CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16211/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso e di annullare senza rinvio la sentenza, in relazione al terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 dicembre 2020 dalla Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, resa all'esito di rito abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione, per diverse fattispecie di bancarotta, in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita il 29 giugno 2017. In particolare, al ricorrente era stato contestato: di avere, in qualità di liquidatore della società e in concorso con l'amministratore unico, D'[OSCURATO:PERSONA], distratto in tutto o in parte il patrimonio societario, rinunciando a incassare crediti per oltre 2.000.000,00 di euro, vantati nei confronti delle società che gestivano i punti vendita della fallita, tutte riconducibili allo stesso D'Arrigo; di aver sottratto e falsificato le scritture contabili, redigendo, peraltro, bilanci non veritieri; di aver cagionato il fallimento della società, ommettendo sistematicamente di versare contribuiti previdenziali e ritenute, accumulando un rilevante debito nei confronti di erario, enti locali e previdenziali. 2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. La parte deduce la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, articolando tre distinti motivi. 2.1 Con un primo motivo, riferito alla condotta distrattiva, il ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe lacunosa e contraddittoria, poiché si baserebbe esclusivamente sulla relazione del curatore fallimentare, che sarebbe inattendibile, poiché non fondata sulla documentazione contabile della società, che non è stata rinvenuta. La motivazione sarebbe viziata anche perché non terrebbe conto della circostanza che la distrazione contestata (la rinuncia all'incassaso di crediti per oltre 2.000.000,00 di euro) sarebbe stata posta in essere prima della nomina del Peviani a liquidatore. 2.2 Con il secondo motivo, riferito alla sottrazione e alla falsificazione delle scritture contabili, la parte rappresenta che il Peviani non avrebbe mai avuto la disponibilità della contabilità della società e avrebbe, comunque, indicato al curatore i luoghi ove essa si sarebbe trovata: lo studio del fiscalista e un magazzino della società. 2.3 Con il terzo motivo, rappresenta che l'omesso versamento di contributi e ritenute era relativo ad un periodo di tempo anteriore alla nomina del Peviani a liquidatore della società e che quest'ultimo, una volta nominato, non aveva rinvenuto alcuna risorsa economica per poter far fronte al credito erariale accumulatosi negli anni precedenti. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso e di annullare senza rinvio la sentenza, in relazione al terzo motivo, con eliminazione del trattamento sanzionatorio relativo al reato di cui al capo 3 dell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe mancate, contraddittoria e illogica. Prima di analizzare le censure mosse dal ricorrente, appare opportuno tracciare i limiti del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione della sentenza. Al riguardo, occorre sul punto richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). In particolare, quanto al vizio di logicità della motivazione, per essere sindacabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile «ictu oculi», restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Quanto al travisamento della prova, esso è configurabile solo quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il travisamento della prova consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice. Come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano), il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore per omissione, invenzione o falsificazione; la difformità deve cadere sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). Così delimitato l'ambito del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione, tutti motivi di ricorso risultano infondati. 3. Il primo motivo, riferito alla condotta distrattiva, è articolato in due diverse censure: la decisione impugnata si baserebbe solo sulla relazione del curatore fallimentare, che sarebbe inattendibile, poiché non fondata sulla documentazione contabile della società, che non è stata rinvenuta; la distrazione contestata sarebbe stata posta in essere prima della nomina del Peviani a liquidatore. Entrambe non sono fondate. Invero, con riferimento alla prima, dalla sentenza impugnata emerge che il curatore era riuscito, aliunde, a ricostruire, seppur parzialmente, le vicende societarie. Con particolare riferimento alla vicenda contestata, dalla sentenza risulta che la distrazione era stata ricostruita con certezza dal curatore, facendo riferimento ai bilanci depositati al Registro CCIA, dai quali emergevano con evidenza i crediti verso i clienti, registrati nel bilancio dell'anno 2014 per un importo di 2.054.950,00 euro, e il loro azzeramento riportato nel bilancio dell'anno successivo. Quanto all'altra censura, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che non era vero che la nomina del Peviani fosse avvenuta dopo la perpetrazione della condotta distrattiva, considerato che la rinuncia ai crediti era stata realizzata a chiusura dell'esercizio 2015, quando l'imputato aveva già assunto la carica di liquidatore da ben undici mesi. Su quest'ultimo, dunque, gravava, dal momento dell'assunzione in carica, l'obbligo di conservazione del patrimonio sociale e di corretta e trasparente redazione delle scritture. Egli, invece, non solo consentiva la spoliazione del patrimonio sociale, ma, prima tenendo in maniera irregolare le scritture contabili e poi non consegnandole al curatore, poneva in essere condotte chiaramente finalizzate all'occultamento della distrazione. Il tutto in favore del D'Arrigo, beneficiario della rinuncia dei crediti vantati nei confronti di società a lui riconducibili.4. Risulta infondato anche il secondo motivo, riferito alla sottrazione e alla falsificazione delle scritture contabili. La parte sostiene che il Peviani non ne avrebbe mai avuto la disponibilità e avrebbe, comunque, indicato al curatore i luoghi ove essa si sarebbe trovata: lo studio del fiscalista e un magazzino della società. Ebbene, anche con riferimento a tali censure, la Corte di Appello ha motivato con argomentazioni coerenti che appaiono prive di vizi logici. Invero, in primo luogo, ha evidenziato come non rientrino nei compiti del curatore la ricerca delle scritture contabili e l'investigazione sul luogo di effettiva ubicazione delle stesse; egli, al contrario, deve riceverle dal liquidatore, in capo al quale grava uno specifico obbligo di consegna. Nel caso in esame, invece, il curatore non aveva ricevuto alcuna documentazione, nonostante le sue reiterate richieste e le promesse di consegna del Peviani. In secondo luogo, ha posto in rilievo che si poteva ritenere che il Peviani avesse avuto la disponibilità delle scritture contabili, come desumibile dalla circostanza dell'avvenuta redazione dei bilanci nel periodo in cui egli era stato liquidatore della società. Ha, infine, sottolineato che al Peviani è contestata non solo la mancata consegna delle scritture, ma anche la rappresentazione non veritiera dei bilanci, che risulta in maniera indiscutibile dalla circostanza dell'omessa indicazione, nella nota integrativa al bilancio del 2015, della rinuncia ai crediti per l'importo di 2.054.950,00 euro. 5. Analoghe considerazioni vanno riservante anche al terzo motivo, che ha ad oggetto questioni in ordine alle quali la Corte di Appello ha motivato in maniera adeguata, coerente ed esente da vizi logici. La parte sostiene che l'omesso versamento di contributi e ritenute era relativo ad un periodo di tempo anteriore alla nomina del Peviani a liquidatore della società e che quest'ultimo, una volta nominato, non aveva rinvenuto alcuna risorsa economica per poter far fronte al credito erariale accumulatosi negli anni precedenti. Ebbene, al riguardo, la Corte di Appello ha evidenziato che, anche se era vero che il mancato versamento dei contribuiti e delle ritenute era relativo agli anni precedenti alla nomina a liquidatore del Peviani, nondimeno quest'ultimo doveva essere ritenuto responsabile per il considerevole incremento del debito erariale, per interessi e sanzioni. L'imputato, infatti, sebbene fosse rimasto in carica per oltre due anni, non aveva assunto alcuna iniziativa per il rientro dell'esposizione debitoria, determinandone così l'esponenziale incremento per interessi e sanzioni. In particolare, non aveva concordato alcun piano di rateizzazione con l'Agenzia delle entrate e non aveva tentato in alcun modo di far fronte ai debiti con le risorse societarie, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, sussistevano ed erano costituite dai crediti vantati per oltre 2.000.000,00 di euro, che, anziché essere rinunciati in favore del D'Arrigo, potevano essere realizzati e destinati al pagamento dei debiti verso l'erario. Distraendo tali crediti, il Peviani aveva abbandonato la società a un sicuro destino di decozione. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/3/2022. [OSCURATO:PERSONA]