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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 33815/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1321/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]1. -intimato- REGIONE CAMPANIA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4880/2017 depositata i l 06/07/2017.R.G. n. 10928/2010 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], pediatra di libera scelta in regime di convenzione, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento l’[OSCURATO:PERSONA] 1 e la Regione Campania con domanda volta al riconoscimento della indennità per le zone disagiate.

Il Tribunale accoglieva la domanda proposta nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] 1 e condannava quest’ultima a l pagamento di euro 516,46 a far data dalla maturazione del danno.

2. La Corte d'Appello ha accolto l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] 1 e ha riformato la sentenza del Tribunale di Benevento, rigettando l’originaria domanda del lavoratore.

La Corte d’Appello ha premesso che il rapporto lavorativo intercorreva solo tra i medici e l’ASL, e dunque la Regione Campania legittimamente era stata ritenuta dal Tribunale priva della legittimazione passiva.

L’ASL aveva censurato l ’ interpretazione della discipl ina applicabile come effettuata d a l Tribunale .

Il giudice di primo grado aveva affermato che , poiché nel distretto di Montesarchio, zona di competenza dell’appellato, rientravano i C omuni di [OSCURATO:PERSONA] e Campoli M.T., già riconosciuti zona disagiata, anche il Comune di Montesarchio costituiva zona disagiata, e aveva affermato il diritto all’appellatoa ricevere l’indennità accessoria per le zone disagiate.

Tale ragionamento, ad avviso della Corte d’Appello non era condivisibile in ragione di quanto previsto dall’art.45 del dPR 28 luglio 2000, che, pur prevedendo un compenso per i servizi resi in zona disagiata, non ne prevedeva l’immediata applicabilità, rimandando a una successiva disciplina applicativa.

L’Accordo integrativo regionale (AIR) della medicina regionale pubblicato sul BURC del 27 luglio 2003 stabiliva,infatti, all ’ articolo 76 che le zone disagiate a popolazione sparsa vengono individuate dalle ASLattraverso il Comitato aziendale e valutate con parere vincolante dal Comitato ex art . 12 entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’Accordo stesso.

Successivamente interveniva l’Accordo regionale, pubblicato sul BURC n. 37 del 2 agosto 2004.

In base alla delibera del direttore generale n.499 del 15 novembre 2005, il distretto di Montesarchio non era considerato zona disagiata.

Ciò in quanto, richiamando i criteri fissati dall’ AIR, l’ambito 1, comprendentei Comuni di [OSCURATO:PERSONA] e Campoli, è a popolazione sparsa ma in ragione della densità non può rientrare tra le zone definite disagiate.

In più il Comitato aziendale riunitosi per la materia zone disagiate in data 29 luglio 2009 aveva stabilito con formale verbale gli ambiti rientranti nelle zone disagiate e tra questi non rientrava il Distretto di Montesarchio ambito 1, nè il D istretto di Montesarchio ambito 2 .

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavorat ore con un motivo di ricorso.

4. L’[OSCURATO:PERSONA] 1 e la Regione Campania sono rimast e intimat e .

DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, 1.1.2 a), dell’AIR per la pediatria di libera scelta (BURC n. 37 del 2 agosto 2004), in relazione all’art. 360, n. 3, c od. p roc. c iv .

Si censura la sentenza in quanto la stessa la delibera del Direttore generale che richiamava i criteri dell’AIR avrebbe introdotto un ulteriore requisito “densità inferiore ai 150 Km quadrat i ”, recte densità abitativa inferiore ai 150 abitanti per chilometro quadrato.

Ad avviso del ricorrente era sufficiente che vi fosse popolazione sparsa e non occorreva la densità abitativa superiore a 150 abitanti per chilometro quadrato.

Inoltre, l’espressione popolazione sparsa era da riferire a i Comuni e non all’ambito.

2. Il ricorso è inammissibile.

Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 14449 del 2017), con riguardo aicontratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta dall’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione deicontratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata aicontratti ed accordi nazionali di cui all’art. 40 del predetto d.lgs., con esclusione deicontratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria, censure che nella specie non sono state devolute.

La violazione della previsione di unAccordo [OSCURATO:PERSONA] non è pertanto denunciabile, come prospettato con il motivo di ricorso,in questa sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, n.3, cod. proc. civ., comma 1, n. 3, come violazione e falsa applicazione di legge, afferendo ad un testo che non ha natura normativa,né di contratto odaccordo collettivo nazionale di lavoro ; pertanto, in sede di legittimità si può denunciare, in rapporto ad un accordo integrativo regionale, solo la violazione dei canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., il che non è avvenuto nel caso in esame.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.Non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo le intimate svolto attività difensiva.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1321/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]1. -intimato- REGIONE CAMPANIA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4880/2017 depositata i l 06/07/2017.R.G. n. 10928/2010 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], pediatra di libera scelta in regime di convenzione, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento l’[OSCURATO:PERSONA] 1 e la Regione Campania con domanda volta al riconoscimento della indennità per le zone disagiate. Il Tribunale accoglieva la domanda proposta nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] 1 e condannava quest’ultima a l pagamento di euro 516,46 a far data dalla maturazione del danno. 2. La Corte d'Appello ha accolto l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] 1 e ha riformato la sentenza del Tribunale di Benevento, rigettando l’originaria domanda del lavoratore. La Corte d’Appello ha premesso che il rapporto lavorativo intercorreva solo tra i medici e l’ASL, e dunque la Regione Campania legittimamente era stata ritenuta dal Tribunale priva della legittimazione passiva. L’ASL aveva censurato l ’ interpretazione della discipl ina applicabile come effettuata d a l Tribunale . Il giudice di primo grado aveva affermato che , poiché nel distretto di Montesarchio, zona di competenza dell’appellato, rientravano i C omuni di [OSCURATO:PERSONA] e Campoli M.T., già riconosciuti zona disagiata, anche il Comune di Montesarchio costituiva zona disagiata, e aveva affermato il diritto all’appellatoa ricevere l’indennità accessoria per le zone disagiate. Tale ragionamento, ad avviso della Corte d’Appello non era condivisibile in ragione di quanto previsto dall’art.45 del dPR 28 luglio 2000, che, pur prevedendo un compenso per i servizi resi in zona disagiata, non ne prevedeva l’immediata applicabilità, rimandando a una successiva disciplina applicativa. L’Accordo integrativo regionale (AIR) della medicina regionale pubblicato sul BURC del 27 luglio 2003 stabiliva,infatti, all ’ articolo 76 che le zone disagiate a popolazione sparsa vengono individuate dalle ASLattraverso il Comitato aziendale e valutate con parere vincolante dal Comitato ex art . 12 entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’Accordo stesso. Successivamente interveniva l’Accordo regionale, pubblicato sul BURC n. 37 del 2 agosto 2004. In base alla delibera del direttore generale n.499 del 15 novembre 2005, il distretto di Montesarchio non era considerato zona disagiata. Ciò in quanto, richiamando i criteri fissati dall’ AIR, l’ambito 1, comprendentei Comuni di [OSCURATO:PERSONA] e Campoli, è a popolazione sparsa ma in ragione della densità non può rientrare tra le zone definite disagiate. In più il Comitato aziendale riunitosi per la materia zone disagiate in data 29 luglio 2009 aveva stabilito con formale verbale gli ambiti rientranti nelle zone disagiate e tra questi non rientrava il Distretto di Montesarchio ambito 1, nè il D istretto di Montesarchio ambito 2 . 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavorat ore con un motivo di ricorso. 4. L’[OSCURATO:PERSONA] 1 e la Regione Campania sono rimast e intimat e . DIRITTO 1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, 1.1.2 a), dell’AIR per la pediatria di libera scelta (BURC n. 37 del 2 agosto 2004), in relazione all’art. 360, n. 3, c od. p roc. c iv . Si censura la sentenza in quanto la stessa la delibera del Direttore generale che richiamava i criteri dell’AIR avrebbe introdotto un ulteriore requisito “densità inferiore ai 150 Km quadrat i ”, recte densità abitativa inferiore ai 150 abitanti per chilometro quadrato. Ad avviso del ricorrente era sufficiente che vi fosse popolazione sparsa e non occorreva la densità abitativa superiore a 150 abitanti per chilometro quadrato. Inoltre, l’espressione popolazione sparsa era da riferire a i Comuni e non all’ambito. 2. Il ricorso è inammissibile. Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 14449 del 2017), con riguardo aicontratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta dall’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione deicontratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata aicontratti ed accordi nazionali di cui all’art. 40 del predetto d.lgs., con esclusione deicontratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria, censure che nella specie non sono state devolute. La violazione della previsione di unAccordo [OSCURATO:PERSONA] non è pertanto denunciabile, come prospettato con il motivo di ricorso,in questa sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, n.3, cod. proc. civ., comma 1, n. 3, come violazione e falsa applicazione di legge, afferendo ad un testo che non ha natura normativa,né di contratto odaccordo collettivo nazionale di lavoro ; pertanto, in sede di legittimità si può denunciare, in rapporto ad un accordo integrativo regionale, solo la violazione dei canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., il che non è avvenuto nel caso in esame. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.Non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo le intimate svolto attività difensiva. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1
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