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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24167/2022

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22714/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 44, depositata il 28 gennaio 2019, della Commissione tributaria regionaledel Veneto; Ipotecaria e catastale udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. – con sentenza n. 44, depositata il 28 gennaio 2019, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello proposto dalla stessa Agenzia, odierna ricorrente, così integralmente confermando la decisione di prime cure che, - pronunciando sulle impugnazioni di avvisi di liquidazione emessi per le imposte di donazione, ipotecaria e catastale dovute dai contribuentiin relazione a sentenza civile recante trasferimento, tra gli stessi contribuenti, di un immobile (ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.), - a veva (parzialmente) annullato gli atti impugnati «dichiarando dovute le tre imposte di registro, ipotecaria e catastalein misura fissa.»; 1.1 -per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha considerato che: - nella fattispecie si era « verificata una simulazione che ha interessato un soggetto del contratto di compravendita cheha avuto ad oggetto un immobile sito in Treviso, alla ViaIsonzo n. 33, acquistato a suo tempo a nome dellacontribuente [OSCURATO:PERSONA], ma con denaro del marito di questa, il cont ribuente [OSCURATO:PERSONA] e con la predisposizione di un'apposita controdichiarazione, nella quale si riconosceva di avere posto in essere la simulazione », così che tra i contribuenti era stato « fatt o valere il contenuto della controdichiarazione, con l'effetto che l'immobile è stato intestato all'effettivo proprietario [OSCURATO:PERSONA]»; -non ricorrendo, allora, i presupposti di una donazione tassabile, - siccome nel rapporto tra i coniugi rilevava,ad ogni modo, la franchigia (pari ad € 1.000.000,00) di cui al d.l. n. 262 del 2006, art. 2, c. 49, lett. a), conv. in l. n. 286 del 2006, -nemmeno le imposte ipotecaria e catastale potevano essere liquidate in misura proporzionale in quanto trovavano applicazione le disposizioni di cuial d.lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10 , alla cui stregua « l'ammontare di tali imposte è commisurato allabase imponibile presa in considerazione per giungere a calcolare l'imposta di registro e tale base imponibile deve essere considerata pari a zero, in considerazione del semplice fatto che il valore dell'immobile di cui si tratta è sicuramente inferiore ad un milione di euro»;

2. -l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; -[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; -[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. – ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 347 del 1990, art. 10, c. 2, e art. 1 della Tariffa allegata, ed al d.l. n. 262 del 2006, art. 2, c. 49, lett. a), conv. in l. n. 286 del 2006, deducendo, in sintesi che, secondo gli stessi enunciati della giurisprudenza di legittimità, alle disposizioni del d.lgs. n. 347/1990, cit., recanti disciplina della base imponibile della imposta ipotecaria e catastale (artt. 2 e 10) , deve riconoscersi natura autonoma rispetto alle condizioni di applicabilità delle imposte (ivi) richiamate (di registro e sulle successioni e donazioni), così che il règime di esenzione dall’imposta, ovvero quello delle franchigie (previste per gli atti di donazione), non ne condiziona l’applicabilità (nella prevista misura proporzionale) secondo l’effettiva base imponibile di riferimento;

2. –il ricorso è fondato e va accolto;

3. –occorre premettere che, - sulla base del decisum della gravata sentenza, - non è in contestazione, nella fattispecie, che si sia realizzato (anche) il presupposto impositivo delle imposte ipotecaria e catastale quale correlato all’atto (una sentenza del giudice civile) traslativo della proprietà di un bene immobile (Cass., 15 febbraio 2019, n. 4571; Cass., 4 dicembre 2018, n. 31275;Cass., 9 novembre 2016, n. 22768); 3.1 -il d.lgs. n. 347 del 1990, per quel che qui interessa, dispone poi nei seguenti termini: - «

1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.

2. Se l'atto o la successione è esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.» (art. 2, cc. 1 e 2); -«1.

Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2…» (art. 10, c. 1); 3.2 – la Corte ha ripetuta mente statuito che le disposizioni in discorso, - nell’evidenziare una determinazione della base imponibile delle imposte (ipotecaria e catastale) per relationemal valore virtuale della base imponibile parametrica (offerta dalle imposte di registro ovvero sulle successioni o donazioni), allo scopo di semplificare ed unificare le liquidazioni monetarie, - assoggettano comunque a tassazione il trasferimento (inter vivos o mortis causa ) dei beni operando alternativo ricorso, in ipotesi di esenzione di una delle imposte parametro (o in ipotesi di una sua determinazione in misura fissa), al valore che i beni vengono ad assumere, nell'ambito dell'imposta parametro, indipendentemente dall'esenzione o dalla determinazione dell’imposta in misurafissa ( Cass., 19 dicembre 2019, n. 33900; Cass., 3 febbraio 2016, n. 2098; Cass., 14 marzo 2012, n. 4026; Cass., 10 marzo 2010, n. 5765; Cass., 16 aprile 2007, n. 8977); - ed ha, al tresì, rimarcato , - nello stesso contesto del rinvio per relationemalle imposte parametriche, - il diverso atteggiarsi dei criteri di determinazione della base imponibile in ragione della diversa natura giuridica delle imposte parametro e parametrate (v., in tema di cessione di azienda, Cass., 18 aprile 2018, n. 9473; Cass., 11 luglio 2014, n. 15955; Cass., 8 giugno 2007, n. 13489; Cass., 9 luglio 2003, n. 10751; Cass., 25 ottobre 2002, n. 15046, con riferimento all’imposta di registro; Cass., 16 dicembre 2016, n. 26046 , con riferimento all’imposta sulle successioni); -la circostanza, pertanto, che l’atto giudiziario non potesse essere tassato (tra coniugi) in ragione della rilevata franchigia, non escludeva l’autonoma rilevanza della (medesima) base imponibile ai fini della liquidazione (in misura proporzionale) delle imposte ipotecaria e catastale;

4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto dei ricorsi originari dei contribuenti in relazione alle liquidate imposte ipotecaria e catastaleche sono da considerarsi come dovute; - in considerazione dell’esito complessivo del giudizio, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta i ricorsi originari dei contribuenti con riferimento alle liquidate imposte ipotecaria e catastaleche dich

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22714/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 44, depositata il 28 gennaio 2019, della Commissione tributaria regionaledel Veneto; Ipotecaria e catastale udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. – con sentenza n. 44, depositata il 28 gennaio 2019, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello proposto dalla stessa Agenzia, odierna ricorrente, così integralmente confermando la decisione di prime cure che, - pronunciando sulle impugnazioni di avvisi di liquidazione emessi per le imposte di donazione, ipotecaria e catastale dovute dai contribuentiin relazione a sentenza civile recante trasferimento, tra gli stessi contribuenti, di un immobile (ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.), - a veva (parzialmente) annullato gli atti impugnati «dichiarando dovute le tre imposte di registro, ipotecaria e catastalein misura fissa.»; 1.1 -per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha considerato che: - nella fattispecie si era « verificata una simulazione che ha interessato un soggetto del contratto di compravendita cheha avuto ad oggetto un immobile sito in Treviso, alla ViaIsonzo n. 33, acquistato a suo tempo a nome dellacontribuente [OSCURATO:PERSONA], ma con denaro del marito di questa, il cont ribuente [OSCURATO:PERSONA] e con la predisposizione di un'apposita controdichiarazione, nella quale si riconosceva di avere posto in essere la simulazione », così che tra i contribuenti era stato « fatt o valere il contenuto della controdichiarazione, con l'effetto che l'immobile è stato intestato all'effettivo proprietario [OSCURATO:PERSONA]»; -non ricorrendo, allora, i presupposti di una donazione tassabile, - siccome nel rapporto tra i coniugi rilevava,ad ogni modo, la franchigia (pari ad € 1.000.000,00) di cui al d.l. n. 262 del 2006, art. 2, c. 49, lett. a), conv. in l. n. 286 del 2006, -nemmeno le imposte ipotecaria e catastale potevano essere liquidate in misura proporzionale in quanto trovavano applicazione le disposizioni di cuial d.lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10 , alla cui stregua « l'ammontare di tali imposte è commisurato allabase imponibile presa in considerazione per giungere a calcolare l'imposta di registro e tale base imponibile deve essere considerata pari a zero, in considerazione del semplice fatto che il valore dell'immobile di cui si tratta è sicuramente inferiore ad un milione di euro»; 2. -l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; -[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; -[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. – ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 347 del 1990, art. 10, c. 2, e art. 1 della Tariffa allegata, ed al d.l. n. 262 del 2006, art. 2, c. 49, lett. a), conv. in l. n. 286 del 2006, deducendo, in sintesi che, secondo gli stessi enunciati della giurisprudenza di legittimità, alle disposizioni del d.lgs. n. 347/1990, cit., recanti disciplina della base imponibile della imposta ipotecaria e catastale (artt. 2 e 10) , deve riconoscersi natura autonoma rispetto alle condizioni di applicabilità delle imposte (ivi) richiamate (di registro e sulle successioni e donazioni), così che il règime di esenzione dall’imposta, ovvero quello delle franchigie (previste per gli atti di donazione), non ne condiziona l’applicabilità (nella prevista misura proporzionale) secondo l’effettiva base imponibile di riferimento; 2. –il ricorso è fondato e va accolto; 3. –occorre premettere che, - sulla base del decisum della gravata sentenza, - non è in contestazione, nella fattispecie, che si sia realizzato (anche) il presupposto impositivo delle imposte ipotecaria e catastale quale correlato all’atto (una sentenza del giudice civile) traslativo della proprietà di un bene immobile (Cass., 15 febbraio 2019, n. 4571; Cass., 4 dicembre 2018, n. 31275;Cass., 9 novembre 2016, n. 22768); 3.1 -il d.lgs. n. 347 del 1990, per quel che qui interessa, dispone poi nei seguenti termini: - « 1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni. 2. Se l'atto o la successione è esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.» (art. 2, cc. 1 e 2); -«1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2…» (art. 10, c. 1); 3.2 – la Corte ha ripetuta mente statuito che le disposizioni in discorso, - nell’evidenziare una determinazione della base imponibile delle imposte (ipotecaria e catastale) per relationemal valore virtuale della base imponibile parametrica (offerta dalle imposte di registro ovvero sulle successioni o donazioni), allo scopo di semplificare ed unificare le liquidazioni monetarie, - assoggettano comunque a tassazione il trasferimento (inter vivos o mortis causa ) dei beni operando alternativo ricorso, in ipotesi di esenzione di una delle imposte parametro (o in ipotesi di una sua determinazione in misura fissa), al valore che i beni vengono ad assumere, nell'ambito dell'imposta parametro, indipendentemente dall'esenzione o dalla determinazione dell’imposta in misurafissa ( Cass., 19 dicembre 2019, n. 33900; Cass., 3 febbraio 2016, n. 2098; Cass., 14 marzo 2012, n. 4026; Cass., 10 marzo 2010, n. 5765; Cass., 16 aprile 2007, n. 8977); - ed ha, al tresì, rimarcato , - nello stesso contesto del rinvio per relationemalle imposte parametriche, - il diverso atteggiarsi dei criteri di determinazione della base imponibile in ragione della diversa natura giuridica delle imposte parametro e parametrate (v., in tema di cessione di azienda, Cass., 18 aprile 2018, n. 9473; Cass., 11 luglio 2014, n. 15955; Cass., 8 giugno 2007, n. 13489; Cass., 9 luglio 2003, n. 10751; Cass., 25 ottobre 2002, n. 15046, con riferimento all’imposta di registro; Cass., 16 dicembre 2016, n. 26046 , con riferimento all’imposta sulle successioni); -la circostanza, pertanto, che l’atto giudiziario non potesse essere tassato (tra coniugi) in ragione della rilevata franchigia, non escludeva l’autonoma rilevanza della (medesima) base imponibile ai fini della liquidazione (in misura proporzionale) delle imposte ipotecaria e catastale; 4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto dei ricorsi originari dei contribuenti in relazione alle liquidate imposte ipotecaria e catastaleche sono da considerarsi come dovute; - in considerazione dell’esito complessivo del giudizio, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta i ricorsi originari dei contribuenti con riferimento alle liquidate imposte ipotecaria e catastaleche dich
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