Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33531/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] udite le conclusioni del Procuratore Generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni de difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino in data 04/07/2022 ha confermato, per quanto qui di interesse, la sentenza del Tribunale di Alessandria del 11/11/2020, quanto al capo 26), oggetto dell'odierno ricorso, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per il reato ascritto (art. 648-bis cod. pen.).

2. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, il [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta l'erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen, oltre che mancanza ed illogicità della motivazione, quanto alla commissione del reato di cui all'art. 26, in mancanza del necessario accertamento della presenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato; la condotta contestata, ovvero la apposizione al semirimorchio di una targa ripetitrice non corrispondente a quella apposta sulla motrice e differente per una sola lettera non può integrare il reato contestato.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il motivo di ricorso non è consentito, oltre che aspecifico e reiterativo.

In sostanza il ricorrente, in mancanza di qualsiasi confronto con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello, si limita a reiterare il motivo di appello e a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

La Corte di appello ha esplicitamente affrontato il tema relativo alla richiesta derubricazione del reato contestato in ricettazione, richiamando in modo puntuale, logico e del tutto privo di aporie, l'insieme di elementi indicativi della condotta contestata consistente nell'apposizione sul bene provento di reato di targa diversa da quella originale proprio al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza da delitto del mezzo (pag.9) con chiara integrazione anche dell'elemento soggettivo del reato, richiamando in modo puntuale la giurisprudenza di legittimità sul tema (Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Rv. 271553-01, tra le molte sul tema).

5. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] udite le conclusioni del Procuratore Generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni de difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino in data 04/07/2022 ha confermato, per quanto qui di interesse, la sentenza del Tribunale di Alessandria del 11/11/2020, quanto al capo 26), oggetto dell'odierno ricorso, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per il reato ascritto (art. 648-bis cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, il [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta l'erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen, oltre che mancanza ed illogicità della motivazione, quanto alla commissione del reato di cui all'art. 26, in mancanza del necessario accertamento della presenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato; la condotta contestata, ovvero la apposizione al semirimorchio di una targa ripetitrice non corrispondente a quella apposta sulla motrice e differente per una sola lettera non può integrare il reato contestato. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il motivo di ricorso non è consentito, oltre che aspecifico e reiterativo. In sostanza il ricorrente, in mancanza di qualsiasi confronto con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello, si limita a reiterare il motivo di appello e a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). La Corte di appello ha esplicitamente affrontato il tema relativo alla richiesta derubricazione del reato contestato in ricettazione, richiamando in modo puntuale, logico e del tutto privo di aporie, l'insieme di elementi indicativi della condotta contestata consistente nell'apposizione sul bene provento di reato di targa diversa da quella originale proprio al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza da delitto del mezzo (pag.9) con chiara integrazione anche dell'elemento soggettivo del reato, richiamando in modo puntuale la giurisprudenza di legittimità sul tema (Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Rv. 271553-01, tra le molte sul tema). 5. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 33531/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris