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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 26816/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7683/2021 R.G. proposto da : MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende ex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatie difesi dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1647/2020,depositata i l 14/09/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 3431/2018 il Tribunale di Modena ha rigettato l’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA], “in proprio nonché quale rappresentante della stessa”, avverso il decreto emesso dal Ministero dell’economia e delle finanze, che aveva loro intimato il pagamento di euro 47.287 per la violazione dell’art. 49, comma 5, del d.lgs. 231/2007 (intitolato “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”) in relazione all’emissione di un assegno bancario, del 9 luglio 2015, che, di importo superiore alla soglia di legge, era privo della necessaria clausola di non trasferibilità.

Il comma 5 del citato art. 49, secondo la formulazione ratione temporis vigente, prevede che “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.

Il Tribunale ha ritenuto da un lato pacifica la sussistenza della violazione, ammontando la somma portata dall’assegno bancario a euro 945.753,85, e dall’altro lato insussistenti i vizi di nullità contestati dall’opponente (difetto di motivazione in ordine all’identificazione degli obbligati e delle reciproche responsabilità, lesione del diritto di difesa conseguente al mancato avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti dell’autore materiale dell’illecito, estraneità di [OSCURATO:PERSONA] ai fatti contestati, errata quantificazione della sanzione).

2. La sentenza era impugnata da GBG e da [OSCURATO:PERSONA], lamentando la non corretta identificazione degli obbligati e delle reciproche responsabilità, la lesione del diritto di difesa della società, l’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai fatti contestati, l’erronea quantificazione della sanziono.

La Corte d’appello di Bologna – con la sentenza 14 settembre 2020, n. 1647 – ha rigettato i primi tre motivi e ha ritenuto fondato il quarto, che contestava l’entità della sanzione deducendo la concreta inoffensività della violazione, atteso che le effettive circostanze di emissione e di incasso del titolo consentivano la tracciabilità della somma trasferita.

Il giudice d’appello ha così, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridotto la sanzione amministrativa all’importo di euro 5.000.

3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Ministero dell’economia e delle finanze.

Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], che fanno valere ricorso incidentale condizionato.

Il Ministero ha depositato memoria, nella quale anzitutto eccepisce l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso principale del Ministero è articolato in cinque motivi.

1. Il primo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 63, commi 1 e 6, e 67 d.lgs. 231/2007, 11 legge 689/1981, in combinato disposto tra loro”: la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto di applicare il minimo edittale in ragione del solo criterio della ritenuta minima gravità della condotta, valorizzando il fatto che il trasferimento di denaro non avesse finalità elusiva della normativa antiriciclaggio, non considerando che tale criterio è uno soltanto dei criteri sulla base dei quali graduare l’entità della sanzione; i criteri previsti dall’art. 67 del d.lgs. n. 231/2007 sono molteplici e “devono essere tutti applicati”, così come i criteri enunciati dall’art. 11 della legge n. 689/1981; “la motivazione sul punto resa dalla Corte d’appello di Bologna è erronea e difettosa, mancando qualsiasi riferimento a molteplici criteri legali in nessun conto tenuti in considerazione (e, quindi, non applicati) dalla Corte di merito; va poi considerato che, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. appena richiamato, il minimo edittale di euro 3.000 (comma 1) deve essere quintuplicato, trattandosi di violazione che riguarda un importo superiore a euro 250.000 (comma 6), così che la Corte ha comunque errato nel ridurre la sanzione all’importo di euro

5.000. La prima parte del motivo non può essere accolta.

Pur denunciando la violazione di norme di diritto, essa si risolve infatti in una inammissibile censura sull'insufficienza della motivazione in ordine all'applicazione dei parametri di cui all’art. 67 del d.lgs. 231/2007 e all’art. 11 della legge n. 689 del 1981, contestando che la Corte d’appello non abbia motivato in ordine a ciascuno dei parametri individuati dal legislatore.

L’insufficienza della motivazione non è più parametro – alla luce dell’attuale formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. – denunciabile di fronte a questa Corte di legittimità.

D’altro canto, nel procedimento di opposizione avverso lesanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misura delle stesse, è autonomamente chiamato “a determinare lasanzione entro i limitiedittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti”, dovendosi escludere che “la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981” (Cass. n. 11481/2020).

Il giudice di merito ha sottolineato la mancanza nel caso in esame del sospetto che la mancata apposizione della clausola di non trasferibilità sia stata disposta per finalità di riciclaggio di denaro, essendovi stata l’immediata presentazione all’incasso del titolo da parte del beneficiari, motivazione dalla quale senza dubbio emerge la considerazione dei criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981, in particolare di quello relativo alla gravità della violazione, e di quelli di cui all’art. 67 del d.lgs. 231/2007, che riprendono i criteri dettati dalla 689, adattandoli alla specifica materia, tra l’altro dettando il criterio della adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio, criterio evidentemente considerato dal giudice di merito.

È invece fondata la seconda parte del motivo: la Corte d’appello ha affermato di “ridurre al minimo edittale l’entità della sanzione, come richiesto dall’appellante”, ma ha poi quantificato la sanzione in euro

5.000. Nel caso in esame, come deduce il ricorrente, il minimo edittale non è 3.000 euro, ma 15.000 euro.

Ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 231/2007, commi 1 e 6, trattandosi di violazione che riguarda un importo superiore a euro 250.000, il minimo, pari a euro 3.000, deve essere quintuplicato ed è quindi pari a euro 15.000.

2. I successivi motivi sono tra loro strettamente connessi: a) il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata avrebbe implicitamente (benché con motivazione del tutto assente) accolto l’ulteriore censura presupposta dagli opponenti, secondo cui l’erronea determinazione della sanzione da parte dell’amministrazione avrebbe loro impedito l’esercizio della facoltà di definizione agevolata mediante il pagamento di un terzo; sul punto la Corte d’appello ha omesso di pronunciare in ordine alla eccezione del ricorrente secondo cui la censura era inammissibile; b) il terzo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58, 60, 63, commi 1 e 6, 63, comma 1-bis, 65, commi 2 e 4, 67 e 69 d.lgs. 231/2007, 8 e 8-bis 689/1981, 1 d.P.R. 114/2007, in quanto la sentenza impugnata ha applicato il minimo edittale di euro 15.000, senza esaminare i motivi illustrati nella comparsa di risposta in appello dal ricorrente; c) il quarto ripropone la stessa censura, contestando nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.; d) il quinto, in via subordinata, lamenta violazione dell’art. 68, comma 2 d.lgs. 231/2007, secondo il quale “la riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata”, in quanto il giudice di merito poteva ridurre la sanzione solo di un terzo, ossia di 5.000 euro e non di 10.000 euro.

I motivi sono inammissibili: si censura infatti, sotto tre profili, la sentenza impugnata per avere applicato la riduzione di cui agli artt. 68, comma 2, e 69 del d.lgs. 231/2007, ma la sentenza impugnata, come si è appena visto, si limita a parlare di riduzione al minimo edittale della sanzione e a quantificare la medesima in euro 5.000, per nulla argomentando nel senso contestato dal ricorrente, che d’altro canto riconosce che la motivazione è “del tutto assente sotto tale profilo” (v. pag. 10 del ricorso).

II. Il ricorso incidentale è basato su un motivo, suddiviso in due paragrafi, che contesta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, 6, comma 3, e 14, commi 1 e 6, della legge 689/2001, 49, comma 5, d.lgs. 231/2007, del diritto di difesa, in combinato disposto tra loro”: i giudici di merito hanno avallato una ordinanza-ingiunzione illegittima e hanno così “creato” un trasgressore, [OSCURATO:PERSONA], in assenza di presupposto, stante l’omessa contestazione e notifica da parte del Ministero di una ordinanza specifica e motivata a suo carico; la Corte d’appello ha poi individuato nella società GBG il soggetto emittente il titolo quando invece l’assegno è stato sottoscritto dal socio Brogna, autore dell’illecito che ha agito in nome e per conto della società.

Il motivo non può essere accolto.

Quanto alla posizione della società, la Corte d’appello ha chiarito che il conto corrente su cui è stato tratto l’assegno bancario di cui si discute era intestato alla società GBG.

Per effetto della disposizione espressamente interpretativa di cui all'art. 27 comma 1-ter del d.lgs. 141/2010 la norma della cui violazione si tratta (l’art. 49, comma 5, d.lgs. 231/2007, riportato in premessa) va intesa –ha ricordato il giudice d’appello – nel senso che costituiscono violazione della relativa prescrizione tanto l'emissione, quanto il trasferimento e la presentazione all'incasso dei titoli di credito.

Come ancora ha sottolineato la Corte d'appello, non è contestabile che la società, in quanto titolare del conto corrente su cui l'assegno è stato tratto sia a tutti gli effetti il soggetto emittente del titolo, non rilevando in senso contrario la circostanza che la firma di traenza sull'assegno sia stata posta da Brogna, l'altro socio della GBG (l’art. 6, terzo comma, della legge 689/1981 stabilisce, al proprio terzo comma, che “se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”, v. al riguardo Cass.35685/2022).

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società e soggetto – profilo non oggetto di contestazione – beneficiario dell’assegno, avendo egli depositato il titolo per l’incasso su un proprio conto corrente, la Corte d’appello ha osservato che il provvedimento sanzionatorio è stato emesso anche nei suoi confronti (l’ingiunzione è emessa a carico della società “[OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante, in solido con [OSCURATO:PERSONA]”, v. pag. 3 della sentenza impugnata).

A fronte di tale affermazione del giudice d’appello, i ricorrenti lamentano che il provvedimento del Ministero abbia ingiunto il pagamento della sanzione “da pagarsi in solido con [OSCURATO:PERSONA]” invece di rivolgere a quest’ultimo una autonoma e specifica “contestazione e sanzione”.

La censura appare nuova – non risulta dalla esposizione della Corte d’appello dei motivi d’appello e il ricorrente, che non riporta i propri motivi di gravame, non ci dice di quando l’avrebbe proposta – e in ogni caso il fatto che il provvedimento ingiunga il pagamento in solido della sanzione alla società, quale emittente del titolo, e a [OSCURATO:PERSONA], quale beneficiario del medesimo, non significa che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] non sia stata individualmente stabilita e a lui specificamente contestata (v. pag. 3 della sentenza impugnata).

Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.

III. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla parte di motivo accolto del ricorso principale e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso principale, inammissibili i restanti motivi, e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla parte di motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7683/2021 R.G. proposto da : MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende ex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatie difesi dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1647/2020,depositata i l 14/09/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3431/2018 il Tribunale di Modena ha rigettato l’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA], “in proprio nonché quale rappresentante della stessa”, avverso il decreto emesso dal Ministero dell’economia e delle finanze, che aveva loro intimato il pagamento di euro 47.287 per la violazione dell’art. 49, comma 5, del d.lgs. 231/2007 (intitolato “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”) in relazione all’emissione di un assegno bancario, del 9 luglio 2015, che, di importo superiore alla soglia di legge, era privo della necessaria clausola di non trasferibilità. Il comma 5 del citato art. 49, secondo la formulazione ratione temporis vigente, prevede che “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”. Il Tribunale ha ritenuto da un lato pacifica la sussistenza della violazione, ammontando la somma portata dall’assegno bancario a euro 945.753,85, e dall’altro lato insussistenti i vizi di nullità contestati dall’opponente (difetto di motivazione in ordine all’identificazione degli obbligati e delle reciproche responsabilità, lesione del diritto di difesa conseguente al mancato avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti dell’autore materiale dell’illecito, estraneità di [OSCURATO:PERSONA] ai fatti contestati, errata quantificazione della sanzione). 2. La sentenza era impugnata da GBG e da [OSCURATO:PERSONA], lamentando la non corretta identificazione degli obbligati e delle reciproche responsabilità, la lesione del diritto di difesa della società, l’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai fatti contestati, l’erronea quantificazione della sanziono. La Corte d’appello di Bologna – con la sentenza 14 settembre 2020, n. 1647 – ha rigettato i primi tre motivi e ha ritenuto fondato il quarto, che contestava l’entità della sanzione deducendo la concreta inoffensività della violazione, atteso che le effettive circostanze di emissione e di incasso del titolo consentivano la tracciabilità della somma trasferita. Il giudice d’appello ha così, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridotto la sanzione amministrativa all’importo di euro 5.000. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Ministero dell’economia e delle finanze. Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], che fanno valere ricorso incidentale condizionato. Il Ministero ha depositato memoria, nella quale anzitutto eccepisce l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso principale del Ministero è articolato in cinque motivi. 1. Il primo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 63, commi 1 e 6, e 67 d.lgs. 231/2007, 11 legge 689/1981, in combinato disposto tra loro”: la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto di applicare il minimo edittale in ragione del solo criterio della ritenuta minima gravità della condotta, valorizzando il fatto che il trasferimento di denaro non avesse finalità elusiva della normativa antiriciclaggio, non considerando che tale criterio è uno soltanto dei criteri sulla base dei quali graduare l’entità della sanzione; i criteri previsti dall’art. 67 del d.lgs. n. 231/2007 sono molteplici e “devono essere tutti applicati”, così come i criteri enunciati dall’art. 11 della legge n. 689/1981; “la motivazione sul punto resa dalla Corte d’appello di Bologna è erronea e difettosa, mancando qualsiasi riferimento a molteplici criteri legali in nessun conto tenuti in considerazione (e, quindi, non applicati) dalla Corte di merito; va poi considerato che, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. appena richiamato, il minimo edittale di euro 3.000 (comma 1) deve essere quintuplicato, trattandosi di violazione che riguarda un importo superiore a euro 250.000 (comma 6), così che la Corte ha comunque errato nel ridurre la sanzione all’importo di euro 5.000. La prima parte del motivo non può essere accolta. Pur denunciando la violazione di norme di diritto, essa si risolve infatti in una inammissibile censura sull'insufficienza della motivazione in ordine all'applicazione dei parametri di cui all’art. 67 del d.lgs. 231/2007 e all’art. 11 della legge n. 689 del 1981, contestando che la Corte d’appello non abbia motivato in ordine a ciascuno dei parametri individuati dal legislatore. L’insufficienza della motivazione non è più parametro – alla luce dell’attuale formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. – denunciabile di fronte a questa Corte di legittimità. D’altro canto, nel procedimento di opposizione avverso lesanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misura delle stesse, è autonomamente chiamato “a determinare lasanzione entro i limitiedittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti”, dovendosi escludere che “la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981” (Cass. n. 11481/2020). Il giudice di merito ha sottolineato la mancanza nel caso in esame del sospetto che la mancata apposizione della clausola di non trasferibilità sia stata disposta per finalità di riciclaggio di denaro, essendovi stata l’immediata presentazione all’incasso del titolo da parte del beneficiari, motivazione dalla quale senza dubbio emerge la considerazione dei criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981, in particolare di quello relativo alla gravità della violazione, e di quelli di cui all’art. 67 del d.lgs. 231/2007, che riprendono i criteri dettati dalla 689, adattandoli alla specifica materia, tra l’altro dettando il criterio della adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio, criterio evidentemente considerato dal giudice di merito. È invece fondata la seconda parte del motivo: la Corte d’appello ha affermato di “ridurre al minimo edittale l’entità della sanzione, come richiesto dall’appellante”, ma ha poi quantificato la sanzione in euro 5.000. Nel caso in esame, come deduce il ricorrente, il minimo edittale non è 3.000 euro, ma 15.000 euro. Ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 231/2007, commi 1 e 6, trattandosi di violazione che riguarda un importo superiore a euro 250.000, il minimo, pari a euro 3.000, deve essere quintuplicato ed è quindi pari a euro 15.000. 2. I successivi motivi sono tra loro strettamente connessi: a) il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata avrebbe implicitamente (benché con motivazione del tutto assente) accolto l’ulteriore censura presupposta dagli opponenti, secondo cui l’erronea determinazione della sanzione da parte dell’amministrazione avrebbe loro impedito l’esercizio della facoltà di definizione agevolata mediante il pagamento di un terzo; sul punto la Corte d’appello ha omesso di pronunciare in ordine alla eccezione del ricorrente secondo cui la censura era inammissibile; b) il terzo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58, 60, 63, commi 1 e 6, 63, comma 1-bis, 65, commi 2 e 4, 67 e 69 d.lgs. 231/2007, 8 e 8-bis 689/1981, 1 d.P.R. 114/2007, in quanto la sentenza impugnata ha applicato il minimo edittale di euro 15.000, senza esaminare i motivi illustrati nella comparsa di risposta in appello dal ricorrente; c) il quarto ripropone la stessa censura, contestando nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.; d) il quinto, in via subordinata, lamenta violazione dell’art. 68, comma 2 d.lgs. 231/2007, secondo il quale “la riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata”, in quanto il giudice di merito poteva ridurre la sanzione solo di un terzo, ossia di 5.000 euro e non di 10.000 euro. I motivi sono inammissibili: si censura infatti, sotto tre profili, la sentenza impugnata per avere applicato la riduzione di cui agli artt. 68, comma 2, e 69 del d.lgs. 231/2007, ma la sentenza impugnata, come si è appena visto, si limita a parlare di riduzione al minimo edittale della sanzione e a quantificare la medesima in euro 5.000, per nulla argomentando nel senso contestato dal ricorrente, che d’altro canto riconosce che la motivazione è “del tutto assente sotto tale profilo” (v. pag. 10 del ricorso). II. Il ricorso incidentale è basato su un motivo, suddiviso in due paragrafi, che contesta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, 6, comma 3, e 14, commi 1 e 6, della legge 689/2001, 49, comma 5, d.lgs. 231/2007, del diritto di difesa, in combinato disposto tra loro”: i giudici di merito hanno avallato una ordinanza-ingiunzione illegittima e hanno così “creato” un trasgressore, [OSCURATO:PERSONA], in assenza di presupposto, stante l’omessa contestazione e notifica da parte del Ministero di una ordinanza specifica e motivata a suo carico; la Corte d’appello ha poi individuato nella società GBG il soggetto emittente il titolo quando invece l’assegno è stato sottoscritto dal socio Brogna, autore dell’illecito che ha agito in nome e per conto della società. Il motivo non può essere accolto. Quanto alla posizione della società, la Corte d’appello ha chiarito che il conto corrente su cui è stato tratto l’assegno bancario di cui si discute era intestato alla società GBG. Per effetto della disposizione espressamente interpretativa di cui all'art. 27 comma 1-ter del d.lgs. 141/2010 la norma della cui violazione si tratta (l’art. 49, comma 5, d.lgs. 231/2007, riportato in premessa) va intesa –ha ricordato il giudice d’appello – nel senso che costituiscono violazione della relativa prescrizione tanto l'emissione, quanto il trasferimento e la presentazione all'incasso dei titoli di credito. Come ancora ha sottolineato la Corte d'appello, non è contestabile che la società, in quanto titolare del conto corrente su cui l'assegno è stato tratto sia a tutti gli effetti il soggetto emittente del titolo, non rilevando in senso contrario la circostanza che la firma di traenza sull'assegno sia stata posta da Brogna, l'altro socio della GBG (l’art. 6, terzo comma, della legge 689/1981 stabilisce, al proprio terzo comma, che “se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”, v. al riguardo Cass.35685/2022). Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società e soggetto – profilo non oggetto di contestazione – beneficiario dell’assegno, avendo egli depositato il titolo per l’incasso su un proprio conto corrente, la Corte d’appello ha osservato che il provvedimento sanzionatorio è stato emesso anche nei suoi confronti (l’ingiunzione è emessa a carico della società “[OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante, in solido con [OSCURATO:PERSONA]”, v. pag. 3 della sentenza impugnata). A fronte di tale affermazione del giudice d’appello, i ricorrenti lamentano che il provvedimento del Ministero abbia ingiunto il pagamento della sanzione “da pagarsi in solido con [OSCURATO:PERSONA]” invece di rivolgere a quest’ultimo una autonoma e specifica “contestazione e sanzione”. La censura appare nuova – non risulta dalla esposizione della Corte d’appello dei motivi d’appello e il ricorrente, che non riporta i propri motivi di gravame, non ci dice di quando l’avrebbe proposta – e in ogni caso il fatto che il provvedimento ingiunga il pagamento in solido della sanzione alla società, quale emittente del titolo, e a [OSCURATO:PERSONA], quale beneficiario del medesimo, non significa che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] non sia stata individualmente stabilita e a lui specificamente contestata (v. pag. 3 della sentenza impugnata). Il ricorso incidentale va pertanto rigettato. III. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla parte di motivo accolto del ricorso principale e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso principale, inammissibili i restanti motivi, e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla parte di motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incid