CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32595/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
La Corte di appello di Ancona con ordinanza del 21 novembre 2025, inparziale accoglimento dell’istanza proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXX,ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra i fatti di cui alla sentenzaemessa dal Tribunale di Macerata l’11 settembre 2019 e quelli di cui allasentenza della Corte di appello di Ancona del 13 settembre 2024 e harideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione e 600 euro di multa,rigettando l’istanza quanto al resto.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. evizio di motivazione.Il ricorrente aveva evidenziato nell’istanza la identità delle disposizioniviolate, la progressione cronologica dei fatti, l’esiguo lasso di tempo fra imedesimi, le medesime modalità delle condotte, lo stato di tossicodipendenza delcondannato.Il provvedimento impugnato si è limitato a dare rilievo alla distanzacronologica fra i fatti senza evidenziare gli ulteriori indici indicatori che avrebberoconsentito di giungere a differenti conclusioni.3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.In tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità deldisegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione delgiudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento delpredetto sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici etravisamenti di fatto. (Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025, dep. 2026, F., Rv.289635 - 01).Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01)L'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sulla base di unsingolo elemento fattuale, a condizione che il giudice dia conto, in motivazione,di aver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenza degli indicatoriprospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio (Sez. 4, n. 39443 del06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 - 01).L'ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime ilgiudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta conriferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di tale periodo, ovecronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dallasimilare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale. (Sez. 1, n.15625 del 10/01/2023, Kriz, Rv. 284532 - 01).2. In ragione dei criteri ermeneutici sopra richiamati le censure proposteavverso il provvedimento impugnato sono infondate.In primo luogo, quanto al mancato riconoscimento della continuazione fra lesentenza sub a) e b) e quelle sub c) ed e), il provvedimento dà atto di unprecedente rigetto della medesima istanza da parte del giudice dell’esecuzione indata 26 gennaio 2024: la Corte non ha ritenuto sussistenti elementi ulteriori inragione dei quali discostarsi da tale decisione, con ciò facendo applicazione delprincipio secondo il quale il rigetto della richiesta di applicazione dellacontinuazione da parte del giudice dell'esecuzione ne preclude la riproposizioneanche rispetto ad alcuni soltanto dei delitti per i quali è stato escluso ilriconoscimento del vincolo (Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, dep. 2023, Valerio,Rv. 284242 - 01).Inoltre, il giudice dell’esecuzione ha dato rilievo al dato cronologicosottolineando che la notevole distanza dei fatti di reato non consente di ritenerliriconducibili alla medesima ideazione criminosa.Il ricorrente avversa tale ricostruzione in maniera del tutto generica, senzaindividuare specificamente gli indici contrari in ragione dei quali riteneresussistente un disegno criminoso unitario, come sarebbe stato suo onere fare.Secondo un insegnamento di questa Corte che qui si ribadisce,infatti,incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina dellacontinuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anchedei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare cheil meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. sitraduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazionedel reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione eabitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019,Bencivenga, Rv. 275451 – 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta ladecisione con la quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso il riconoscimentodella continuazione per l'ampiezza dell'arco temporale in cui si collocavano i reatie la mancata allegazione di elementi specifici, sintomatici della lororiconducibilità a una medesima preventiva risoluzione criminosa).3. Né il dato asettico della tossicodipendenza, non altrimenti coltivato,consente di superare la valutazione negativa correlata al dato cronologico, postoche il ricorrente ancora una volta non adempie all’onere di allegazione deglielementi dai quali desumere l’unicità del disegno criminoso.In tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1,cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, lo stato ditossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimentodell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che sianocollegati e dipendenti da tale stato, sempre che ricorrano anche le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione(Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025, dep. 2026, F., Rv. 289240 - 01).In ogni caso, si è condivisibilmente affermato che non viola l'obbligo dimotivazione su una circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che nonprenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato, che risultisolo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lorenda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emerga altrimenti dallesentenze acquisite anche d'ufficio ex art. 186, disp. att. cod. proc. pen (Sez. 1,n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716 - 01).4. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cuiall'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il"codice in materia di protezione dei dati personali". P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.