CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: K517
Titolo CCNL: CCNL per i lavoratori ed impiegati delle imprese operanti nel settore dei servizi di pulizia, multiservizi e attività affini
Titolo accordo: CCNL per i lavoratori ed impiegati delle imprese operanti nel settore dei servizi di pulizia, multiservizi e attività affini
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: AZIENDE DI SERVIZI
Sottosettori: pulizia, facchinaggio, facility management, multiservizi, servizi integrati
Parti datoriali: FMPI
Parti sindacali: CONFINTESA
Decorrenza: 2026-01-01
Scadenza: 2028-12-31
Stipula: 2026-04-29
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-245208
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=245208
--- Testo contratto ---
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i lavoratori ed impiegati delle imprese operanti nel settore
dei servizi di pulizia, multiservizi e attività affini
Il giorno 29 aprile dell’anno 2026, presso la sede di Confintesa, ha avuto luogo l’incontro tra:
La Federazione Medie Piccole Imprese (FMPI) nella persona della Presidente Nazionale
Antonina Terranova
e
CONFINTESA, nella persona del Segretario Generale Confederale, Francesco Prudenzano
PREMESSA
Le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori ed impiegati
delle imprese operanti nel settore dei servizi di pulizia, multiservizi e attività affini
CONSIDERATO CHE
• la contrattazione collettiva rappresenta lo strumento principale per la definizione dei rapporti
di lavoro e delle relazioni industriali;
• le relazioni industriali costituiscono un moderno ed efficace approccio alla gestione delle
dinamiche lavorative e per tali motivi assumono un ruolo fondamentale nel perseguimento
di obiettivi quali la maggiore occupazione, la qualità dei contratti di lavoro e gli incrementi
di competitività;
PRESO ATTO
• della necessità di adeguare la disciplina contrattuale alle più recenti innovazioni normative
in materia di:
• contratti a tempo determinato;
• somministrazione di lavoro;
• disciplina delle trasferte e welfare aziendale;
CONSIDERATO ALTRESÌ
- che il settore è caratterizzato da una forte competitività che richiede strumenti contrattuali
moderni e flessibili, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa;
- che la contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 51 D.lgs. 81/2015, rappresenta lo strumento
principale per regolare i rapporti di lavoro nel rispetto delle specificità settoriali;
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CONVENGONO
di stipulare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le aziende operanti
nell’ambito dei servizi ambientali, volto a:
1. valorizzare il ruolo delle relazioni industriali quale strumento moderno ed efficace per la
gestione dei rapporti di lavoro;
2. garantire l'adeguamento della disciplina contrattuale alle più recenti innovazioni normative e
giurisprudenziali;
3. introdurre forme di flessibilità organizzativa, come l'orario multi - periodale, per rispondere alle
esigenze di competitività del settore;
4. assicurare adeguati livelli di tutela dei lavoratori, coniugando le esigenze di flessibilità delle
imprese con la salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoro.
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INDICE
Titolo I - Ambito di validità e applicazione
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Periodo di validità del contratto
Titolo II - Relazioni Sindacali
Art. 3 Struttura della contrattazione
Art. 4 Ente bilaterale
Art. 5 Misura del contributo
Art. 6 Assistenza sanitaria integrativa – SMS Seraphis
Art. 7 Previdenza complementare – Fondo Pensione Aperto Plurifonds
Art. 8 Omissione del contributo alla bilateralità
Art. 9 Individuazione dell’organismo paritetico
Titolo III - Diritti Sindacali
Art. 10 Dirigenti sindacali
Art. 11 Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 12 Assemblee sindacali
Art. 13 Referendum
Art. 14 Affissioni sindacali
Art. 15 Trattenute sindacali
Art. 16 Esercizio dell’attività sindacale
Art. 17 Applicazione del CCNL negli appalti
Art. 18 Clausola sociale
Titolo IV - Mercato del Lavoro
Art. 19 Disciplina del rapporto di apprendistato
Art. 20 Inquadramento e trattamento retributivo del contratto di apprendistato
Art. 21 Costituzione del rapporto
Art. 22 Periodo di prova
Art. 23 Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 24 Contratto di somministrazione
Art. 25 Lavoro intermittente
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Titolo V - Classificazione del personale
Art. 26 Contratto di reinserimento
Art. 27 Classificazione del personale
Art. 28 Mansioni del personale
Art. 29 Mansioni promiscue
Art. 30 Disciplina dell’orario di lavoro
Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 31 Lavoratori discontinui
Art. 32 Orario multi-periodale
Art. 33 Banca ore
Art. 34 Riposo giornaliero
Art. 35 Riposo settimanale
Art. 36 Lavoro a tempo parziale
Art. 37 Variazione dell’orario di lavoro
Art. 38 Principio di non discriminazione
Titolo VII - Permessi, aspettative e congedi
Art. 39 Servizio militare e servizio civile
Art. 40 Tutela della maternità e della paternità
Art. 41 Permessi di cui alla legge n. 104/1992
Art. 42 Congedo matrimoniale
Art. 43 Permessi per lutto di famiglia
Art. 44 Permessi per funzioni pubbliche elettive
Art. 45 Permessi per studio
Art. 46 Donazione di sangue
Art. 47 Aspettativa non retribuita
Titolo VIII - Festività e ferie
Art. 48 Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 49 Ferie
Titolo IX - Diritto allo studio e alla formazione professionale
Art. 50 Diritto allo studio
Art. 51 Congedi per formazione
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Titolo X - Disciplina delle assenze per malattia e infortunio
Art. 52 Malattia
Art. 53 Obblighi del lavoratore
Art. 54 Trattamento economico della malattia
Art. 55 Periodo di comporto
Art. 56 Aspettativa non retribuita
Art. 57 Infortunio
Art. 58 Anticipazione indennità
Titolo XI - Trattamento economico
Art. 59 Retribuzione mensile
Art. 60 Corresponsione della retribuzione
Art. 61 Valori economici integrativi
Art. 62 Scatti di anzianità
Art. 63 Tredicesima mensilità
Art. 64 Quattordicesima mensilità
Art. 65 Assegno al nucleo familiare
Art. 66 Lavoro notturno e festivo
Art. 67 Lavoro straordinario
Titolo XII - Missioni e trasferimenti
Art. 68 Missione e trasferta
Art. 69 Trasferimento
Art. 70 Trasporto
Titolo XIII - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 71 Obblighi del lavoratore
Art. 72 Divieti
Art. 73 Ritardi e assenze
Art. 74 Domicilio e residenza
Art. 75 Provvedimenti disciplinari e risoluzione del rapporto
Art. 76 Termini di preavviso
Art. 77 Trattamento di fine rapporto
Titolo XIV - Welfare aziendale, innovazione e sostenibilità
Art. 78 Welfare aziendale – Erogazione
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Art. 79 Indennità Competenze Digitali Applicate (ICDA)
Art. 80 Diritto alla disconnessione digitale
Art. 81 Formazione digitale e intelligenza artificiale
Art. 82 Mobilità sostenibile
Art. 83 Congedo di paternità integrativo
Art. 84 Elemento Aggiuntivo Retributivo per Appalti Pubblici (E.A.R.A.)
Art. 85 Conto ore solidale
Art. 86 Risoluzione del rapporto per assenza ingiustificata
Titolo XV - Norme di chiusura
Art. 87 Decorrenza e durata del contratto
Art. 88 Procedura di rinnovo del CCNL
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Titolo I – Ambito di validità e applicazione
Art. 1 – Ambito di applicazione.
1.Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle aziende del settore, indipendentemente dalla forma
giuridica delle stesse, esercenti servizi di: servizi di pulizia e manutenzione legate a variazioni
cicliche o variazioni climatiche; - servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione
e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, pulitori, netturbini, spazzacamini, ecc.);
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, insegne luminose, immobili,
beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale, interventi
in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, ecc.); - servizi aree verdi, comprensivi di pulizia giardini,
potatura e abbattimento piante; - interventi aerei, con piattaforme o cestelli, per la manutenzione di
impianti elettrici e di illuminazione, pulizia tetti e grondaie, ecc.; - servizi di conduzione e gestione
impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, ecc.); - Interventi di ma nutenzione,
sostituzione, lettura e gestione tecnica amministrativa dei gruppi di misura; - servizi di controllo
accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza,
accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, ecc. ); - nettezza urbana: spazzamento, raccolta
anche differenziata, trasporto e trattamento, recupero e smaltimento rifiuti solidi e liquidi, con o
senza recupero energetico, lavaggio cassonetti; - taglio erbe riparie e stradali, anche con macchinari
semoventi; - transennature stradali, anche provvisorie; - impianti per la potabilizzazione,
desalinizzazione e depurazione delle acque, con o senza recupero energetico; - impianti di
produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica, servizi di irrigazione di impianti
per l'agricoltura; - servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna,
fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna e esterna, etc.); - Servizi di distribuzione e
recapito corrispondenza dei diversi servizi postali; - servizi amministrativi (gestione condominiale,
gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.); - servizi alla ristorazione
(trasporto e distribuzione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, ecc.); - servizi ausiliari del
trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico, autobus, tram,
aeromobili, natanti, ecc.); - servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici
e privati; - servizi integr ati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative
promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio,
ecc.; - servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, parcheggi, edifici ed attrezzature comprese
la gestione di parcheggi a pagamento o non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di
impianti tecnologici e servizi cinofili; - portierato e guardiania; - servizi di fattorinaggio, custodia
ed archiviazione documenti , trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche
telefoniche, incluso call -center, ecc.; - accompagnamento, cattura e ingabbiamento e scarico di
bestiame presso mattatoi; - servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione li braria,
gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale
librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, ecc.); -
gestione nella totalità delle attività inerenti mag azzini e centri distributivi, servizi di
confezionamento di prodotti alimentari e non; - servizi di manutenzione impianti di sollevamento
(ascensori); - servizi di manutenzione impianti antintrusione (allarmi e video sorveglianza) -
facchinaggio, mercati o rtofrutticoli, anche con l'utilizzo di macchinari; - servizi ausiliari alle
produzioni industriali fuori linea; - servizi accessori a quelli indicati negli alinea precedenti.
Art. 2 – Periodo di validità del contratto – vigenza – durata.
1.Il presente contratto deve considerarsi, per tutta la sua vigenza e validità, un complesso normativo
unico ed inscindibile.
2.La decorrenza del contratto è fissata per il triennio giuridico dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre
2028.
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3.Allo scadere dello stesso, il contratto continua ad esplicare i propri effetti e deve considerarsi
tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo la richiesta di rinnovo e/o disdetta proveniente dalle
Parti sottoscrittrici.
4.Il contratto assorbe e sostituisce ad ogni effetto le precedenti intese e/o accordi contrattuali
applicate dalle aziende aderenti alle associazioni firmatarie dello stesso o che vi fanno espresso
rinvio nonché tutti gli usi e consuetudini.
5.Pertanto, tutte le precedenti pattuizioni contrattuali devono considerarsi incompatibili con
l’applicazione di qualsiasi norma contenuta nel presente regolamento contrattuale, salvo quelle
maggiormente favorevoli ai lavoratori.
TITOLO II – Relazioni Sindacali
Art. 3 - Struttura della contrattazione.
1.Le Parti concordano che la contrattazione di cui al CCNL si svolga su due livelli:
a) contrattazione nazionale;
b) contrattazione di secondo livello regionale, territoriale, aziendale.
Costituiscono oggetto della contrattazione nazionale tutti i titoli e le tematiche proprie del CCNL.
2.L’ oggetto della contrattazione di secondo livello, nel rispetto del d.lgs. n. 80/2015 e del d.lgs.
n. 81/2015, potrà riguardare quanto non specificamente previsto dal presente contratto nonché
l’attività di integrazione delle norme contrattuali anche in relazione al variare dei contesti
socioeconomici di riferimento.
3.Deve considerarsi fermo quanto disposto dall’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito con legge
n. 148/2011, con riferimento ai contratti di prossimità, rispetto ai quali, le parti firmatarie, in ragione
di specifiche esigenze aziendali ne considerano l’importanza e l’utilità come strumenti per garantire
la stabilità dei livelli occupazionali.
Art. 4 – Ente Bilaterale.
1.Le Parti stipulanti, al fine di supportare e integrare dal punto di vista applicativo il presente CCNL,
indicano l’Ente Bilaterale EBICONF quale organismo associativo che avrà le seguenti finalità:
a) programmare e organizzare relazioni sul quadro economico, assistenziale e produttivo del settore
e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato, sulle forme associative, sulle revisioni
occupazionali, anche coordinando indagini, rilevazioni sullo sviluppo del settore, elaborando stime
e proiezioni finalizzate, tra l'altro a fornire alle parti il supporto tecnico necessario sia attraverso
l'azione moralizzatrice del settore e sia alla realizzazione degli incontri di informazione.
b) provvedere al monitoraggio e rilevazione permanente delle informazioni, e necessità professionali
formative dei vari settori rappresentati, elaborando proposte di formazione e qualificazione
professionale, anche in relazione a disposizioni legislative, nazionali, comunitarie ed
extracomunitarie, in collaborazione con tutti gli Enti competenti finalizzate a creare le condizioni
più opportune per lo sviluppo delle iniziative associative a livello territoriale.
c) provvedere al monitoraggio delle attività formative per lo sviluppo e identificazione dei sistemi
di riconoscimento delle competenze per gli addetti ad ogni singolo settore.
d) attivare ogni specifica formazione dei lavoratori e dei quadri per il miglioramento operativo delle
singole strutture.
e) ricevere ed elaborare ai fini statistici, i dati forniti dagli osservatori territoriali sulla realizzazione
degli accordi in materia di apprendistato, contratti a termine, borse di studio e di ogni altra forma di
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rapporto formativo finalizzato al lavoro ed alla assistenza fornita.
f) svolgere i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
g) svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dall’art. 75 e ss. d.lgs. n. 276/2003.
i) attuare ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai CCNL che ad esso fanno
riferimento.
2.Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'ente bilaterale potrà avviare, partecipare o
contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto o indiretto faciliti il raggiungimento dei propri fini
istituzionali, anche costituendo o partecipando a isti tuti, consorzi od altri enti previa delibera del
Comitato Esecutivo.
3.L' Ente Bilaterale ha istituito anche una commissione di certificazione dei contratti ai sensi dell’art.
75 e ss. del d.lgs. n. 276/2003.
4.Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale sono composti su base paritetica tra le associazioni
sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori subordinati.
5.L’Ente Bilaterale garantirà una serie di prestazioni quali, tra le altre, l’integrazione del reddito per
i periodi di non lavoro e per particolari esigenze sociali quali la malattia, l'infortunio, la maternità,
borse di studio ed integrare le prestazioni sanitarie come riportato nel successivo articolo.
6.L'obiettivo primario è di favorire tutte le iniziative orientate a offrire ai lavoratori un programma
di welfare aziendale attraverso la fruizione di beni e servizi al fine di conciliare le esigenze di vita e
di lavoro.
7.L'Ente garantirà l'attività di formazione, di aggiornamento e la riqualificazione professionale e
provvederà inoltre al coordinamento della contrattazione aziendale di ogni Regione di competenza
nonché delle procedure di certificazione.
8.In merito all'apprendistato sarà rimessa all'Ente Bilaterale l'eventuale approvazione dei piani
formativi individuali (PFI) allegati e facenti parte integrante dei contratti di apprendistato. In caso
di esito positivo, l'Ente Bilaterale provvederà a rilasciare apposito parere di conformità.
Art. 5 – Misura del contributo all’Ente Bilaterale.
1.Le imprese e lavoratori aderenti alle Associazioni datoriali e sindacali sottoscrittici del presente
CCNL o quelle che applicano tale contratto devono versare in via obbligatoria per la bilateralità i
seguenti importi: a) euro 12,00 per tutti i lavorator i assunti a tempo indeterminato inclusi gli
apprendisti; b) euro 6,00 per tutti i lavoratori assunti a tempo determinato.
2.Il contributo alla bilateralità è carico dell’impresa, ma resta salva la possibilità di ripartire tale
contributo nella misura pari al 50% a carico dell’impresa e il restante 50% a carico del lavoratore.
Art. 6 – Assistenza sanitaria integrativa – SMS Seraphis.
1.Le Parti, al fine di garantire ai lavoratori una copertura sanitaria integrativa rispetto al Servizio
Sanitario Nazionale, stabiliscono l’adesione obbligatoria alla Società di Mutuo Soccorso Seraphis
(SMS Seraphis), iscritta al RUNTS, C.F. 16191451000, con sede in Via Boezio 14, 00193 Roma, le
cui prestazioni sono erogate in collaborazione con la Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo ETS.
2.La copertura sanitaria minima obbligatoria è il Piano Seraphis Oro, con un contributo a carico del
datore di lavoro pari a euro 9,00 (nove/00) mensili per ciascun lavoratore dipendente a tempo
indeterminato e per ciascun apprendista, proporzionato al part-time.
3.Per i lavoratori a tempo determinato con contratto di durata pari o superiore a 6 mesi, il contributo
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di cui al comma 2 è dovuto nella medesima misura.
4.Il Piano Seraphis Oro comprende, a titolo indicativo e non esaustivo: sussidio giornaliero per
malattia e infortunio; indennità di ricovero ospedaliero; rimborso interventi chirurgici sussidiabili;
visite specialistiche, esami diagnostici e di laboratori o; alta diagnostica strumentale; sussidio
maternità/paternità; sussidio decesso; copertura IMA (Immediata Assistenza Medica) inclusa. Per le
condizioni complete si rinvia ai regolamenti della SMS Seraphis.
5.L’azienda potrà, previo accordo con i lavoratori o con le RSU/RSA, elevare la copertura sanitaria
al Piano Seraphis Platino (euro 17,00 mensili per dipendente).
6.I contributi versati dal datore di lavoro alla SMS Seraphis non concorrono alla formazione del
reddito imponibile del lavoratore ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a), del D.P.R. 917/1986
(TUIR), nei limiti di euro 3.615,20 annui, e non concorrono alla base imponibile ai fini previdenziali
e contributivi.
7.La SMS Seraphis opera secondo il principio mutualistico: l’adesione non richiede questionari
sanitari e non prevede esclusioni per patologie pregresse.
8.L’omissione del versamento del contributo alla SMS Seraphis comporta l’obbligo per il datore di
lavoro di erogare al lavoratore un elemento aggiuntivo della retribuzione (AGR) di importo pari a
euro 25,00 lordi mensili per 13 mensilità, non assorbibile.
Art. 7 – Previdenza complementare – Fondo Pensione Aperto Plurifonds.
1.Le Parti, consapevoli della necessità di garantire ai lavoratori una pensione integrativa adeguata,
individuano quale strumento di previdenza complementare il Fondo Pensione Aperto Plurifonds,
gestito da ITAS Vita S.p.A. in collaborazione con PensPlan Centrum S.p.A., iscritto all’Albo COVIP
al n. 140, con rating Fitch A− e margine di solvibilità del 253%.
2.Il contributo a carico del datore di lavoro è pari allo 0,30% della retribuzione utile al calcolo del
TFR per ciascun lavoratore iscritto al Fondo. Il lavoratore potrà versare un contributo volontario
nella misura da lui liberamente determinata.
3.L’adesione del lavoratore al Fondo è volontaria. Il datore di lavoro è tenuto a informare ciascun
lavoratore, all’atto dell’assunzione e mediante apposita comunicazione periodica, della possibilità
di aderire al Fondo Plurifonds e dei relativi vantaggi fiscali.
4.Il Fondo offre cinque comparti di investimento: SecurITAS (basso rischio), SerenITAS (medio -
basso), SolidITAS (medio), AequITAS (medio), ActivITAS (alto rischio). Il lavoratore sceglie
liberamente il comparto più adatto al proprio profilo.
5.I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore sono deducibili dal reddito complessivo ai
sensi dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 252/2005, nel limite annuo di euro 5.164,57. La tassazione
della prestazione finale è compresa tra il 15% e il 9%, in ragione degli anni di partecipazione.
6.Per gli iscritti Confintesa è previsto l’azzeramento del costo di adesione una tantum
(ordinariamente pari a euro 25,82) e l’accesso a tariffe riservate per le coperture TCM e LTC.
7.Le Parti si impegnano, in sede di primo rinnovo contrattuale, a elevare il contributo datoriale dallo
0,30% allo 0,50% della retribuzione utile al calcolo del TFR.
Art. 8 – Omissione del contributo alla bilateralità.
1.Il contributo indicato nell’articolo 5 forma parte integrante dei costi connessi con l'applicazione
del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
2.L’impresa che omette il versamento dei suddetti contributi è tenuta corrispondere ad ogni
lavoratore assunto a tempo indeterminato e indeterminato un Elemento Aggiuntivo della
Retribuzione (AGR) di valore economico pari a euro 25,00 lordi.
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Art. 9 – Individuazione dell’Organismo Paritetico Nazionale.
1.Le Parti sottoscrittrici, ai fini della promozione e degli adempimenti in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro e nel rispetto di cui al d.lgs. 81/2008, individuano l’Organismo Paritetico istituto
dalle associazioni datoriali e sindacali che provvede rà alle sue attività mediante specifica
articolazione territoriale.
TITOLO III – Diritti Sindacali
Art. 10 – Dirigenti Sindacali.
1.Ai fini del CCNL, sono considerati dirigenti sindacali, i seguenti lavoratori:
a) membri di consigli o di direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle
Organizzazioni Sindacali e Datoriali che abbiano stipulato il CCNL;
b) appartenenti a R.S.A., ove già costituite ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 300/1970, nelle
imprese che nello stesso comune o a livello nazionale occupino più di 15 dipendenti ove gli
stessi risultino regolarmente eletti in conformità alle norme statuta rie delle organizzazioni
stesse;
c) membri di Rappresentanze Sindacali Unitarie, ove costituite in sostituzione delle R.S.A.
Art. 11 – Rappresentanze Sindacali Unitarie.
1.Le Organizzazioni Sindacali firmatarie il CCNL riconoscono nelle Rappresentanze Sindacali
Unitarie lo strumento prioritario per un’adeguata rappresentanza dei lavoratori in ambito aziendale,
in un’ottica di favorire un costruttivo confronto e di moderniz zare le relazioni sindacali nei luoghi
di lavoro.
2.Le Parti sottoscrittrici convengono, in conformità agli artt. 19 e 35, comma 2, della Legge
n. 300/1970, di riservare alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL di costituire le Rappresentanze
Sindacali Unitarie.
3.Tali rappresentanze unitarie potranno avere una durata in carica massima di 36 mesi e, sino ad
elezione delle R.S.U., le funzioni di rappresentanza saranno devolute alle R.S.A., ove costituite.
4.Le parti convengono altresì che alle sole OO.SS. firmatarie il CCNL è riservato il diritto di indire
le elezioni delle R.S.U., mentre alle rimanenti organizzazioni sindacali è riservato il potere di
iniziativa ove esse raccolgano almeno il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto.
5.Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni di cui alla Legge
n. 300/1970 e agli Accordi interconfederali del 28.06.2011 e del 10.01.2014.
Art. 12 – Assemblee Sindacali.
1.Nelle unità ove siano occupati più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi, al di fuori
dell’orario di lavoro, nonché durante lo stesso orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue e ai
lavoratori sarà corrisposta la retribuzione in godim ento per le ore di astensione dal lavoro a tale
titolo.
2.Le assemblee potranno tenersi solo previa convocazione, in forma singola od unitaria, ad opera
delle R.S.A. ed R.S.U., o per il tramite delle organizzazioni aderenti o affiliate alle OO.SS. stipulanti
il CCNL.
3.In tale contesto, il datore di lavoro dovrà destinare, di volta in volta, locali idonei per lo
svolgimento delle assemblee.
4.Le stesse possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi.
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5.Le assemblee potranno essere indette nella misura di 8 (otto) ore annue dalle R.S.U. - o in loro
assenza dalle RSA, laddove già costituite - e nella misura di 2 ore annue da organizzazioni afferenti
alle OO.SS. firmatarie del CCNL.
6.La convocazione dell’assemblea deve essere data adeguata informativa al datore di lavoro, con
preavviso di almeno 48 ore.
7.Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i
termini suddetti, dirigenti esterni delle OO.SS. firmatarie il CCNL.
8.Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 2 ore di durata, per ciascuna assemblea.
9.Restano fermi e validi differenti accordi raggiunti dalle parti a livello aziendale, ove di miglior
favore per i dipendenti.
Art. 13 – Referendum.
1.Al di fuori dell’orario di lavoro, è consentito ai dipendenti l’espletamento di pratiche referendarie,
generali o per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, purché indetti dalle R.S.U.
regolarmente costituite e nei limiti previsti di quan to stabilito dalla Legge n. 300/1970 e dagli
accordi collettivi in materia di rappresentanza.
Art. 14 - Affissioni sindacali.
1.È consentito alle organizzazioni territoriali, aderenti alle OO.SS. firmatarie il CCNL
dell’affissione, in apposita bacheca, di comunicazioni, recanti la firma di dirigenti sindacali.
2.Le già menzionate comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali o attinenti al rapporto
di lavoro.
4.Copia delle medesime dovranno essere consegnate al datore di lavoro, all’atto dell’affissione.
Art. 15 – Trattenute sindacali.
1.Il datore di lavoro provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale, nella misura
dell’1% della retribuzione base in atto dal 1° gennaio di ciascun anno e per 13mensilità, ai lavoratori
che ne facciano richiesta, mediante consegna di lett era di delega debitamente compilata e
sottoscritta.
2.La lettera di delega conterrà l’indicazione delle modalità di versamento alle quali il datore di lavoro
sarà obbligato.
3.Il datore di lavoro corrisponderà, su base mensile, l’importo della trattenuta alla organizzazione
sindacale individuata dal lavoratore.
Art. 16 – Esercizio dell’attività sindacale: diritti, tutele e permessi.
1.I dirigenti sindacali dell’art. 19, comma 1 della legge n. 300/1970, limitatamente ad un dipendente
per ciascuna delle OO.SS. firmatarie il CCNL, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti
necessari per partecipare alle riunioni degli organismi sudde tti, nelle misure massime appresso
indicate, fermo restando quanto statuito dalla legge n.300/1970:
a) 20 ore ove impiegati da datori di lavoro con un numero di dipendenti non inferiore a 6 (sei) ma
non superiore a 15 (quindici);
b) 45 ore ove impiegati da datori di lavoro che occupino più di 15 (quindici) dipendenti.
2.I dirigenti sindacali sopra specificati hanno inoltre diritto, nei termini indicati, a permessi non
retribuiti in misura non inferiore a n. 7 giorni all’anno.
3.I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo debbono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima tramite le R.S.A. o le R.S.U. o da
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parte dei soggetti iscritti all’associazione sindacale.
4.Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva all’altra del dipendente che ricopra
incarichi sindacali e/o di dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, per tutto il periodo in cui
esse/i ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo l a cessazione dalla stessa, deve essere motivato e
non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
5.Nello specifico, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 22 della legge n. 300/1970, il trasferimento
dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali potrà essere disposto previo nulla osta del
direttivo regionale delle OO.SS. firmatarie il CCNL.
6.Il mandato di rappresentante sindacale o dirigente sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo
determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere
del contratto a termine.
Art. 17 – Applicazione del CCNL negli appalti.
1.L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad applicare integralmente il presente
CCNL ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, garantendo le stesse tutele economiche
e normative.
2. In conformità all'art. 1677-bis del Codice civile, quando l’appalto ha per oggetto la prestazione di
servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione,
trasferimento e distribuzione di beni, il presente CCNL deve essere applicato in quanto strettamente
connesso all'attività oggetto dell'appalto.
3. L’appaltatore deve garantire ai lavoratori il trattamento economico e normativo stabilito dal
presente CCNL, comprensivo di tutti gli istituti retributivi previsti.
4. In caso di subappalto, il subappaltatore è tenuto a garantire le stesse tutele economiche e normative
previste dal presente CCNL per i lavoratori dell'appaltatore principale.
5. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono:
- Applicare integralmente le disposizioni economiche e normative del presente CCNL;
- Garantire il rispetto dei minimi retributivi previsti dalle tabelle allegate;
- Assicurare il corretto inquadramento del personale secondo le declaratorie contrattuali
- Riconoscere tutti gli istituti contrattuali previsti (scatti di anzianità, mensilità aggiuntive, ROL, ex
festività, etc.)
6. Il committente può verificare in qualsiasi momento il rispetto degli obblighi previsti dal presente
articolo, richiedendo all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori idonea documentazione
comprovante la corretta applicazione del CCNL.
Art. 18 - Clausola sociale
1.Le parti, tenuto conto che il settore regolamentato risulta caratterizzato dal frequente utilizzo dei
contratti di appalto di servizi e dalla frequente variazione delle imprese appaltatrici, ritengono
necessario inserire nel presente contratto collettivo nazionale una specifica clausola sociale nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 57 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
2.Pertanto, in caso di cessazione o cambio di appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva
comunicazione, almeno 15 giorni prima che il nuovo contratto abbia esecuzione, alle associazioni
sindacali aziendali e territoriali stipulanti.
3.Le informazioni dovranno riguardare la consistenza numerica degli addetti interessati indicando
quelli impiegati nell'appalto e occupati stabilmente da almeno quattro mesi.
4.Tale comunicazione sarà contestualmente inviata all'azienda subentrante.
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L'azienda subentrante, con la massima tempestività e almeno quindici giorni prima che il contratto
abbia esecuzione darà comunicazione del subentro nell'appalto alle Organizzazioni Sindacali
territoriali firmatarie del presente CCNL.
5.Su richiesta di queste ultime, le parti si incontreranno prima del subentro per assicurare la corretta
applicazione delle condizioni per il passaggio del lavoratore presso l’azienda subentrante.
6.Le modalità di assorbimento del personale cessato dall’appalto potranno avvenire alle seguenti
condizioni:
a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa
subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti all’atto
della cessazione dell’appalto, salvo dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni dei termini, delle modalità e delle prestazioni
contrattuali, l'impresa subentrante – anche qualora sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà
convocata dal Committente presso l'associazione datoriale territoriale alla quale conferisce mandato
oppure, in assenza della stessa, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro o altra istituzione
territorialmente competente.
7.L’incontro si terrà con la rappresentanza sindacale aziendale e/o con le Organizzazioni sindacali
(stipulanti) territoriali per un esame delle problematiche connesse al servizio al fine di armonizzare
le mutate esigenze tecnico - organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali.
8.Le parti, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche
facendo ricorso alla contrattazione di secondo livello e/o di prossimità, potranno fare ricorso a
strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità oraria mediante il ricorso alla banca
ore ecc.
TITOLO IV – Mercato del Lavoro
Art. 19 – Disciplina dell’apprendistato – adempimenti formativi.
1.Le parti riconoscono nel contratto di apprendistato uno strumento utile a favorire l’incontro tra
domanda ed offerta di lavoro ed il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio
dal sistema scolastico a quello lavorativo nonché al conseguimento della professionalità richiesta.
2.Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 44 comma 1 del d.lgs.
n. 81/2015, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di
età compresa tra i 18 e i 29 anni, mentre per i soggetti in possesso di una qualifica professionale,
conseguita ai sensi del d.lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante o di
mestiere potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3.Restano ferme le deroghe di cui all’art. 47, comma 4, d.lgs. n. 81/2015 in ordine alla possibilità di
assumere, in apprendistato professionalizzante, lavoratori senza limiti di età beneficiari del
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22 ter del d.lgs. 148/2015.
4.L’apprendistato avrà come fine l’acquisizione da parte dell’apprendista delle competenze utili al
corretto svolgimento della mansione alle quali lo stesso è destinato.
5.L’impegno formativo dell’apprendista consisterà in un monte ore di formazione interna o esterna
in base a quanto previsto dai percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al CCNL, che
costituiscono parte integrante dello stesso.
6.Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere
trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico - scientifico ed
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operativo.
7.Al temine del periodo di apprendistato, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso
di formazione, sarà attribuito il livello di inquadramento corrispondente alla qualifica conseguita.
8.Per quanto non disciplinato dal presente articolo, anche ai fini del computo dei limiti numerici per
l’applicazione di particolari normative ed istituti, si rinvia alle norme di cui agli artt. 41 – 47 del
d.lgs. 81/2015 nonché alle norme previste dalle differenti legislazioni regionali.
Art. 20 – Inquadramento, trattamento retributivo del contratto di apprendistato e periodo di
prova.
1.Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato può essere inquadrato fino a due livelli inferiori
rispetto alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle rispetto alle quali è finalizzato il contratto.
2.In alternativa, le parti possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in
modo graduale all'anzianità di servizio.
Qualora le parti decidano di parametrare la retribuzione dell’apprendista all’anzianità di servizio il
trattamento economico è il seguente:
• primi 12 mesi: 50% della retribuzione del livello spettante;
• dal 13 al ventiquattresimo mese:65% della retribuzione del livello spettante;
• dal 25 al trentaseiesimo mese: 75% della retribuzione del livello spettante;
• dal 37 al quarantottesimo mese:90% della retribuzione del livello spettante.
3.La durata del periodo di prova è la medesima prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per i lavoratori qualificati in base al rispetto livello di inquadramento.
Art. 21 – Costituzione del rapporto di lavoro: assunzione e documentazione.
1.L'assunzione del personale sarà effettuata nel rispetto delle comunicazioni obbligatorie previste
dalla legge n. 296/2006 (integrata dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
15.02.2007), del D.Lgs. 104/2022, del D.L. n. 48/2023 e della legge 13 dicembre 2024, n. 203
(Collegato Lavoro).
2.Il contratto di lavoro dovrà contenere le seguenti informazioni:
• la tipologia del contratto di assunzione;
• la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata;
• il luogo in cui il lavoratore presterà la sua opera;
• la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica, le
mansioni e la retribuzione;
• l'indicazione del presente CCNL applicato;
• la durata dell'eventuale periodo di prova;
• l'indicazione sul libro unico del lavoro (LUL);
• l'autorizzazione all'uso e trattamento dei dati personali.
• l’indicazione dell’eventuale contrazione integrativa.
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3.Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti eventualmente consegnati dal
lavoratore all’atto dell’assunzione e a restituirli alla cessazione del rapporto di lavoro.
4.Il dipendente dovrà dichiarare la sua residenza, il suo domicilio e/o la sua dimora comunicandone
i successivi mutamenti anche di breve durata.
Restano ferme le norme in tema di sorveglianza sanitaria obbligatoria nonché quelle attinenti alla
formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008.
Art. 22 – Periodo di prova.
1.Il periodo di prova deve essere espressamente previsto dal contratto nelle forme di cui all’art. 2096
c.c. e, nell’ambito del suddetto periodo, ognuna delle parti sarà libera di recedere senza preavviso.
2.Il periodo di prova deve essere computato in giorni di effettivo lavoro decorrenti dalla data di
assunzione.
3.Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo
contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
4.Il periodo di prova rimane sospeso per malattia o infortunio del lavoratore con un periodo di
comporto pari alla metà del periodo di prova.
5.Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta,
l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà cumulato ai fini
dell’anzianità di servizio.
6.Fatto salvo quanto previsto all’ultimo comma, il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto
ad un periodo di prova di durata non superiore a: - 90 giorni calendariali se inquadrato al livello 5;
- 180 giorni calendariali se inquadrato dal livello 7 al livello Q. Ai fini della durata del periodo di
prova, non si computa il giorno iniziale.
7.L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Durante tale periodo
sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente
disposto dal contratto stesso.
8.Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova.
9.Nel corso del periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro può avere luogo in qualsiasi
momento su iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del
preavviso, né della relativa indennità sostitutiva.
Alla scadenza del periodo di prova senza che sia intervenuta dichiarazione di recesso da parte
dell’azienda, l’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio decorre a tutti gli
effetti dal giorno dell’assunzione stessa.
10.I giorni di assenza per qualsiasi causa (come ad esempio: ferie, congedo matrimoniale, ecc.),
prolungano in pari misura il periodo di prova assegnato, fatto salvo quanto specificamente previsto
dai successivi commi 7 e 8.
11.In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, il periodo di prova è sospeso per un
periodo non superiore a centottanta giorni calendariali conteggiati anche cumulativamente. Superato
tale limite, il rapporto di lavoro è risolto ad ogni effetto.
12.Nel caso di infortunio sul lavoro, il periodo di prova rimarrà sospeso sino alla guarigione clinica
ovvero sino alla stabilizzazione dei postumi dell’infortunio, certificati dall’INAIL. Durante il
periodo di prova, la retribuzione non può essere inferio re a quella stabilita dal presente CCNL per
la posizione parametrale del livello nel quale il lavoratore in prova è stato assunto. A quest'ultimo
spettano, inoltre, gli altri elementi della retribuzione individuale e le eventuali indennità connesse
alle mansioni per svolgere le quali è stato assunto.
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13.Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni in qualunque tempo,
è corrisposta al lavoratore la retribuzione globale per il solo periodo di effettivo lavoro prestato.
14.Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per recesso da parte dell’azienda, è
corrisposta al lavoratore la retribuzione globale per metà o per intero, a seconda che la risoluzione
avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
15.Per quanto riguarda la corresponsione dei ratei di tredicesima, quattordicesima mensilità, ferie e
T.F.R., sia che la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni sia per recesso da parte
dell’azienda, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di calendario sono considerate come
mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori
Art. 23 – Lavoro a tempo determinato.
1.La disciplina del contratto a tempo determinato deve essere individuata negli artt. 19 – 29 del d.lgs.
n. 81/2015 così come modificati dal D.L. n. 87/2018 convertito nella legge n. 96/2018, dal D.L.
n. 48/2023 convertito nella legge n. 85/2023 e dalla legge 13 dicembre 2024, n. 203 (cd. Collegato
Lavoro).
2.La durata del periodo di prova, nel rispetto dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 104/2022 come
modificato dall’art. 13 della legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro), è fissata in un giorno di effettiva
prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a
quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due
giorni né superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
Restano salve le previsioni più favorevoli della contrattazione di secondo livello.
3.La durata massima del contratto a tempo determinato resta fissata in 24 mesi.
4.Le parti, dopo il superamento della durata complessiva pari a 24 mesi, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 19, comma 3 d.lgs. 81/2015, possono stipulare un ulteriore contratto della durata
massima pari 12 mesi presso la sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
5.Nel limite massimo dei 12 mesi, il contratto a tempo determinato non richiede l’indicazione di
alcuna causale.
6.Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo
in presenza di almeno una delle seguenti causali:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2015;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda e - sino
al 31 dicembre 2026 (termine da ultimo prorogato dalla L. 118/2025, di conversione del D.L.
95/2025) - per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
c) in sostituzione di altri lavoratori;
d) lancio di un prodotto e/o di un servizio innovativo;
e) implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico con conseguente modifica degli assetti
organizzativi aziendali.
7.Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs. 81/2015, salvo diversa previsione della
contrattazione collettiva nazionale, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in
misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1°
gennaio dell'anno di assunzione con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso
sia eguale o superiore a 0,5.
8.Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione, mentre per i datori di lavoro
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che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo
determinato.
9.Restano ferme le deroghe previste al limite quantitativo dei contratti a tempo determinato previste
dai commi 2 e 3 dell’art. 23 del d.lgs. 81/2015 nonché quelle esplicitamente individuate dalla
contrattazione integrativa aziendale.
10.Per quanto non regolato dal presente articolo, si rinvia agli artt. 19 – 29 del d.lgs. 81/2015.
Art. 24 – Somministrazione di lavoro.
1.La somministrazione di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 del d.lgs. 81/2015, può
essere a tempo determinato o indeterminato.
2.Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 del d.lgs. 81/2015, il numero dei lavoratori
somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i lavoratori
somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato, non può eccedere il 20 per cento del
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di
stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso
sia eguale o superiore a 0,5.
Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione
di lavoro a tempo indeterminato.
3.Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di
somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione
dei già menzionati contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia
eguale o superiore a 0,5.
4.Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di
somministrazione di lavoro.
5.Restano fuori dai limiti quantitativi di cui sopra le assunzioni con contratto di somministrazione a
tempo determinato o indeterminato di lavoratori disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di
trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizz atori sociali nonché i lavoratori
svantaggiati o molto svantaggiati di cui al Decreto Interministeriale del 17 ottobre 2017.
6.Per quanto non espressamente regolato dal presente articolo, si rinvia agli artt. 30 – 40 del d.lgs.
81/2015 nonché alle disposizioni della contrattazione integrativa aziendale, ove presente.
Art. 25 – Lavoro intermittente.
1.Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a
tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che
ne può utilizzare la prestazione lavorativa in mod o discontinuo o intermittente secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in
periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
2.Il contratto di lavoro intermittente può sottoscritto con soggetti con meno di 24 anni di età o con
più di 55 anni.
3.In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il
contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro,
per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco
di tre anni solari.
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In caso di superamento del già menzionato periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun
trattamento economico e normativo, salva la corresponsione dell’indennità di disponibilità in caso
di obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro.
Per quanto non espressamente regolato dal presente articolo, si rinvia agli artt. 13 – 18 del d.lgs.
81/2015 e all’Interpello n. 10/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Art. 26 – Contratto di reinserimento.
1.Le Parti sottoscrittrici, al fine di incentivare l’occupazione e il reinserimento lavorativo,
individuano nel contratto di reinserimento la soluzione per ovviare alle condizioni di fragilità sociale
dei lavoratori.
2.Il contratto di reinserimento può essere stipulato sia a tempo determinato e sia a tempo
indeterminato.
3.Al contratto di reinserimento si applicano tutti gli istituti normativi e le previsioni economiche
previste dal presente CCNL, ivi compresa la disciplina dettata dalla contrattazione integrativa, ma
la retribuzione è ridotta rispetto al livello di inquadramento adottato nella misura del 90%.
4.Il contratto di reinserimento può essere adottato alle seguenti condizioni:
• età compresa tra i 18 e i 36 anni;
• lavoratori di prima esperienza senza rapporti pregressi con l’azienda;
• lavoratori inoccupati o che fruiscono di indennità NASPI.
5.I contratti di cui al presente articolo devono essere stipulati in forma scritta con un periodo di prova
della durata prevista per il livello di inquadramento attribuito.
Resta inteso che per i contratti di reinserimento a termine per tutto quanto non previsto dal presente
articolo si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato.
6.In ogni caso, non si può adottare il contratto di reinserimento nei seguenti casi:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi della legge 223/1991 e/o anche a licenziamenti individuali e/o plurimi, che hanno
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro, ovvero presso
unità produttive nelle quali all'atto dell'assunzione sono operanti una sospensione del lavoro o una
riduzione dell'orario in regime di Cassa integrazione guadagni, sostegno al reddito o contratto di
solidarietà, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la stipula del contratto di
cui al presente articolo;
c. ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della
normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
TITOLO V – Classificazione del personale
Art. 27 – Classificazione del personale.
In relazione alle mansioni svolte, alle competenze e all’esperienza maturata il lavoratore è
inquadrato in uno dei livelli di seguito elencati.
Quadro
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Appartengono a questo livello i lavoratori con responsabilità di gestione, anche come preposto, di
un’attività, un ufficio o una struttura aziendale e/o di coordinamento e controllo di lavoratori di
livello inferiore che, oltre alle caratteristiche indicat e nella declaratoria di cui al I livello e a
possedere esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, svolga attività di alta
specializzazione e importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
Esemplificazione:
a. lavoratori con specializzazione tecnica o amministrativa con facoltà di decisione e autonomia
d'iniziativa,
poteri di gestione, anche se limitate a determinate attività o servizi;
b. lavoratori che svolgono compiti richiedenti una professionalità necessaria per il coordinamento e
controllo di unità organizzative di fondamentale interesse e di alta specializzazione comportanti
decisioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa,
in applicazione di tecniche specialistiche o gestionali molto complesse, nell'ambito di direttive
generali impartite dai dirigenti;
c. responsabile di sede, filiale o cantiere;
d. capo commessa con coordinamento del gruppo di lavoro
e. responsabile di laboratorio o di progetto di ricerca.
Primo livello
Appartengono al primo livello i lavoratori che sovrintendono e organizzano le unità produttive, con
iniziativa e autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità delegate. Svolgono funzioni di
indirizzo e controllo che richiedono una specifica preparaz ione e capacità professionale, con la
necessaria autonomia nell'ambito delle materie di propria competenza, e che sono responsabili dei
risultati conseguiti.
Esemplificazione:
a. lavoratori con elevata competenza tecnica o amministrativa che opera in autonomia per il
raggiungimento degli obiettivi assegnatigli;
b. capo contabile;
c. responsabile di reparto;
d. responsabile del sistema della qualità;
e. controller contabile, amministrativo o tecnico;
f. progettista di sistemi
g. responsabile delle vendite, capo dell’ufficio gare
Secondo livello
Appartengono al secondo livello i lavoratori di concetto che svolgono funzioni operativamente
autonome di controllo e di coordinamento inerenti attività complesse, che comportano elevata e
consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestion ale ed esperienza. Svolgono
mansioni che richiedono specifiche competenze, un elevato livello di qualificazione e/o requisiti
professionali/abilitativi. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa
nei limiti delle direttive generali loro impartite.
Esemplificazione:
a. impiegato di concetto tecnico/amministrativo;
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b. specialista di controllo qualità, sicurezza ed ambiente;
c. analista programmatore, tecnico programmatore;
d. approvvigionatore;
e. assistente di direzione;
f. contabile;
g. coordinatore di servizi;
h. ispettore;
i. operatore responsabile conduzione di impianti complessi;
j. responsabile di gruppi operativi autonomi di medie dimensioni nei settori ambientale, pulizie,
manutenzione e installazione, logistica.
Terzo livello
Appartengono al terzo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che richiedono
adeguata specializzazione e specifica capacità professionale nonché i lavoratori specializzati provetti
che, in condizione di autonomia operativa, svolgono mansioni che comportano una specifica e
adeguata capacità professionale acquisita mediante preparazione teorica o tecnico-pratica comunque
acquisita.
Esemplificazione:
a. tecnico responsabile di conduzione di impianti;
b. responsabile gruppi operativi nei settori ambientale, pulizie, manutenzione e installazione,
logistica;
c. manutentore polivalente;
d. addetti alla disinfestazione, derattizzazione e disinfezione, demuscazione anche con l'ausilio di
apparecchiature per l'irrorazione di sostanze chimiche ai sensi delle disposizioni di legge in materia;
e. impiegati che svolgono attività tecniche e amministrative caratterizzate da elevata autonomia
operativa;
f. contabile e contabile cliente, preventivista;
g. supervisore;
h. programmatore;
i. impiegato che svolge mansioni di rapporto diretto con gli utenti con responsabilità di
organizzazione e
gestione di attività specifiche;
j. responsabile delle attività di vendita biglietti e di controllo degli accessi;
k. responsabile di attività di reception, accoglienza, accompagnamento, custodia.
Quarto livello
Appartengono al quarto livello i lavoratori che eseguono compiti operativi, comprese le operazioni
di vendita e
ausiliarie alla vendita, che eseguono mansioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche o
qualificate
conoscenze tecniche, operative o funzionali. Esplicano attività tecnico -operative di adeguata
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complessità, attività
amministrative, commerciali o tecniche evolute o per la cui attuazione sono richieste particolari
capacità pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri
lavoratori.
Esemplificazione:
a. lavoratori che, in autonomia e avendo pratica dei processi, eseguono attività di natura complessa
nella pulizia e manutenzione degli ambienti;
b. laminatori, levigatori, verificatori di pavimenti in legno, lucidatori a piombo;
c. capisquadra o capigruppo che, pur lavorando essi stessi manualmente, coordinano e sorvegliano
l'attività dei lavoratori che compongono la squadra, il gruppo o l'unità operativa;
d. addetti alle bonifiche ambientali dei siti e/o serbatoi e cisterne;
e. addetti alle potature, alle piantumazioni, alla messa in opera di palificazioni e staccionate, allo
sfalcio con mezzi di potatura di potenza;
f. addetti alla conduzione impianti civili ed industriali;
g. operai specializzati addetti alle cabine e linee di verniciatura negli impianti industriali;
h. lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi complessi
e pesanti;
i. autisti e conducenti veicoli per i quali sia previsto il possesso della patente C o superiore;
j. conducente di semoventi, pale caricatrici, autogrù, trattorista con patente C;
k. magazziniere che opera anche con ausilio di supporti informatici;
l. lavoratori che sulla base di indicazioni o schemi equivalenti procedono alla individuazione dei
guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per la riparazione, la
manutenzione, la messa a punto e l'installazione di macchine e di impianti;
m. operaio specializzato manutentore, meccanico, idraulico, elettrico, edile;
n. operaio specializzato installatore di impianti, saldatore;
o. contabile d'ordine;
p. segretario, archivista;
q. lavoratori che, in autonomia ed avendo pratica dei processi, eseguono attività di natura complessa
nella
disinfestazione, disinfezione, derattizzazione.
Quinto livello
Appartengono al quinto livello i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono
richieste semplici conoscenze e adeguate capacità tecnico -pratiche comunque acquisite e/o che
richiedono il possesso di normali conoscenze pratiche. Sono di norma adibiti a operazioni di media
complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali
conoscenze ed adeguate capacità tecnico -pratiche comunque acquisite, anche coordinando
lavoratori inquadrati in livelli inferiori o uguali.
Esemplificazione:
a. lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti, con l'utilizzo di
attrezzature e macchine operatrici complesse;
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b. addetti al risanamento ambientale;
c. addetti al trattamento/pulitura delle facciate;
d. conducente autospazzatrici e/o macchine operatrici per le quali è richiesto il possesso della patente
B;
e. pulitori finiti (che operano con l'uso di macchine industriali o scale e/o piattaforme aeree montate
su semoventi) o polivalenti (caratterizzati da esperienza, flessibilità, più aree e servizi di intervento,
utilizzo di tecniche innovative);
f. addetti alla potatura ed al trattamento di alberi, di siepi, agli sfalci ed alla piantumazione;
g. operai qualificati addetti alle cabine e linee di verniciatura;
h. operai qualificati addetti alle operazioni di sterilizzazione;
i. addetti alla conduzione impianti che effettuano manovre di normale difficoltà;
j. addetti alle attività di base nella conduzione impianti civili ed industriali;
k. conducenti di autoveicoli e motocarri inferiori ai 35 quintali (per i quali non è richiesta la patente
c e d);
l. conduttore di carrelli elevatori per il trasporto, smistamento e sistemazione di materiali, addetto ai
carriponte;
m. aiuto magazziniere;
n. operatori che con l'ausilio di mezzi meccanici, anche gestiti mediante sistemi digitali, effettuano
attività di movimentazione;
o. addetti ai servizi alla ristorazione;
p. operaio qualificato manutentore meccanico - idraulico - elettrico - edile;
q. operaio qualificato installatore di impianti, saldatore;
r. lavoratori che svolgono attività d'ordine di natura tecnico o amministrativa richiedenti in modo
particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
s. operatore addetto al video terminale e/o sistemi computerizzati non complessi;
t. centralinista/assistenza telefonica;
u. addetti al controllo dei documenti contabili relativi al controllo di materiali, addetti al controllo
fatture;
v. fattorino addetto a mansioni semplici di segreteria;
w. addetto a compiti generici d’ufficio.
Sesto livello
Appartengono al sesto livello i lavoratori che eseguono mansioni per le quali sono richieste
competenze non specialistiche, adeguate capacità tecnico-pratiche e che siano in possesso di normali
conoscenze acquisite dopo un breve periodo di pratica/addestramento. Sono adibiti a operazioni per
la cui esecuzione è richiesta l’attitudine a lavori manuali di precisione, alla conduzione di macchine
e mezzi meccanici per la quale non è richiesta alcuna autorizzazione o a mansioni esecutive che
richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze
elementari di prodotti chimici. Appartengono al sesto livello, per i primi 18 mesi di effettivo servizio,
anche gli impiegati esecutivi che svolgono semplici attività amministrative o tecniche che non
richiedono particolare preparazione.
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Esemplificazione:
a. pulitori con sistemi automatici o tradizionali;
b. addetti ai lavori di pulizia dei vetri;
c. addetti al riassetto e rigoverno di locali, foresterie e assimilabili;
d. operai addetti alla manutenzione, falciatura, potatura, concimazione e pulizia aree verdi;
e. conducente di piccoli mezzi di trasporto per i quali non è richiesta la patente;
f. addetti alla rotazione trasporto sacchi;
g. addetti alla selezione di residui di lavorazione e/o di materiale da raccolte differenziate;
h. operai comuni addetti alla pulizia di sale operatorie, pronto soccorso, ecc.;
i. operai comuni addetti alle cabine e linee di verniciatura;
j. operai comuni addetti ad altre attività ausiliarie di supporto in ambito scolastico, sanitario;
k. operai comuni addetti al controllo impianti automatici;
l. portiere, custode, guardiano, sorveglianza non armata;
m. operai comuni addetti alla reception;
n. addetti ai lavori di facchinaggio e movimentazione interna;
o. operai comuni addetti alle consegne di buste o piccoli pacchi;
p. addetti al carico/scarico di aeromobili e altri mezzi di trasporto nell'area confinata;
q. lavoratori che svolgono semplici attività di servizi alla ristorazione;
r. operai comuni addetti alle pulizie e servizi alla ristorazione;
s. lavoratori che coadiuvano/assistono lavoratori di livello superiore;
t. operaio comune manutentore, meccanico, idraulico, elettrico, edile;
u. operaio comune manutentore e montatore;
v. addetto alle attività di stampa, riproduzione e fascicolazione di documenti;
w. addetto al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti;
x. addetto al controllo degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici;
y. addetto alla custodia di parcheggi e aree di sosta non a pagamento.
Settimo livello
Appartengono al settimo livello i lavoratori che svolgono mansioni di base, che non necessitano di
particolari conoscenze o professionalità tecnico -pratiche. Svolgono attività semplici, a contenuto
manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è
sufficiente un periodo minimo di pratica.
Esemplificazione:
a. manovale addetto alla ricarica dei contenitori di materiali di consumo (es. sapone);
b. addetti ai lavori elementari di pulizia;
c. guardiano.
Art. 28 – Mansioni del personale.
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1.Il lavoratore, nel rispetto dell’art. 2103 c.c., deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a
mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2.Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente
alla nuova attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva - ove la medesima non abbia
luogo per sostituzione di lavoratrice o lavoratore ass ente con diritto alla conservazione del posto -
dopo un periodo superiore a tre mesi qualora lo stesso sia in possesso del titolo professionale
richiesto.
3.Resta ferma l’applicazione dell’art. 2103, comma 2 c.c. in ordine all’adibizione del personale a
mansioni corrispondenti a un livello di inquadramento inferiore, ma rientranti nella medesima
categoria legale.
4.La contrattazione di secondo livello e/o di prossimità, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2103,
comma 4 c.c. e, a parità di retribuzione, potrà individuare ulteriori ipotesi per la variazione delle
mansioni.
Art. 29 – Mansioni promiscue.
1.Qualora il lavoratore svolga mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente.
2.L’attività prevalente è quella di maggiore valore professionale, salvo che venga abitualmente
prestata e non si tratti di un normale periodo di addestramento e/o non abbia carattere accessorio o
complementare.
3.Nel caso specifico, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore spetta
l'inquadramento al livello superiore.
TITOLO VI – Orario di lavoro
Art. 30 – Disciplina dell’orario di lavoro.
1.L’orario normale di lavoro è pari a quaranta ore settimanali di effettivo lavoro distribuite su cinque
o sei giornate lavorative. I divisori convenzionali mensili vengono stabiliti in 178 ore per la
determinazione della retribuzione oraria e 22 o 26 per la determinazione della retribuzione
giornaliera. In sede di contrattazione di secondo livello potranno essere concordate diverse modalità
di distribuzione dell’orario di lavoro.
2.In ogni caso, l’orario di cui al presente articolo si riferisce alle ore di attività effettivamente prestate
dal dipendente.
3.All’interno del singolo complesso aziendale o di unità operativa, potranno coesistere differenti
forme di distribuzione dell’orario, su base individuale o di turnazione, avuto riguardo alle specifiche
esigenze dei servizi resi all’utenza o di specifici requisiti richiesti a livello aziendale.
Art. 31 – Lavoratori discontinui.
1.Sono discontinui o di mera attesa e/o custodia i lavoratori che svolgono attività che non richiedono
un impegno continuativo di lavoro e che godono quindi, durante l’orario, di pause o di periodi di
inoperosità ai sensi dell’articolo 3 del R.D.L 692/1923.
2.La durata normale di lavoro del personale di cui ai profili professionali ricompresi nella
declaratoria del quinto livello del presente contratto collettivo nazionale è fissata in 42 ore
settimanali.
3.La durata massima dell’orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali di effettivo lavoro,
comprese le ore straordinarie, calcolate su un periodo di dodici mesi ex art. 4, comma 3 d.lgs.
26
66/2003.
Art. 32 - Orario multi-periodale
Le parti convengono che l'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali possa essere calcolato come
media in un periodo non superiore a sei mesi.
Durante tale periodo di riferimento, l’orario settimanale potrà essere elevato fino a 48 ore senza che
le ore eccedenti le 40 ore settimanali siano considerate straordinarie e diano diritto alle relative
maggiorazioni, purché la media nel periodo di riferimento non superi le 39 ore settimanali.
L’adozione dell’orario multi-periodale deve essere comunicata preventivamente alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, con un preavviso di almeno
15 giorni, specificando:
- il periodo di riferimento
- la programmazione di massima dell’orario
- le ragioni produttive che ne giustificano l'adozione
La programmazione dell'orario multi -periodale deve essere comunicata ai lavoratori con un
preavviso di almeno 7 giorni.
Durante il periodo di riferimento:
a) le settimane con orario superiore a 40 ore devono essere compensate con corrispondenti settimane
con orario inferiore
b) il saldo delle ore deve essere pari a zero al termine del periodo
c) eventuali ore eccedenti le 48 settimanali saranno considerate straordinarie e retribuite con le
relative maggiorazioni
Il lavoratore non può rifiutare la prestazione richiesta nei limiti dell'orario multi -periodale, fatto
salvo quanto previsto dalla normativa in materia di riposi di cui al D.lgs. 66/2003.
L’orario multi-periodale non può essere adottato per:
- lavoratori minori
- lavoratrici in gravidanza
- lavoratori con documentate esigenze di salute
- altre categorie previste dalla legge
Al termine del periodo di riferimento:
a) le ore eccedenti la media delle 40 ore settimanali saranno retribuite come straordinario
b) le ore non lavorate rispetto alla media delle 40 ore settimanali resteranno a carico dell’azienda
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di riferimento, si procederà al
conguaglio tra le ore effettivamente prestate e l'orario normale contrattuale.
L’azienda dovrà tenere un registro delle ore di lavoro multi-periodale, da esibire in caso di controlli
degli organi competenti e delle rappresentanze sindacali.
Il regime di orario multi-periodale non può essere applicato contemporaneamente a più di sei mesi
per anno solare per ciascun lavoratore.
Art. 33 – Banca ore.
1.Nella banca ore saranno accumulate l’accantonamento o la detrazione di ore che i lavoratori, nel
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corso dell’anno, matureranno a vario titolo.
2.All’interno della banca ore rientrano, con valore esemplificativo e non esaustivo: le residue
giornate di riduzione orario di lavoro, i riposi sostitutivi delle prestazioni straordinarie, i recuperi
delle festività coincidenti con il giorno di riposo non domenicale e ogni altro recupero di prestazioni
rispetto agli obblighi contrattuali.
3.I lavoratori potranno godere, in qualunque periodo dell’anno e compatibilmente con le esigenze
di servizio, di permessi di breve durata, o intere giornate di permesso retribuito che andranno detratti
dalla banca ore.
4.Il datore di lavoro corrisponderà, entro il 30 giugno di ciascun anno, i residui orari a credito relativi
all’anno precedente eventualmente non usufruiti.
Inoltre, alla stessa data o, se anteriore, alla cessazione del rapporto di lavoro, saranno trattenuti dalle
retribuzioni eventuali residui orari rimasti a debito.
Art. 34 – Riposo giornaliero.
1.Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
2.In applicazione dell’art. 17 della legge 66/2003 il riposo giornaliero di undici ore può essere
derogato accordando un periodo equivalente di riposo compensativo entro i successivi 15 giorni.
3.Il riposo giornaliero di undici ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative
svolte anche nelle seguenti ipotesi:
• cambio del turno;
• interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
• manutenzioni svolte verso terzi;
• attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
• allestimenti in fase d’avvio di nuove attività;
• studi che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo inferiore alle
undici ore;
• custodia di impianti in genere;
• redazione dei bilanci, preparazione delle assemblee e adempimenti fiscali o amministrativi
straordinari.
4.In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti concordano
che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno otto ore rappresenta un’adeguata
protezione degli stessi nei limiti di 20 giorni in un anno solare
5.La contrattazione integrativa aziendale, nel rispetto degli artt. 7 e 17 del d.lgs. 66/2003, potrà
prevedere ulteriori ipotesi di deroga al riposo giornaliero.
Art. 35 Riposo settimanale.
1.Ogni dipendente ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente
coincidente con la domenica.
2.Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica, il riposo
settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana e la relativa retribuzione non subirà alcuna
maggiorazione.
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Art. 36 – Lavoro a tempo parziale.
1.Le Parti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire un valido strumento
funzionale alla flessibilità del rapporto, nell’interesse del prestatore di lavoro e nel rispetto delle
esigenze organizzative dell’azienda, rappresentand o altresì un’occasione di incremento della base
occupazionale.
2.Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova della diversa
collocazione dell’orario di lavoro.
3.Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della
prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con specifico riferimento al giorno,
alla settimana, al mese e all’anno.
4.Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione di cui al comma precedente
potrà avvenire anche mediante il rinvio a turni programmati di lavoro, articolati su fasce orarie
prestabilite, avuto riguardo a specifiche esigenze aziendali, da ritenersi insindacabili.
5.La prestazione individuale è oggetto di pattuizione tra datore di lavoro e i lavoratori entro i limiti
di seguito indicati:
a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, minimo 12 ore;
b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile, minimo 48 ore;
c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale, minimo 550 ore.
6.Il datore di lavoro, entro il limite dell’8% del personale in forza a tempo pieno, alla data di
presentazione della richiesta, valuterà positivamente - avuto riguardo alla fungibilità della
prestazione dei lavoratori interessati - le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo
pieno a tempo parziale, nei seguenti casi:
a) lavoratori con figli di età inferiore a tre anni;
b) lavoratori tutelati ai sensi della legge n. 104/92 e successive modifiche;
c) lavoratori studenti di cui all’art. 10 della legge n. 300/70;
d) lavoratori che comprovino esigenze di carattere personale o familiare di natura eccezionale.
7.I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,
anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, debitamente accertata e comprovata,
avranno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale,
verticale od orizzontale, nella forma e con parametrazione dell’orario da concordarsi con il datore
di lavoro.
8.Al di fuori dei casi precedentemente indicati, e fino al limite massimo complessivo del 5% del
personale in forza a tempo pieno al momento della richiesta, il datore di lavoro potrà valuterà
positivamente le richieste pervenute dai singoli lavoratori, co n riserva di accoglimento, previa
verifica e tenuto conto delle proprie e specifiche esigenze organizzative aziendali.
9.Nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il datore di lavoro, a
fronte di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, potrà effettuare variazioni della
collocazione temporale della prestazione lavorativa ac quisendo il preventivo consenso scritto del
lavoratore, salvo esigenze aziendali di carattere indifferibile.
Art. 37 – Variazione dell’orario di lavoro – clausole elastiche – lavoro supplementare.
1.La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo
parziale verticale o misto potrà intervenire a fronte di esigenze di carattere tecnico, organizzativo,
produttivo o sostitutivo.
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2.L’esercizio da parte del datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa
nonché di modificare la collocazione temporale dell’orario pattuito con il personale a part -time,
dovrà intervenire – entro il limite del 30% della nor male prestazione annua a tempo parziale -
mediante comunicazione trasmessa per iscritto, o consegnata a mani, con preavviso di 2 giorni al
lavoratore.
3.Al dipendente è garantita, in ipotesi di variazione in aumento dell’orario di lavoro nell’ambito di
una previsione di clausola elastica, una maggiorazione del 2% della retribuzione oraria globale di
fatto comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
4.Ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, di tipo orizzontale, possono essere richieste
prestazioni di lavoro supplementare, nella misura massima del 50% dell’orario settimanale di tipo
orizzontale, oltre che entro il limite di 8 ore su base giornaliera.
5.Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 3% della retribuzione oraria
globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti
retributivi indiretti e differiti
6.Le ore di lavoro supplementare - svolte nelle giornate festive o nell’orario notturno – daranno
diritto, per quanto concerne al dipendente, alle sole maggiorazioni previste dal presente contratto.
7.Le ore di lavoro supplementare di cui al presente articolo, su richiesta del dipendente, confluiranno
nella banca ore e in tal caso non sarà applicata la maggiorazione come sopra determinata.
8.Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia agli artt. 4 – 12 del d.lgs.
81/2015 e alla contrattazione integrativa aziendale ove presente.
Art. 38 – Principio di non discriminazione.
1.Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed
il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della
prestazione lavorativa.
TITOLO VII – Permessi, aspettative, congedi
Art. 39 - Servizio militare e servizio civile.
1.Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:
a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;
b) in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto;
c) in caso di richiamo durante il periodo di prova, il rapporto resta sospeso sino alla fine del richiamo
e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell’anzianità di servizio;
d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al
termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti della anzianità di servizio.
2.Lo svolgimento del servizio civile è regolamentato dalle norme contenute nel d.lgs. n. 40/2017.
Art. 40 – Tutela della maternità e della paternità.
1.Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo, continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi dopo il periodo di cui
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alla lettera c).
2.Fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di
astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi a condizione che il medico specialista del Servi zio Sanitario Nazionale (o con esso
convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di
lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
3.Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti, da concordarsi con il datore di lavoro,
per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel
caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
4.Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano apposita istanza e successivamente
presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario dell’effettuazione
degli esami.
5.In conformità al d.lgs. n.151/2001 (Testo Unico in Materia di Famiglia) anche il padre lavoratore
può astenersi dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di non più di sei mesi, nei casi
previsti dalla già menzionata normativa.
6.In applicazione e alle condizioni previste dal d.lgs. n. 151/2001 (artt. 6 comma 1 e art. 7, comma
6) l’astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice,
addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, no n possa essere spostata ad altre mansioni. Il
provvedimento è adottato anche dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro su richiesta della lavoratrice.
7.Il diritto di cui alla lettera c) e d) è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 151/2001 in caso di:
• morte o di grave infermità della madre;
• abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.
8.Per quanto riguarda il trattamento normativo, durante il suddetto periodo (congedo di paternità) si
applicano al padre lavoratore le stesse disposizioni di legge e di contratto previste per il congedo di
maternità.
9.L’astensione dal lavoro di entrambi i genitori non può complessivamente eccedere il limite di dieci
mesi, salvo il caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo
non inferiore a tre mesi, nel qual caso il dirit to di astensione, per il padre lavoratore, passa a sette
mesi ed a undici complessivi per la coppia.
10.Qualora vi sia un solo genitore, questi si potrà astenere dal lavoro per un periodo massimo di
dieci mesi.
11.In caso di parto prematuro, la lavoratrice ha 30 giorni di tempo per presentare il certificato
attestante la data esatta del parto, al fine di prolungare l’astensione obbligatoria dopo il parto del
periodo non goduto prima.
12.La lavoratrice ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di
gestazione, attestato da regolare certificato medico e fino al compimento del primo anno di età del
bambino.
13.Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio
e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il
ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea
certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento delle condizioni che lo
vietavano.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di
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licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla
quale è applicabile il divieto stesso.
14.I periodi di assenza obbligatoria, indicati alle lettere a) b) c) ed il periodo di assenza facoltativa,
di cui alla lettera d) devono essere computati nell’anzianità di servizio.
15.Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative indennità restano a completo
carico dell’INPS e per le prestazioni sanitarie provvederà l’Ente preposto.
16.Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino
due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata.
17.Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
18.Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un’ora ciascuno ed è considerato
ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
19.La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età
inferiore ai 3 anni dietro presentazione di certificato medico.
20.Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le
malattie del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, nel limite di 5 giorni l’anno per ciascun
genitore, non retribuiti e comunque computati solo agli effetti dell’anzianità di servizio, dietro
presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o
con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il
decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
21.La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato medico
rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale.
22.Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio il genitore è tenuto a inviare al datore
di lavoro, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino
rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile.
23.Per le festività cadenti nei periodi di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il puerperio, la
lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell’INPS, da corrispondersi a
carico del datore di lavoro in modo da raggiungere c omplessivamente il 100% della retribuzione
giornaliera.
24.Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a
percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente all’aliquota corrispondente al
20% della retribuzione.
25.Le disposizioni del presente articolo riguardanti l’astensione facoltativa, i congedi per malattia
del bambino e i riposi giornalieri, trovano applicazione anche nei confronti di genitori adottivi o
affidatari.
26.Qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e
dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del
minore nel nucleo familiare.
27.Per la durata massima dei congedi parentali, da fruire entro il compimento del dodicesimo anno
di età del bambino, nonché per la misura delle relative indennità, si rinvia all’art. 32 del d.lgs.
151/2001 così come modificato dalla legge n. 32/2022 e dalla legge n. 197/2022.
28.In caso di utilizzo frazionato del congedo parentale il genitore lavoratore è tenuto a preavvisare
il datore di lavoro con un preavviso di almeno cinque giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo
di congedo.
Art. 41 – Permessi di cui alla legge n. 104/1992.
32
1.Al personale dipendente spettano i permessi previsti dalla legge n. 104/1992 nonché i riposi di cui
all’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001 in alternativa al prolungamento del congedo parentale.
2.Attesa la peculiarità dell’attività svolta, in ragione della necessità di contemperare le esigenze
organizzative aziendali con il diritto all’assistenza del disabile, coloro che beneficiano dei permessi
ex legge n. 104/92 dovranno consegnare al datore di lavoro, con cadenza mensile, una
programmazione di massima dei permessi stessi, fatte salve ipotesi eccezionali che non lo
consentano.
3.In tali casi, i dipendenti avranno premura di preavvisare il datore di lavoro, per quanto possibile,
al fine di consentire all’azienda di predisporre le necessarie misure atte ad evitare di compromettere
il funzionamento dell’organizzazione e delle attività a rendersi.
4.Laddove ricorrano situazioni straordinarie ed eccezionali che non consentano di individuare con
detta cadenza le date di fruizione dei permessi, il lavoratore dovrà, per quanto possibile, comunicare
la richiesta di permesso con un congruo preavviso, così da consentire all’azienda di predisporre le
necessarie misure atte ad evitare di compromettere il funzionamento dell’organizzazione.
Art. 42 – Congedo matrimoniale.
1.Il personale non in prova ha diritto ad un congedo retribuito di 15 (quindici) giorni di calendario
per contrarre matrimonio.
2.Il personale ha l’obbligo di esibire, alla fine del congedo, regolare documentazione della avvenuta
celebrazione del matrimonio.
Art. 43 – Permessi per lutto di famiglia.
1.In caso di morte del coniuge (o del convivente), di parenti entro il secondo grado o affini entro il
primo grado, il dipendente avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito pari a tre giorni
lavorativi.
2.Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento
con la relativa certificazione.
3.I giorni di permesso possono essere utilizzati dal lavoratore entro sette giorni dalla data
dell’intervenuto decesso.
Art. 44 – Permessi per funzioni pubbliche elettive.
1.In conformità alle vigenti norme di legge, indipendentemente dal normale periodo di ferie indicato,
ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali per le elezioni del Parlamento
nazionale, per le elezioni comunali, regionali e eu ropee, nonché le consultazioni referendarie,
saranno concessi 3 giorni di permesso retribuito in coincidenza con le operazioni di voto e scrutinio,
così come previsto dall’art. 119 del D.P.R. 361/1957 e dell’art. 1 della legge n. 178/1978.
2.Le giornate di permesso di cui al precedente comma non pregiudicano il normale periodo di ferie
e non sono cumulabili con il riposo settimanale.
Art. 45 – Permessi per studio
Fuori dai casi sopra regolati, il lavoratore potrà ottenere in qualunque periodo dell’anno,
compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi di breve durata recuperabili, in accordo con
il datore di lavoro, con altrettante ore di lavoro.
Art. 46 – Donazione di sangue.
1.I lavoratori che donano il sangue o suoi componenti hanno diritto al permesso retribuito secondo
le disposizioni di legge vigenti.
Art. 47 – Aspettativa non retribuita.
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1.Al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, che ne faccia richiesta può essere
concessa, per gravi e/o comprovate necessità personali o per cause di malattia di familiari, fermo
restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, un’aspettativa senza retribuzione e senza
decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 4 mesi nell’arco della vigenza
contrattuale.
2.Il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti
per riprendere servizio è considerato dimissionario.
3.In ogni caso, il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto erogando al lavoratore il TFR maturato.
4.Il datore di lavoro, qualora accerti che durante l’aspettativa sono venuti meno i motivi che ne
hanno giustificato la concessione, ha il diritto di richiedere al dipendente di rientrare in servizio entro
e non oltre dieci giorni.
5.Qualora il dipendente non aderisca alla richiesta, lo stesso sarà considerato dimissionario con
diritto alla sola erogazione del TFR.
TITOLO VIII – Festività e ferie
Art. 48 - Festività nazionali e infrasettimanali.
1.A tutti i dipendenti è riconosciuto un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti
festività: Capodanno, Epifania, Anniversario della Liberazione, lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro,
Festa della Repubblica, Assunzione di Maria SS., Ognissant i, Immacolata Concezione, Santo
Natale, Santo Stefano, Santo Patrono.
2.In occasione delle suddette festività decorre a favore dei lavoratori la retribuzione di cui al CCNL.
3.Ai lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate
sarà riconosciuto un corrispondente riposo supplementare retribuito, da fruire compatibilmente con
le esigenze aziendali o all’accantonamento delle ore c he potranno confluire, su richiesta del
lavoratore, nella banca ore.
Art. 49 – Ferie.
1.Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie, non rinunciabile, di 26 giorni lavorativi
nell’arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione
dell’orario settimanale.
2.Dal computo del già menzionato periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività
nazionali e infrasettimanali, cadenti nel periodo stesso.
3.In ragione di quanto sopra, il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le
domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
4.L’assenza per malattia, ove giustificata interrompe il decorso delle ferie.
5.Durante il periodo di ferie sarà corrisposta la retribuzione di cui al presente contratto collettivo
nazionale.
6.Il periodo di ferie è stabilito di concerto con il datore di lavoro, avuto riguardo a specifiche
esigenze aziendali e sulla base di una equa rotazione annuale tra i lavoratori stessi.
7.Le ferie potranno essere fruite dai lavoratori per non più di due periodi nell’arco dell’anno, mentre
eventuali chiusure annuali delle strutture aziendali saranno computate nelle ferie garantite al
lavoratore ai sensi del presente contratto collettivo nazionale.
8.Nelle ipotesi di dimissioni o di licenziamento, ai lavoratori tanti dodicesimi del periodo di ferie al
quale hanno diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza.
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9.A tal fine, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno considerate quale mese intero.
10.Le ferie non possono essere godute, salvo diversa determinazione del datore di lavoro, durante il
periodo di preavviso di licenziamento.
11.Eccezionalmente, per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il dipendente prima
del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a fruire di detto periodo
successivamente, oltre che al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’anticipato rientro ove il
lavoratore dimostri di essersi trovato al di fuori del proprio domicilio.
12.Il diritto alle ferie non può essere oggetto di rinuncia e nessuna indennità sarà riconosciuta dal
datore di lavoro ove il dipendente si presenti in servizio, di propria iniziativa, durante il periodo di
fruizione delle ferie.
TITOLO IX – Diritto allo studio e alla formazione professionale
Art. 50 – Diritto allo studio.
1.Il periodo massimo di permessi per il diritto allo studio è individuato –complessivamente in 170
ore annue individuali.
2.Nei limiti di 50 ore individuali, le già menzionate ore di permesso possono essere utilizzate
annualmente per il conseguimento del titolo della scuola dell’obbligo, nonché per la frequenza
necessaria a corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore
e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea nonché di corsi universitari promossi da
università pubbliche o private legalmente riconosciute.
Art. 51 – Congedi per formazione.
1.L’art. 5 della legge n. 53/2000 garantisce che il lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di
servizio presso la stessa azienda può richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi
formativi per un periodo pari ad un massimo di 11 mesi, con tinuativo o frazionato, finalizzato al
completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del
diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in
essere o finanziate dal datore di lavoro.
2.Il lavoratore deve presentare specifica richiesta scritta all’azienda almeno 20 giorni prima per i
congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10
giorni precisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
3.La Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico
organizzative e, in caso di non accoglimento o differimento del congedo, notizierà il lavoratore degli
eventuali motivi ostativi.
4.In ogni caso, i lavoratori che potranno fruire di tale congedo non possono essere superiori l’uno
per cento (1%) del totale della forza occupata nella singola unità produttiva.
5.Durante il periodo di congedo per la formazione, il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha
diritto alla retribuzione.
6.Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la
malattia e con altri congedi.
TITOLO X – Disciplina delle assenze per malattia e infortunio
Art. 52 – Malattia.
1.Il lavoratore ha l’obbligo di dare, nel più breve tempo possibile, comunicazione al datore di lavoro
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del proprio stato di malattia.
2.Il lavoratore, a seguito della certificazione medica attestante lo stato di malattia rilasciata nelle
forme di cui all’art. 25 della legge n. 183/2010, invierà il numero di protocollo del certificato medico
al fine di consentire al datore di lavoro di scaricarlo dal portale dedicato dell’INPS.
3.In ipotesi di continuazione della malattia, già comunicata nelle forme che precedono, il lavoratore
ha l’obbligo, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro del prolungarsi dell’evento.
4.Resta fermo l’obbligo di certificazione nei termini e con le modalità sopra descritti.
4.Il mancato adempimento degli obblighi posti a carico del lavoratore, descritti nei commi che
precedono, comporterà, previa instaurazione del procedimento di contestazione dell’addebito ex art.
7, legge n. 300/1970, l’applicazione di specifica sanzione disciplinare e l’assenza del lavoratore sarà
considerata ingiustificata.
5.Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data di cessazione della malattia indicata
nel certificato medico, fatti salvi i casi di continuazione, ove debitamente comunicati e certificati.
6.Nell’ipotesi contraria, l’assenza del lavoratore sarà considerata ingiustificata, con applicazione
delle conseguenze disciplinari.
7.In ogni caso, il datore di lavoro ha il diritto di richiedere visita medica di controllo del lavoratore,
assente per malattia, per il tramite dei servizi ispettivi degli Enti competenti al fine di verificare e
controllare l’effettivo stato di salute del dipendente assente dal lavoro per malattia, oltre che, nelle
modalità stabilite dalla legge e dal contratto collettivo nazionale, di ottenere l’accertamento
dell’idoneità del lavoratore all’espletamento delle mansioni assegnate contrattualmente o la stessa
idoneità all’attività lavorativa.
Art. 53 – Obblighi del lavoratore.
1.Il lavoratore, nel periodo di assenza per malattia, è tenuto a adeguarsi alle prescrizioni mediche
impartitegli ed a permanere presso il domicilio, individuato all’atto della comunicazione dello stato
di malattia, ovvero ad altro domicilio, se diverso da quello iniziale, della cui variazione dovrà essere
comunque informato il datore di lavoro.
2.Il lavoratore è altresì obbligato a rispettare le fasce orarie previste dalla legge, anche al fine di
consentire l’effettuazione di visite mediche di controllo, ove richieste dal datore di lavoro o disposte
dagli Enti competenti.
3.L’assenza a visita di controllo avrà rilevanza disciplinare, con applicazione delle conseguenze
disciplinari contrattuali, oltre che economiche, previste dalle vigenti disposizioni regolamentari o di
legge.
Art. 54 – Trattamento economico della malattia.
1.Il datore di lavoro garantirà al lavoratore un’indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera
– con riferimento ai primi 3 giorni di assenza - nelle seguenti ipotesi: ricovero ospedaliero,
comprensivo dei conseguenti giorni di prognosi; day-hospital; emodialisi; patologie gravi di natura
cardiovascolare e cerebrale; patologie oncologiche; sclerosi multipla o progressiva; patologie gravi
e continuative, che comportino terapie salva -vita periodiche; eventi di malattia delle lavoratrici
verificatisi durante la gravidanza, al di fuori del periodo di astensione anticipata ed obbligatoria;
eventi di malattia con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni.
2.Negli altri casi, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore:
• dal quarto al ventesimo giorno un’integrazione dell’indennità posta a carico dell’INPS, sino
al raggiungimento dell’80% della retribuzione giornaliera;
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• dal ventunesimo giorno e sino al raggiungimento del periodo di comporto di cui al presente
contratto collettivo nazionale, un’integrazione dell’indennità posta carico dell’INPS sino al
raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera.
Art. 55 – Periodo di comporto.
1.Al lavoratore è garantita la conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di sei mesi
giorni anche non continuativi in un anno solare calcolati a ritroso dall’ultimo evento morboso.
2.Dopo il decorso del termine di cui al comma precedente, il datore di lavoratore avrà diritto di
procedere al licenziamento per superamento del comporto nel rispetto di quanto previsto dall’art.
2110 c.c.
3.Il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento del lavoratore qualora quest’ultimo - nell’arco
del triennio precedente l’ultimo evento morboso - abbia cumulato assenze per malattia frazionate
per un periodo complessivo di cento giorni.
4.Nelle ipotesi che precedono al lavoratore sarà riconosciuta la sola corresponsione dell’indennità
sostitutiva del preavviso, oltre al T.F.R. e ogni altra spettanza di fine rapporto eventualmente
maturata e dovuta in base al presente contratto collettivo nazionale.
5.Le disposizioni precedenti non troveranno applicazione nei soli casi in cui il superamento del
periodo di comporto si realizzi per effetto di aspettativa non retribuita per malattia richiesta dal
lavoratore prima della scadenza dei termini sopra specific ati e nelle modalità ed alle condizioni
stabilite dal contratto collettivo nazionale.
6.Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione ai lavoratori in prova.
Art. 56 – Aspettativa non retribuita.
1.Il lavoratore può richiedere un’aspettativa non retribuita per malattia, nel caso di gravi patologie,
purché la stessa sia continuativa e per un periodo massimo di 150 giorni.
2.Il lavoratore dovrà specificare le ragioni della richiesta allegando specifica documentazione
medica.
Art. 57 – Infortunio.
1.In caso di infortunio, il personale dipendente ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione al
datore di lavoro, salvo i casi di comprovato ed oggettivo impedimento, determinati dall’infortunio
in cui lo stesso è incorso.
2.In caso di inottemperanza a tale obbligo, da parte del lavoratore, il datore di lavoro sarà esonerato
da ogni responsabilità - anche economica, indennitaria o risarcitoria per omessa e ritardata
comunicazione o denuncia all’Ente competente dell’evento verificatosi.
3.Il datore di lavoro, a seguito della segnalazione di infortunio pervenuta dal lavoratore o da altri
soggetti preposti, dovrà procedere, nel rispetto dell’art. 53 DPR n. 1124/1965 e della Circolare
INAIL n. 24 del 9.09.2021, all’apposita denuncia di infor tunio presso l’INAIL territorialmente
competente.
4.Nei casi di assenza per infortunio, causato da ragioni lavorative, il datore di lavoro corrisponderà
al lavoratore, assente per inabilità temporanea ed assoluta:
• con riferimento alla giornata in cui l’evento si è verificato il 100% della retribuzione
giornaliera;
• dal giorno successivo a quello dell’infortunio e sino al terzo giorno compreso, un’indennità
pari al 60% della retribuzione giornaliera;
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• dal quarto giorno e sino al ventesimo compreso, un’integrazione dell’indennità corrisposta
dall’INAIL sino al raggiungimento del 90% della retribuzione giornaliera;
dal 21° giorno e sino al raggiungimento del periodo di comporto, un’integrazione dell’indennità
corrisposta dall’INAIL sino al 100% della retribuzione giornaliera.
5.In deroga a tutto quanto precede, nessuna indennità o integrazione sarà corrisposta dal datore di
lavoro in tutti i casi in cui l’INAIL, qualunque ne sia la ragione, non riconosca al lavoratore
l’indennità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, posta a proprio carico.
Art. 58 – Anticipazioni indennità.
1.Le indennità dovute dagli Istituti previdenziali saranno anticipate dal datore di lavoro alle normali
scadenze dei periodi di corresponsione della retribuzione, fatti salvi i diritti di compensazioni
previsti dalla legge.
TITOLO XI – Trattamento economico
Art. 59 – Retribuzione mensile.
1.La retribuzione mensile corrisposta per tredici mensilità e il trattamento relativo agli istituti
contrattuali aventi carattere economico sono il corrispettivo di una prestazione articolata su 40 ore
settimanali.
2.Ai fini della determinazione della retribuzione oraria, il divisore mensile è 178.
3.La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per il divisore contrattuale, che
nel caso specifico è 178.
4.La determinazione della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per
22 nel caso di prestazione su 5 giorni settimanali e per 26 nel caso di prestazione su sei giorni
settimanali.
5.Le paghe basi lorde conglobate sono le seguenti e avranno decorrenza dal primo giorno di
applicazione del presente contratto:
Q: €2.256,14
1. 2.107,24
2. 1.888,36
3. 1.615,66
4. 1.520,60
5. 1.440,16
6. 1.368,17
7. 1.296,39
Art. 60 – Corresponsione della retribuzione.
1.La retribuzione sarà corrisposta al lavoratore in ratei mensili posticipati entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di maturazione.
Il pagamento della retribuzione verrà effettuato mediante accredito su conto corrente bancario o
postale preventivamente indicato dal lavoratore.
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2.La retribuzione mensile è composta dalla paga base conglobata, comprensiva di minimo tabellare,
contingenza ed EDR, oltre agli altri elementi retributivi previsti dal presente contratto collettivo.
3.La retribuzione mensile è commisurata ad un mese di calendario. Ai fini del computo dei ratei
mensili, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno considerate come mese intero, mentre
le frazioni inferiori non verranno conteggiate.
4.In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, il lavoratore avrà
diritto alla retribuzione mensile in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestato.
5.Unitamente alla retribuzione mensile, l'azienda consegnerà al lavoratore un prospetto paga
analitico, contenente l'indicazione di tutti gli elementi che compongono la retribuzione e le relative
trattenute.
6.Gli importi della retribuzione mensile sono quelli indicati nelle tabelle retributive allegate al
presente contratto collettivo, fatti salvi gli eventuali superminimi individuali o collettivi e gli altri
elementi retributivi aziendali di miglior favore.
7.Il pagamento della retribuzione in contanti è consentito solo in casi eccezionali e previa specifica
autorizzazione della Direzione aziendale, nel rispetto della normativa vigente in materia di
tracciabilità dei pagamenti.
8.Eventuali reclami sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata nel prospetto
paga, nonché sulla qualità delle monete, dovranno essere fatti all'atto del pagamento; il lavoratore
che non vi provveda perde ogni diritto al reclamo per ciò c he riguarda il denaro contenuto nella
busta paga stessa.
9.Nel caso di contestazione sulla retribuzione o sui relativi elementi costitutivi, al lavoratore dovrà
essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata, senza che ciò costituisca tacita
accettazione delle ragioni dell'altra parte.
Art. 61 – Valori economici integrativi.
1.La contrattazione di secondo livello può individuare eventuali emolumenti integrativi rispetto ai
limiti tabellari.
2.Le parti, in sede di assunzione, possono prevedere l’eventuale erogazione di un superminimo non
assorbibile.
3.I valori economici integrativi che saranno riconosciuti in costanza di rapporto non sono assorbibili
rispetto a qualsivoglia rinnovo contrattuale di carattere nazionale, regionale, provinciale o di altro
livello e non possono essere ricompresi all’intern o di premi di produttività o elementi retributivi
legati alla performance o alla funzione, o progressioni nell’inquadramento, comunque denominati.
Art. 62 – Scatti di anzianità.
1.I lavoratori che hanno compiuto 25 anni hanno diritto a cinque scatti triennali per l’attività svolta
presso lo stesso datore di lavoro.
2.Gli importi degli scatti sono pari al 2% della paga lorda conglobata totale.
3.L’importo degli scatti, determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto
con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il
triennio di anzianità.
4.Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito.
5.L’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il dipendente è assunto dal datore di lavoro a
prescindere dalle mansioni assegnate contrattualmente.
6.Il passaggio di livello non dà diritto al ricalcolo degli scatti.
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Art. 63 – Tredicesima mensilità.
1.La tredicesima corrisponde a un dodicesimo della retribuzione lorda annuale ed è calcolata sui
mesi effettivi di lavoro e deve essere corrisposta entro il 20 di dicembre di ogni anno.
2.Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il lavoratore
avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di
servizio prestato.
3.Le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero.
Art. 64 – Quattordicesima mensilità.
1.La quattordicesima mensilità viene erogata in ratei mensili, mediante corresponsione di un importo
pari a 1/12 della mensilità aggiuntiva per ogni mese di servizio prestato.
2.Tale importo viene corrisposto unitamente alla retribuzione mensile ordinaria.
3.In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo maturato e non ancora corrisposto verrà
erogato unitamente alle competenze di fine rapporto.
4.Ai fini della maturazione dei ratei mensili della quattordicesima, le frazioni di mese superiori a 15
giorni saranno considerate come mese intero.
Art. 65 – Assegno al nucleo familiare.
Il dipendente è tenuto a presentare al datore di lavoro tutta la documentazione occorrente per
l’accertamento del diritto all’assegno al nucleo familiare.
Il trattamento di cui al presente articolo non è considerato retribuzione a nessun effetto.
Art. 66 - Lavoro notturno e festivo.
1.Ai sensi del presente articolo si intende per:
a) Periodo notturno: il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra le ore
22:00 e le ore 06:00, in conformità a quanto previsto dall'art. 41 del decreto -legge n. 112 del 25
giugno 2008;
b) Lavoratore notturno: qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore del suo tempo di lavoro
giornaliero durante il periodo notturno in modo normale, ovvero qualsiasi lavoratore che svolga
durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro per un minimo di ottanta giorni
lavorativi all'anno;
c) Lavoro festivo: il lavoro prestato nelle domeniche e nelle festività civili e religiose riconosciute
dalla legge.
2.Disciplina del Lavoro Notturno. Il ricorso al lavoro notturno è consentito esclusivamente quando
sia giustificato da esigenze tecniche, organizzative o produttive dell'impresa che non possano essere
soddisfatte attraverso l'organizzazione del lavoro diurno.
3.Il datore di lavoro che ricorre abitualmente al lavoro notturno deve informare preventivamente la
rappresentanza sindacale aziendale o, in mancanza, le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie
del presente contratto.
4.Le ore di lavoro svolte nel periodo notturno, come definito al comma 1, lettera a), sono retribuite
con una maggiorazione del 25% rispetto alla retribuzione oraria ordinaria.
5.Tale maggiorazione è dovuta per tutte le ore effettivamente lavorate nell'intervallo temporale
notturno, indipendentemente dal fatto che il turno di lavoro si estenda oltre tale periodo.
6.La maggiorazione per lavoro notturno non si cumula con quella per lavoro straordinario quando
le ore notturne rientrino nell'orario normale di lavoro.
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7.Disciplina del Lavoro Festivo. Il lavoro nelle domeniche e nelle festività è consentito per le attività
che per loro natura non possono essere sospese, per quelle stagionali e per comprovate esigenze
tecniche e produttive che non consentano interruzioni dell'attività.
8.Il ricorso al lavoro festivo deve essere comunicato preventivamente alla rappresentanza sindacale
aziendale con indicazione delle ragioni che lo giustificano.
9.Il lavoro prestato nelle domeniche è retribuito con una maggiorazione del 30% rispetto alla
retribuzione oraria ordinaria.
10.Il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è retribuito con una maggiorazione del 30%
rispetto alla retribuzione oraria ordinaria.
11.Le maggiorazioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando il lavoro festivo sia
prestato secondo turni periodici programmati.
12.Al lavoratore che presti attività lavorativa nella domenica deve essere assicurato un riposo
compensativo di ventiquattro ore consecutive nella settimana successiva.
13.Il riposo compensativo non può essere sostituito da compensi in denaro, salvo i casi di cessazione
del rapporto di lavoro.
14.Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre
convivente;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età
inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
14.È vietato adibire le donne al lavoro notturno dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di età del bambino.
15.Le maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, quando corrisposte per prestazioni continuative
e regolari secondo turni periodici programmati, concorrono alla formazione della retribuzione per il
calcolo di ferie, gratifica natalizia, permessi retribuiti e festività infrasettimanali.
16.Le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 possono essere derogate mediante accordi aziendali stipulati
con la rappresentanza sindacale aziendale o, in mancanza, con le organizzazioni sindacali territoriali
firmatarie del presente contratto, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa
vigente.
17.Le deroghe devono essere motivate da comprovate esigenze tecniche, organizzative o produttive
e devono prevedere adeguate misure compensative a favore dei lavoratori interessati.
18.I lavoratori notturni hanno diritto a controlli sanitari gratuiti prima dell'assegnazione al lavoro
notturno e successivamente ad intervalli regolari.
19.I lavoratori notturni che risultino inidonei al lavoro notturno per motivi di salute devono essere
trasferiti, ove possibile, al lavoro diurno.
20.Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni, nonché le altre norme di legge
vigenti in materia.
21.Le parti si impegnano a monitorare l'applicazione delle presenti disposizioni e a valutare
periodicamente l'opportunità di eventuali aggiornamenti in relazione all'evoluzione normativa e alle
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esigenze del settore.
Art. 67 – Lavoro straordinario.
1.Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato
dal contratto collettivo nazionale.
2.Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a
comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate dal datore di lavoro o da
persona dalla stessa autorizzata e comunque non possono superare, di norma, le 250 ore all’anno per
lavoratore.
3.Il regime del lavoro straordinario scatta immediatamente dopo l’orario normale di lavoro praticato.
4.Il lavoro straordinario notturno è quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6, sempre che non trattasi
di regolare turno di servizio.
5.Le quote di maggiorazione per il lavoro straordinario diurno, notturno e festivo sono le seguenti:
a) lavoro straordinario diurno feriale 20%;
b) lavoro straordinario notturno 30%;
c) lavoro straordinario domenicale e/o festivo 25%.
d) lavoro straordinario festivo notturno 35%;
e) lavoro nel giorno del riposo settimanale 15%;
6.Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili fra loro.
7.In base alla richiesta del lavoratore, il lavoro straordinario diurno, festivo e notturno, potrà anche
essere compensato con riposo sostitutivo, da accantonare nella banca ore, fatta salva la
corresponsione delle sole maggiorazioni previste dal contratto di cui all’articolo successivo.
8.Restano fermi i divieti di cui all’art. 53 d.lgs. 151/2001 in relazione all’impossibilità di adibire a
lavoro notturno la lavoratrice madre fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
TITOLO XII – Missioni e trasferimenti
Art. 68 – Missione e trasferta.
1.L’impresa ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla provincia di
assunzione. In tal caso, il personale incaricato non può rifiutare di lavorare in missione e allo stesso
spetta:
a) rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
b) rimborso delle spese di vitto e di alloggio a piè di lista quando la durata della trasferta obblighi il
dipendente a sostenere tali spese;
c) rimborso di eventuali altre spese sostenute in stretta relazione all'espletamento della missione
sempre che autorizzate e comprovate (postali, telefoniche e simili);
d) una diaria non inferiore a €35,00;
e) qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.
f) al personale viaggiante deve essere corrisposta una indennità di trasferta giornaliera pari a €46,00.
2. Le somme di cui sopra devono essere erogate nel rispetto dell’art. 1, comma 1 della legge
n. 207/2024.
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Art. 69 – Trasferimento.
1.Il lavoratore, nel rispetto degli artt. 13 legge n. 300/1970 e 2103 c.c., non può essere trasferito da
una unità aziendale a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Art. 70 – Trasporto.
1.Qualora il lavoratore sia inviato per lavoro fuori della provincia ove egli presta normalmente
servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
2.In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il
lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro quanto è strettamente
necessario al lavoratore in rapporto alla distanza e al mezzo di locomozione per raggiungere la sede.
3.Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento, saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo
le norme contenute nell’art. 63.
TITOLO XIII – Norme comportamentali e disciplinari
Art. 71 – Obblighi del lavoratore.
1.I lavoratori, all’atto dell’assunzione, assumono l’obbligo di conformarsi a tutte le obbligazioni
contrattuali, alle direttive impartite dal datore di lavoro, alle vigenti disposizioni di legge, ai
regolamenti aziendali e al codice disciplinare.
2.I lavoratori devono svolgere le proprie mansioni con professionalità e diligenza così come previsto
dall’art. 2104 c.c.
3.I lavoratori, anche al fine di migliorare la qualità del servizio reso, devono assumere modi cortesi
verso i terzi e gli utenti.
4.L’inadempimento delle disposizioni di cui sopra può essere fonte di inadempimento contrattuale
e conseguente addebito disciplinare.
Art. 72 – Divieti.
1.I lavoratori non possono di allontanarsi dal servizio e dai luoghi di lavoro se non per ragioni
attinenti alla prestazione lavorativa e previa autorizzazione del datore di lavoro.
Inoltre, ai lavoratori è fatto divieto di:
• prestare attività lavorativa straordinaria, senza preventiva autorizzazione; abbandonare i locali
specifici presso i quali la prestazione deve essere espletata;
• di utilizzare, se non per comprovati e gravi esigenze personali, telefoni cellulari durante
l’orario di servizio;
• assumere qualsivoglia comportamento o iniziativa contrari alle disposizioni impartite dal
datore di lavoro, ai regolamenti aziendali, ai protocolli applicati nel contesto aziendale, a
qualsivoglia norma, anche di livello regionale o locale, avente specifica applicazione al settore
dei servizi ausiliari e fiduciari integrati.
Art. 73 – Ritardi e assenze.
1.I lavoratori devono giustificare tempestivamente ritardi assenze.
2.I ritardi, salvo che non siano giustificati o dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore,
devono essere recuperati.
3.Qualora non sia possibile il recupero, il datore di lavoro può decurtare e trattenere, nei normali
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periodi di paga, l’equivalente del tempo di lavoro non effettuato dal dipendente.
4.In ogni caso, i ritardi e le assenze ingiustificate potranno essere oggetto di provvedimento
disciplinare con contestuale perdita della retribuzione equivalente al tempo di lavoro non effettuato
in ragione del ritardo o dell’assenza dal lavoro.
5.Resta fermo e valido tutto quanto stabilito dal presente contratto collettivo nazionale con
riferimento alle assenze dovute a malattia o infortunio.
Art. 74 – Domicilio e residenza.
1.I lavoratori hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente al datore di lavoro il mutamento del
proprio domicilio o residenza durante l’attività lavorativa e nei periodi di aspettativa o di congedo.
Art. 75 – Provvedimenti disciplinari e risoluzione del rapporto.
1.L’inosservanza delle obbligazioni assunte dal lavoratore derivanti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, dalla legge, dalle norme regolamentari nonché dai protocolli adottati a livello
aziendale verrà sanzionata con l’adozione di provvedimenti di sciplinari proporzionati all’entità
dell’inadempimento ex art. 7 della legge n. 300/1970.
2.Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:
• rimprovero verbale;
• rimprovero scritto;
• multa sino a quattro ore di normale retribuzione;
• sospensione sino a dieci giorni dal lavoro e dalla retribuzione;
• licenziamento disciplinare con preavviso;
• licenziamento per giusta causa.
3.L’applicazione dei provvedimenti disciplinari sopra indicati dovrà essere preceduta da
contestazione degli addebiti in conformità a quanto disposto dall’art. 7 della legge n. 300/1970 e con
diritto del lavoratore di presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta e/o di essere ascoltato
personalmente con assistenza dell’organizzazione sindacale cui abbia conferito specifico mandato.
4.Il lavoratore, ove ne abbia intenzione, dovrà far pervenire al datore di lavoro le proprie
giustificazioni o deduzioni – o richiedere di essere sentito personalmente – entro e non oltre cinque
giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare di cui al comma che precede.
5.Una volta ricevute le deduzioni da parte del dipendente, se ritenute non sufficienti o nel caso in
cui sia decorso il termine di 5 giorni di cui al comma che precede, il datore di lavoro potrà applicare
la sanzione disciplinare che dovrà essere trasmessa al dipendente entro il successivo termine di 10
giorni.
6.Fermi restando i diritti garantiti dalle vigenti disposizioni di legge, il lavoratore ha il diritto di
promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo della organizzazione sindacale alla quale
conferisca specifico mandato, la costituzione – per il tramite dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
- di un collegio di conciliazione e di arbitrato composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti
e da un terzo membro da scegliere di comune accordo o in alternativa da nominarsi a cura della
direzione preposta del predetto Ispettorato.
7.Il provvedimento disciplinare, in ipotesi di tempestiva impugnazione, rimarrà sospeso sino alla
definizione dell’arbitrato promosso dal dipendente.
In via esemplificativa sono di seguito individuati i comportamenti aventi rilevanza ai fini disciplinari
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e sanzionabili da parte del datore di lavoro:
a) Rimprovero verbale.
Tale provvedimento troverà applicazione ove il dipendente incorra in violazioni di lieve entità.
a) Rimprovero scritto.
Si applica il provvedimento del rimprovero scritto ove il dipendente commetta inadempimenti delle
proprie obbligazioni di lieve entità e di gravità inferiore a quelle indicate ai punti successivi.
b) Multa di quattro ore di retribuzione.
Si applica il provvedimento disciplinare della multa, ove il dipendente incorra nelle seguenti
violazioni, salvo ipotesi di maggiore gravità indicate alle lettere d) ed e) che seguono:
• irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti;
• mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito
telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo;
• violazioni di non particolare gravità di obblighi contrattuali, disposizioni di servizio, direttive
del datore di lavoro, protocolli e procedure aziendali;
c) Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni.
Si applica il provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio ove il
dipendente incorra nelle seguenti violazioni:
• inosservanza ripetuta per oltre tre volte dell’orario di lavoro;
• assenze ingiustificate dal servizio eccedenti i 2 giorni nell’anno di calendario;
• inosservanza delle disposizioni normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, anche
adottate a livello aziendale, ove l’inadempimento possa cagionare danni alle cose e nessun
danno alle persone;
• stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti sui luoghi di
lavoro o nello svolgimento delle mansioni assegnate;
• abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
• insubordinazione verso i superiori;
• assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, colleghi o terzi;
• assunzione di comportamenti manchevoli;
• accettazione di importi a qualsivoglia titolo;
• rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite che rientrino nella competenza del
lavoratore in base al suo inquadramento contrattuale;
• assenza ingiustificata alla visita fiscale;
d) Licenziamento disciplinare con preavviso
Si applica tale sanzione per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore
prosecuzione del rapporto di lavoro:
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• grave inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di assenze per malattia;
• assenza ingiustificata oltre il terzo giorno;
• grave insubordinazione verso i superiori;
• aggressioni verbali o fisiche, verso i superiori, i colleghi, gli utenti o terzi, presenti nei luoghi
di lavoro, nonché qualsiasi forma di violenza, fisica o morale, esercitata nei confronti degli
ospiti;
• danneggiamento volontario dei beni aziendali concessi in uso al dipendente;
• diverbi di particolare gravità, ingiurie e risse sul luogo di lavoro;
• appropriazione indebita o furto di qualsivoglia bene appartenente all’azienda, ai colleghi e ai
superiori gerarchici;
• esecuzione di attività professionali o lavorative per proprio conto o in favore di terzi se
effettuate durante l’orario di lavoro o al di fuori dell’orario di lavoro, ove in concorrenza ed a
nocumento degli interessi del datore di lavoro ed in assenza di autorizzazione;
• contraffazione e dichiarazioni false sulla documentazione inerente all’assunzione in relazione
al possesso di determinati titoli o competenze professionali;
• azioni in grave contrasto con regolamenti o protocolli adottati a livello aziendale;
• introduzione di sostanze nocive e proibite ai sensi di legge o di regolamenti, anche di livello
aziendale, qualunque ne sia la natura, nei luoghi di lavoro;
• gravi comportamenti lesivi della dignità della persona;
• irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando abbiano
arrecato grave danno ai beni aziendali, agli utenti e ai terzi in genere;
• compimento di qualsivoglia atto o comportamento implicante dolo o colpa grave con danno
per l'azienda;
• gravi violazioni del regolamento disciplinare o comportamentale contenute del modello di
gestione di cui al d.lgs. n. 231/2001;
• recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nell’arco dei 24
mesi antecedenti;
e) Licenziamento per giusta causa.
Si applica in tutti i casi nei quali, a fronte dei gravi addebiti disciplinari contestati, non è possibile la
prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro.
8.Le elencazioni che precedono sono esemplificative e non esaustive.
9.Il caso di licenziamento per giusta causa esclude la liquidazione dell’indennità sostitutiva del
preavviso, fatto salvo il riconoscimento del TFR.
10.Nelle ipotesi di licenziamento per giusta, il datore di lavoro potrà disporre la sospensione
cautelare del dipendente con effetto immediato e sino a definizione del procedimento disciplinare.
11.Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e
quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione.
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12.Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente norma e tenuto conto del requisito
dimensionale dell’azienda, si rinvia al d.lgs. n. 23/2015, alla legge n. 604/1966 e all’art. 18 della
legge n. 300/1970 così come modificato dalla legge n. 92/2012 in ordine alla disciplina applicabile
ai licenziamenti.
Art. 76 – Termini di preavviso.
1.I termini di preavviso sono i seguenti:
per i dipendenti inquadrati al livello 5:
a. 30 giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato il periodo di prova e fino a 10 anni di
anzianità di servizio;
b. 60 giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato 10 anni di anzianità di servizio.
Per i dipendenti inquadrati dal livello 6 al livello Q:
a. 90 giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato il periodo di prova e fino a 10 anni di
anzianità di servizio;
b. 180 giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato 10 anni di anzianità di servizio.
2.I medesimi termini di preavviso, salvo giusta causa, devono essere rispettati qualora il diritto di
recesso sia esercitato dai lavoratori. I termini di preavviso decorrono dalla data di ricezione della
comunicazione del recesso.
3.In ipotesi di mancato preavviso, ai lavoratori sarà corrisposta un’indennità equivalente
comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità ove dovuta.
4.Qualora il lavoratore receda dal contratto di lavoro senza preavviso, quest’ultimo sarà tenuto a
corrispondere al datore di lavoro una somma corrispondente alla retribuzione dovuta per il periodo
di preavviso omesso.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie né con il congedo matrimoniale.
Art. 77 – Trattamento di fine rapporto.
1.Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un
trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge n. 297/1982 e dell’art. 2110
c.c.
2.Le seguenti somme sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del
trattamento di fine rapporto:
• i rimborsi spese;
• le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non
contrattuali e simili;
• i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
• l’indennità sostitutiva del preavviso;
• l’indennità sostitutiva per ferie non godute
• le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo;
• le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
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3.In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui
all’art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista
l’integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli Istituti competenti
(INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del
trattamento di fine rapporto l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto
in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
4.Le frazioni di anno saranno conteggiate per 12 e la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni
sarà considerata mese intero.
5.Nel caso di decesso del lavoratore, l’indennità di anzianità e quella sostitutiva di preavviso saranno
corrisposte agli aventi diritto secondo le norme contenute nel Codice civile.
TITOLO XIV – Welfare aziendale, innovazione e sostenibilità
Art. 78 – Welfare aziendale – Erogazione.
1.Le Parti, nel rispetto dell’art. 51 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell’art. 1, commi 182 -190, della
legge n. 208/2015, convengono che il datore di lavoro eroghi annualmente a ciascun lavoratore
dipendente a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti, un pacchetto di welfare aziendale del
valore minimo di euro 200,00 (duecento/00) annui, elevabili mediante contrattazione di secondo
livello.
2.Il welfare di cui al comma 1 può consistere in: a) beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti ai
sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR; b) somme erogate o rimborsate per utenze domestiche
(servizio idrico integrato, energia elettrica, gas naturale), ov e previsto dalla normativa tempo per
tempo vigente; c) contributi per servizi di educazione, istruzione e assistenza; d) contributi per
servizi ricreativi, sportivi e culturali; e) contributi per il trasporto collettivo; f) versamenti integrativi
alla SMS Seraphis o al Fondo Plurifonds oltre i minimi obbligatori.
3.Il valore del welfare non concorre alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, non è
soggetto a contribuzione previdenziale e non incide sulla base di calcolo del TFR, nei limiti e alle
condizioni di cui all’art. 51 del TUIR.
4.Per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, il limite di esenzione di cui all’art. 51, comma 3, del
TUIR si applica nella misura maggiorata tempo per tempo prevista dalla normativa vigente.
5.Il welfare è erogato entro il 31 dicembre di ciascun anno. Per i rapporti iniziati o cessati nel corso
dell’anno, il valore è riproporzionato in dodicesimi.
6.L’omissione dell’erogazione del welfare comporta l’obbligo di corrispondere al lavoratore un
elemento sostitutivo lordo di pari importo, soggetto alla ordinaria imposizione fiscale e contributiva.
7.Il lavoratore può destinare, in tutto o in parte, il valore del welfare di cui al comma 1 al Fondo
Pensione Aperto Plurifonds di cui all’art. 7, in aggiunta al contributo datoriale obbligatorio. La scelta
è esercitata dal lavoratore mediante comunicazion e scritta al datore di lavoro entro il 31 marzo di
ciascun anno e produce effetti per l’intero anno solare. In assenza di comunicazione, il welfare è
erogato secondo le modalità di cui al comma 2. I versamenti aggiuntivi al Fondo Plurifonds effettuati
ai sensi del presente comma godono della deducibilità fiscale prevista dall’art. 8, comma 4, del
D.Lgs. 252/2005, nel limite annuo complessivo di euro 5.164,57, e non concorrono alla base
imponibile ai fini previdenziali e contributivi.
Art. 79 – Indennità Competenze Digitali Applicate (ICDA).
1.A decorrere dall’entrata in vigore del presente CCNL, a ciascun lavoratore dipendente che utilizzi
strumenti informatici, piattaforme digitali, dispositivi mobili o software gestionali nello svolgimento
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della propria prestazione lavorativa è riconosciuta un’Indennità Competenze Digitali Applicate
(ICDA) nella misura di euro 15,00 (quindici/00) lordi mensili per 13 mensilità.
2.L’ICDA non è assorbibile da superminimi individuali o collettivi, non incide sulla base di calcolo
del TFR e non concorre alla determinazione della retribuzione utile ai fini degli istituti contrattuali
indiretti e differiti, salvo diversa previsione della contrattazione di secondo livello.
3.L’ICDA spetta a tutti i livelli di inquadramento, proporzionata al part-time.
Art. 80 – Diritto alla disconnessione digitale.
1.Le Parti riconoscono il diritto del lavoratore alla disconnessione dagli strumenti tecnologici e dalle
piattaforme informatiche di lavoro al di fuori dell’orario di lavoro ordinario o straordinario, dei turni
programmati e dei periodi di reperibilità contrattualmente stabiliti.
2.Il datore di lavoro si astiene, salvo comprovate ed eccezionali esigenze di servizio debitamente
documentate, dall’inviare comunicazioni che richiedano risposta o azione immediata al di fuori
dell’orario di lavoro.
3.Il mancato esercizio del diritto alla disconnessione non può costituire elemento di valutazione
negativa del lavoratore, né può comportare conseguenze disciplinari.
Art. 81 – Formazione digitale e intelligenza artificiale.
1.Le Parti, consapevoli della crescente digitalizzazione dei processi produttivi e dell’impatto delle
tecnologie di intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, convengono che il datore di lavoro
garantisca a ciascun lavoratore dipendente un minimo di 16 (sedici) ore annue di formazione
retribuita in materia di competenze digitali, utilizzo di nuove tecnologie, sicurezza informatica e
alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale.
2.Le ore di formazione di cui al comma 1 sono considerate orario di lavoro a tutti gli effetti. La
formazione può essere erogata anche mediante piattaforme di e-learning certificate.
3.Il datore di lavoro che ometta di erogare la formazione di cui al comma 1 è tenuto a corrispondere
al lavoratore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione oraria per il numero di ore non fruite.
Art. 82 – Mobilità sostenibile.
1.Al fine di incentivare forme di mobilità a basso impatto ambientale, il datore di lavoro può
riconoscere ai lavoratori dipendenti un rimborso per le spese di trasporto casa -lavoro sostenute
mediante utilizzo di trasporto pubblico locale, servizi di shari ng mobility, bicicletta o veicoli
elettrici, nella misura massima di euro 50,00 (cinquanta/00) mensili.
2.Il rimborso di cui al comma 1, ove erogato, non concorre alla formazione del reddito imponibile
del lavoratore nei limiti di cui all’art. 51, comma 2, lettera d-bis), del TUIR.
3.La contrattazione di secondo livello potrà prevedere misure integrative, ivi compresi incentivi
specifici per l’utilizzo della bicicletta (cd. bike to work).
Art. 83 – Congedo di paternità integrativo.
1.In aggiunta al congedo di paternità obbligatorio previsto dall’art. 27 -bis del D.Lgs. 151/2001, il
padre lavoratore ha diritto a 5 (cinque) giorni lavorativi aggiuntivi di congedo retribuito al 100%
della retribuzione globale, da fruire entro i primi 5 mesi dalla nascita o dall’adozione del figlio.
2.Il congedo integrativo di cui al comma 1 è a totale carico del datore di lavoro e non è cumulabile
con altri congedi convenzionali aventi la medesima finalità.
Art. 84 – Elemento Aggiuntivo Retributivo per Appalti Pubblici (E.A.R.A.).
1.Per le sole aziende aggiudicatarie di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture soggetti al
D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), è istituito un Elemento Aggiuntivo Retributivo per
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Appalti (E.A.R.A.) nella misura di euro 20,00 (venti/00) lordi mensili per ciascun lavoratore
impiegato nell’appalto, per 13 mensilità.
2.L’E.A.R.A. è corrisposto per l’intera durata dell’appalto e cessa automaticamente al termine dello
stesso, senza che ciò costituisca modifica in pejus delle condizioni retributive del lavoratore ove
questi sia adibito ad attività non riferibili ad appalti pubblici.
3.L’E.A.R.A. concorre alla determinazione del trattamento economico complessivo (TEC) ai fini
della verifica di equivalenza delle tutele di cui all’Allegato I.01 al D.Lgs. 36/2023, come introdotto
dal D.Lgs. 209/2024.
4.L’E.A.R.A. è assorbibile esclusivamente da eventuali superminimi individuali già riconosciuti al
lavoratore per l’esecuzione di appalti pubblici.
TITOLO XV – Norme di chiusura.
Art. 85 – Conto ore solidale.
1.Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, i lavoratori dipendenti
possono cedere, a titolo gratuito e su base volontaria, giornate di ferie maturate e non godute
eccedenti il periodo minimo legale di quattro settimane, nonché riposi e permessi (ROL) maturati e
non fruiti, in favore di colleghi dipendenti della medesima azienda che si trovino in una delle
seguenti condizioni:
a) necessità di assistere figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di
salute;
b) gravi e documentate situazioni personali o familiari, ivi inclusa l’assistenza a familiari
conviventi affetti da patologie gravi e croniche certificate dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) eventi calamitosi dichiarati ai sensi della normativa vigente che abbiano colpito il lavoratore
o i suoi familiari conviventi.
2.La cessione è effettuata mediante comunicazione scritta del lavoratore cedente al datore di lavoro,
che provvede ad accreditare le ore o giornate cedute al monte ore del lavoratore beneficiario. Il datore
di lavoro tiene un registro delle cessioni effettuate.
3.Il lavoratore beneficiario utilizza le giornate e le ore ricevute con le medesime modalità previste
per le ferie e i permessi, nel rispetto delle esigenze organizzative aziendali.
4.Le giornate cedute mantengono il valore economico della retribuzione del lavoratore beneficiario,
non del cedente.
5.La contrattazione di secondo livello potrà istituire un “Fondo di Solidarietà Aziendale” alimentato
da donazioni anonime e collettive, con criteri e modalità di accesso stabiliti d’intesa con le RSU/RSA
o, in assenza, con le OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL.
6.Le Parti si impegnano a promuovere, anche attraverso l’Ente Bilaterale EBICONF, iniziative di
informazione e sensibilizzazione in merito al presente istituto.
Art. 86 – Risoluzione del rapporto per assenza ingiustificata (dimissioni per fatti concludenti).
1.Ai sensi dell’art. 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Collegato Lavoro), che ha modificato
l’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine di cui
al comma 2 comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, senza necessità
di espletare la procedura di dimissioni telematiche di cui all’art. 26 del D.Lgs. 151/2015.
2.Il termine di cui al comma 1 è fissato in 20 (venti) giorni di calendario, in deroga al termine legale
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di 15 giorni previsto in via sussidiaria dall’art. 19 della legge n. 203/2024, al fine di offrire al
lavoratore un margine più ampio per giustificare la propria assenza.
3.Il datore di lavoro, decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, comunica l’assenza alla sede
territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il quale potrà verificare la
veridicità della comunicazione.
4.La risoluzione non ha effetto qualora il lavoratore dimostri l’impossibilità, per causa di forza
maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua
assenza.
5.La presente disciplina non si applica alle lavoratrici e ai lavoratori indicati dall’art. 55 del D.Lgs.
151/2001.
Art. 87 – Decorrenza e durata del contratto.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, salvo le eventuali diverse decorrenze stabilite,
avrà decorrenza dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.
Esso continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, con rinnovo tacito salva
la disdetta di una delle Parti con preavviso di sei mesi.
Art. 88 – Procedura di rinnovo del CCNL.
Durante i sei mesi precedenti la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e nel mese
successivo e per un periodo pari a sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non
assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
PER FMPI
Antonina Terranova
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PER CONFINTESA
Francesco Prudenzano
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