del 2021, gli atti ritenuti tardivi, in realtà avevano valenza mera-mente normativa; 2) con riferimento alla domanda presentata exart. 2041 c.c., in ordine al secondo semestre 2009, vi era la provadell'effettuazione delle prestazioni, come da fatture per euro1.315.334,40; 3) era necessario l'espletamento di una CTU sia conriferimento alle prestazioni effettuate nel 2º semestre 2009, sia perl'azione di ingiustificato arricchimento relativa all'anno 2003, doven-dosi basare sulla circolare del Ministero della Sanità prodotta in atti;in particolare, l'azione ex art. 2041 c.c., in relazione all'anno 2003,4 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026era condizionata all'eventuale accoglimento del 2º motivo dell'ap-pello principale della Asl, che reputava insussistente il contratto perl'anno 2003.10. La Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza n. 1445/2024,depositata il 26/11/2024, accoglieva in parte l'appello principale pro-posto all'ASL.10.1. Con riferimento al primo motivo, relativo agli anni 2004,2005, 2006 e 2007, riteneva sussistente il difetto di legittimazionepassiva dell'Asl, in quanto era la FIRA l'ente incaricato al pagamento,ai sensi dell'art. 38 della legge regionale Abruzzo n. 146 del 1996,come modificato dall'art. 122 della legge regionale Abruzzo n. 15 del2004, e come affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità(si citavano Cass. n. 34155 del 2022, n. 6300 del 2023, n. 25803del 2023 e n. 34539 del 2023).10.2. Veniva accolto il secondo motivo d'appello principale, rela-tivo all'anno 2003, in quanto non era stato stipulato il contratto re-lativo a tale annualità.10.3. Veniva accolto in parte anche il terzo motivo di appelloprincipale, relativo all'anno 2010, in quanto l'art. 11 del contrattofaceva riferimento agli interessi nella misura di cui all'art. 1284 c.c.Per gli anni 2003/2007 il motivo risultava assorbito, stante l'ac-coglimento del primo motivo di appello principale che aveva dichia-rato il difetto di legittimazione passiva della Asl per tali annualità.11. La Corte d'appello rigettava i tre motivi di appello incidentale.Quanto al primo motivo rilevava, in relazione alla sentenza nondefinitiva n. 505 del 2021, che la legittimazione passiva non spettavaalla Asl, ma alla FIRA, sicché la questione della tardività dei docu-menti prodotti perdeva di rilevanza.In ordine al secondo motivo, riguardante il secondo semestre del2009, gli attori non avevano assolto all'onere della prova, non5 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026avendo dimostrato i costi sostenuti per le prestazioni sanitarie, nonessendo a tal fine sufficiente la circolare del Ministero della Sanità.La CTU non poteva essere espletata, avendo valore esplorativo.Veniva ritenuto infondato anche il terzo motivo di appello inci-dentale, relativo alla domanda di ingiustificato arricchimento ex art.2041 per l'anno 2003, non essendovi prova, anche in questo caso,delle prestazioni effettivamente espletate.12. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazioneil fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deposi-tando anche memoria scritta.13. Ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] sanitaria locale n. 2di [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta.14. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ri-corso.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 disposizioni preliminari, incombinato disposto con gli artt. 1, comma 10, del decreto-legge n.324/1993 e 38 legge Regione Abruzzo n. 146/1996, rilevante ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».In sostanza, la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicatosia gli artt. 11 e 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, siala normativa regionale abruzzese.Dovrebbe infatti distinguersi la disciplina applicabile dal 2004sino al 2008, nell'ambito della quale la Regione Abruzzo ha deciso didesignare, quale ente incaricato del pagamento, la FIRA.6 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026Prima di tale data, a partire dalla legge regionale Abruzzo n. 146del 1996, la Regione non aveva designato un ente incaricato di pa-gamento per le obbligazioni delle Asl.Dal 2004-2008 la Regione Abruzzo ha designato, invece, qualeincaricato di pagamento la FIRA.Diversamente, al momento della presentazione della domandagiudiziale, la disciplina era esattamente identica a quella originaria-mente delineata dalla legge regionale n. 146 del 1996.Inoltre, nei contratti stipulati a seguito della riforma del 2004, aisensi dell'art. 38, la Asl risultava il soggetto contraente, titolaredell'obbligazione di pagamento, mentre la FIRA effettuava i paga-menti «per conto della Asl», cioè nella veste di ente incaricato delpagamento.Nel 2009 e nel 2011, invece, vi erano state ulteriori modifichedella legge regionale Abruzzo n. 146 del 1996, in virtù delle quali laRegione Abruzzo aveva revocato alla FIRA l'incarico di ente incaricatodel pagamento, optando per un ritorno alla formulazione dell'art. 38,così come concepito nella versione originaria di cui alla legge regio-nale Abruzzo n. 146 del 1996.Con la legge regionale Abruzzo n. 17 del 2009 sono stati infattiabrogati commi 3, 4 e 4-ter dell'art. 38 della legge regionale Abruzzon. 146 del 1996.Con la legge successiva regionale n. 1 del 2011 il contenutodell'art. 38 è stato sostituito con un altro, dal tenore del tutto ana-logo a quello originario di cui alla legge regionale Abruzzo n. 146 del1996.Tra l'altro, il commissario ad acta, con delibera n. 2 del 17/12/2008, ha revocato alla FIRA la funzione di monitoraggio fiscale.Ad avviso dei ricorrenti, dunque, a partire da 2009, la FIRA nonera più ente incaricato del pagamento e, quindi, non era più legitti-7 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026mata «in sede processuale per il contenzioso della Asl relativo a qual-siasi pagamento, e quindi, anche in relazione ai pagamenti dovutiper prestazioni rese dal privato dal 2004 al 2008, specie qualora l'a-zione giurisdizionale inerente al relativo recupero sia stata introdottadopo il 2009».In sostanza, alla data della domanda giudiziale, difettava un enteincaricato del pagamento designato dalla Regione Abruzzo, con laconseguenza che, analogamente a quanto accadeva nel sistema nor-mativo regionale anteriore alla riforma del 2004, era la Asl a doverrispondere delle obbligazioni assunte, su base contrattuale, in suonome dalla Regione Abruzzo.I ricorrenti citano anche sentenze di legittimità che hanno affer-mato che il soggetto che risponde del pagamento del corrispettivodeve essere individuato «alla data in cui sorge l'obbligazione», matale assunto non sarebbe sostenuto «da alcun riferimento normativoovvero contrattuale».2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti, 1339 e 1419c.c., rilevante ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello ha ritenuto che in base all'art. 10 del contrattostipulato tra la [OSCURATO:SOCIETA] della Regione Abruzzo, le fatture dovesseroessere inviate in copia all'Asl ai fini contabili, ma dovessero essereinviate anche alla FIRA ai fini dello svolgimento delle funzioni di mo-nitoraggio finanziario e per la successiva liquidazione.Il giudice di merito avrebbe dunque desunto la legittimazionepassiva della FIRA sia dalla legge, sia dai contratti.Tuttavia, per i ricorrenti tale parte della motivazione sarebbe er-ronea per falsa applicazione degli artt. 1362, primo e secondocomma, c.c., e degli artt. 1339 e 1419 c.c.8 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026L'errore consisterebbe nella circostanza che la Corte d'appello hareputato il rinvio dell'art. 10 dei contratti, quale rinvio fisso alla nor-mativa vigente all'epoca, e non quale «rinvio mobile».Il richiamo dell'art. 10 dei contratti all'art. 38 della legge regio-nale Abruzzo n. 146 del 1996 non dovrebbe essere inteso sotto ilprofilo letterale, quale rimando fisso alla legislazione vigente all'e-poca, ma dovrebbe essere inteso come rinvio mobile, dovendosi te-ner conto della «riforma che ha revocato alla FIRA ogni incarico dimonitoraggio finanziario e di gestione finanziaria».3. Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041, 2967 e 2727c.c.».Si dolgono della decisione con cui la Corte d'appello ha rigettatola richiesta del fallimento e di UCF di vedersi riconosciuta una sommaa titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., sia per l'anno 2003, per euro57.920,97, sia per il secondo semestre 2009, per euro 1.315.334,40.Sarebbe erronea la decisione nella parte in cui avrebbe violato leregole che governano l'onere probatorio nell'ambito dell'azione di in-giustificato arricchimento.Il fatto oggettivo dell'arricchimento sarebbe costituito dall'esecu-zione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] nel 2003 e nel secondo semestre 2009delle prestazioni sanitarie in favore dell'[OSCURATO:PERSONA].L'esecuzione sia nel 2003 che nel secondo semestre 2009 nonsarebbe mai stata contestata e sarebbe stata riconosciuta anchedalla Corte d'appello.Il fallimento, del resto, avrebbe anche quantificato l'indennizzodovuto.La circolare del Ministero, avente carattere normativo, indicavagli specifici criteri di calcolo del costo delle prestazioni sanitarie, cui9 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026le singole Asl avrebbero dovuto attenersi per remunerare le presta-zioni sanitarie.Pertanto, il fallimento avrebbe assolto all'onere di dimostrare,anche in via presuntiva ex art. 2729 c.c., la quantificazione dell'in-dennizzo.4. Il primo ed il secondo motivo di impugnazione, che vanno esa-minati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono in-fondati.La questione riguarda la legittimazione passiva al pagamentodelle prestazioni sanitarie, di origine contrattuale, per gli anni dal2004 al 2007.Va premesso un breve quadro normativo.4.1. Deve muoversi dalla disposizione nazionale di cui all'art. 1,comma 10, del decreto-legge n. 324 del 1993, convertito in legge n.423 del 1993, a mente del quale «[n]ei rapporti con le farmacie, coni medici specialisti convenzionati e con le strutture private conven-zionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, sideve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azionedi pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla datadi entrata in vigore della legge di conversione del presente decretol'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sa-nitaria locale territorialmente competente».L'art. 38 della legge regionale Abruzzo n. 146 del 24/12/1996 hadato attuazione alla disposizione nazionale, prevedendo che «leAziende USL affidano il servizio di tesoreria secondo le modalità dicui all'art. 32, di norma per la durata di un quinquennio, ad una opiù delle aziende di credito in possesso dell'autorizzazione all'eserci-zio dell'attività bancaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 1° settembre1993, n. 385, dotata di struttura tecnico-organizzativa idonea a ga-rantire la regolare gestione del servizio, in linea con il summenzio-10 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026nato d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in ma-teria bancaria e creditizia)».Al comma 2 dell'art. 38 citato si prevedeva che «[l]a disciplinadel Servizio di Tesoreria è regolata da apposita convenzione, con-forme ai criteri generali di cui alla normativa statale vigente».In tale periodo temporale di applicazione della norma regionale,dunque, la legittimazione passiva spettava alle Asl, in quanto la nor-mativa non faceva alcun riferimento alla FIRA.4.2. Per gli anni di riferimento (2004/2007), però, la legge re-gionale Abruzzo n. 15 del 2004, all'art. 122, ha modificato l'art. 38della legge regionale Abruzzo n. 146 del 1996, prevedendo espres-samente che l'ente incaricato ai pagamenti delle prestazioni sanitarieera la FIRA.L'art. 38 citato, nella nuova versione, prevede che «[l]e Aziendeprovvedono ai pagamenti attraverso la Tesoreria unica regionale, allaquale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per contodelle Aziende regionali».Al comma 2 dell'art. 38 si stabilisce che «[i]l servizio di tesoreriaunica regionale è affidato dalla Giunta regionale, sentito il parere deiDirettori generali delle Aziende regionali, con apposita convenzione,a trattativa privata e di norma per la durata massima di un quin-quennio, ad una o più banche che possano dimostrare una significa-tiva presenza sul territorio regionale e siano dotate di strutture tec-nico-organizzative idonee a garantire la regolare gestione del servi-zio nel rispetto della vigente legislazione bancaria».Al comma 3 dell'art. 38, come modificato nel 2004, si prevede«[n]el caso in cui il servizio di tesoreria risulti affidata a più banche,la convenzione dovrà prevedere il conferimento dell'incarico allazionate e risponda, nei confronti delle Aziende e della Sezione di Te-11 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026soreria provinciale dello Stato, di tutti gli adempimenti e gli impegniderivanti dalla convenzione».Al comma 4 si dispone che «è individuato nella [OSCURATO:SOCIETA]. l'or-ganismo di gestione e monitoraggio finanziario. Tale organismo è re-sponsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitarioregionale assegnate per competenza alle singole Asl. In particolare,assolve alle seguenti funzioni:1) gestione finanziaria dei pagamenti;2) monitoraggio finanziario della spesa; 3) smobilizzo crediti me-diante operazioni di factoring, linee di credito specifiche ed utilizzodi capitale proprio, finalizzate al rispetto della normativa comunitariain materia di forniture e servizi, con particolare riferimento alla di-rettiva UE 2000/35CE recepita dal d.lgs. n. 231/2002».Risulta evidente, dunque, che la FIRA viene indicata come enteche deve provvedere ai pagamenti delle prestazioni sanitarie.E su questo concordano anche i ricorrenti.5. Nel 2007, con l'art. 16 della legge Regione Abruzzo n. 34 del2007, il monitoraggio finanziario è passato all'[OSCURATO:PERSONA] sanitaria re-gionale, fermo restando l'incarico di ente pagatore alla FIRA.6. L'art. 9 della legge Regione Abruzzo n. 17 del 26/9/2009 haprovveduto all'abrogazione dei commi 3, 4 e 4-ter dell'art. 38 dellalegge Regione Abruzzo n. 146 del 1996 e successive modifiche.Pertanto, la FIRA solo a partire dal 2009 non è più l'ente incari-cato di provvedere alla liquidazione dei pagamenti delle prestazionisanitarie rese dagli enti accreditati.7. I ricorrenti, però, pretendono che, a seguito della legge [OSCURATO:PERSONA] n. 17 del 2009, anche le obbligazioni assunte neglianni precedenti, e quindi nel periodo in contestazione, dal 2004 al2007, dovrebbero essere eseguite dalla Asl e non più dalla FIRA, nonessendo più quest'ultima incaricata dei pagamenti.12 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/20268. Tale assunto, tuttavia, si scontra con la consolidata giurispru-denza di legittimità di questa Corte.Ed infatti, già con ordinanza n. 34155 del 2022 di questa Corte,proprio muovendo dall'art. 10 del contratto stipulato tra la societàaccreditata e la [OSCURATO:PERSONA], si è affermato che le fat-ture dovevano essere messe in pagamento, per conto della Asl, pro-prio dalla FIRA «nella sua qualità di organismo di monitoraggio egestione finanziaria».Ciò con riferimento a prestazioni termali fornite nell'anno 2007,quindi prima della modifica legislativa del 2009.Pertanto, ciò che rileva, ai fini dell'applicazione normativa, risultala data di stipulazione del contratto, da cui sorgono le obbligazionitra le parti, e non certo il momento in cui viene presentata la do-manda giudiziale, come prospettano i ricorrenti.9. Nella stessa direzione si colloca l'ordinanza di questa Corte n.6300 del 2023 ove, sia pure con riferimento al periodo precedente al2004, si richiama tutta la normativa della Regione Abruzzo (art. 122della legge regionale Abruzzo n. 15 del 2004, che ha modificato l'art.38 della legge regionale n. 146 del 1996, ulteriormente modificatodall'art. 16 della legge regionale n. 34 del 2007, dall'art. 9 della leggeregionale n. 17 del 2009 e dall'art. 21 della regionale n. 1 del 2011).Si chiarisce, tra l'altro, che la legge n. 122 del 2004 non potevatrovare applicazione al periodo precedente, cui si riferivano i corri-spettivi delle prestazioni.Ciò conferma che, ai fini dell'applicazione della disciplina regio-nale, rileva esclusivamente il momento della stipulazione del con-tratto, da cui sorgono le rispettive obbligazioni delle parti.10. Ulteriore conferma si rinviene nell'ordinanza n. 25803 del2023 (anche Cass., n. 34539 del 11/12/2023) di questa Corte, rela-tiva al contratto stipulato nell'anno 2005, che, anche in questo caso,13 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026ha ritenuto demandata alla FIRA la responsabilità della gestione fi-nanziaria dei pagamenti e monitoraggio finanziare la spesa.Deve farsi riferimento al momento di stipulazione del contratto,avvenuta nel 2005, il cui art. 10 rimanda all'invio delle fatture incopia anche alla FIRA, ai fini dello svolgimento delle funzioni di mo-nitoraggio e di liquidazione.11. I ricorrenti, peraltro, propongono una diversa interpretazionedei contratti, da sovrapporre a quella, del tutto plausibile, effettuatadalla Corte di merito, senza peraltro indicare i canoni di esegesi nor-mativa che sarebbero stati violati dalla Corte territoriale e quelli che,invece, in luogo dei primi, dovevano essere utilizzati.12. L'interpretazione della Corte d'appello, comunque, è in lineacon la recente pronuncia di questa Corte, a Sezioni Unite, per laquale la legittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti cheerogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziendesanitarie locali, ai sensi dell'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992,spetta a queste ultime, ai sensi dell'art. 1, comma 10 del decreto-legge n. 324 del 1993, convertito in legge n. 423 del 1993, in difettodi disposizione di legge regionale o, solo se richiamato in ambitocontrattuale, di un provvedimento dell'autorità regionale che indi-chino un diverso Ente incaricato del pagamento per gli anni in con-testazione (Cass., Sez. Un., 27/12/2025, n. 34301).Nella specie, la legge Regione Abruzzo, n. 146 del 1996, all'art.38, dopo le modifiche di cui alla legge Regione Abruzzo, n. 15/2004,art. 122, ha espressamente indicato, nel periodo 2004-2007, rationetemporis, la FIRA quale ente incarico al pagamento.Come correttamente rilevato dalla Procura Generale nelle con-clusioni scritte, è evidente che il soggetto legittimato passivo, qualeente incaricato del pagamento, va individuato al momento in cui14 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026sono sorte le obbligazioni (anni 2004-2007) e non certo al momentodi proposizione della domanda giudiziale.13. Il terzo motivo è infondato.13.1. Si fa riferimento alla domanda di ingiustificato arricchi-mento relativa all'anno 2003, per il quale non v'era stata stipula delcontratto, nonché al secondo semestre dell'anno 2009, per il quale ilcontratto non era stato sottoscritto.In entrambi i casi, la Corte d'appello ha ritenuto non raggiuntala prova delle prestazioni effettivamente espletate dalla [OSCURATO:SOCIETA], aifini dell'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimentoex art. 2041 c.c.La Corte territoriale ha ritenuto che la circolare del Ministero dellaSanità del 1984, contenente i minimi criteri di determinazione delcosto aggiuntivo per l'anno 1984 dell'assistenza riabilitativa da ero-gare ex art. 26 della legge n. 833 del 1978, risaliva ad un periodoanteriore di 25 anni rispetto alle prestazioni in esame e contenevasolo dati e criteri, affermando espressamente che «quanto suespostoè a titolo puramente esemplificativo».Era invece onere dell'appellato fornire la prova sia del valore delleprestazioni eseguite, eventualmente in termini di costi risparmiatidalla Asl, sia delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni.Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA] non ha invece fornito alcun elemento inordine alla propria struttura aziendale, con riferimento al numero deidipendenti, ai posti letto, alle attrezzature riabilitative utilizzate, nonavendo prodotto neppure i propri bilanci, impedendo così il ricorso astudi di settore al fine di quantificare il costo delle prestazioni, even-tualmente a mezzo di CTU, che però, «in mancanza di qualsiasi ini-ziativa probatoria dell'odierna appellata, sarebbe […] integralmentesostitutiva dell'onere della provaⷪ».15 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026Inoltre, la Corte d'appello ha anche evidenziato che l'eserciziodel potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa presup-pone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiet-tivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nelsuo ammontare, gravando sulla parte interessata di provare, nonsolo il diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utilealla quantificazione del danno.Le argomentazioni della Corte d'appello sono condivisibili.In particolare, per questa Corte, la liquidazione equitativa deldanno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di undanno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essanon può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istrut-torie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presup-posti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimo-strata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipo-tetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nellastima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscon-trata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipen-dente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova (Cass.,sez. 3, 28/7/2025, n. 21607; Cass., sez. 3, , 12/4/2023 n. 7178).13.2. Inoltre, costituisce principio generale di legittimità quelloper cui la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio insenso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valu-tazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che neces-sitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzodi indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dalfornire la prova di quanto assume, e quindi legittimamente negataqualora la parte tenda con essa supplire alla deficienza delle proprieallegazioni offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplo-rativa la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass.,16 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2037/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 18022/2026Data pubblicazione 04/06/2026sez. 6-1, 15/12/2017, n. 30218; Cass., sez. 1, 15/9/2017, n. 21487;Cass., sez. 6-L, 8/2/2011, n. 3130).14. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico dei ricorrenti e si liquidano come dadispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare in favoredella controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liqui-dano in complessivi euro 20.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva ecpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026Il PresidenteGuido Mercolino17 RG n.2037/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 18022/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris