CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06590/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli dell'11.8-[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento dell'11.8-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed ha invece parzialmente accolto quello di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del GIP che, in data 15.7.2021, aveva disposto, nei loro confronti, la misura cautelare della custodia in carcere ravvisando gravi indizi di colpevolezza in relazione ai fatti di reato di cui ai capi 10) e 11) per il primo e ai capi 1), 3), 5) e 10) della provvisoria incolpazione per il Russo; in particolare, respinto integralmente il ricorso dello Schiavo, il Tribunale ha annullato la ordinanza custodiale emessa nel confronti del Russo limitatamente al capo 5) confermandola tuttavia per gli altri capi ed anche per quanto riguarda la misura; 2. ricorre per cassazione il difensore del Russo lamentando: 2.1 capo 3): motivazione mancante, contraddittoria o apparente - erronea applicazione della legge penale; omessa e non corretta valutazione di doglianze specificamente articolate nella memoria e nelle richieste difensive; travisamento della prova; capo 10): incongruità dell'apparato logico argonnentativo del testo del provvedimento impugnato che, sullo specifico punto, appare mancante dei contenuti minimi idonei a conferire coordinazione ai passaggi logici della prognosi di gravità indiziaria; capo 1): motivazione apparente ed incongruità dell'apparato logico argomentato del testo del provvedimento impugnato che si rivela, sul punto, mancante dei contenuti minimi volti a conferire coordinazione ai passaggi logici della prognosi di gravità indiziaria: premesse considerazioni circa la natura del controllo di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti cautelari, rileva, infatti, quanto alla tentata rapina di cui al capo 3), commessa in Pagani il 16.7.2018, che il provvedimento impugnato manca di pregio logico giuridico rispetto a quanto la difesa aveva lamentato circa la non punibilità del fatto in considerazione dell'inesistenza dell'oggetto materiale dell'azione predatoria, dell'inidoneità del tentativo posto in essere in un momento di tempo e di luogo in cui ciò era prevedibile, della non configurabilità della fattispecie delittuosa per difetto degli elementi costitutivi dell'illecito non avendo il ricorrente posto in essere condotte violente o minatorie nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo di imputazione; segnala che il Tribunale, a fronte della pluralità di questioni devolute, si è limitato a segnalare che non si era in presenza del c.d. reato "impossibile"; osserva che la difesa aveva tuttavia anche segnalato che la inesistenza pur occasionale dell'oggetto realizza comunque un tentativo inidoneo come tale riconoscibile dagli agenti con valutazione "ex ante" atteso che il trasportatore si era recato in una officina non potendo perciò trasportare il carico di tabacchi; sottolinea il travisamento della prova in cui sono incorsi in giudici di merito nell'affermare che la merce era già stata consegnata, circostanza non evincibile dagli atti; evidenzia, ancora, come nella memoria difensiva fosse stato dedotto che, alla luce della stessa denunzia del Mastellone, non emergevano gli estremi della violenza o della minaccia come peraltro desumibile dalla stessa lettura del capo di imputazione e dallo stesso tenore della denuncia della persona offesa; segnala che, su questi aspetti, la ordinanza risulta priva di motivazione; quanto ai capi 10) e 1): rileva che la difesa aveva segnalato come in alcun modo dalla captazione delle 19.36 del 20.11.2018 potesse evincersi la partecipazione concorsuale del ricorrente all'episodio in questione; rileva infatti che il tenore della conversazione non consente di evincere la responsabilità del Russo se non in forza di una vera e propria presupposizione e di una valutazione di natura personalistica; segnala che non emergono, dal provvedimento impugnato, gli elementi per concludere nel senso che la conversazione fosse riferita alla vicenda descritta al capo 10) della rubrica provvisoria; rileva che analoghe considerazioni valgono per il capo 1) ove il Tribunale è pervenuto alla conferma della diagnosi di gravità indiziaria per la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale; segnala che il provvedimento impugnato si limita a rinviare al contenuto delle captazioni riportate nel titolo cautelare originario quale la intercettazione del 31.1.2019 senza tuttavia argomentare sul perché dal commento dei protagonisti circa l'arresto del ricorrente sarebbe evincibile il suo stabile contributo al sodalizio; 3. il PG aveva trasmesso la requisitoria scritta dove aveva concluso per la inammissibilità del ricorso: premesse considerazioni di carattere generale circa i presupposti per la integrazione del delitto tentato, aveva osservato che le censure articolate dalla difesa si risolvono in una indebita rivisitazione degli episodi oggetto della contestazione provvisoria e degli elementi valorizzati dai giudici della cautela in ordine alla identificazione dell'odierno ricorrente che il Tribunale ha tuttavia esposto in termini pienamente logici e non contraddittori con particolare riferimento al capo 3) che aveva consentito di risalire al ricorrente con diagnosi confortata dagli esiti delle perquisizioni eseguite nella sua abitazione ed in cella; aveva sottolineato come la ordinanza impugnata abbia correttamente motivato, in diritto, sulla dedotta inidoneità del tentativo; aveva richiamato, inoltre, la motivazione del provvedimento quanto alla correttezza della diagnosi di partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso di cui al capo 1); aveva concluso, in definitiva, per la inammissibilità del ricorso alla luce dei criteri informatori che soprintendono al controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari personali; 5. la difesa ha a sua volta trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo, dal canto suo, sull'accoglimento del ricorso e contestando le considerazioni svolte dal PG in quanto a suo avviso astratte dalla vicenda processuale in esame; ribadisce come il ricorso abbia avuto ad oggetto non già la rivisitazione del compendio indiziario ma la carenza di motivazione sui temi devoluti con il gravame di merito, la non corretta qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza di cause di non punibilità ; sottolinea che il ricorso ha inteso devolvere alla Corte la valutazione della tenuta logico-giuridica del provvedimento in merito alle implicazioni legate alla inesistenza dell'oggetto della condotta predatoria di cui al capo 3); evidenzia, ancora, come l'ordinanza non abbia dato conto delle ragioni per le quali nel caso di specie non potesse ritenersi la ipotesi del reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, l'inidoneità dell'azione ovvero un un tentativo non punibile; ribadisce, ancora, come nel caso di specie lo stesso trasportatore non avesse riferito di condotte violente o minacciose; quanto agli altri profili, contesta la diagnosi di specificità del ricorso formulata dal PG ribadendo come la ordinanza impugnata si affidi ad un argomentare stereotipato e meramente formale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha vagliato il ricorso per riesame proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del GIP che aveva disposto, nei suoi confronti, la misura cautelare della custodia in carcere ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in relazione ai fatti di reato di cui ai capi 1), 3), 5) e 10) della provvisoria incolpazione; con l'impugnato provvedimento, la misura è stata confermata, anche per quanto concerne la valutazione del "periculum" e della scelta della misura, con riguardo ai fatti di cui ai capi 1), 3) e 10) ed invece è stata annullata limitatamente al capo 5) per carenza di gravi indizi. La difesa aveva proposto ricorso contro l'ordinanza del GIP del sostenendo che non fossero stati acquisiti elementi idonei a confortare, sul piano della ricostruzione fattuale delle varie vicende, la configurabilità delle ipotesi accusatorie prospettate a carico del ricorrente sia per quanto concerne la sua partecipazione al sodalizio di cui al capo 1) che al concorso nella iniziativa delittuosa di cui al capo 10) e, infine, alla sussistenza degli elementi costitutivi del tentativo punibile o, comunque, degli estremi del tentativo di rapina, quanto al capo 3). Il Tribunale, con riguardo a queste ultime provvisorie incolpazioni, ha confermato tuttavia il provvedimento del GIP con motivazione che il collegio reputa non censurabile in questa sede in quanto non soltanto congrua ed articolata ma correttamente ancorata alle emergenze investigative di cui ha fatto puntuale riferimento. 2. Non è inutile ribadire i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame — ritenuto mezzo di impugnazione, sia pure atipico - ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod. proc. pen., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo; in particolare, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve conformarsi al modello delineato dalla predetta disposizione, coerente con il modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., considerati gli adattamenti conseguenti al peculiare contenuto della pronuncia cautelare, in quanto fondata non già su prove, ma su indizi e che, per altro verso, mira all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr., Sez. U, Sentenza n. 11 del n/' 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, Sentenza n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. F, Sentenza n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 3. Detto questo, va rilevato che il Tribunale, decidendo sul riesame proposto dalla difesa, ha spiegato che il provvedimento del GIP era stato adottato all'esito di una ampia e particolareggiata indagine compendiata in una informativa della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli del [OSCURATO:DATA_NASCITA] concernente un gruppo di persone specializzate in rapine ad autotrasportatori ovvero nello "smuramento" di bancomat ed i cui protagonisti erano stati identificati attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza, la individuazione e localizzazione dei veicoli utilizzati e la attività di intercettazione che aveva anzi consentito di intervenire e di procedere a diversi arresti in flagranza come era avvenuto il 23.9.2018 a [OSCURATO:PERSONA] (SA) e in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 18.1.2019 a Napoli e Giugliano in Campania. 3.1 Passando, quindi, ad esaminare le specifiche condotte contestate al Russo, il Tribunale ha preso in esame in primo luogo quello delineato al capo 3) della rubrica provvisoria concernente il tentativo di rapina perpetrato in data 16.7.2018 in danno di [OSCURATO:PERSONA], autotrasportatore di tabacchi, che, alla guida del suo camion, era stato avvicinato da alcuni uomini a bordo di un furgone Hyundai che lo avevano costretto ad arrestare la marcia, ad aprire il portellone del suo mezzo per poi dover constatare che il veicolo era vuoto in quanto il carico era già stato consegnato. Il Tribunale ha spiegato che il Russo era stato identificato (insieme ai coindagati Sergio e [OSCURATO:PERSONA]) attraverso le immagini registrate dalla telecamera installata sullo stesso mezzo rapinato e riconosciuto dagli operanti; si è inoltre dato conto della significativa circostanza secondo cui nel corso della perquisizione eseguita nella sua abitazione erano stati rinvenuti gli abiti (di cui il Tribunale ha descritto le caratteristiche) utilizzati nell'occasione e, nella perquisizione eseguita in carcere, le scarpe indossate dal ricorrente e visibili dalle immagini. Tanto premesso in fatto, rileva il collegio che il Tribunale ha correttamente affrontato e risolto, in diritto, la questione su cui la difesa ha nuovamente insistito in questa sede e che attiene alla configurabilità del tentativo mancando l'oggetto materiale del reato atteso che, come è pacifico, il camion era vuoto e che, stando alla ricostruzione della vicenda, gli stessi autori dell'aggressione avrebbero dovuto essere consapevoli che era stato poco prima condotto presso una carrozzeria dove era evidentemente improbabile che vi fosse stato portato a pieno carico.Vero che la ordinanza del Tribunale risulta, sul punto, assai stringata: è anche vero che la stessa dinamica dei fatti come ricostruiti nel provvedimento impugnato - con la avvenuta aggressione del Mastellone costretto a scendere dal camion ed aprire il portellone - esclude di per sé che gli autori fossero consapevoli del fatto che il mezzo viaggiasse scarico della merce abitualmente trasportata. Ed è allora proprio il contesto in cui è maturato l'episodio che esclude possa parlarsi di reato "impossibile" per insussistenza dell'oggetto avendo questa Corte più volte e costantemente ribadito che in tema di tentata rapina, la non punibilità dell'agente per inesistenza dell'oggetto materiale del reato può ricorrere solo quando detta inesistenza sia "in rerum natura" ovvero assoluta e originaria, e cioè quando manchi qualsiasi possibilità che, in quel contesto di tempo, la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non anche quando la sua assenza sia puramente temporanea e accidentale (cfr., in questo senso, tra le tante, Sez. 3 - , Sentenza n. 16499 del 08/11/2018, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275569 che, in motivazione, ha precisato che il giudizio sull'inesistenza dell' oggetto materiale deve essere svolto con prognosi "ex ante", sì che il giudice deve porsi nella stessa condizione in cui si sia trovato l'agente ed escludere, in relazione alle concrete circostanze e alle maggiori conoscenze dell'agente stesso, la sussistenza del reato soltanto quando la sussistenza dell'oggetto fosse improbabile nel momento di commissione dell'azione; conf., Sez. 1 - , Sentenza n. 12407 del 30/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278902; Sez. 2, Sentenza n. 3189 del 08/01/2009, Obrayou, Rv. 242669 in cui la Corte ha ribadito che la non punibilità dell'agente per inesistenza dell' oggetto può aversi solo quando l'inesistenza sia assoluta, cioè quando manchi qualsiasi possibilità che in quel contesto di tempo la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non, invece, quando essa sia puramente temporanea e accidentale; cfr., ancora, Sez. 2, Sentenza n. 8026 del 13/11/2013, Panzironi ed altri, Rv. 258531; Sez. 3, Sentenza n. 26505 del 20/05/2015, Bruzzaniti ed altri, Rv. 264396). E, come si è accennato, nel dar conto della dinamica dell'episodio il Tribunale ha potuto corroborare la correttezza, in diritto, della sua qualificazione in termini di tentata rapina dal momento che, come più volte ribadito in questa sede, che la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen. è integrata da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con uno strumento atto allo scopo, ma anche in qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (cfr., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307; Sez. 2, Sentenza n. 3366 del 18/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255199; Sez. 2 - , Sentenza n. 23888 del 06/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279587; Sez. 2 - , Sentenza n. 29215 del 08/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279813). 3.2 Altrettanto esaustiva ed incensurabile è inoltre la motivazione del provvedimento impugnato anche con riferimento al capo 10) che riguarda il tentativo di furto perpetrato in data 21.11.2018 in danno della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Torre del Greco e che avrebbe dovuto realizzarsi con la asportazione dell'apparecchio ATM (Bancomat) ma che non era stato portato compimento in quanto il mezzo meccanico utilizzato, ovvero il braccio della gru, si era rivelato inadeguato perché troppo corto. Dell'episodio sono stati indiziati il Russo in concorso con altri tra cui [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato controllato in compagnia dell'odierno ricorrente a bordo della [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] ovvero proprio la autovettura, intestata alla moglie dello Schiavo, che era stata immortalata transitare ripetutamente nei pressi della banca nelle prime ore del mattino del 21.11.2018 in occasione del tentativo di furto in qualche caso seguita dalla [OSCURATO:PERSONA] tg. EG049W3 intestata al coindagato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto capo del sodalizio di cui al capo 1). Il Tribunale ha dato inoltre conto dei dati intercettivi da cui era emerso che il tentativo era fallito perché "... il ciuccio è andato corto ..." (cfr., pag. 3 del provvedimento) nonché, per quanto riguarda in particolare il Russo, della spasmodica ricerca di una gru in grado di raggiungere il bancomat in cui era direttamente ed in prima persona coinvolto il ricorrente detto "Bruscolotti", nomignolo la cui sicura riferibilità al Russo, pur contestata in sede di riesame, non è stata oggetto in questa sede di alcun rilievo difensivo (cfr., d'altra parte, ed in particolare, la conversazione riportata a pag. 9 in cui [OSCURATO:PERSONA], parlando con tale [OSCURATO:PERSONA], gli aveva passato "Bruscolotti" il quale aveva fatto presente al suo interlocutore che egli si trovava agli AA.DD. e che aveva procurato una gru da utilizzare per il furto dando istruzioni a [OSCURATO:PERSONA] per andarla a prelevare). 3.3 Considerazioni simili quanto alla congruità della motivazione del provvedimento impugnato vanno fatte per quanto concerne il capo 1), ovvero la partecipazione del Russo al sodalizio ivi descritto: il Tribunale, infatti, ha correttamente ed esaustivamente dedotto la partecipazione del Russo al sodalizio in primo luogo dalla commissione dei reati-scopo ma anche, ancora una volta, dal dato intercettivo e, in particolare, dalle intercettazioni ambientali tra cui quella del 31.1.2019 in cui i sodali commentavano amaramente il suo arresto e quella dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui, tornando sull'argomento, rimproveravano a "Bruscolotti" disfunzioni nella corretta operatività del gruppo criminale. Per altro verso, le stesse conversazioni avevano consentito di appurare che il gruppo si era adoperato per fornire denaro alla moglie di "Bruscolotti" di cui il sodalizio si era fatto carico in coerenza ad una logica tipica delle organizzazioni criminali ove le sorti del singolo e le conseguenze delle sue azioni vengono condivise e gestite in un'ottica comune; corretta e lineare è perciò la valutazione operata dal Tribunale che ha riconosciuto una valenza indiziante alla solidarietà manifestata dai sodali anche dal punto di vista economico alla famiglia del Russo (cfr., tra le tante, Sez. 3 - , Sentenza n. 12705 del 15/02/2019, Bilello, Rv. 275478; Sez. 6, Sentenza n. 20708 del 28/03/2003, Baldassarre, Rv. 225416; Sez. 3, Sentenza n. 18137 del 26/11/2015, Berlingieri ed altri, Rv. 266937 in cui la Corte ha ribadito che la prova dell'appartenenza al sodalizio criminoso può essere data anche per mezzo dell'accertamento dell'assistenza legale approntata a favore dell'intraneo e dall'aiuto economico assicurato ai suoi familiari da parte dei componenti, una volta che costui sia tratto in arresto). Il Tribunale, ad ogni modo, ed in termini a questo punto in qualche misura "ad colorandum", ha segnalato che il Russo era stato controllato in data 4.6.2018 insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e,ì in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], insieme a [OSCURATO:PERSONA]. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della di