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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 15917/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/10/2020 della Corte di appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso confermava la sentenza del Tribunale di Isernia emessa il 16 luglio 2019 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di danneggiamento aggravato di una fontana pubblica e due contenitori per rifiuti del Comune di Monteroduni

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]„ deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato, prima della sentenza impugnata; 2) vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, in ordine al quale la Corte non avrebbe motivato; 3) vizio della motivazione in ordine all'elemento soggettivo.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata documentazione attestante il sua stato di incapacità mentale, a motivo del quale il difensore ha chiesto un accertamento peritale ex artt. 70 e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato in ragione di quanto segue. 1.Quanto alla richiesta di accertamento sulla capacità del ricorrente di partecipare coscientemente al processo, vale il principio di diritto secondo il quale, la sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, disciplinata dagli artt. 70 e segg. cod. proc. pen., non si applica nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, in quanto, in sede di legittimità, l'imputato non partecipa personalmente al processo e la sua difesa è affidata esclusivamente al difensore (Sez. 4, n. 48754 del 09/10/2019, Aveni, Rv. 277871).

2. I motivi di ricorso con i quali si censura l'affermazione di responsabilità sono del tutto generici, non sindacando alcun passaggio specifico della motivazione della sentenza impugnata.

3. Quanto alla prescrizione del reato, esso è stato commesso, secondo la contestazione, il 13 novembre del 2012.

Il termine di prescrizione, ivi compreso il periodo di interruzione, è pari ad anni sette e mesi sei ed è maturato il 13 maggio del 2020 dopo l'emissione della sentenza di primo grado e prima della sentenza impugnata, in assenza di sospensioni intervenute nel giudizio di primo grado.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. • Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.03.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA ri! cAssAzt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/10/2020 della Corte di appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso confermava la sentenza del Tribunale di Isernia emessa il 16 luglio 2019 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di danneggiamento aggravato di una fontana pubblica e due contenitori per rifiuti del Comune di Monteroduni 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]„ deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato, prima della sentenza impugnata; 2) vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, in ordine al quale la Corte non avrebbe motivato; 3) vizio della motivazione in ordine all'elemento soggettivo. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata documentazione attestante il sua stato di incapacità mentale, a motivo del quale il difensore ha chiesto un accertamento peritale ex artt. 70 e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato in ragione di quanto segue. 1.Quanto alla richiesta di accertamento sulla capacità del ricorrente di partecipare coscientemente al processo, vale il principio di diritto secondo il quale, la sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, disciplinata dagli artt. 70 e segg. cod. proc. pen., non si applica nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, in quanto, in sede di legittimità, l'imputato non partecipa personalmente al processo e la sua difesa è affidata esclusivamente al difensore (Sez. 4, n. 48754 del 09/10/2019, Aveni, Rv. 277871). 2. I motivi di ricorso con i quali si censura l'affermazione di responsabilità sono del tutto generici, non sindacando alcun passaggio specifico della motivazione della sentenza impugnata. 3. Quanto alla prescrizione del reato, esso è stato commesso, secondo la contestazione, il 13 novembre del 2012. Il termine di prescrizione, ivi compreso il periodo di interruzione, è pari ad anni sette e mesi sei ed è maturato il 13 maggio del 2020 dopo l'emissione della sentenza di primo grado e prima della sentenza impugnata, in assenza di sospensioni intervenute nel giudizio di primo grado. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. • Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.03.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA ri! cAssAzt
Sentenza Cassazione n. 15917/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris