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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 10122/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 01/03/2023; letti gli atti, il ricorso, la sentenza impugnata nonché il certificato relativo all'intervenuto decesso del ricorrente; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma di quella di primo grado, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati in due capi di imputazione, rideterminando la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai residui delitti di peculato continuato (capi 7 e 11).

2. Avverso la sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, depositato 1'11 luglio del 2023, deducendo motivi relativi ai reati per i quali è stata confermata la condanna in appello.

3. E' stato acquisito il certificato relativo al decesso del ricorrente, intervenuto il 10 novembre 2023.

Per l'effetto, i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] sono estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

4. Infatti, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384), tanto più quando dal testo del provvedimento impugnato non ne risulti, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez.

U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], rv. 217245).

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per morte del ricorrente.

Così deciso il 25 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 01/03/2023; letti gli atti, il ricorso, la sentenza impugnata nonché il certificato relativo all'intervenuto decesso del ricorrente; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma di quella di primo grado, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati in due capi di imputazione, rideterminando la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai residui delitti di peculato continuato (capi 7 e 11). 2. Avverso la sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, depositato 1'11 luglio del 2023, deducendo motivi relativi ai reati per i quali è stata confermata la condanna in appello. 3. E' stato acquisito il certificato relativo al decesso del ricorrente, intervenuto il 10 novembre 2023. Per l'effetto, i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] sono estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 4. Infatti, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384), tanto più quando dal testo del provvedimento impugnato non ne risulti, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], rv. 217245). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per morte del ricorrente. Così deciso il 25 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 10122/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris