CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 42434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 582 e 612, comma 2, cod. pen. commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il secondo motivo, con il quale si eccepisce l'omesso rilievo della estinzione dei reati ascritti all'imputato per prescrizione, maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (in data 9 giugno 2021), è manifestamente infondato, perché il termine massimo di prescrizione, considerata la sospensione per giorni 350, dal 25 maggio 2016 al 10/5/2017, per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere penali italiana, è venuto a scadere il 6 agosto 2021; - che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura - anche sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (in maniera, quindi, già di per sé inammissibile, stante quanto disposto da Sezioni Unite Filardo, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027) - l'operata valutazione delle prove dichiarative (in particolare, quanto all'apprezzamento del contenuto delle dichiarazioni delle parti offese) e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, è affidato a doglianze generiche (pure con riguardo al profilo dell'invocata scriminate della legittima difesa), in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pag.3, della sentenza impugnata), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di travisamenti debitamente dedotti in ottemperanza all'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020 - dep. 15/02/2021, Rv. 280419; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Rv. 241023), e, comunque, in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il terzo motivo di ricorso, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi richiamo all'irrogazione della pena in misura di poco superiore al minimo edittale, quanto al più grave reato di cui all'art. 582 cod. pen. e all'esiguo aumento per la continuazione, quanto al delitto di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., della sentenza di primo grado e al riferimento all'intensità del dolo e alla reiterazione dei colpi contenuto nella sentenza di secondo grado], e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (in riferimento ai gravi e reiterati precedenti penali annoverati dall'imputato e alla gravità del fatto vedasi pag. 4, ultimo capoverso della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il