CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41223/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 624-bis, comma 3, 625, n. 2-5, 61 n. 7 e 11 cod. pen.; Considerato che con l'unico motivo di ricorso l'imputato lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato sia in ordine al riconoscimento della recidiva che al bilanciamento compiuto tra detta circostanza e l'attenuante ex art. 625-bis cod.pen.; Rilevato che su entrambi gli aspetti, reiterativi di censure formulate con l'atto d'appello, vi è congrua motivazione da parte della Corte territoriale (pag. 4), con la quale il ricorrente omette completamente di confrontarsi, con conseguente inammissibilità delle censure (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i