CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 37807/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Minist , in persona del [OSCURATO:PERSONA].euratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conclu iedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 10/6/2022, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Padova con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, con condanna dell'imputato alla pena di giustizia. All'imputato si contestava di avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], per colpa generica e specifica, consistita quest'ultima nella violazione dell'art. 176, comma 1, lett. b) e 5, cod. strada, perché, alla guida dell'autocarro Mercedes si fermava sulla carreggiata che stava percorrendo (km 3+135 del raccordo autostradale SS16-A/13, casello Padova sud), senza trovarsi in una condizione di emergenza e fuori dall'apposita corsia, in posizione avanzata rispetto allo svincolo dove era intenzionato ad uscire, creando un ostacolo per l'autovettura Fiat condotta da [OSCURATO:PERSONA], che procedeva nella medesima direzione di marcia senza utilizzare la cintura di sicurezza: la vittima, non avvedendosi dell'autocarro, urtava contro di esso da tergo, decedendo a seguito delle lesioni riportate nell'impatto. I giudici di merito, nelle due sentenze conformi, pur riconoscendo il concorso di colpa della vittima, che era distratta dal telefono cellulare e che non indossava la cintura di sicurezza, hanno ritenuto la penale responsabilità dell'imputato in ordine al sinistro stradale occorso, avendo accertato che l'autocarro si era fermato sulla carreggiata, nonostante non si trovasse in una situazione di emergenza, posizionandosi fuori dalla prevista corsia e costituendo in tal modo un ostacolo per il conducente dell'auto che transitava nella medesima direzione di marcia. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando le seguenti ragioni di doglianza. I) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 589, comma 2, cod. pen.; errata ritenuta violazione di norme del codice della strada sulla scorta di mere interpretazioni non suppor-tate da alcun riscontro oggettivo; violazione dell'art.24 Cost.; violazione della normativa e dei principi di riferimento del nostro ordinamento giuridico in merito alla prova della responsabilità penale ed alla sua concreta configurabilità; violazione del principio in dubio pro reo; violazione delle norme in materia di acquisizione e valutazione della prova; difetto totale di motivazione o apparenza della stessa in relazione all'art. 589, comma 2, n. 1 cod. pen.; omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo dell'impugnazione.La sentenza della Corte d'appello di Venezia, lamenta la difesa, risulta essere illegittima per tutti i motivi sopra elencati. Essa è affetta da grave ed insanabile illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione. I giudici di merito hanno sposato in maniera acritica le argomentazioni congetturali del Tribunale, il quale ha preferito ignorare le chiare ed incontrovertibili prove orali raccolte, valorizzando aspetti meramente presuntivi. Il Tribunale, infatti, visionate le bolle di consegna dell'autocarro ed accertato che il conducente aveva "inavvertitamente" superato lo svincolo da imboccare per la consegna della merce, ha ritenuto credibile l'ipotesi accusatoria secondo la quale l'imputato avrebbe cominciato a fare retromarcia per imboccare lo svincolo. Tale assunto risulterebbe nettamente smentito dalle deposizioni dei testi oculari, che avevano immediatamente dichiarato agli operanti che si era trattato di un tamponamento. Anche la consulenza tecnica effettuata dal consulente nominato dalla Procura non contiene elementi idonei a sostenere l'ipotesi formulata dal Tribunale. La ricostruzione proposta dalla Corte d'appello di Venezia, che ricalca quella del Tribunale, non risulta condivisibile. A pag. 4 dell'impugnata sentenza si legge "La condotta di guida del conducente dell'autocarro non è spiegabile con alcuna ricostruzione alternativa rispetto a quella formulata; il mezzo si era fermato sulla destra, proprio accanto alla zona zebrata dell'uscita per la tangenziale, in posizione non compatibile con esigenze di traffico, tenuto conto che in quel momento era scorrevole e l'eventuale sorpasso di una vettura più lenta non gli avrebbe impedito di superarla agevolmente spostandosi a sinistra". La mera lettura di tali affermazioni evidenzia immediatamente la superficialità con la quale la Corte di merito ha valutato le risultanze istruttorie. L'esecuzione della manovra di emergenza compiuta dall'imputato non era determinata dall'intenso traffico, ma dal repentino sorpasso da parte di una vettura che aveva reso necessaria la frenata di emergenza (rilevata dallo stesso consulente della Procura). Del tutto fantasiosa è l'affermazione secondo la quale, "l'eventuale sorpasso di una vettura più lenta non gli avrebbe impedito di superarla agevolmente spostandosi a sinistra". Per come emerso dalla consulenza disposta dalla Procura, l'autocarro viaggiava ad una velocità massima di 70 km/h e non si comprende come, accortosi dell'imprudente sorpasso da parte di altra vettura, il Roma avrebbe potuto "superarla agevolmente spostandosi a sinistra". Invero, un autoarticolato che può raggiungere il peso complessivo di oltre 40 tonnellate non può affatto superare un'autovettura che giunge da tergo a velocità elevata. Secondo la Corte d'appello, l'imputato avrebbe potuto, addirittura, superare detta autovettura spostando l'enorme autoarticolato dalla zona zebrata alla corsia di sorpasso, attraversando tutta la carreggiata autostradale a 70 km/h, senza intralciare il transito. La motivazione è palesemente illogica e si pone in contrasto con il principio costituzionale sancito dall'ad. 24 Cost.Nel merito, la Corte distrettuale si è limitata a sposare l'errato ragionamento del Tribunale di Padova, riportando alcuni passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, che sono stati recepiti supinamente, senza esercitare alcun vaglio critico. La sentenza impugnata è, pertanto, frutto di un macroscopico errore in punto di fatto e in punto di diritto. Non riesce ad offrire risposte esaurienti ai dubbi già sollevati dalla difesa dell'imputato nel corso del giudizio di primo grado. E' emersa, in modo incontrovertibile, l'assenza dei presupposti della ricorrenza del delitto di cui all'ad 589 cod. pen., per carenza dell'elemento costitutivo del reato. Le risultanze in atti, invero, depongono tutte per l'insussistenza del reato, dovendo considerarsi che: 1) Il cronotachigrafo non ha registrato manovre di retromarcia; 2) [OSCURATO:PERSONA] era giunto con largo anticipo rispetto all'orario previsto per la consegna della merce; 3) Il messaggio "snns" che lo Scotton aveva inviato alla fidanzata un istante prima del tamponamento dell'autocarro rivela come il conducente dell'autovettura non si sia affatto avveduto della presenza dell'autocarro. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso La difesa ha depositato memoria difensiva nella quale insiste nel richiedere l'accoglimento del ricorso, in subordine invoca la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le censure formulate propongono questioni che riguardano la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale e la interpretazione delle prove assunte, aspetti che esulano dal perimetro valutativo della Corte di legittimità. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428. Esula quindi dai poteri della Corte di legittimità, la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per Cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944 - 01; cfr. altresì Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). Per altro verso, l'aspetto riguardante la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, questione attinente al merito, è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice della cognizione. Pertanto, esula dal sindacato proprio della Corte di legittimità il vaglio attinente alla ricostruzione di un incidente stradale ed alla sua eziologia, ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (si veda in argomento, ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679, così massinnata: "La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione"; conformi n. 87 del 1990 Rv. 182960 - 01; n. 13495 del 1990 Rv. 185541 - 01; n. 43403 del 2007 Rv. 238321 - 01; n. 37838 del 2009 Rv. 245294 - 01). Tutto ciò premesso, non può non rilevarsi come il ricorrente solo apparentemente svolga una critica alle argomentazioni fornite dai giudici di merito, offrendo in realtà una propria diversa prospettazione dei fatti, la quale non può essere delibata in sede di legittimità a fronte di una motivazione che, sebbene sintetica, contiene una puntuale analisi della regiudicanda e perviene a conclusioni del tutto coerenti rispetto alla premesse, seguendo un iter logico privo di discrasie e contraddizioni. La Corte di appello ha dato una giustificazione logica della ricostruzione operata, facendo riferimento a precise circostanze rilevate nel corso della istruttoria di primo grado. A questo fine ha posto in evidenza l'anomalia della variazione di velocità del mezzo condotto dal ricorrente ed il suo arresto improvviso in una posizione pericolosa, spiegando come tale arresto - avvenuto proprio in prossimità della uscita per la tangenziale, accanto alla zona "zebrata" - fosse indicativo dell'avvistamento tardivo dell'uscita. Ha quindi logicamente dedotto che il ricorrente, con la lentissima ripresa della marcia avesse tentato di retrocedere. Tutte le doglianze sviluppate nel ricorso sono incentrate su una diversa interpretazione delle emergenze probatorie. In conclusione, appare immune da censure la considerazione a cui perviene la Corte territoriale, in base alla quale «La condotta di guida del conducente dell'autocarro non è spiegabile con alcuna ricostruzione alternativa rispetto a quella formulata dal Giudice; il mezzo si era fermato sulla destra, proprio accanto alla zona "zebrata" dell'uscita per la tangenziale, in posizione non compatibile con esigenze di traffico, tenuto conto che in quel momento era scorrevole e l'eventuale sorpasso di una vettura più lenta non gli avrebbe impedito di superarla agevolmente spostandosi a sinistra. In mancanza di condizioni di traffico che giustificassero l'arresto repentino della velocità ormai raggiunta di 70Km/h l'unica spiegazione che superi il vaglio logico è quella della frenata successiva all'avvistamento tardivo dell'uscita e del tentativo di recuperarla retrocedendo di qualche metro, tenendosi a destra. L'accertamento successivo, effettuato in sede di indagine che, effettivamente, l'uscita corretta (e più diretta) per le consegne era quella mancata ha costituito una conferma di quella ricostruzione della dinamica che già emergeva dalla posizione dei mezzi e dai dati estrapolati dal cronotachigrafo, che evidenziavano una decelerazione improvvisa e inusuale in autostrada in condizioni di traffico scorrevole (da 70 Km/h allo stato di arresto), con una ripresa dell'andatura molto lenta (inferiore ai 10 Km/h) che, a sua volta, non troverebbe alcuna valida alternativa spiegazione». 3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de