Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 04817/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

. [OSCURATO:PERSONA].

Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16827/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, viaAlberico II n. 10, presso lo studio degli avv.Francesco A. Scorsone e [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta no e difen d ono per procur a specialein calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di SienaS.p.A., -intimata - e con [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]. 23, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende per procura speciale a margine de l controricorso -intervenuta - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Rom a n. 1135 /201 8 , depositata il 20.2.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.12.2022 dal Consigliere A ndrea Z uliani . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] venne attinta da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Romasu ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.L’ingiunta propose opposizione, sollevando svariate ec cezioni, tra le quali – per quanto ancora qui interessa – quell a relativa al difetto di legittimazione attiva della ingiungente, per l’assenza di titolarità del credito al momento della domanda giudiziale; in corso di causa contestava, altresì, i l difetto di potere di rappresentanza dellepersone fisic he che aveva no sottoscritto l e procur e alle liti per la mandataria MPS [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] respinse l’opposizione, mentre la C orte d’Appello di Roma – decidendo sull’impugnazione dell’attrice - opponente – revocò il decreto ingiuntivo, pronunciando peraltro contestuale condanna dell’appellante al pagamento della medesima somma già oggetto di ingiunzione.

Contro tale sentenzaValentina Ballini ha presentato ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

È intervenuta con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., società succeduta, in seguito a una ulteriore cessione del credito, a [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].

La ricorrenteha depositato memoria nel termine di legge anteriore a lla camera di consiglio fissata ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia «violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento agli artt. 81, 100, 633 c.p.c.nonché art. 2697 c.c. e 24 Cost. per difetto di titolarità del diritto e legittimazione».

1.1. Il motivo è inammissibile, perché affronta in modo promiscuo e senza la necessaria chiarezza il tema de l difetto di titolarità del credito in capo alla ricorrente per ingiunzione e quello, ben diverso, del potere di rappresentanza delle persone fisiche «che di volta in volta sono state indicate quali soggetti responsabili dell’[OSCURATO:PERSONA] di MPS [OSCURATO:PERSONA], cui era stato conferito il potere di rilasciare procure alle liti»( così a pag. 5 della sentenza impugnata).

1.1.1. Con riferimento a questo secondo aspetto, le norme di diritto che si assumono violate non hanno alcuna pertinenzacon il tema posto, mentre l’illustrazione del motivo si limita a ribadire la generica e immotivata affermazione che la sentenza impugnata «non appare condivisibile, perché contraria a legge» (pag. 9 del ricorso).

1.1.2. Per quanto riguarda il difetto di legittimazione attiva, la ricorrente censura la decisione della corte d’appello laddove ha ritenuto superata l’iniziale carenza di titolarità del credito in capo a [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. dalla costituzione nel giudizio di opposizione della effettiva titolare Mortgages 00 - 1 S.p.A. (anch’essa rappresentata dalla mandataria MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; per incidens, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. in seguito acquistò nuovamente il credito da [OSCURATO:SOCIETA]., tant’è che si costituì in appello e che la condanna al pagamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] venne pronunciata in sui favore).

La censura è basata sulla tesi, anche questa esposta in modo assiomatico, secondo cui «le sopravvenute modifiche intercorse, anche a volerle, ma così non è,ritenere valide ma così non è ( sic ), sono in ogni caso ininfluenti dovendosi radicare l’esame al momento della proposizione dell’azione creditoria».

Manca del tutto, nell’illustrazione del motivo,una descrizione e uno sforzo di comprensione della vicenda processuale verificatasi, che è consistita nell’intervento volontario nel giudizio di opposizione –con la comparsa di costituzione – del soggetto (in quel momento) titolare del credito.

Tale costituzione spontanea non poteva certo sanare la nullità del decreto ingiuntivo (che, infatti, la corte d’appello ha correttamente revocato), ma fu idonea a instaurare un regolare contraddittorio sulla causa di merito che è sempre oggetto del giudizio di opposizione, al di là della doverosa verifica sulla legittimità dell’ingiunzione. [OSCURATO:PERSONA] non risulta avere contestato la ritualità e l’ammissibilità dell’intervento nel processo della titolare del credito e, anche in questa sede , non propone censure alla sentenza impugnata sotto questo profilo.

2. Il secondo motivodenuncia «violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 113, 115 e 116c.p.c.». 2.1.Anche questo motivo – che si concentra, in particolare, sul tema della contestazione dei poteri di rappresentanza dei soggetti che hanno firmato le procure alle liti –è inammissibile, perché non si confronta con la ratio deciden di che sorregge la sentenza impugnata.

Nel ricorso si afferma che la corte d’appello «ha ritenuto … tardiva la contestazione della signora Ballini in ordine ai poteri di rappresentanza dei soggetti che avevano sottoscritto gli atti deducendo, pure, che non era stata censurata l’affermazione del primo giudice sulla tardività della eccezione» (pag. 11).

In realtà, nella sentenza impugnata si legge:«In concreto, a fronte delle reiterate eccezioni della Ballini, la Banca opposta-odierna appellata ha comunque sempre richiamato, nella intestazione dei propri atti difensivi,gli estremi delle procure notarili che conferivano detto potere di volta in volta …, sì che vale quanto sopra detto circa la possibilità di verificare il contenuto di atti pubblici e di opporre la inesistenza di quell’atto» (pag. 5) .

Si tratta di una motivazione compiuta del rigetto dell’appello in parte qua, cui la corte territoriale aggiunge, subito dopo, un’ulteriore autonoma ratio decidendi : «tanto più che non è stata censurata l’affermazione del primo giudice sulla tardività dell’eccezione».

Il motivo aggredisce soltanto quest’ultima affermazione (oltretutto in modo inesatto, perché la corte d’appello non ha affermato la tardività dell’eccezione, ma soltanto la mancanza di censure contro la tardività che era stata affermata dal giudice di primo grado).

Esso è, pertanto, inammissibile per carenza di interesse alla cassazione di una parte della motivazione non essenziale per la decisione adottata (v.

Cass.n. 18641/2017; sostanzialmente conforme, sia pure sulla base della diversa giustificazione della formazione del giudicato sulla ratio decidendi non censurata: Cass. n. 13880/2020).

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: «violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. conriferimento all’art. 112 c.p.c. nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione».

Si afferma che la corte d’appello non avrebbe potuto condannare l’appellante al pagamento del debito in assenza di esplicita domanda in tal senso e sulla base della sola richiesta di rigetto dell’opposizione e di conferma del decreto ingiuntivo.

3.1. Il motivo è infondato, perché , così come il processo di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto anche l a causa di merito sottostante all’ingiunzione (l’accertamento del diritto azionato con il ricorso per ingiunzione), allo stesso modo la domanda di rigetto dell’opposizione e di conferma deldecreto implica – senza necessità di esplicitazioni e salvo divers a precisazione delle conclusioni – la domanda di condanna dell’attore-opponente al pagamento della somma ingiunta o anche , eventualmente, della minor somma risultante all’esito del giudizio.Il principio è stato più volte affermato da questa Corte (Cass. nn. 14486/2019;22281/2013;20613/2011; 9021/2005) e merita di essere confermato anche in questa occasione.

4. Respinto il ricorso, le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: respingeil ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del la parte intervenuta, delle spese di lite, che liquida in € 5.600per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA]. Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16827/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, viaAlberico II n. 10, presso lo studio degli avv.Francesco A. Scorsone e [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta no e difen d ono per procur a specialein calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di SienaS.p.A., -intimata - e con [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]. 23, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende per procura speciale a margine de l controricorso -intervenuta - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Rom a n. 1135 /201 8 , depositata il 20.2.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.12.2022 dal Consigliere A ndrea Z uliani . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] venne attinta da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Romasu ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.L’ingiunta propose opposizione, sollevando svariate ec cezioni, tra le quali – per quanto ancora qui interessa – quell a relativa al difetto di legittimazione attiva della ingiungente, per l’assenza di titolarità del credito al momento della domanda giudiziale; in corso di causa contestava, altresì, i l difetto di potere di rappresentanza dellepersone fisic he che aveva no sottoscritto l e procur e alle liti per la mandataria MPS [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] respinse l’opposizione, mentre la C orte d’Appello di Roma – decidendo sull’impugnazione dell’attrice - opponente – revocò il decreto ingiuntivo, pronunciando peraltro contestuale condanna dell’appellante al pagamento della medesima somma già oggetto di ingiunzione. Contro tale sentenzaValentina Ballini ha presentato ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. È intervenuta con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., società succeduta, in seguito a una ulteriore cessione del credito, a [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrenteha depositato memoria nel termine di legge anteriore a lla camera di consiglio fissata ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia «violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento agli artt. 81, 100, 633 c.p.c.nonché art. 2697 c.c. e 24 Cost. per difetto di titolarità del diritto e legittimazione». 1.1. Il motivo è inammissibile, perché affronta in modo promiscuo e senza la necessaria chiarezza il tema de l difetto di titolarità del credito in capo alla ricorrente per ingiunzione e quello, ben diverso, del potere di rappresentanza delle persone fisiche «che di volta in volta sono state indicate quali soggetti responsabili dell’[OSCURATO:PERSONA] di MPS [OSCURATO:PERSONA], cui era stato conferito il potere di rilasciare procure alle liti»( così a pag. 5 della sentenza impugnata). 1.1.1. Con riferimento a questo secondo aspetto, le norme di diritto che si assumono violate non hanno alcuna pertinenzacon il tema posto, mentre l’illustrazione del motivo si limita a ribadire la generica e immotivata affermazione che la sentenza impugnata «non appare condivisibile, perché contraria a legge» (pag. 9 del ricorso). 1.1.2. Per quanto riguarda il difetto di legittimazione attiva, la ricorrente censura la decisione della corte d’appello laddove ha ritenuto superata l’iniziale carenza di titolarità del credito in capo a [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. dalla costituzione nel giudizio di opposizione della effettiva titolare Mortgages 00 - 1 S.p.A. (anch’essa rappresentata dalla mandataria MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; per incidens, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. in seguito acquistò nuovamente il credito da [OSCURATO:SOCIETA]., tant’è che si costituì in appello e che la condanna al pagamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] venne pronunciata in sui favore). La censura è basata sulla tesi, anche questa esposta in modo assiomatico, secondo cui «le sopravvenute modifiche intercorse, anche a volerle, ma così non è,ritenere valide ma così non è ( sic ), sono in ogni caso ininfluenti dovendosi radicare l’esame al momento della proposizione dell’azione creditoria». Manca del tutto, nell’illustrazione del motivo,una descrizione e uno sforzo di comprensione della vicenda processuale verificatasi, che è consistita nell’intervento volontario nel giudizio di opposizione –con la comparsa di costituzione – del soggetto (in quel momento) titolare del credito. Tale costituzione spontanea non poteva certo sanare la nullità del decreto ingiuntivo (che, infatti, la corte d’appello ha correttamente revocato), ma fu idonea a instaurare un regolare contraddittorio sulla causa di merito che è sempre oggetto del giudizio di opposizione, al di là della doverosa verifica sulla legittimità dell’ingiunzione. [OSCURATO:PERSONA] non risulta avere contestato la ritualità e l’ammissibilità dell’intervento nel processo della titolare del credito e, anche in questa sede , non propone censure alla sentenza impugnata sotto questo profilo. 2. Il secondo motivodenuncia «violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 113, 115 e 116c.p.c.». 2.1.Anche questo motivo – che si concentra, in particolare, sul tema della contestazione dei poteri di rappresentanza dei soggetti che hanno firmato le procure alle liti –è inammissibile, perché non si confronta con la ratio deciden di che sorregge la sentenza impugnata. Nel ricorso si afferma che la corte d’appello «ha ritenuto … tardiva la contestazione della signora Ballini in ordine ai poteri di rappresentanza dei soggetti che avevano sottoscritto gli atti deducendo, pure, che non era stata censurata l’affermazione del primo giudice sulla tardività della eccezione» (pag. 11). In realtà, nella sentenza impugnata si legge:«In concreto, a fronte delle reiterate eccezioni della Ballini, la Banca opposta-odierna appellata ha comunque sempre richiamato, nella intestazione dei propri atti difensivi,gli estremi delle procure notarili che conferivano detto potere di volta in volta …, sì che vale quanto sopra detto circa la possibilità di verificare il contenuto di atti pubblici e di opporre la inesistenza di quell’atto» (pag. 5) . Si tratta di una motivazione compiuta del rigetto dell’appello in parte qua, cui la corte territoriale aggiunge, subito dopo, un’ulteriore autonoma ratio decidendi : «tanto più che non è stata censurata l’affermazione del primo giudice sulla tardività dell’eccezione». Il motivo aggredisce soltanto quest’ultima affermazione (oltretutto in modo inesatto, perché la corte d’appello non ha affermato la tardività dell’eccezione, ma soltanto la mancanza di censure contro la tardività che era stata affermata dal giudice di primo grado). Esso è, pertanto, inammissibile per carenza di interesse alla cassazione di una parte della motivazione non essenziale per la decisione adottata (v. Cass.n. 18641/2017; sostanzialmente conforme, sia pure sulla base della diversa giustificazione della formazione del giudicato sulla ratio decidendi non censurata: Cass. n. 13880/2020). 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: «violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. conriferimento all’art. 112 c.p.c. nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione». Si afferma che la corte d’appello non avrebbe potuto condannare l’appellante al pagamento del debito in assenza di esplicita domanda in tal senso e sulla base della sola richiesta di rigetto dell’opposizione e di conferma del decreto ingiuntivo. 3.1. Il motivo è infondato, perché , così come il processo di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto anche l a causa di merito sottostante all’ingiunzione (l’accertamento del diritto azionato con il ricorso per ingiunzione), allo stesso modo la domanda di rigetto dell’opposizione e di conferma deldecreto implica – senza necessità di esplicitazioni e salvo divers a precisazione delle conclusioni – la domanda di condanna dell’attore-opponente al pagamento della somma ingiunta o anche , eventualmente, della minor somma risultante all’esito del giudizio.Il principio è stato più volte affermato da questa Corte (Cass. nn. 14486/2019;22281/2013;20613/2011; 9021/2005) e merita di essere confermato anche in questa occasione. 4. Respinto il ricorso, le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte: respingeil ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del la parte intervenuta, delle spese di lite, che liquida in € 5.600per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterior
Decreto Cassazione n. 04817/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris