CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2026
Cassazione n. 21044/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], difesa in secondo grado dalla dott.ssa De SantoTeresa;– intimata –Numero registro generale 4130/2017Numero sezionale 4281/2026Numero di raccolta generale 21044/2026Data pubblicazione 21/06/2026Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, n. 6540/45/2016, depositata in data 8/7/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 19 maggio 2026;In seguito ad un pvc della Guardia di Finanza, l’ufficio emise un avvisodi accertamento a carico di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “lacontribuente”, esercente l’attività di amministratrice di condomini e digestione di beni immobili in Sant’Anastasia), con il quale vennerecuperata la maggiore imposta dovuta a titolo di imposte dirette e ivaper l’anno 2009 sulla scorta dello scostamento tra i redditi dichiarati(euro 10.424) e le movimentazioni bancarie che evidenziavanoversamenti di euro 121.420,11 e prelevamenti di euro 58.342,96.La contribuente propose ricorso alla C.T.P. di Napoli, deducendo cheella non era mai stata titolare di alcuna delega ad operare sul contocorrente intestato al [OSCURATO:PERSONA] della Macchia, come dadichiarazione inviata dalla banca Unicredit.Nel contraddittorio con l’ufficio, la C.T.P. accolse il ricorso annullandol’intero avviso di accertamento.Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. territoriale confermò lasentenza di primo grado.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato a due motivi.La contribuente è rimasta intimata.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 2 e 53d.lgs. n. 546/92, 277 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata peraver ritenuto l’appello dell’amministrazione generico in quanto nonr.g. n. 4130/2017 a.c. 19/5/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 4130/2017Numero sezionale 4281/2026Numero di raccolta generale 21044/2026Data pubblicazione 21/06/2026indicava gli altri conti correnti sui quali la contribuente avrebbe omessodi fornire giustificazioni circa i movimenti in entrata e in uscita.Nell’avviso di accertamento, infatti, non vi era solo il riferimento alconto corrente relativo al condominio Poggio della Macchia, oggettoperaltro di un provvedimento di autotutela dell’amministrazione; ma vierano indicati altri conti correnti sui quali la C.T.R. non si sarebbepronunciata.1.1 Il motivo è fondato.Innanzitutto, con riferimento all’Irap, la sentenza impugnata è passatain giudicato nella parte in cui esclude che la contribuente sia soggettopassivo di tale imposta.Con riferimento agli altri tributi di cui alla esercitata ripresa fiscale,deve osservarsi quanto segue.Questa Corte, con giurisprudenza costante, afferma che “nel processotributario, l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 deld.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., èassolto anche ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed ariproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste asostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primogrado” (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 25191 del 19/09/2024, Rv.672376 – 02; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6302 del 25/02/2022,Rv. 663885 - 01).Si è inoltre affermato che nel giudizio impugnatorio rispetto ad attiautoritativi dell’amministrazione finanziaria che incidono sul patrimoniodel contribuente, quest’ultimo assume la veste di attore soltanto insenso formale, mentre l'amministrazione è attrice in senso sostanziale(Cass., Sez. 1-, Sentenza n. 24040 del 26/09/2019, Rv. 655306 - 02),con la conseguenza che la domanda dell’amministrazione ècompendiata nell’avviso di accertamento.r.g. n. 4130/2017 a.c. 19/5/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 4130/2017Numero sezionale 4281/2026Numero di raccolta generale 21044/2026Data pubblicazione 21/06/2026In conclusione, la C.T.R. ha errato a non esaminare gli altri conticorrenti indicati nell’avviso di accertamento impugnato in prime cure,rispetto alle cui movimentazioni la contribuente avrebbe dovutodimostrare che gli accrediti (Corte Cost. n. 228 del 2014, con i correttividi cui alla Corte Cost. n. 10 del 2023) erano estranei alla materiaimponibile, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51del d.P.R. n. 633 del 1972.2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione degli artt.32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, èassorbito dall’accoglimento del primo motivo.3. Il primo motivo di ricorso è accolto, assorbito il secondo.La sentenza impugnata è cassata in relazione al primo motivo e lacausa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Campania, indiversa composizione. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 4130/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]