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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23009/2026

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llo di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullarsi senzarinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensionecondizionale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza della Corte di appello di Palermo del 2 dicembre 2025veniva confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Marsala del24 gennaio 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto dall’art.13-bis del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella l. 18 aprile 2017, n. 48, inrelazione all’inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimentoquestorile di divieto di accesso a esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento,corredato dall’ulteriore prescrizione di presentazione presso il Commissariato diP.S. di Marsala nei giorni di venerdì e sabato alle ore 22:30.

In particolare, siaddebitava all’imputato di non essersi presentato nelle giornate del 3, 4, 17 e 18dicembre 2021, senza addurre giustificazione.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo, il vizio di violazione dilegge per inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 168 cod. pen. ed ilcorrelato vizio di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto.In sintesi, da un lato, si contesta l’impianto argomentativo della sentenzad’appello, ritenuto illogico, contraddittorio e inadeguato; dall’altro lato, si censurain modo specifico la statuizione con cui la Corte territoriale ha revocato lasospensione condizionale della pena, sostenendo che tale revoca sarebbeavvenuta in violazione del divieto di reformatio in peius, essendo statal’impugnazione proposta dal solo imputato.La prima direttrice del ricorso attiene al vizio di motivazione.

Il difensoresostiene che la Corte d’appello sarebbe “incorsa in grave vizio logico nellamotivazione della sentenza impugnata”, aggiungendo che la stessa risulterebbe“palesemente illogica, contraddittoria e non adeguata”.

La censura viene formulatacon riguardo all’intero iter argomentativo della decisione.

L’argomentazionedifensiva muove dal principio secondo cui la sentenza deve contenere i “necessaripassaggi e le argomentazioni indispensabili al fine di rendere comprensibile l’iterargomentativo seguito”, con riferimento alle ragioni che hanno condottoall’emissione della decisione.

A sostegno di tale assunto, il ricorso richiamaprecedenti risalenti di questa Corte (Sez.

III, 10 maggio 1990 e 13 agosto 1993),allo scopo di ribadire che la motivazione è viziata non solo quando manchimaterialmente, ma anche quando sia internamente lacunosa e incapace dirispondere alle specifiche doglianze dell’interessato.

Sviluppando questapremessa, il ricorso afferma che l’affermazione di responsabilità dell’imputatosarebbe fondata su un “iter logico assai fragile”, svilito da “chiari elementi di segnoopposto”, e che la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] discenderebbe da una“frazionata e contraddittoria utilizzazione della ricostruzione dei fatti”, nonché daun “dibattimento assai fragile e privo di ogni qualsivoglia riscontro giuridico efattuale”.

Il lessico utilizzato è volutamente marcato, e mira a sostenere che ladecisione impugnata difetterebbe di quella coerenza e completezza argomentativache sola può rendere legittima la conferma della condanna.

Sotto tale profilo, ilricorso non si limita a denunciare una semplice insufficienza di motivazione, maevoca una più grave inidoneità strutturale del ragionamento decisorio, tale datradursi in un vizio radicale dell’iter logico-giuridico.

Si legge infatti che il difettodi motivazione “risulta palese” e che la Corte di appello avrebbe utilizzato ilmateriale istruttorio in modo “frazionato” e “contraddittorio”.

La censura, dunque,si atteggia come contestazione del modo in cui la Corte territoriale avrebbeselezionato e valorizzato le emergenze del processo, ponendo l’accento non tantosulla mancanza assoluta di apparato motivazionale, quanto sulla sua insufficientetenuta razionale.

A questo primo livello, il motivo di ricorso si salda con il richiamoa una consolidata giurisprudenza secondo cui la mancanza di motivazione nonricorre soltanto nel caso di difetto grafico della stessa, ma anche quando leargomentazioni addotte dal giudice siano “prive di completezza in relazione aspecifiche doglianze formulate dall’interessato”.

Il ricorso cita, in tal senso,precedenti (quali [OSCURATO:PERSONA]. 21 dicembre 1994, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 15 novembre 1996, Izzi,[OSCURATO:PERSONA]. 10 novembre 1993, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 5 novembre 1993, Molino), al fine disostenere che il giudice di merito ha l’obbligo di confrontarsi puntualmente con imotivi di impugnazione e non può limitarsi a formule generiche o assertive.All’interno della medesima censura motivazionale, il ricorrente introduce unulteriore profilo, relativo al travisamento della prova.

Il ricorso richiama infatti lagiurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, lamancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione può esseredesunta anche da altri atti del processo specificamente indicati; in particolare,viene richiamata [OSCURATO:PERSONA]., Sez.

VI, 8 luglio 2009, n. 31765.

Successivamente, ildifensore menziona una pronuncia più recente – [OSCURATO:PERSONA]. pen., Sez.

IV, 14 marzo2024, n. 10665 – per ribadire che il vizio di travisamento della prova può esserededotto in cassazione anche in presenza di “doppia conforme”, purché iltravisamento emerga in maniera macroscopica o di manifesta evidenza.

Ilsignificato tecnico di questo passaggio è chiaro: il ricorrente intende prevenirel’obiezione secondo cui, essendovi stata conferma della condanna in appello, laCorte di cassazione non potrebbe riesaminare il merito del compendio probatorio.Egli cerca quindi di ricondurre la doglianza nell’alveo del travisamento manifesto,sostenendo che la non corrispondenza tra motivazione e atti processuali sarebbetale da rendere ammissibile il sindacato di legittimità anche in un contesto didoppia conforme.

Tuttavia, va osservato che il ricorso, pur evocando questoprincipio, non sviluppa poi un’indicazione analitica e puntuale degli atti processualidai quali emergerebbe il travisamento, né chiarisce in modo dettagliato qualespecifico dato probatorio sarebbe stato percepito erroneamente dalla Corte diappello.

Il riferimento resta, per così dire, programmatico e generale, volto ainquadrare dogmaticamente la censura, ma meno incisivo sul piano della concretadimostrazione del vizio dedotto.Sempre all’interno del ragionamento in tema di motivazione, il ricorsorichiama anche una più recente decisione della Terza Sezione penale (sentenza n.11393 del 19 marzo 2024), secondo la quale la mancanza assoluta di motivazionedella sentenza di primo grado non comporta automaticamente la nullità dellastessa, poiché il giudice d’appello, in virtù dei suoi pieni poteri cognitivi, puòintegrare la motivazione mancante, anche redigendo integralmente la partemotivazionale, secondo quanto già affermato dalle Sezioni Unite n. 3287 del 27novembre 2008, dep. 2009.

Questo richiamo ha un valore peculiare.

Da un lato, ilricorrente lo inserisce nel quadro generale dei principi sulla motivazione; dall’altrolato, esso sembra implicitamente riconoscere che il giudice d’appello avrebbepotuto colmare eventuali lacune della sentenza di primo grado.

Ne discende che,nella prospettazione difensiva, la censura non è tanto rivolta contro un difettooriginario della motivazione del primo giudice, quanto piuttosto contro il fatto chela Corte d’appello, pur potendo farlo, non avrebbe adeguatamente sanato osuperato tali carenze, confermando una decisione ritenuta logicamente fragile.Pertanto, il motivo di ricorso, sotto questo versante, assume la seguentefisionomia: la sentenza impugnata sarebbe viziata perché, anche nella suafunzione integrativa e confermativa rispetto al primo grado, non avrebbe espressoun apparato argomentativo idoneo a giustificare la condanna né a rispondere inmodo adeguato alle doglianze difensive.Il secondo, e più specifico, asse della censura concerne la violazione dilegge in relazione all’art. 168 cod. pen.Il ricorrente reputa “del tutto illogica” la circostanza affermata dalla Cortedi appello di Palermo, secondo cui debba essere revocato il beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso dal giudice di primo grado.

Il fulcrodella censura non è solo la motivazione della revoca, ma anzitutto la suacompatibilità giuridica con il sistema dei poteri del giudice d’appello e con il divietodi riforma in peius.

Il ricorso sostiene, in particolare, che l’art. 168 cod. pen.prevede che la sospensione condizionale della pena sia revocata di diritto ovverodal giudice dell’esecuzione, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge.

Sullabase di tale premessa, la difesa argomenta che, nel caso di specie, la Corte diappello non solo ha revocato il beneficio, ma ha addirittura modificato in peius lasentenza impugnata, malgrado l’appello fosse stato proposto soltantodall’imputato e non dal Procuratore generale o dal pubblico ministero.

Il ricorrentemostra, dunque, di collocare la censura su due piani collegati: da un lato, contestala corretta interpretazione dell’art. 168 cod. pen.; dall’altro lato, denuncia laviolazione del principio processuale per cui il giudice di appello non può aggravarela posizione dell’imputato quando manchi un’impugnazione della parte pubblica.La questione viene prospettata come problema di coordinamento tra dirittosostanziale e limiti devolutivi del giudizio di impugnazione.Il ricorso sviluppa poi una più articolata distinzione dogmatica.

Secondo ladifesa, il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della penaprevisto dall’art. 168, comma 1, cod. pen. avrebbe natura dichiarativa, con laconseguenza che gli effetti di diritto sostanziale risalirebbero “de iure” al momentoin cui si verifica la condizione di legge, anche prima della pronuncia giudiziale eindipendentemente da essa.

In questa prospettiva, il provvedimento di revocasarebbe un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già verificatasi opelegis.

Ma, prosegue il ricorso, altra e diversa sarebbe la situazione in cui la revocacomporti una valutazione discrezionale o costitutiva, come nel caso disciplinato dalsecondo comma dell’art. 168 cod. pen.

In tale evenienza, il provvedimento nonsarebbe meramente dichiarativo, bensì costitutivo, e proprio per questo la relativavalutazione resterebbe preclusa al giudice d’appello in mancanza di impugnazionedel pubblico ministero.

A sostegno di questa tesi, il ricorso richiama le SezioniUnite n. 7551 del 1998, rv. 210798, affermando che, in tale ipotesi, la revocadisposta in appello violerebbe il divieto di reformatio in peius e il principiodevolutivo, ledendo altresì il favor rei.

Il passaggio è importante perché dimostrache la difesa non contesta in assoluto il potere di revoca della sospensionecondizionale, ma nega che tale potere possa essere esercitato dal giudice d’appellonel caso concreto, in assenza di impugnazione della parte pubblica, quandol’effetto sfavorevole derivi da una valutazione non puramente ricognitiva maidonea a incidere peggiorativamente sulla posizione del solo appellante.Il ricorso contiene, dunque, anche un profilo di violazione di leggeprocessuale, pur non espressamente rubricato in tali termini.

L’argomentodifensivo, infatti, è imperniato sull’assunto che la Corte d’appello, revocando lasospensione condizionale nonostante l’impugnazione del solo imputato, abbiaoltrepassato i limiti devolutivi del giudizio di secondo grado, aggravando lasituazione dell’appellante.

Il ricorrente afferma espressamente che“comporterebbe la violazione del divieto di reformatio in peius e del principiodevolutivo il provvedimento di revoca adottato dal giudice di appello, nelprocedimento ordinario come in quello camerale, anche d’ufficio nei casi, come inquello de quo, in cui l’impugnazione è stata effettuata dall’imputato e non dalPubblico Ministero”.

In tale prospettiva, la doglianza è chiaramente costruita comecensura avverso l’esercizio di un potere decisorio che, secondo la difesa, nonpoteva essere esercitato in mancanza di specifica devoluzione da parte dellapubblica accusa.3.

In data 22 maggio 2026, il Procuratore Generale presso questa Corte hachiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dispostarevoca della sospensione condizionale.Osserva il PG come, più volte, la giurisprudenza ha affermato il potere delgiudice d’appello, anche in assenza di impugnazione del P.M., di revocare lasospensione condizionale concessa in presenza della causa ostativa di cui alcomma quarto dell’art. 164 cod. pen. trattandosi di pronuncia di naturadichiarativa, avendo riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono opelegis (tra le tante, Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Rv. 272429– 01).

Si è tuttaviaprecisato (Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022, Rv. 283712 – 01) che, noncontenendo la disciplina relativa al processo di cognizione alcuna disposizione cheautorizza la revoca di ufficio della sospensione condizionale, ma anzi escludendo,all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., la revoca di benefici nel caso di appello delsolo imputato, il potere di revoca di ufficio dei benefici, nel caso in questione, deveritenersi esercitabile negli stessi casi in cui potrebbe essere fatto valere dal giudicedell'esecuzione, per evidenti ragioni di economia processuale: dunque, in linea conquanto affermato dalle Sezioni Unite per la revoca in executivis (sentenza n. 37345del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01), la revoca in sede di appello presupponeche la causa ostativa non fosse nota al giudice della cognizione.

Nel caso in esame,il giudice d’appello non ha chiarito se la individuata causa ostativa fosse nota algiudice di primo grado (che in sentenza affermava che l’imputato non aveva maigoduto in precedenza del beneficio), ma in ogni caso la revoca d’ufficio deveritenersi non consentita, a termini della sentenza delle Sezioni Unite n. 36460 del30/05/2024, Zangari.

In specie, le Sezioni Unite, nel ritenere legittima la revoca,in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazionedell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota algiudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investitodell'impugnazione sul punto, hanno ritenuto precluso al giudice d’appello il poteredi revoca d'ufficio.

Ciò in ossequio al principio devolutivo, derogato nei soli casiprevisti dalla legge, non rilevando la natura meramente dichiarativa delprovvedimento né la possibilità di revoca comunque riconosciuta al giudicedell’esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste didiscussione orale, è parzialmente fondato.2.

Ai fini di una migliore intelligibilità dell’impugnazione, soprattutto allaluce dei plurimi profili di vizio motivazionale denunciati, è opportuna una sinteticaricognizione della vicenda processuale.3.

Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, ha giudicato HafsiJasem per la violazione dell’art. 13-bis d.l. n. 14/2017, contestata in continuazioneex art. 81 cod. pen., per avere trasgredito il provvedimento del Questore diTrapani del 14 ottobre 2021, successivamente convalidato dal Tribunale diTrapani, omettendo di presentarsi presso il Commissariato di P.S. di Marsala inquattro specifiche giornate di venerdì e sabato del dicembre 2021.

Il processo èpervenuto al dibattimento a seguito di opposizione a due decreti penali dicondanna; i due procedimenti sono stati poi riuniti, poiché pendenti nello stessostato e grado, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Nel corsodell’istruzione sono stati escussi i testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],appartenenti al Commissariato di Marsala, ed è stata inoltre acquisita, con ilconsenso della difesa, la documentazione di polizia relativa alle singoletrasgressioni.

Il Tribunale dà conto anche del fatto che, a seguito di mutamentodel giudice, il procedimento è stato “reincardinato”, con utilizzabilità degli attiistruttori già compiuti previo assenso delle parti.

Questa parte della motivazione,sebbene sintetica, è tuttavia sufficiente a chiarire la genesi processuale del giudizioe la base probatoria sulla quale il primo giudice ha fondato la decisione. [OSCURATO:PERSONA] registra nullità, inutilizzabilità patologiche o vizi nella formazione delcompendio probatorio, affermando espressamente che gli elementi acquisiti erano“certamente utilizzabili ai fini della decisione”.Il fulcro della motivazione di primo grado è costituito dalla ricostruzione, informa lineare, di tre nuclei fattuali essenziali: a) l’esistenza del provvedimentoquestorile; b) la sua notifica all’imputato; c) la successiva inosservanza, da partedello stesso, dell’obbligo di presentazione.

Il Tribunale afferma, in particolare, chein data 14 ottobre 2021 il Questore di Trapani ha emesso nei confrontidell’imputato il provvedimento ex art. 13-bis l. n. 48/2017, recante il “divieto peranni due di accedere e di stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizipubblici e dei locali di pubblico intrattenimento” situati in specifiche zone delComune di Marsala.

Con il medesimo atto era stata imposta, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 4, la prescrizione di presentarsi nei giorni di venerdì e sabato alle ore22:30 presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Marsala.

Il provvedimento erastato notificato all’imputato il 18 ottobre 2021, con contestuale iniziodell’esecuzione.

Nei giorni 3 e 4 dicembre 2021, nonché 17 e 18 dicembre 2021,[OSCURATO:PERSONA] “si sottraeva, senza addurre alcuna giustificazione, all’obbligo dipresentazione”, circostanza desunta sia dalle deposizioni testimoniali, sia dalleannotazioni di servizio.

Il Tribunale valorizza dunque un impianto probatorioformato da prova documentale (provvedimento questorile, verbale dinotifica/sottoposizione, annotazioni di servizio) e prova dichiarativa (escussionedegli operatori di polizia che avevano constatato le assenze).

La motivazione nonmostra fratture logiche interne: il giudice individua il presupposto normativo dellamisura, la sua piena conoscenza da parte dell’imputato e la concreta violazionedelle prescrizioni.3.1.

La sentenza di primo grado non dedica un paragrafo autonomo eanalitico alla confutazione delle difese, ma è comunque possibile ricostruire inmodo preciso le ragioni per le quali esse sono state implicitamente esostanzialmente disattese.In primo luogo, il Tribunale reputa piena la prova dell’elemento oggettivo,ritenendo convergenti e univoche le risultanze istruttorie.

Il passaggio centraledella motivazione è il seguente: la “disamina critica del compendio probatorioconvince, al di là di ogni ragionevole dubbio, della penale responsabilità di HafsiJasem”, poiché dalle prove “è possibile dedurre con certezza logico-giuridica” sial’esistenza del DASPO urbano con obbligo di presentazione, sia la sua notifica, siale quattro omissioni contestate.In secondo luogo, il Tribunale esclude che vi siano elementi idonei asorreggere una diversa ricostruzione dei fatti, affermando espressamente che“l’imputato non ha offerto elementi che consentano una ricostruzione dei fattidiversa e alternativa rispetto a quella prospettata dall’accusa”.

Questa fraseriveste un ruolo decisivo, perché mostra che il primo giudice ha ritenuto nonsoltanto attendibile il quadro accusatorio, ma anche priva di consistenza unaeventuale versione alternativa.In terzo luogo, sul piano giuridico, il Tribunale scompone la fattispecie neisuoi elementi costitutivi, individuando: (i) il presupposto giuridico nellasottoposizione alla misura di prevenzione del DASPO urbano; (ii) l’elementomateriale nella violazione degli obblighi prescritti nel provvedimento; (iii)l’elemento soggettivo nella conoscenza del decreto applicativo e nella volontà diporre in essere comportamenti contrari alle prescrizioni.

Con ciò il primo giudicemostra di avere considerato il reato perfettamente integrato sia sul pianomateriale sia su quello soggettivo: la volontarietà della condotta è desunta dallaconoscenza del provvedimento e dalla ripetizione delle omissioni, rimaste prive digiustificazione.3.2.

Accertata la responsabilità, il Tribunale nega le attenuanti generiche,richiamando “l’assenza di dati idonei a mitigare il complessivo disvalore del fatto”,ma riconosce il vincolo della continuazione fra le quattro condotte in ragione dellaloro “omogeneità e contiguità temporale” e dell’“unicità della determinazionevolitiva”.

Quanto alla pena, il giudice ritiene equa la sanzione finale di mesi 9 direclusione ed euro 10.000 di multa, determinandola secondo il regime edittaleanteriore alla modifica introdotta dal d.l. n. 123/2023 (pena base di mesi 6 direclusione ed euro 8.200 di multa per la prima violazione; aumento ex art. 81 cod.pen. di un mese di reclusione ed euro 600 per ciascuna delle tre violazionisuccessive).

Infine, il Tribunale concede la sospensione condizionale della pena,valorizzando il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non ne aveva mai beneficiato e soprattuttola “giovanissima età del condannato (18 anni) all’epoca dei fatti”.4.

La Corte di appello di Palermo dà atto che l’imputato ha propostoimpugnazione chiedendo, in via principale, l’assoluzione, sostenendo che non visarebbe prova del fatto che egli non si fosse recato presso il Commissariato in unorario diverso da quello considerato dagli operanti.

In via subordinata, ha chiestol’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto,lamentando la mancata motivazione del Tribunale sul punto, e ha infine insistitoper il riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

Già questaricostruzione è significativa, la Corte d’appello delimita il thema decidendum echiarisce che non sono contestati i “fatti storici” in sé, ma piuttosto la sufficienzadella prova quanto alla loro verifica e, sul piano giuridico, l’applicabilità della causadi non punibilità e del beneficio.La Corte territoriale dichiara l’appello infondato e, sul piano ricostruttivo,richiama il “rapporto di mutua integrazione” tra sentenza di primo e secondogrado, rinviando alla sentenza impugnata in ordine alle circostanze noncontroverse.

Si tratta di una formula tipica delle sentenze di conferma, cheesprime il principio secondo cui, in presenza di doppia conforme, le motivazionidelle due decisioni si saldano in un unico percorso argomentativo.4.1.

Quanto al motivo principale di merito, la Corte lo respinge osservandoche dagli atti “si desume inequivocabilmente” che l’appellante, nei giornicontestati, “non si è presentato per la firma e non ha avvertito telefonicamentedel suo impedimento né per altre vie”.

Il punto essenziale è che i testi escussihanno precisato che il turno di servizio copriva la fascia dalle ore 19:00 alle ore00:00; pertanto, se [OSCURATO:PERSONA] si fosse effettivamente presentato in un orario diversoda quello puntualmente indicato nel provvedimento, la sua firma sarebbe rimastaannotata.

La Corte valorizza proprio la mancanza di qualsiasi annotazione dipresenza, che rende implausibile la tesi difensiva.

La motivazione di appello,dunque, interviene esattamente sul punto debole lamentato dalla difesa: non silimita a richiamare il primo grado, ma spiega perché l’ipotesi alternativa –presentazione in orario diverso – non trovi alcun riscontro.

La Corte ribadiscealtresì che le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e le annotazioni di P.G. cristallizzanola mancata presentazione per il 3 e 4 dicembre; analogamente, il teste [OSCURATO:PERSONA] e leulteriori annotazioni attestano l’omessa presentazione del 17 e 18 dicembre,nonché l’assenza di qualsivoglia giustificazione.

Sotto il profilo soggettivo, la Cortesottolinea che l’appellante “ben conosceva” il provvedimento del Questore,avendolo ricevuto in notifica, e che dunque il reato contestato deve ritenersiintegrato.

La motivazione è qui essenziale ma giuridicamente sufficiente, poichécollega la consapevolezza dell’obbligo alla volontaria omissione dellapresentazione.4.2.

La Corte affronta poi il motivo subordinato relativo all’art. 131-bis cod.pen.Richiama espressamente la giurisprudenza delle Sezioni Unite, inparticolare Sez.

U, 25 febbraio 2016, n. 13681, Tushaj, secondo cui il giudizio sullaparticolare tenuità richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta,da condurre alla luce dei parametri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., epostula comunque che la condotta non sia abituale.

Applicando tale principio alcaso concreto, la Corte ritiene dirimente il dato dell’abitualità della condotta,osservando che dal certificato del casellario giudiziale dell’appellante risultano“innumerevoli precedenti per fatti analoghi”, commessi sia prima sia dopo i fattiper cui si procede.

Da ciò fa discendere l’integrazione del presupposto ostativoall’applicazione dell’istituto.

La motivazione, sotto questo profilo, è chiara:l’esclusione dell’art. 131-bis cod. pen., non dipende tanto dall’offensività astrattadel reato o dal numero delle condotte qui giudicate, quanto dal profilo soggettivo-criminologico dell’imputato, desunto dai precedenti specifici e seriali.4.3.

La parte più delicata della sentenza d’appello è certamente quellarelativa alla revoca della sospensione condizionale concessa in primo grado.

LaCorte osserva che l’appellante “non può fruire del beneficio”, avendone giàusufruito “per più di due volte”, e quindi revoca la sospensione concessa dalTribunale.

Per giustificare tale statuizione, la Corte richiama un articolato percorsogiurisprudenziale.

In primo luogo, cita le Sezioni Unite n. 7551 del 1998, secondocui la revoca prevista dall’art. 168, primo comma, cod. pen. ha natura dichiarativa:gli effetti sostanziali della revoca si producono ope legis al verificarsi della relativacondizione, sicché il provvedimento giudiziale ha funzione meramente ricognitivae, proprio per questo, può essere adottato anche dal giudice di appello senzaviolare il divieto di reformatio in peius, quand’anche l’impugnazione sia stataproposta dal solo imputato.In secondo luogo, la Corte richiama le pronunce di legittimità che estendonotale qualificazione anche alla revoca di cui all’art. 168, terzo comma, cod. pen.,relativa alla sospensione condizionale concessa in violazione dell’art. 164, quartocomma, cod. pen., e cioè in presenza di cause ostative.

In tal senso cita [OSCURATO:PERSONA].,Sez. 5, n. 40466 del 27 settembre 2002, Rv. 225699 e [OSCURATO:PERSONA]., Sez. 1, n. 20293dell’8 maggio 2008, Rv. 239996, affermando che anche questa revoca avrebbenatura dichiarativa e potrebbe dunque essere rilevata dal giudice di appello anched’ufficio, senza necessità di impugnazione del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] quindi confermando nel resto la sentenza di primo grado, condannandol’imputato alle ulteriori spese processuali e revocando il beneficio dellasospensione condizionale.5.

Tanto premesso, i motivi di ricorso che denunciano mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto dellaresponsabilità non appaiono fondati.5.1.

Il ricorso utilizza formule ampie (“iter logico fragile”, “dibattimentoprivo di riscontri”, “utilizzazione frazionata e contraddittoria della ricostruzione deifatti”), ma non indica in modo specifico quale prova decisiva sarebbe statatravisata, né quale atto processuale – specificamente individuato – imporrebbeuna conclusione opposta.

In altre parole, il ricorso sembra contestare il significatomacroscopico sulla prova stessa (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, nonmass.; Sez. 6, n. 32389 del 26/04/2019, Leto, non mass.; Sez. 6, n. 38502 del08/06/2018, Camba, non mass.; Sez. 3, n. 7709 del 11/01/2018, Armand, nonmass.; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406 – 01; Sez. 1, n.47326 del 16/03/2017, Martino, non mass.).La giurisprudenza di legittimità, anche quella richiamata nel ricorso, èchiara nel delimitare il perimetro del travisamento deducibile ex art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen.: esso ricorre quando la motivazione utilizza una provainesistente, o attribuisce ad un atto un contenuto incontestabilmente diverso daquello reale, o omette la valutazione di una prova decisiva, ma non quando ilricorrente proponga semplicemente una diversa lettura del materiale probatorio.In presenza di doppia conforme, poi, il vizio è deducibile solo in presenza di unanon corrispondenza macroscopica ed evidente tra motivazione e compendioacquisito.

Il richiamo, nel ricorso, a [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

IV, n. 10665 del 2024 e allagiurisprudenza sul travisamento, non aiuta la difesa, perché quel principio ècorretto in astratto ma non risulta specificamente calato nel caso concreto con lanecessaria puntualità.5.2.

La Corte d’appello ha poi motivato espressamente il rigetto dellarichiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., facendo leva su Sez.

U, 25febbraio 2016, n. 13681, Tushaj, e cioè sul principio secondo cui il giudizio sullaparticolare tenuità esige una valutazione congiunta delle modalità della condotta,del grado della colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo, ma presupponein ogni caso che il comportamento non sia abituale.

La Corte ha ritenuto dirimente,nel caso di specie, il dato dell’“abitualità”, rilevando che dal certificato del casellarioemergevano innumerevoli precedenti per fatti analoghi, anteriori e posteriori aifatti per cui si procede.

Questo richiamo è pienamente pertinente al caso in esame.La sentenza Tushaj non riguarda il DASPO urbano, ma definisce i criteri generalidi applicabilità dell’art. 131-bis c.p. a tutte le fattispecie che rientrino nei limitiedittali, ponendo al centro il requisito della non abitualità; pertanto, la suautilizzazione da parte della Corte d’appello è metodologicamente corretta.

Laspecifica ragione ostativa addotta dalla Corte – precedenti analoghi numerosi – èperfettamente coerente con la struttura normativa dell’istituto.Anche su questo punto il ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato legittimamente il proprio potere integrativo dellamotivazione e ha individuato una ragione ostativa di immediata evidenzanormativa.

La censura difensiva, per poter aspirare all’accoglimento, avrebbedovuto dimostrare l’inesattezza del dato desunto dal casellario o la sua irrilevanzarispetto al concetto di abitualità, ma nulla di tutto ciò emerge dal ricorso allegato.6.

Venendo al tema centrale, relativo alla revoca del beneficio dellasospensione condizionale della pena.

Qui si registra la più netta divaricazione trale due sentenze.

Il Tribunale aveva concesso la sospensione condizionale facendoleva sulla giovanissima età del condannato e sul presupposto che egli non neavesse mai beneficiato.

La Corte d’appello, invece, ha affermato che l’imputato neaveva già fruito “per più di due volte” e, per tale ragione, ha revocato il beneficioconcesso in primo grado.

Si tratta, dunque, non di una mera conferma, ma di unamodifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio.La Corte di Palermo ha richiamato, in primo luogo, Sez.

Un., 8 aprile 1998,n. 7551, Rv. 210798, secondo cui la revoca ex art. 168, primo comma, cod. pen.ha natura dichiarativa: gli effetti sostanziali della revoca si producono ope legis alverificarsi della condizione, con la conseguenza che il provvedimento del giudiceha funzione meramente ricognitiva; ne deriva che il giudice d’appello può revocareil beneficio anche se l’impugnazione è stata proposta dal solo imputato, senzaviolare il divieto di reformatio in peius.

Questo precedente è pertinente, ma solocon riferimento alle ipotesi di revoca ex primo comma dell’art. 168 cod. pen., cioèa quelle chiaramente fondate su un effetto legale automatico.

La Corte d’appelloha poi richiamato [OSCURATO:PERSONA]., Sez.

V, 27 settembre 2002, n. 40466, Rv. 225699 e [OSCURATO:PERSONA].,Sez.

I, 8 maggio 2008, n. 20293, Rv. 239996, affermando che anche la revoca dicui all’art. 168, terzo comma, cod. pen. – quella conseguente alla concessione delbeneficio in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. – avrebbe naturadichiarativa e potrebbe quindi essere adottata anche d’ufficio dal giudice d’appello,senza violare il divieto di reformatio in peius.6.1.

È questo, dunque, il punto nel quale il ricorso presenta il maggiorecoefficiente di fondatezza.

Il difensore censura la revoca osservando che la Cortedi appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, ha peggiorato laposizione del solo appellante, così violando il divieto di reformatio in peius e ilprincipio devolutivo.

La doglianza è tecnicamente seria, perché la revoca delbeneficio non è una statuizione neutra: incide in modo immediato e sfavorevolesull’effettività della pena.6.2.

La questione non è del tutto pacifica neppure sul piano sistematico.

Èvero che l’orientamento richiamato dalla Corte d’appello tende a qualificare come“dichiarativa” anche la revoca ex terzo comma, ma questa estensione non èimmune da obiezioni: la revoca connessa alla erronea concessione del beneficioper superamento dei limiti di cui all’art. 164, quarto comma, cod. pen. si collocain un’area meno lineare rispetto alla revoca di diritto ex primo comma, e il suoesercizio in appello, in assenza di gravame del P.M., entra in tensione con ilprincipio di cui all’art. 597 cod. proc. pen. e con il favor impugnationis dell’imputatounico appellante.

La censura difensiva, dunque, non è affatto meramenteassertiva.A rafforzare la percezione della delicatezza del tema vi è anche lagiurisprudenza più recente che, pur non vertendo esattamente sulla medesimafattispecie, mostra una rinnovata attenzione ai limiti della revoca ex art. 168, terzocomma, cod. pen. una volta che il beneficio si sia consolidato o quando si ponganoproblemi di compatibilità con il quadro delle preclusioni processuali.

In particolare,la Cassazione ha affermato che il giudice dell’esecuzione non può revocare lasospensione condizionale ex art. 168, terzo comma, cod. pen. una volta maturatal’estinzione del reato ex art. 167 cod. pen., trattandosi di beneficio ormaiconsolidato (Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Marchianò, Rv. 286411 – 01):segnale, questo, che la materia non può essere trattata in modo interamentemeccanico.

Il precedente non risolve direttamente la vicenda qui scrutinata, maconferma che il tema non è privo di complessità.6.3.

Orbene, come anticipato, la Corte di appello ha fondato la revoca delbeneficio su un orientamento risalente, richiamando Sez. 5, n. 40466 del 27settembre 2002, Rv. 225699, nonché Sez. 1, n. 20293 dell’8 maggio 2008, Rv.239996, sulla revoca correlata all’illegittima concessione del beneficio in presenzadi cause ostative di cui all’art. 164, quarto comma, cod. pen.Questa costruzione, però, non è più la linea interpretativa oggi prevalentequanto al giudizio di appello.

Il dato decisivo è la sentenza Sez. 2, n. 36267 del 9ottobre 2025, Abdelrahman, Rv. 288881-01, massimata nel senso che “in tema digiudizio di appello, viola il divieto di ‘reformatio in peius’ la revoca del beneficiodella sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso, disposta inassenza di impugnazione del pubblico ministero, comportando la lesione delprincipio devolutivo e di quello del ‘favor rei’”.

Ne discende che la motivazione dellaCorte di appello di Palermo, nella parte in cui ritiene consentita la revoca officiosadel beneficio pur in assenza di gravame del P.M., si pone in contrasto con il piùrecente orientamento di legittimità.

La sua base argomentativa, pur storicamenteesistente, risulta quindi superata nella specifica materia del giudizio d’appello.6.4.

La conclusione cui perviene la sentenza Abdelrahman è, del resto,fortemente radicata nel testo normativo.

L’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.prevede espressamente che, quando appellante è il solo imputato, il giudice nonpuò “irrogare una pena più grave”, “applicare una misura di sicurezza nuova o piùgrave” né “revocare benefici”.

La formulazione è inequivoca e non distingue trabeneficio legittimamente o illegittimamente concesso.

Il limite è strutturato comeregola di cognizione e di esito del giudizio di gravame, funzionale a evitare chel’esercizio del diritto di impugnazione da parte dell’imputato si traduca in unpeggioramento della sua posizione processuale e sostanziale.

In questaprospettiva, il principio affermato dalla sentenza Abdelrahman non introduce unasoluzione eccezionale, ma valorizza la lettera dell’art. 597 cod. proc. pen. e il suosignificato sistematico.

La revoca della sospensione condizionale, quand’anche ilbeneficio fosse stato originariamente concesso in violazione dell’art. 164, quartocomma, cod. pen., comporta pur sempre l’eliminazione di un trattamento di favorericonosciuto in primo grado; perciò, essa realizza, sul piano degli effetti, unareformatio in peius, salvo che vi sia stata impugnazione del pubblico ministero.6.5.

La sentenza d’appello richiama le Sezioni Unite n. 7551/1998.

Talerichiamo non è, in assoluto, arbitrario: quelle Sezioni Unite riguardano il tema dellarevoca della sospensione condizionale e affermano la natura dichiarativa delprovvedimento in determinate ipotesi di revoca di diritto.

Tuttavia, quelprecedente non può essere considerato oggi decisivo per il caso in esame, per dueragioni.

La prima è che il principio del 1998 era centrato sulla revoca di diritto dicui all’art. 168, primo comma, cod. pen., cioè su ipotesi nelle quali la caducazionedel beneficio è ricollegata direttamente dalla legge al verificarsi di una condizionetipizzata.

Il caso oggi in discussione, invece, non riguarda la revoca per nuovoreato sopravvenuto o per mancato adempimento di obblighi, ma la revoca delbeneficio illegittimamente concesso in primo grado per preesistenza di causeostative ex art. 164, quarto comma, cod. pen.

In tale ambito, il tema dellacompatibilità con il divieto di reformatio in peius si pone in modo diverso e piùstringente.

La seconda ragione è che la sentenza Abdelrahman, essendo piùrecente e specificamente calibrata sul giudizio di appello, affronta proprio il nodoche qui rileva: non la revocabilità “in sé” del beneficio illegittimamente concesso,ma la possibilità di operarla nel giudizio di gravame, in difetto di impugnazione delpubblico ministero.

È dunque questo il precedente oggi più pertinente.6.6.

E’ ben vero che recentemente le Sezioni Unite penali (Sez.

U, n. 36460del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 – 01), hanno affermato il principio di dirittosecondo cui “è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensionecondizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod.pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota aquello d’appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l’impugnazione”.

Dettasentenza è rilevante, ma non dirimente per il problema oggi in esame, perchériguarda una diversa sede processuale: non il giudizio di appello, bensì la faseesecutiva.

Le Sezioni Unite hanno cioè risolto il contrasto sulla possibilità per ilgiudice dell’esecuzione di revocare il beneficio illegittimamente concesso in primogrado, ove il punto non fosse stato devoluto in appello, affermando la legittimitàdi tale revoca in executivis.In ogni caso la revoca d’ufficio deve ritenersi non consentita, a termini dellarichiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 36460 del 30/05/2024, Zangari.

Inspecie, le Sezioni Unite, nel ritenere legittima la revoca, in sede esecutiva, dellasospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, commaquarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo gradopur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, hannoritenuto precluso al giudice d’appello il potere di revoca d'ufficio.

Ciò in ossequioal principio devolutivo, derogato nei soli casi previsti dalla legge, non rilevando lanatura meramente dichiarativa del provvedimento né la possibilità di revocacomunque riconosciuta al giudice dell’esecuzione.6.7.

Proprio questa precisazione, a ben vedere, rafforza la tesi difensiva nelpresente procedimento: se il beneficio illegittimamente concesso può essererimosso in sede esecutiva, ciò non implica affatto che possa essere revocato inappello in violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

Le due questioni sonodistinte.

Il potere del giudice dell’esecuzione si muove in un ambito diverso,governato dall’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e da una logica di rimozionedell’erronea concessione del beneficio fuori dal perimetro dei limiti devolutividell’appello.

Nel giudizio di gravame, invece, opera direttamente il divieto di revocadei benefici in assenza di impugnazione del P.M.

In altri termini, le Sezioni Uniten. 36460/2024 dicono che il beneficio illegittimo può essere revocato in executivis;Sez. 2, n. 36267/2025, Abdelrahman afferma che esso non può essere revocatoin appello se manca l’impugnazione del pubblico ministero.

I due principi non sonoin contraddizione: si collocano su piani processuali diversi e, anzi, risultanoperfettamente componibili.6.8.

La tendenza giurisprudenziale più recente è più rigorosa in tema direformatio in peius con riguardo alla revoca del beneficio in appello.

Oltre allasentenza Abdelrahman, risultano altri arresti che si muovono nella medesimadirezione e che hanno annullato la revoca della sospensione condizionale dispostad’ufficio dalla Corte d’appello in assenza di impugnazione del P.M. (Sez. 3, n.22603 del 20/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 5, n. 39750 del09/10/2025, Filippelli, non mass.; Sez. 5, n. 30471 del 18/06/2025, [OSCURATO:PERSONA] edaltro, non mass.).

Va distinta, ovviamente, questa ipotesi da quella – diversa – incui la Corte d’appello non revoca il beneficio, ma ne modifica le modalità diapplicazione, ad esempio subordinandolo a uno degli obblighi previsti dall’art. 165cod. pen.

In tale diverso contesto, la giurisprudenza ha ritenuto, in più occasioni,che non ricorra violazione del divieto di reformatio in peius, perché non si eliminail beneficio ma se ne conformano le modalità (Sez. 2, n. 34727 del 30/06/2022,Pastore, Rv. 283845 – 02; Sez. 6, n. 9063 del 10/01/2023, Maddaloni, Rv. 284337– 01; Sez. 2, n. 30237 del 17/06/2025, Mohamed, Rv. 288544 – 01).

È però unafattispecie diversa da quella che ci occupa, nella quale la Corte di appello hadisposto la totale revoca della sospensione condizionale.6.9.

Applicando questi principi al caso in esame, la conclusione è netta.La Corte di appello di Palermo ha operato nel giudizio di appello, in presenzadel gravame del solo imputato ed ha disposto la revoca di un beneficio concessoin primo grado, così aggravando la posizione dell’appellante.

Questa sequenzaintegra esattamente la fattispecie descritta da Sez. 2, n. 36267/2025,Abdelrahman e dagli arresti successivi.

Ne consegue che la statuizione impugnataviola il divieto di reformatio in peius, perché la revoca del beneficio, anche seoriginariamente illegittimo, non poteva essere pronunciata in assenza diimpugnazione del pubblico ministero.

L’errore della Corte territoriale non stanell’avere riconosciuto l’illegittimità originaria del beneficio, ma nell’avere ritenutodi poterla emendare in appello, fuori dai limiti del devoluto.7.

Pertanto, il motivo di ricorso relativo alla revoca della sospensionecondizionale deve essere considerato fondato.La soluzione corretta, in sede di legittimità, è l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio dellasospensione condizionale della pena, con eliminazione di tale statuizione, restandofermo il resto della decisione di merito.

L’eventuale questione della revocabilità delbeneficio illegittimamente concesso potrà semmai essere posta nelle forme e nellasede proprie dell’esecuzione, secondo il principio delle Sezioni Unite n.36460/2024.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revocadella sospensione condizionale della pena.

Dichiara inammissibile nel resto ilricorso.Così deciso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullarsi senzarinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensionecondizionale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza della Corte di appello di Palermo del 2 dicembre 2025veniva confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Marsala del24 gennaio 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto dall’art.13-bis del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella l. 18 aprile 2017, n. 48, inrelazione all’inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimentoquestorile di divieto di accesso a esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento,corredato dall’ulteriore prescrizione di presentazione presso il Commissariato diP.S. di Marsala nei giorni di venerdì e sabato alle ore 22:30. In particolare, siaddebitava all’imputato di non essersi presentato nelle giornate del 3, 4, 17 e 18dicembre 2021, senza addurre giustificazione.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo, il vizio di violazione dilegge per inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 168 cod. pen. ed ilcorrelato vizio di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto.In sintesi, da un lato, si contesta l’impianto argomentativo della sentenzad’appello, ritenuto illogico, contraddittorio e inadeguato; dall’altro lato, si censurain modo specifico la statuizione con cui la Corte territoriale ha revocato lasospensione condizionale della pena, sostenendo che tale revoca sarebbeavvenuta in violazione del divieto di reformatio in peius, essendo statal’impugnazione proposta dal solo imputato.La prima direttrice del ricorso attiene al vizio di motivazione. Il difensoresostiene che la Corte d’appello sarebbe “incorsa in grave vizio logico nellamotivazione della sentenza impugnata”, aggiungendo che la stessa risulterebbe“palesemente illogica, contraddittoria e non adeguata”. La censura viene formulatacon riguardo all’intero iter argomentativo della decisione. L’argomentazionedifensiva muove dal principio secondo cui la sentenza deve contenere i “necessaripassaggi e le argomentazioni indispensabili al fine di rendere comprensibile l’iterargomentativo seguito”, con riferimento alle ragioni che hanno condottoall’emissione della decisione. A sostegno di tale assunto, il ricorso richiamaprecedenti risalenti di questa Corte (Sez. III, 10 maggio 1990 e 13 agosto 1993),allo scopo di ribadire che la motivazione è viziata non solo quando manchimaterialmente, ma anche quando sia internamente lacunosa e incapace dirispondere alle specifiche doglianze dell’interessato. Sviluppando questapremessa, il ricorso afferma che l’affermazione di responsabilità dell’imputatosarebbe fondata su un “iter logico assai fragile”, svilito da “chiari elementi di segnoopposto”, e che la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] discenderebbe da una“frazionata e contraddittoria utilizzazione della ricostruzione dei fatti”, nonché daun “dibattimento assai fragile e privo di ogni qualsivoglia riscontro giuridico efattuale”. Il lessico utilizzato è volutamente marcato, e mira a sostenere che ladecisione impugnata difetterebbe di quella coerenza e completezza argomentativache sola può rendere legittima la conferma della condanna. Sotto tale profilo, ilricorso non si limita a denunciare una semplice insufficienza di motivazione, maevoca una più grave inidoneità strutturale del ragionamento decisorio, tale datradursi in un vizio radicale dell’iter logico-giuridico. Si legge infatti che il difettodi motivazione “risulta palese” e che la Corte di appello avrebbe utilizzato ilmateriale istruttorio in modo “frazionato” e “contraddittorio”. La censura, dunque,si atteggia come contestazione del modo in cui la Corte territoriale avrebbeselezionato e valorizzato le emergenze del processo, ponendo l’accento non tantosulla mancanza assoluta di apparato motivazionale, quanto sulla sua insufficientetenuta razionale. A questo primo livello, il motivo di ricorso si salda con il richiamoa una consolidata giurisprudenza secondo cui la mancanza di motivazione nonricorre soltanto nel caso di difetto grafico della stessa, ma anche quando leargomentazioni addotte dal giudice siano “prive di completezza in relazione aspecifiche doglianze formulate dall’interessato”. Il ricorso cita, in tal senso,precedenti (quali [OSCURATO:PERSONA]. 21 dicembre 1994, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 15 novembre 1996, Izzi,[OSCURATO:PERSONA]. 10 novembre 1993, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 5 novembre 1993, Molino), al fine disostenere che il giudice di merito ha l’obbligo di confrontarsi puntualmente con imotivi di impugnazione e non può limitarsi a formule generiche o assertive.All’interno della medesima censura motivazionale, il ricorrente introduce unulteriore profilo, relativo al travisamento della prova. Il ricorso richiama infatti lagiurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, lamancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione può esseredesunta anche da altri atti del processo specificamente indicati; in particolare,viene richiamata [OSCURATO:PERSONA]., Sez. VI, 8 luglio 2009, n. 31765. Successivamente, ildifensore menziona una pronuncia più recente – [OSCURATO:PERSONA]. pen., Sez. IV, 14 marzo2024, n. 10665 – per ribadire che il vizio di travisamento della prova può esserededotto in cassazione anche in presenza di “doppia conforme”, purché iltravisamento emerga in maniera macroscopica o di manifesta evidenza. Ilsignificato tecnico di questo passaggio è chiaro: il ricorrente intende prevenirel’obiezione secondo cui, essendovi stata conferma della condanna in appello, laCorte di cassazione non potrebbe riesaminare il merito del compendio probatorio.Egli cerca quindi di ricondurre la doglianza nell’alveo del travisamento manifesto,sostenendo che la non corrispondenza tra motivazione e atti processuali sarebbetale da rendere ammissibile il sindacato di legittimità anche in un contesto didoppia conforme. Tuttavia, va osservato che il ricorso, pur evocando questoprincipio, non sviluppa poi un’indicazione analitica e puntuale degli atti processualidai quali emergerebbe il travisamento, né chiarisce in modo dettagliato qualespecifico dato probatorio sarebbe stato percepito erroneamente dalla Corte diappello. Il riferimento resta, per così dire, programmatico e generale, volto ainquadrare dogmaticamente la censura, ma meno incisivo sul piano della concretadimostrazione del vizio dedotto.Sempre all’interno del ragionamento in tema di motivazione, il ricorsorichiama anche una più recente decisione della Terza Sezione penale (sentenza n.11393 del 19 marzo 2024), secondo la quale la mancanza assoluta di motivazionedella sentenza di primo grado non comporta automaticamente la nullità dellastessa, poiché il giudice d’appello, in virtù dei suoi pieni poteri cognitivi, puòintegrare la motivazione mancante, anche redigendo integralmente la partemotivazionale, secondo quanto già affermato dalle Sezioni Unite n. 3287 del 27novembre 2008, dep. 2009. Questo richiamo ha un valore peculiare. Da un lato, ilricorrente lo inserisce nel quadro generale dei principi sulla motivazione; dall’altrolato, esso sembra implicitamente riconoscere che il giudice d’appello avrebbepotuto colmare eventuali lacune della sentenza di primo grado. Ne discende che,nella prospettazione difensiva, la censura non è tanto rivolta contro un difettooriginario della motivazione del primo giudice, quanto piuttosto contro il fatto chela Corte d’appello, pur potendo farlo, non avrebbe adeguatamente sanato osuperato tali carenze, confermando una decisione ritenuta logicamente fragile.Pertanto, il motivo di ricorso, sotto questo versante, assume la seguentefisionomia: la sentenza impugnata sarebbe viziata perché, anche nella suafunzione integrativa e confermativa rispetto al primo grado, non avrebbe espressoun apparato argomentativo idoneo a giustificare la condanna né a rispondere inmodo adeguato alle doglianze difensive.Il secondo, e più specifico, asse della censura concerne la violazione dilegge in relazione all’art. 168 cod. pen.Il ricorrente reputa “del tutto illogica” la circostanza affermata dalla Cortedi appello di Palermo, secondo cui debba essere revocato il beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso dal giudice di primo grado. Il fulcrodella censura non è solo la motivazione della revoca, ma anzitutto la suacompatibilità giuridica con il sistema dei poteri del giudice d’appello e con il divietodi riforma in peius. Il ricorso sostiene, in particolare, che l’art. 168 cod. pen.prevede che la sospensione condizionale della pena sia revocata di diritto ovverodal giudice dell’esecuzione, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge. Sullabase di tale premessa, la difesa argomenta che, nel caso di specie, la Corte diappello non solo ha revocato il beneficio, ma ha addirittura modificato in peius lasentenza impugnata, malgrado l’appello fosse stato proposto soltantodall’imputato e non dal Procuratore generale o dal pubblico ministero. Il ricorrentemostra, dunque, di collocare la censura su due piani collegati: da un lato, contestala corretta interpretazione dell’art. 168 cod. pen.; dall’altro lato, denuncia laviolazione del principio processuale per cui il giudice di appello non può aggravarela posizione dell’imputato quando manchi un’impugnazione della parte pubblica.La questione viene prospettata come problema di coordinamento tra dirittosostanziale e limiti devolutivi del giudizio di impugnazione.Il ricorso sviluppa poi una più articolata distinzione dogmatica. Secondo ladifesa, il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della penaprevisto dall’art. 168, comma 1, cod. pen. avrebbe natura dichiarativa, con laconseguenza che gli effetti di diritto sostanziale risalirebbero “de iure” al momentoin cui si verifica la condizione di legge, anche prima della pronuncia giudiziale eindipendentemente da essa. In questa prospettiva, il provvedimento di revocasarebbe un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già verificatasi opelegis. Ma, prosegue il ricorso, altra e diversa sarebbe la situazione in cui la revocacomporti una valutazione discrezionale o costitutiva, come nel caso disciplinato dalsecondo comma dell’art. 168 cod. pen. In tale evenienza, il provvedimento nonsarebbe meramente dichiarativo, bensì costitutivo, e proprio per questo la relativavalutazione resterebbe preclusa al giudice d’appello in mancanza di impugnazionedel pubblico ministero. A sostegno di questa tesi, il ricorso richiama le SezioniUnite n. 7551 del 1998, rv. 210798, affermando che, in tale ipotesi, la revocadisposta in appello violerebbe il divieto di reformatio in peius e il principiodevolutivo, ledendo altresì il favor rei. Il passaggio è importante perché dimostrache la difesa non contesta in assoluto il potere di revoca della sospensionecondizionale, ma nega che tale potere possa essere esercitato dal giudice d’appellonel caso concreto, in assenza di impugnazione della parte pubblica, quandol’effetto sfavorevole derivi da una valutazione non puramente ricognitiva maidonea a incidere peggiorativamente sulla posizione del solo appellante.Il ricorso contiene, dunque, anche un profilo di violazione di leggeprocessuale, pur non espressamente rubricato in tali termini. L’argomentodifensivo, infatti, è imperniato sull’assunto che la Corte d’appello, revocando lasospensione condizionale nonostante l’impugnazione del solo imputato, abbiaoltrepassato i limiti devolutivi del giudizio di secondo grado, aggravando lasituazione dell’appellante. Il ricorrente afferma espressamente che“comporterebbe la violazione del divieto di reformatio in peius e del principiodevolutivo il provvedimento di revoca adottato dal giudice di appello, nelprocedimento ordinario come in quello camerale, anche d’ufficio nei casi, come inquello de quo, in cui l’impugnazione è stata effettuata dall’imputato e non dalPubblico Ministero”. In tale prospettiva, la doglianza è chiaramente costruita comecensura avverso l’esercizio di un potere decisorio che, secondo la difesa, nonpoteva essere esercitato in mancanza di specifica devoluzione da parte dellapubblica accusa.3. In data 22 maggio 2026, il Procuratore Generale presso questa Corte hachiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dispostarevoca della sospensione condizionale.Osserva il PG come, più volte, la giurisprudenza ha affermato il potere delgiudice d’appello, anche in assenza di impugnazione del P.M., di revocare lasospensione condizionale concessa in presenza della causa ostativa di cui alcomma quarto dell’art. 164 cod. pen. trattandosi di pronuncia di naturadichiarativa, avendo riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono opelegis (tra le tante, Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Rv. 272429– 01). Si è tuttaviaprecisato (Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022, Rv. 283712 – 01) che, noncontenendo la disciplina relativa al processo di cognizione alcuna disposizione cheautorizza la revoca di ufficio della sospensione condizionale, ma anzi escludendo,all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., la revoca di benefici nel caso di appello delsolo imputato, il potere di revoca di ufficio dei benefici, nel caso in questione, deveritenersi esercitabile negli stessi casi in cui potrebbe essere fatto valere dal giudicedell'esecuzione, per evidenti ragioni di economia processuale: dunque, in linea conquanto affermato dalle Sezioni Unite per la revoca in executivis (sentenza n. 37345del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01), la revoca in sede di appello presupponeche la causa ostativa non fosse nota al giudice della cognizione. Nel caso in esame,il giudice d’appello non ha chiarito se la individuata causa ostativa fosse nota algiudice di primo grado (che in sentenza affermava che l’imputato non aveva maigoduto in precedenza del beneficio), ma in ogni caso la revoca d’ufficio deveritenersi non consentita, a termini della sentenza delle Sezioni Unite n. 36460 del30/05/2024, Zangari. In specie, le Sezioni Unite, nel ritenere legittima la revoca,in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazionedell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota algiudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investitodell'impugnazione sul punto, hanno ritenuto precluso al giudice d’appello il poteredi revoca d'ufficio. Ciò in ossequio al principio devolutivo, derogato nei soli casiprevisti dalla legge, non rilevando la natura meramente dichiarativa delprovvedimento né la possibilità di revoca comunque riconosciuta al giudicedell’esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste didiscussione orale, è parzialmente fondato.2. Ai fini di una migliore intelligibilità dell’impugnazione, soprattutto allaluce dei plurimi profili di vizio motivazionale denunciati, è opportuna una sinteticaricognizione della vicenda processuale.3. Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, ha giudicato HafsiJasem per la violazione dell’art. 13-bis d.l. n. 14/2017, contestata in continuazioneex art. 81 cod. pen., per avere trasgredito il provvedimento del Questore diTrapani del 14 ottobre 2021, successivamente convalidato dal Tribunale diTrapani, omettendo di presentarsi presso il Commissariato di P.S. di Marsala inquattro specifiche giornate di venerdì e sabato del dicembre 2021. Il processo èpervenuto al dibattimento a seguito di opposizione a due decreti penali dicondanna; i due procedimenti sono stati poi riuniti, poiché pendenti nello stessostato e grado, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. Nel corsodell’istruzione sono stati escussi i testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],appartenenti al Commissariato di Marsala, ed è stata inoltre acquisita, con ilconsenso della difesa, la documentazione di polizia relativa alle singoletrasgressioni. Il Tribunale dà conto anche del fatto che, a seguito di mutamentodel giudice, il procedimento è stato “reincardinato”, con utilizzabilità degli attiistruttori già compiuti previo assenso delle parti. Questa parte della motivazione,sebbene sintetica, è tuttavia sufficiente a chiarire la genesi processuale del giudizioe la base probatoria sulla quale il primo giudice ha fondato la decisione. [OSCURATO:PERSONA] registra nullità, inutilizzabilità patologiche o vizi nella formazione delcompendio probatorio, affermando espressamente che gli elementi acquisiti erano“certamente utilizzabili ai fini della decisione”.Il fulcro della motivazione di primo grado è costituito dalla ricostruzione, informa lineare, di tre nuclei fattuali essenziali: a) l’esistenza del provvedimentoquestorile; b) la sua notifica all’imputato; c) la successiva inosservanza, da partedello stesso, dell’obbligo di presentazione. Il Tribunale afferma, in particolare, chein data 14 ottobre 2021 il Questore di Trapani ha emesso nei confrontidell’imputato il provvedimento ex art. 13-bis l. n. 48/2017, recante il “divieto peranni due di accedere e di stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizipubblici e dei locali di pubblico intrattenimento” situati in specifiche zone delComune di Marsala. Con il medesimo atto era stata imposta, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 4, la prescrizione di presentarsi nei giorni di venerdì e sabato alle ore22:30 presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Marsala. Il provvedimento erastato notificato all’imputato il 18 ottobre 2021, con contestuale iniziodell’esecuzione. Nei giorni 3 e 4 dicembre 2021, nonché 17 e 18 dicembre 2021,[OSCURATO:PERSONA] “si sottraeva, senza addurre alcuna giustificazione, all’obbligo dipresentazione”, circostanza desunta sia dalle deposizioni testimoniali, sia dalleannotazioni di servizio. Il Tribunale valorizza dunque un impianto probatorioformato da prova documentale (provvedimento questorile, verbale dinotifica/sottoposizione, annotazioni di servizio) e prova dichiarativa (escussionedegli operatori di polizia che avevano constatato le assenze). La motivazione nonmostra fratture logiche interne: il giudice individua il presupposto normativo dellamisura, la sua piena conoscenza da parte dell’imputato e la concreta violazionedelle prescrizioni.3.1. La sentenza di primo grado non dedica un paragrafo autonomo eanalitico alla confutazione delle difese, ma è comunque possibile ricostruire inmodo preciso le ragioni per le quali esse sono state implicitamente esostanzialmente disattese.In primo luogo, il Tribunale reputa piena la prova dell’elemento oggettivo,ritenendo convergenti e univoche le risultanze istruttorie. Il passaggio centraledella motivazione è il seguente: la “disamina critica del compendio probatorioconvince, al di là di ogni ragionevole dubbio, della penale responsabilità di HafsiJasem”, poiché dalle prove “è possibile dedurre con certezza logico-giuridica” sial’esistenza del DASPO urbano con obbligo di presentazione, sia la sua notifica, siale quattro omissioni contestate.In secondo luogo, il Tribunale esclude che vi siano elementi idonei asorreggere una diversa ricostruzione dei fatti, affermando espressamente che“l’imputato non ha offerto elementi che consentano una ricostruzione dei fattidiversa e alternativa rispetto a quella prospettata dall’accusa”. Questa fraseriveste un ruolo decisivo, perché mostra che il primo giudice ha ritenuto nonsoltanto attendibile il quadro accusatorio, ma anche priva di consistenza unaeventuale versione alternativa.In terzo luogo, sul piano giuridico, il Tribunale scompone la fattispecie neisuoi elementi costitutivi, individuando: (i) il presupposto giuridico nellasottoposizione alla misura di prevenzione del DASPO urbano; (ii) l’elementomateriale nella violazione degli obblighi prescritti nel provvedimento; (iii)l’elemento soggettivo nella conoscenza del decreto applicativo e nella volontà diporre in essere comportamenti contrari alle prescrizioni. Con ciò il primo giudicemostra di avere considerato il reato perfettamente integrato sia sul pianomateriale sia su quello soggettivo: la volontarietà della condotta è desunta dallaconoscenza del provvedimento e dalla ripetizione delle omissioni, rimaste prive digiustificazione.3.2. Accertata la responsabilità, il Tribunale nega le attenuanti generiche,richiamando “l’assenza di dati idonei a mitigare il complessivo disvalore del fatto”,ma riconosce il vincolo della continuazione fra le quattro condotte in ragione dellaloro “omogeneità e contiguità temporale” e dell’“unicità della determinazionevolitiva”. Quanto alla pena, il giudice ritiene equa la sanzione finale di mesi 9 direclusione ed euro 10.000 di multa, determinandola secondo il regime edittaleanteriore alla modifica introdotta dal d.l. n. 123/2023 (pena base di mesi 6 direclusione ed euro 8.200 di multa per la prima violazione; aumento ex art. 81 cod.pen. di un mese di reclusione ed euro 600 per ciascuna delle tre violazionisuccessive). Infine, il Tribunale concede la sospensione condizionale della pena,valorizzando il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non ne aveva mai beneficiato e soprattuttola “giovanissima età del condannato (18 anni) all’epoca dei fatti”.4. La Corte di appello di Palermo dà atto che l’imputato ha propostoimpugnazione chiedendo, in via principale, l’assoluzione, sostenendo che non visarebbe prova del fatto che egli non si fosse recato presso il Commissariato in unorario diverso da quello considerato dagli operanti. In via subordinata, ha chiestol’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto,lamentando la mancata motivazione del Tribunale sul punto, e ha infine insistitoper il riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Già questaricostruzione è significativa, la Corte d’appello delimita il thema decidendum echiarisce che non sono contestati i “fatti storici” in sé, ma piuttosto la sufficienzadella prova quanto alla loro verifica e, sul piano giuridico, l’applicabilità della causadi non punibilità e del beneficio.La Corte territoriale dichiara l’appello infondato e, sul piano ricostruttivo,richiama il “rapporto di mutua integrazione” tra sentenza di primo e secondogrado, rinviando alla sentenza impugnata in ordine alle circostanze noncontroverse. Si tratta di una formula tipica delle sentenze di conferma, cheesprime il principio secondo cui, in presenza di doppia conforme, le motivazionidelle due decisioni si saldano in un unico percorso argomentativo.4.1. Quanto al motivo principale di merito, la Corte lo respinge osservandoche dagli atti “si desume inequivocabilmente” che l’appellante, nei giornicontestati, “non si è presentato per la firma e non ha avvertito telefonicamentedel suo impedimento né per altre vie”. Il punto essenziale è che i testi escussihanno precisato che il turno di servizio copriva la fascia dalle ore 19:00 alle ore00:00; pertanto, se [OSCURATO:PERSONA] si fosse effettivamente presentato in un orario diversoda quello puntualmente indicato nel provvedimento, la sua firma sarebbe rimastaannotata. La Corte valorizza proprio la mancanza di qualsiasi annotazione dipresenza, che rende implausibile la tesi difensiva. La motivazione di appello,dunque, interviene esattamente sul punto debole lamentato dalla difesa: non silimita a richiamare il primo grado, ma spiega perché l’ipotesi alternativa –presentazione in orario diverso – non trovi alcun riscontro. La Corte ribadiscealtresì che le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e le annotazioni di P.G. cristallizzanola mancata presentazione per il 3 e 4 dicembre; analogamente, il teste [OSCURATO:PERSONA] e leulteriori annotazioni attestano l’omessa presentazione del 17 e 18 dicembre,nonché l’assenza di qualsivoglia giustificazione. Sotto il profilo soggettivo, la Cortesottolinea che l’appellante “ben conosceva” il provvedimento del Questore,avendolo ricevuto in notifica, e che dunque il reato contestato deve ritenersiintegrato. La motivazione è qui essenziale ma giuridicamente sufficiente, poichécollega la consapevolezza dell’obbligo alla volontaria omissione dellapresentazione.4.2. La Corte affronta poi il motivo subordinato relativo all’art. 131-bis cod.pen.Richiama espressamente la giurisprudenza delle Sezioni Unite, inparticolare Sez. U, 25 febbraio 2016, n. 13681, Tushaj, secondo cui il giudizio sullaparticolare tenuità richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta,da condurre alla luce dei parametri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., epostula comunque che la condotta non sia abituale. Applicando tale principio alcaso concreto, la Corte ritiene dirimente il dato dell’abitualità della condotta,osservando che dal certificato del casellario giudiziale dell’appellante risultano“innumerevoli precedenti per fatti analoghi”, commessi sia prima sia dopo i fattiper cui si procede. Da ciò fa discendere l’integrazione del presupposto ostativoall’applicazione dell’istituto. La motivazione, sotto questo profilo, è chiara:l’esclusione dell’art. 131-bis cod. pen., non dipende tanto dall’offensività astrattadel reato o dal numero delle condotte qui giudicate, quanto dal profilo soggettivo-criminologico dell’imputato, desunto dai precedenti specifici e seriali.4.3. La parte più delicata della sentenza d’appello è certamente quellarelativa alla revoca della sospensione condizionale concessa in primo grado. LaCorte osserva che l’appellante “non può fruire del beneficio”, avendone giàusufruito “per più di due volte”, e quindi revoca la sospensione concessa dalTribunale. Per giustificare tale statuizione, la Corte richiama un articolato percorsogiurisprudenziale. In primo luogo, cita le Sezioni Unite n. 7551 del 1998, secondocui la revoca prevista dall’art. 168, primo comma, cod. pen. ha natura dichiarativa:gli effetti sostanziali della revoca si producono ope legis al verificarsi della relativacondizione, sicché il provvedimento giudiziale ha funzione meramente ricognitivae, proprio per questo, può essere adottato anche dal giudice di appello senzaviolare il divieto di reformatio in peius, quand’anche l’impugnazione sia stataproposta dal solo imputato.In secondo luogo, la Corte richiama le pronunce di legittimità che estendonotale qualificazione anche alla revoca di cui all’art. 168, terzo comma, cod. pen.,relativa alla sospensione condizionale concessa in violazione dell’art. 164, quartocomma, cod. pen., e cioè in presenza di cause ostative. In tal senso cita [OSCURATO:PERSONA].,Sez. 5, n. 40466 del 27 settembre 2002, Rv. 225699 e [OSCURATO:PERSONA]., Sez. 1, n. 20293dell’8 maggio 2008, Rv. 239996, affermando che anche questa revoca avrebbenatura dichiarativa e potrebbe dunque essere rilevata dal giudice di appello anched’ufficio, senza necessità di impugnazione del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] quindi confermando nel resto la sentenza di primo grado, condannandol’imputato alle ulteriori spese processuali e revocando il beneficio dellasospensione condizionale.5. Tanto premesso, i motivi di ricorso che denunciano mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto dellaresponsabilità non appaiono fondati.5.1. Il ricorso utilizza formule ampie (“iter logico fragile”, “dibattimentoprivo di riscontri”, “utilizzazione frazionata e contraddittoria della ricostruzione deifatti”), ma non indica in modo specifico quale prova decisiva sarebbe statatravisata, né quale atto processuale – specificamente individuato – imporrebbeuna conclusione opposta. In altre parole, il ricorso sembra contestare il significatomacroscopico sulla prova stessa (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, nonmass.; Sez. 6, n. 32389 del 26/04/2019, Leto, non mass.; Sez. 6, n. 38502 del08/06/2018, Camba, non mass.; Sez. 3, n. 7709 del 11/01/2018, Armand, nonmass.; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406 – 01; Sez. 1, n.47326 del 16/03/2017, Martino, non mass.).La giurisprudenza di legittimità, anche quella richiamata nel ricorso, èchiara nel delimitare il perimetro del travisamento deducibile ex art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen.: esso ricorre quando la motivazione utilizza una provainesistente, o attribuisce ad un atto un contenuto incontestabilmente diverso daquello reale, o omette la valutazione di una prova decisiva, ma non quando ilricorrente proponga semplicemente una diversa lettura del materiale probatorio.In presenza di doppia conforme, poi, il vizio è deducibile solo in presenza di unanon corrispondenza macroscopica ed evidente tra motivazione e compendioacquisito. Il richiamo, nel ricorso, a [OSCURATO:PERSONA]. Sez. IV, n. 10665 del 2024 e allagiurisprudenza sul travisamento, non aiuta la difesa, perché quel principio ècorretto in astratto ma non risulta specificamente calato nel caso concreto con lanecessaria puntualità.5.2. La Corte d’appello ha poi motivato espressamente il rigetto dellarichiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., facendo leva su Sez. U, 25febbraio 2016, n. 13681, Tushaj, e cioè sul principio secondo cui il giudizio sullaparticolare tenuità esige una valutazione congiunta delle modalità della condotta,del grado della colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo, ma presupponein ogni caso che il comportamento non sia abituale. La Corte ha ritenuto dirimente,nel caso di specie, il dato dell’“abitualità”, rilevando che dal certificato del casellarioemergevano innumerevoli precedenti per fatti analoghi, anteriori e posteriori aifatti per cui si procede. Questo richiamo è pienamente pertinente al caso in esame.La sentenza Tushaj non riguarda il DASPO urbano, ma definisce i criteri generalidi applicabilità dell’art. 131-bis c.p. a tutte le fattispecie che rientrino nei limitiedittali, ponendo al centro il requisito della non abitualità; pertanto, la suautilizzazione da parte della Corte d’appello è metodologicamente corretta. Laspecifica ragione ostativa addotta dalla Corte – precedenti analoghi numerosi – èperfettamente coerente con la struttura normativa dell’istituto.Anche su questo punto il ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato legittimamente il proprio potere integrativo dellamotivazione e ha individuato una ragione ostativa di immediata evidenzanormativa. La censura difensiva, per poter aspirare all’accoglimento, avrebbedovuto dimostrare l’inesattezza del dato desunto dal casellario o la sua irrilevanzarispetto al concetto di abitualità, ma nulla di tutto ciò emerge dal ricorso allegato.6. Venendo al tema centrale, relativo alla revoca del beneficio dellasospensione condizionale della pena. Qui si registra la più netta divaricazione trale due sentenze. Il Tribunale aveva concesso la sospensione condizionale facendoleva sulla giovanissima età del condannato e sul presupposto che egli non neavesse mai beneficiato. La Corte d’appello, invece, ha affermato che l’imputato neaveva già fruito “per più di due volte” e, per tale ragione, ha revocato il beneficioconcesso in primo grado. Si tratta, dunque, non di una mera conferma, ma di unamodifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio.La Corte di Palermo ha richiamato, in primo luogo, Sez. Un., 8 aprile 1998,n. 7551, Rv. 210798, secondo cui la revoca ex art. 168, primo comma, cod. pen.ha natura dichiarativa: gli effetti sostanziali della revoca si producono ope legis alverificarsi della condizione, con la conseguenza che il provvedimento del giudiceha funzione meramente ricognitiva; ne deriva che il giudice d’appello può revocareil beneficio anche se l’impugnazione è stata proposta dal solo imputato, senzaviolare il divieto di reformatio in peius. Questo precedente è pertinente, ma solocon riferimento alle ipotesi di revoca ex primo comma dell’art. 168 cod. pen., cioèa quelle chiaramente fondate su un effetto legale automatico. La Corte d’appelloha poi richiamato [OSCURATO:PERSONA]., Sez. V, 27 settembre 2002, n. 40466, Rv. 225699 e [OSCURATO:PERSONA].,Sez. I, 8 maggio 2008, n. 20293, Rv. 239996, affermando che anche la revoca dicui all’art. 168, terzo comma, cod. pen. – quella conseguente alla concessione delbeneficio in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. – avrebbe naturadichiarativa e potrebbe quindi essere adottata anche d’ufficio dal giudice d’appello,senza violare il divieto di reformatio in peius.6.1. È questo, dunque, il punto nel quale il ricorso presenta il maggiorecoefficiente di fondatezza. Il difensore censura la revoca osservando che la Cortedi appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, ha peggiorato laposizione del solo appellante, così violando il divieto di reformatio in peius e ilprincipio devolutivo. La doglianza è tecnicamente seria, perché la revoca delbeneficio non è una statuizione neutra: incide in modo immediato e sfavorevolesull’effettività della pena.6.2. La questione non è del tutto pacifica neppure sul piano sistematico. Èvero che l’orientamento richiamato dalla Corte d’appello tende a qualificare come“dichiarativa” anche la revoca ex terzo comma, ma questa estensione non èimmune da obiezioni: la revoca connessa alla erronea concessione del beneficioper superamento dei limiti di cui all’art. 164, quarto comma, cod. pen. si collocain un’area meno lineare rispetto alla revoca di diritto ex primo comma, e il suoesercizio in appello, in assenza di gravame del P.M., entra in tensione con ilprincipio di cui all’art. 597 cod. proc. pen. e con il favor impugnationis dell’imputatounico appellante. La censura difensiva, dunque, non è affatto meramenteassertiva.A rafforzare la percezione della delicatezza del tema vi è anche lagiurisprudenza più recente che, pur non vertendo esattamente sulla medesimafattispecie, mostra una rinnovata attenzione ai limiti della revoca ex art. 168, terzocomma, cod. pen. una volta che il beneficio si sia consolidato o quando si ponganoproblemi di compatibilità con il quadro delle preclusioni processuali. In particolare,la Cassazione ha affermato che il giudice dell’esecuzione non può revocare lasospensione condizionale ex art. 168, terzo comma, cod. pen. una volta maturatal’estinzione del reato ex art. 167 cod. pen., trattandosi di beneficio ormaiconsolidato (Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Marchianò, Rv. 286411 – 01):segnale, questo, che la materia non può essere trattata in modo interamentemeccanico. Il precedente non risolve direttamente la vicenda qui scrutinata, maconferma che il tema non è privo di complessità.6.3. Orbene, come anticipato, la Corte di appello ha fondato la revoca delbeneficio su un orientamento risalente, richiamando Sez. 5, n. 40466 del 27settembre 2002, Rv. 225699, nonché Sez. 1, n. 20293 dell’8 maggio 2008, Rv.239996, sulla revoca correlata all’illegittima concessione del beneficio in presenzadi cause ostative di cui all’art. 164, quarto comma, cod. pen.Questa costruzione, però, non è più la linea interpretativa oggi prevalentequanto al giudizio di appello. Il dato decisivo è la sentenza Sez. 2, n. 36267 del 9ottobre 2025, Abdelrahman, Rv. 288881-01, massimata nel senso che “in tema digiudizio di appello, viola il divieto di ‘reformatio in peius’ la revoca del beneficiodella sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso, disposta inassenza di impugnazione del pubblico ministero, comportando la lesione delprincipio devolutivo e di quello del ‘favor rei’”. Ne discende che la motivazione dellaCorte di appello di Palermo, nella parte in cui ritiene consentita la revoca officiosadel beneficio pur in assenza di gravame del P.M., si pone in contrasto con il piùrecente orientamento di legittimità. La sua base argomentativa, pur storicamenteesistente, risulta quindi superata nella specifica materia del giudizio d’appello.6.4. La conclusione cui perviene la sentenza Abdelrahman è, del resto,fortemente radicata nel testo normativo. L’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.prevede espressamente che, quando appellante è il solo imputato, il giudice nonpuò “irrogare una pena più grave”, “applicare una misura di sicurezza nuova o piùgrave” né “revocare benefici”. La formulazione è inequivoca e non distingue trabeneficio legittimamente o illegittimamente concesso. Il limite è strutturato comeregola di cognizione e di esito del giudizio di gravame, funzionale a evitare chel’esercizio del diritto di impugnazione da parte dell’imputato si traduca in unpeggioramento della sua posizione processuale e sostanziale. In questaprospettiva, il principio affermato dalla sentenza Abdelrahman non introduce unasoluzione eccezionale, ma valorizza la lettera dell’art. 597 cod. proc. pen. e il suosignificato sistematico. La revoca della sospensione condizionale, quand’anche ilbeneficio fosse stato originariamente concesso in violazione dell’art. 164, quartocomma, cod. pen., comporta pur sempre l’eliminazione di un trattamento di favorericonosciuto in primo grado; perciò, essa realizza, sul piano degli effetti, unareformatio in peius, salvo che vi sia stata impugnazione del pubblico ministero.6.5. La sentenza d’appello richiama le Sezioni Unite n. 7551/1998. Talerichiamo non è, in assoluto, arbitrario: quelle Sezioni Unite riguardano il tema dellarevoca della sospensione condizionale e affermano la natura dichiarativa delprovvedimento in determinate ipotesi di revoca di diritto. Tuttavia, quelprecedente non può essere considerato oggi decisivo per il caso in esame, per dueragioni. La prima è che il principio del 1998 era centrato sulla revoca di diritto dicui all’art. 168, primo comma, cod. pen., cioè su ipotesi nelle quali la caducazionedel beneficio è ricollegata direttamente dalla legge al verificarsi di una condizionetipizzata. Il caso oggi in discussione, invece, non riguarda la revoca per nuovoreato sopravvenuto o per mancato adempimento di obblighi, ma la revoca delbeneficio illegittimamente concesso in primo grado per preesistenza di causeostative ex art. 164, quarto comma, cod. pen. In tale ambito, il tema dellacompatibilità con il divieto di reformatio in peius si pone in modo diverso e piùstringente. La seconda ragione è che la sentenza Abdelrahman, essendo piùrecente e specificamente calibrata sul giudizio di appello, affronta proprio il nodoche qui rileva: non la revocabilità “in sé” del beneficio illegittimamente concesso,ma la possibilità di operarla nel giudizio di gravame, in difetto di impugnazione delpubblico ministero. È dunque questo il precedente oggi più pertinente.6.6. E’ ben vero che recentemente le Sezioni Unite penali (Sez. U, n. 36460del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 – 01), hanno affermato il principio di dirittosecondo cui “è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensionecondizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod.pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota aquello d’appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l’impugnazione”. Dettasentenza è rilevante, ma non dirimente per il problema oggi in esame, perchériguarda una diversa sede processuale: non il giudizio di appello, bensì la faseesecutiva. Le Sezioni Unite hanno cioè risolto il contrasto sulla possibilità per ilgiudice dell’esecuzione di revocare il beneficio illegittimamente concesso in primogrado, ove il punto non fosse stato devoluto in appello, affermando la legittimitàdi tale revoca in executivis.In ogni caso la revoca d’ufficio deve ritenersi non consentita, a termini dellarichiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 36460 del 30/05/2024, Zangari. Inspecie, le Sezioni Unite, nel ritenere legittima la revoca, in sede esecutiva, dellasospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, commaquarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo gradopur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, hannoritenuto precluso al giudice d’appello il potere di revoca d'ufficio. Ciò in ossequioal principio devolutivo, derogato nei soli casi previsti dalla legge, non rilevando lanatura meramente dichiarativa del provvedimento né la possibilità di revocacomunque riconosciuta al giudice dell’esecuzione.6.7. Proprio questa precisazione, a ben vedere, rafforza la tesi difensiva nelpresente procedimento: se il beneficio illegittimamente concesso può essererimosso in sede esecutiva, ciò non implica affatto che possa essere revocato inappello in violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Le due questioni sonodistinte. Il potere del giudice dell’esecuzione si muove in un ambito diverso,governato dall’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e da una logica di rimozionedell’erronea concessione del beneficio fuori dal perimetro dei limiti devolutividell’appello. Nel giudizio di gravame, invece, opera direttamente il divieto di revocadei benefici in assenza di impugnazione del P.M. In altri termini, le Sezioni Uniten. 36460/2024 dicono che il beneficio illegittimo può essere revocato in executivis;Sez. 2, n. 36267/2025, Abdelrahman afferma che esso non può essere revocatoin appello se manca l’impugnazione del pubblico ministero. I due principi non sonoin contraddizione: si collocano su piani processuali diversi e, anzi, risultanoperfettamente componibili.6.8. La tendenza giurisprudenziale più recente è più rigorosa in tema direformatio in peius con riguardo alla revoca del beneficio in appello. Oltre allasentenza Abdelrahman, risultano altri arresti che si muovono nella medesimadirezione e che hanno annullato la revoca della sospensione condizionale dispostad’ufficio dalla Corte d’appello in assenza di impugnazione del P.M. (Sez. 3, n.22603 del 20/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 5, n. 39750 del09/10/2025, Filippelli, non mass.; Sez. 5, n. 30471 del 18/06/2025, [OSCURATO:PERSONA] edaltro, non mass.). Va distinta, ovviamente, questa ipotesi da quella – diversa – incui la Corte d’appello non revoca il beneficio, ma ne modifica le modalità diapplicazione, ad esempio subordinandolo a uno degli obblighi previsti dall’art. 165cod. pen. In tale diverso contesto, la giurisprudenza ha ritenuto, in più occasioni,che non ricorra violazione del divieto di reformatio in peius, perché non si eliminail beneficio ma se ne conformano le modalità (Sez. 2, n. 34727 del 30/06/2022,Pastore, Rv. 283845 – 02; Sez. 6, n. 9063 del 10/01/2023, Maddaloni, Rv. 284337– 01; Sez. 2, n. 30237 del 17/06/2025, Mohamed, Rv. 288544 – 01). È però unafattispecie diversa da quella che ci occupa, nella quale la Corte di appello hadisposto la totale revoca della sospensione condizionale.6.9. Applicando questi principi al caso in esame, la conclusione è netta.La Corte di appello di Palermo ha operato nel giudizio di appello, in presenzadel gravame del solo imputato ed ha disposto la revoca di un beneficio concessoin primo grado, così aggravando la posizione dell’appellante. Questa sequenzaintegra esattamente la fattispecie descritta da Sez. 2, n. 36267/2025,Abdelrahman e dagli arresti successivi. Ne consegue che la statuizione impugnataviola il divieto di reformatio in peius, perché la revoca del beneficio, anche seoriginariamente illegittimo, non poteva essere pronunciata in assenza diimpugnazione del pubblico ministero. L’errore della Corte territoriale non stanell’avere riconosciuto l’illegittimità originaria del beneficio, ma nell’avere ritenutodi poterla emendare in appello, fuori dai limiti del devoluto.7. Pertanto, il motivo di ricorso relativo alla revoca della sospensionecondizionale deve essere considerato fondato.La soluzione corretta, in sede di legittimità, è l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio dellasospensione condizionale della pena, con eliminazione di tale statuizione, restandofermo il resto della decisione di merito. L’eventuale questione della revocabilità delbeneficio illegittimamente concesso potrà semmai essere posta nelle forme e nellasede proprie dell’esecuzione, secondo il principio delle Sezioni Unite n.36460/2024. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revocadella sospensione condizionale della pena. Dichiara inammissibile nel resto ilricorso.Così deciso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessio [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23009/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris