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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22345/2025

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ruppo Ferrovie dello Stato) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]/ p . i . v.a. 0 1008081000 – in persona de l l’institore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] cenzo Sica, giusta procura per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresen- tata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Rom a, alla via LucrezioCaro, n. 62, presso lo studio de ll’avvocato Sa bi n a Ciccotti .

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] (ME) , alla via Maceo, n. 254, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di pro- cura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. [OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l.(già “[OSCURATO:PERSONA]”)– p.i.v.a. 0 1 4 80880937 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domici- liatoin Roma, alla via Sannio, n. 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della ING. [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA].

INTIMATO avverso lasentenza n. 636/2019 del la Corte d’Appello di Messina , udita la relazione nella camera di consiglio del27 marzo 202 5 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] St efano Torre e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un fabbricatocomposto da un piano interrato e da tre piani fuori terra nel Comune di [OSCURATO:PERSONA],citavano l e “Ferrovie dello Stato” e l ’A .T.I.

“Rag- gruppamento Costanzo”a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.

Esponevano che nel corso dei lavori di raddoppio del binario della ferrovia Palermo -Messina le convenute avevano occupato e realizzato operesu porzione del terreno di loro proprietà, adiacente al loro manufatto.

Chiedevano condannarsi le controparti alla “demolizione delle opere illegitti- mamente realizzate”,in subordine, al risarcimento dei danni pur per il “diminuito valore commerciale”del fabbricato, oltre rivalutazione ed interessi (cfr. ricorso, pag. 4). 2.Le “Ferrovie dello Stato” e l’A.T.I.

“[OSCURATO:PERSONA]” non si co- stituivano. 3.Interveniva l’ “Ing. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l., su- bentrata al “[OSCURATO:PERSONA]” qualeconcessionaria delle opere.

Instava, peraltro, per il rigetto dell’avversa domanda. 4.Espletata la c.t.u. all’uopo disposta, interveniva il “ [OSCURATO:PERSONA]- strutture”, quale nuovoconcessionario subentrato al l’ “Ing. [OSCURATO:PERSONA] – Im- presa [OSCURATO:PERSONA]”.

5. Nel prosieguo del giudizio gli attori, con dichiarazione depositat a il 4.7.2013, “rinunciavano espressamente alle domande relative alla pretesa oc- cupazione illegittima di porzione del fondo” (così ricorso, pag. 5). 6.Con sentenza n. 610/2017 i l T ribunale dichiarava la cessazione della ma- teria del contendere con riferimento alle domande concernenti l’occupazione il- legittima del terreno, rigettavaogni ulteriore domanda , compensava le spese di lite e poneva a carico degli attori le spese di c.t.u.(cfr. ricorso, pag. 5). 7.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello .

Adducevano, peraltro,che il loro immobile - “non oggetto dell’attività espro- priativa” ma “danneggiato dalla esecuzione dell’opera pubblica” -era stato, “al- meno nelle parti interessate dai danni lamentati, (…) legittimamente realizzato in forza di concessione edilizia e comunque completato quanto meno riguardo al piano cantinato e piano terra” (così sentenza d’appello, pag. 8). [OSCURATO:SOCIETA] “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] il “[OSCURATO:PERSONA]” societàconsortile a r.l. (già “[OSCURATO:PERSONA]”).

Non si costituiva e veniva dichiarata contumacel’ “Ing. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. 8.Con sentenza n. 636/2019 la Corte d’Appello di Messina così statuiva: -accoglieva la domanda attoreanei confronti di “R.F.I.” e condannava “R.F.I.” a risarcire i danni cagionati agli appellanti, danni liquidatinella misura di euro 107.490,05, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo; -rigettava la domanda proposta dagli appellanti nei confronti del “[OSCURATO:PERSONA]” e della “Ing. [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]”; -condannava “R.F.I.” - a cui carico poneva le spese di c.t.u. - a rimbors are agli appellanti le spese del doppio grado; -compensava integralmente tra le altre parti le spese di lite.

Reputava, tra l’altro,la Corte d i Messina che aveva errato il T ribunale a r ite- nere illegittimo l’immobile degli attori, “per non averlo essi completato nei ter- mini prescritti dalle norme urbanistiche”(così sentenza d’appello, pag. 8).

Reputava quindi sussistente il presupposto ai fini del riconoscimento dell’in- dennità exart. 46 della legge n. 2359/1865. 9.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso “ R.F.I. ” s. p . a . ; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.

Il “[OSCURATO:PERSONA]” societàconsortile a r.l. del pari ha depositato controricorso; ha chiesto accogliersi i primi tre motivi del ricorso di “R.F.I.”; in subordine, in ipotesi di rigetto dei primi tre motivi di ricorso, ha chiesto dichia- rarsi inammissibile o rigettarsi il quarto motivo del ricorso di “R.F.I.”.

Il curatore del fallimento della“Ing. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]- nerali” s.r.l. non ha svolto difese. 10.“R.F.I.” ha depositato memoria.

Del pari hadepositato memoria il “[OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:PERSONA] 11.Con il primo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 324 e 342 cod. proc. civ.

Premette cheil Tribunale aveva ritenuto che gli attori non avessero né atteso alla qualificazione della domanda proposta né assolto l’onere di specifica allega- zione e di prova dei danni asseritamente sofferti(cfr. ricorso, pag. 8).

Indi deduce che ilprimo dictum non era stat o , in parte qu a , oggetto di uno specifico motivo d’appello, sicché era passatoin giudicato (cfr. ricorso, pag. 8).

Deduce dunque che ha erratola Corte di Messina , allorché ha ritenuto – con- trariamente a quanto assunto dal Tribunale –peraltro, che “la mancata qualifi- cazione della domanda da parte degli attoridoveva ritenersi del tutto irrilevante” (così ricorso, pag. 10). 12.Il primo motivo di ricorso va respinto. 13.La Corte d’appello ha, in parte qua , puntualizzato quanto segue.

Per un verso, quanto all’eccezione di inammissibilità dell’appello per viola- zione dell’art. 342 cod. proc. civ., ha precisato che dall’atto di gravame si desu- mevano agevolmente “i capi della sentenza oggetto di impugnazione, le ragioni della stessa e le modifiche richieste” (così sentenza d’appello, pag. 6).

Per altro verso,ha precisato, correttamente (cfr. Cass. sez. un. 21.2.2000, n. 27),che “la qualificazione della domanda spetta al giudice che può ricondurla anche a norma diversa da quella invocata dall’attore” (così sentenza d’appello, pag. 8).

Per altro verso ancora,ha precisato che nell’iniziale citazione gli attori , poi appellanti,avevano compiutamente descritto “ t anto le i m mutazioni dello stato dei luoghi derivanti dalla esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’opera pubblica quanto le limitazioni della fruibilità dell’immobile secondo la destina- zione d’uso prevista” (cosìsentenza d’appello, pag. 10). 14.In ogni caso, il motivo in disamina, in spregio alle prefigurazioni d i cui a l n. 4 e al n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ.,difetta innegabilmente di specificità e di “autosufficienza”.

Invero, la ricorrente non ha provveduto a riprodurre nel “corpo” del primo motivo di ricorso e, comunque, nel ricorso, in particolare nella premessa “ in fatto”, né il testuale tenore dei motivi d’appello (onde consentire il riscontro della addotta mancata impugnazione del primo dictum in ordine all’assunta – dal Tribunale - deficitaria specifica allegazione dei danni) né il testuale tenore dell’inzialeatto di citazione (onde consentire il riscontro dell’asserita deficitaria specifica allegazione dei dannilamentati).

Ovviamente, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto aquesto Giudice qualora sia denunciato - è il caso de quo -un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dagli oneri correlati alle regoledella specificità e dell’ “autosufficienza” (cfr.Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880; Cass.20.9.2006, n. 20405; Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si è esplicitato che l’ “error in procedendo” non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accerta- mento dell’“error”, essendo necessario che la parte ricorrente indichi gli ele- menti individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il rie- same). 15.Con il secondo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

Deduce,dapprima, che la Corte di Messina ha indebitamente fatto luogo ad una nuova valutazione delle proveacquisite in primo grado , così ampliando l’og- getto dell’impugnazione,benché gli appellanti“avessero limitato l’impugnazione alla parte della sentenza che statuiva sulla legittimitàurbanistica dell’immobile” (cosìricorso, pag. 11).

Deduce,poi, che la C orte di Messina ha apoditticamente condiviso le argo- mentazioni del c.t.u.(cfr. ricorso, pag. 1 1 ) . 16.Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

17. In ordine al primo profilo di censura va debitamente premessa l’elabora- zione di questa Corte.

Ifatti addotti dalle parti a fondamento della domanda o della eccezione e le inerenti deduzioni probatorie, già sottoposti al giudice di primo grado, tornano, seppur nei limiti delle questioni oggetto degli specifici motivi di gravame ed al- tresì delle questioni che i motivi di gravame implicitamente involgono, a costi- tuire oggetto di esame, valutazione ed accertamento da parte del giudice di appello, in quanto questi, a causa della impugnazione, torna a doversi pronun- ciare sulla domanda accolta o sulla eccezione respinta e quindi a dover esami- nare fatti, allegazioni probatoriee ragioni giuridiche già dedotte in primo grado e rilevanti ai fini del giudizio sulla domanda o sull’eccezione (cfr. Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6843).

Ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rap- porto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio (cfr. Cass. sez. lav. 3.4.2017, n. 8604). 18.In siffatta duplice prospettiva - i n ordine a l primo profilo di censura - è sufficienteil seguente rilievo .

In esito al riscontroe della tempestiva ultimazione – a giudizio della C orte d’appello -della parte più rilevante dell’immobile e della legittimità urbanistica –a giudizio della Corte d’appello - del medesimo manufatto , la stess a C orte di meritodi certo non poteva esimersi dal vaglio delle risultanze istruttorie .

Cosicché ingiustificatamente la ricorrente adduce che la Corte distrettualeha indebitamente fatto luogoad una nuova valutazione, “nello specifico, della con- sulenza tecnica d’ufficio espletata” (così ricorso, pag. 11).

19. In ordine al secondo profilo di censura sono sufficienti i seguenti rilievi.

La doglianza concernente l’apodittica condivisione degli esiti della c.t.u. è senz’altro generica.

Quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d’uf- ficio, facendole proprie, l’obbligo della motivazione è assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare detta- gliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese(cfr. Cass. sez. lav. 9.3.2001, n. 3519 .

C fr. altresì Cass.(ord.) 6.5.2021, n. 11917; Cass. (ord.) 16.11.2022, n. 33742). 20.Con il terzo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 46 legge n. 2359/1865,dell’art. 345 cod. proc. civ. e dell’art. 4 legge n. 10/1977.

Deduce che ha erratola Corte di Messina a reputare sussistent i i presupposti per il riconoscimento dell’indennitàex art. 46 della legge n. 2359/1865.

Deduce invero che gli originari attori nonhanno dato prované della legittimità urbanistica dell’immobile nédell’ultimazione dei lavori in data anteriore a quella di approvazionedel progetto esecutivo dell’opera pubblica , viepiù che il T ribu- nale, a riscontro dell’inidoneità dell’originaria concessione edilizia a dar ragione della legittimità urbanistica del manufatto, aveva evidenziato che, a fronte del termine triennale per l’ultimazione dei lavori, alla data – 2006 - dell’accerta- mento dell’officiato consulentel’intero cespite ancora versava allo stato rustico, sicché “la concessione del 1990 fosse da ritenere decadutaper il mero decorso del tempo” (cosìricorso, pag. 14).

Deduce al contempo che il carattere abusivo dell’immobile nonpoteva essere superatodalla certificazione di agibilità rilasciata in data 28.5.201 5 e relativa al solo piano terra(cfr. ricorso, pag. 17); e ciò tanto più che alla data di inizio dei lavori di costruzione dell’immobile era già decorso il termine exart. 4 della legge n. 10/1977 di durata della concessione (cfr. ricorso, pag. 18).

Deduce d’altro canto che ha erratola Corte d i Messina a d ammettere in vio- lazione del divieto di cui all’art. 345cod. proc. civ. la produzione in appello del certificato – formato nel corso del giudizio di primo grado - di agibilità (cfr. ricorso, pag. 17). 21.Il terzo motivo di ricorso è, nei termini che seguono,fondato e meritevole di accoglimento. 22.La Corte di Messina ha, in parte qua, assuntoquanto segue (cfr. sentenza d’appello, pag. 9).

Ovvero che il piano interrato e il piano terra dell’immobile degli attori erano già stati completati “non solo al momento dell’esecuzione della c.t.u., ma anche al momento dell’inizio dei lavori dell’opera pubblica”.

Ovvero, in ordine alla mancata tempestiva ultimazione dell’immobile, per nulla oggetto di avversa eccezione, che ben avrebbe potuto la P.A., cui sarebbe spettata la valutazione della “sussistenza di una sorta di abusività sopravve- nuta”, accordare una proroga.

Ovvero chela piena legittimità urbanistica dell’immobile rinveniva riscontro nella concessione edilizia rilasciata nell’anno 1990 e nel certificato di agibilità dei locali rilasciato in data 28.5.2015 e prodotto con l’atto di appello.

Ovveroche la tardiva produzione del certificato non era stata per nulla og- getto di contestazione.

23. Q uesta Corte spiega in ordine all’i ndennità di asservimento, prevista dall’art. 46 (il cui 1° co. così recita: “è dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall’esecuzione dell’opera di pubblica utilità vengano gravati di ser- vitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto”)della legge 25.6.1865, n. 2359, ed ora dall’art. 44 del d.P.R. n. 327/2001,quanto segue.

In tema di indennità di asservimento– ex art. 46 cit. - va fornita la prova della data di ultimazione dei lavori relativi all’immobile rispetto a quella di ap- provazione del progetto esecutivo dell’opera pubblica,a partire dalla quale l’in- teressato ha piena conoscenza della stessa, atteso che tale data non solo rileva ai fini della sanatoria dei fabbricati costruiti senza licenza e in contrasto con vincoli che comportano l’inedificabilità assoluta, ma costituisce elemento deter- minante anche ai fini del riconoscimento dell’indennizzo per l’asservimento, in forzadel principio generale che nessuno può trarre vantaggio dall’attività illecita posta in essere(Cass. 12.9.2014, n. 19305 (Rv. 632491-01)).

Il danno permanente, indennizzabile ai sensi dell’art. 46 cit., può essere in- vocato dal proprietario che abbia iniziato l’opera prima dell’approvazione del progetto dell’opera pubblica, a condizione, tuttavia, che la costruzione sia con- siderata, ancorché“a posteriori”, legittima dalla P.A. con il rilascio di permesso a costruire in sanatoria, sicchél’indennizzo non compete per le costruzioni abu- sive o non ancora sanate -salvo si lamenti un danno generico alla proprietà del fondo inedificato - o per quelle realizzate dopo l ’ approvazione del progetto dell’opera pubblica,dalla cui realizzazione il proprietario abbia ragione di temere la compressione delle proprie facoltà dominicali(Cass. 12.9.2014, n. 19305 (Rv. 632492-01)). 24.Ebbene, la Corte messinese non si è appieno conformata alle surriferite indicazioni. 25.Propriamente, la C orte d ’appello non ha dato atto che i lavori di edifica- zione del piano interrato e del piano terra del compendio immobiliare de quo agitur(“a tre elevazioni fuori terra e piano cantinato”: cfr. sentenza d’appello, pag. 4)fossero stati ultimati entro la data di approvazione del progetto esecu- tivo dell’opera pubblica.

Al contempo, la Corte dimerito non ha specificamente riscontrato che i lavori di edificazione del piano interrato e del piano terra, sulla scorta della concessione edilizia rilasciata nel 1990, fossero stati ultimati entro termine triennale di cui all’art. 4 della legge n. 10/1977 e si è limitata a prefigurare la possibilità di concessione di una proroga (art. 4 legge n. 10/1977:“qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata”).

In ogni caso, è da escludere che i lavori di edificazione degli ulteriori due livelli fuori terra sianostati ultimati entro la data di approvazione del progetto esecu- tivo dell’opera pubblica.

Del resto,la Corte distrettuale ha riferito che gli appel- lanti avevano addotto –lo si è anticipato - che l’immobile, “almeno nelle parti interessate dai danni lamentati, sarebbe stato legittimamente realizzato in forza di concessione edilizia e comunque completato quanto meno riguardo al piano cantinato e piano terra”(così sentenza d’appello, pag. 8). 26.In verità, nel quadro dell’insegnamento di questa Corte dapprima men- zionato, riflesso dalla massima Rv. 632492-01e dalla Corte territoriale espres- samente richiamato(è sufficiente che l’opera privata iniziata prima dell’appro- vazione del progetto dell’opera pubblica sia considerata, ancorché “a posteriori”, legittima dalla P.A. con il rilascio di permesso a costruire in sanatoria), la Corte siciliana ha riscontrato la legittimità edilizia del piano interrato e del piano terra oltre che sulla scorta della concessione edilizia del 1990 sulla scortaaltresì della –si dirà, tardiva ed inammissibile - produzione in appello del certificato di agi- bilità in data 28.5.2015.

Ebbene, si ammetta pure che il rilascio del certificato di agibilità valga a far presumere la legittimità edilizia(cfr. Cass. 12.10.2012, n. 17498, secondo cui il rilascio del certificato diabitabilità, già nel regime dell’art. 221 del Testo unico delle leggi sanitarie e dell’art. 4 del d.P.R. n. 425 del 1994, ed ora nel regime degli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 380 del 2001, è condizionato non soltanto alla salubrità degli ambienti, ma anche alla conformitàedilizia dell ’ opera, sicché, at- tesa la presunzione “iuris tantum” di legittimità degli atti amministrativi, col rilascio del permesso di abitabilità devono intendersi verificate, salvo prova con- traria, entrambe le suddette condizioni, senza necessità -per il contraente ob- bligato a far constare la loro esistenza -di produrre un certificato ulteriore).

Nondimeno, la presunzione dilegittimità edilizia può essere riferita esclusiva- mente al piano interrato e al piano terra – destinati ad uso commerciale - del manufatto degli attori/appellanti, giacchéla stessa C orte d istrettuale ha dato atto –si ribadisce - che gli appellanti avevano addotto che l’immobile era stato completato solo e limitatamente ai primi due livelli e non anche con riferimento agli ulteriori due (cfr. sentenza d’appello, pag. 8).

Si badi che la circostanza non è irrilevante.

Difatti,in aderenza agli esiti della c.t.u., la Corte territoriale ha determinato la consistenza dei danni alla stregua del rilievo per cui lo stato dei luoghi pro- dottosi aseguito dell’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera pubblica fosse sia “impeditivo della utilizzazione commerciale, già prevista in concessione urbanistica, del piano interrato e del piano terra con conseguente grave perdita di valore di mercato degli stessi”, sia incidente sul “primo e secondo piano [che] subiscono comunque, anche se in misura decisamente minore, una perdita di pregio e quindi di valore” (così sentenza d’appello, pag. 10). 27.In questi termini appieno si configura l’ “error in iudicando”, sub specie di falsa applicazione dell’art. 46 della legge n. 2359/1865, in primo luogo de- nunciato con il mezzo in disamina, quanto meno in rapporto agli ulteriori due livelli fuori terra, in relazione ai quali, si ribadisce, la Corte di meritoha inoltre, espressamente, correlato la quantificazione deidanni. 28.Sussiste comunque l’ “ error in procedendo ”, sub specie di falsa applica- zione dell’art. 345cod. proc. civ., in secondo luogo denunciato con il mezzo in disaminain relazione all’allegazione in appello del certificato di agibilità. 29.Questa Corte spiega che la nuova formulazione dell’art. 345, 3° co., cod. proc. civ., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella leggen. 134 del 2012 (applicabilenel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012: cfr. Cass. (ord.) 28.7.2021, n. 21606), pone il divieto assoluto di ammis- sione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’ “indi- spensabilità” degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo gradoper causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. 9.11.2017, n. 26522). 30.Su tale scorta inevitabile è il seguente duplice rilievo.

In primo luogo, il novello art. 345, 3° co., cod. proc. civ. si applica nella specie, siccome la sentenza di primo grado è stata pronunciatanel 2017 (cfr. sentenza d’appello, pag. 5).

In secondo luogo, non è bastevole il difetto di contestazione a legittimare la tardiva produzione documentale in appello, siccome imprescindibilmente oc- corre che la parte dia dimostrazione di non aver potuto produrre il documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile(cfr. Cass. (ord.) 12.6.2024, n. 16289; Cass. 9.6.2000, n. 7878, secondo cui il limite dello “iusnovorum” in appello (pur nel vigore della disciplina prevista dall’art.345 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma) è destinato a soddi- sfareesigenze di ordine pubblico, perciò non disponibili, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile in appello l’allegazionedi un fatto nuovo, anche se la contropartetaccia sul punto, ovvero esplicitamente vi consenta) . 31.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5 , cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 legge n. 217/1981e dell’art. 24 d.l. n. 2150/1929, convertito nella legge n. 1752/1930 e successivemodificazioni.

Deduce che ha errato la Corte di Messina a disconoscere la legittimazione passiva esclusiva del “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pag. 19).

Deduce che, nel quadro della convenzione n. 90/1984 in cui il “[OSCURATO:PERSONA]” è subentrato in veste di concessionario, la natura traslativa della concessione comporta che il concessionario si sostituisce all’amministrazione concedente “nello svolgimento dell’attività organizzativa e direttiva necessaria per realizzare l’opera pubblica, pur restando sottoposto ai poteri (…) del conce- dente” (così ricorso, pag. 21). 32.Il quarto motivo di ricorso parimenti va respinto. 33.La Corte messinese ha ritenuto che “R.F.I.”, proprietaria dell’opera, fosse da reputare in via esclusiva legittimata sostanziale passiva (cfr. sentenza d’ap- pello, pagg. 11 -12). 34.Inevitabile è il rinvio all’ insegnamento di questa Corte secondo cui n el giudizio di opposizione alla stima delle indennità di esproprio ed occupazione inerenti a procedure di espropriazione compiute, per la realizzazione di opere di ammodernamento del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato, da concessionario dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato (già Azienda autonoma delle Fer- rovie dello Stato)ai sensi dell’art. 11, ultimo comma, della legge 12.2.1981, n. 17,e dei decreti del Ministro dei Trasporti 30.1.1982 e 13.2.1982, legittimato passivo non è il concessionario, bensì il concedente, al quale compete la qualifica di espropriante, giacché, a norma dell’art. 6, lett. a), d.m. ult. cit., in suo nome e conto agisce il concessionario e, dunque, non è configurabile una delega del potere ablatorio in favore del concessionario stesso; mentre non rileva qualsiasi contrario accordo eventualmente contenuto nella convenzione regolatrice della concessione, la quale non è opponibile all’espropriato, che è tenuto solo a cono- scere le norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia (cfr. Cass.21.1.2004, n. 880; Cass. 10.8.2007, n. 17629). 35.Non esplica valenza nella specie l’ordinanza n. 13722 del 20 . 5 .2021 di questa Corte richiamata in memoria dalla ricorrente.

Invero,la suddetta ordinanza è stata , sì, pronunciata in fattispecie contro- versa parimenti intercorsa, peraltro,tra il “[OSCURATO:PERSONA]” e “R.F.I.”, in relazione ad unimmobile del pari in Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, in tal ultima vicenda contenziosa non si controverteva, propria- mente,in ordine all’indennità ex art. 46 della legge n. 2359/1865 bensì in ordine alla giusta indennità di espropriazione e di occupazione spettante a tale [OSCURATO:PERSONA], con riferimentoall’immobile di sua proprietà, sito appunto nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], espropriato con decreto prefettizio del 2006,nell’ambito, si- milmente,della realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Sant’Agata di Militello –[OSCURATO:PERSONA] del Mela.

Correttamente, quindi, il “[OSCURATO:PERSONA]” prospetta in memoria (cfr. pag. 4) che la fattispecie oggetto della presente controversia “ esula co- munque dalle attività ablatorie di cui all’(…) art. 28 [della convenzione n. 90/84] cui la ricorrente ha inteso riferirsi”.

E del restonell’ordinanza n. 13722/2021 questa Corte ha puntualizzato te- stualmente: “nella specie, l’art. 28 della Convenzione n. 90/1984 (…) prevedeva che il concessionario avrebbe dovuto provvedere, in nome e per conto delle Ferrovie, all’acquisizione dell’area interessata mediante espropriazione e asser- vimento o mediante atti di acquisto svolgendo tutti gli adempimenti necessari «compresi quelli relativi alle vertenze con conseguente legittimazione attiva o passiva nei relativi giudizi», configurandosi pertanto una concessione di tipo traslativo”. 36.Va soggiunto che la Corte messinese ha puntualizzato, ad ulteriore ri- scontro della legittimazione (sostanziale) esclusiva di “R.F.I.” , che neppure erano stati allegati il dolo ovvero la colpa della concessionaria nell’esecuzione dei lavori (cfr. sentenza d’appello, pag. 12).

Ebbene, siffatto rilievo, integrante evidentemente in parte qua i termini di un’autonoma “ratio decidendi”, non è stato, con il mezzo in disamina, oggetto di specifica, puntuale contestazione ( cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293; Cass. (ord.) 18.6.2019, n. 16314). 37.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.

Deduce che il buon fondamento degli esperiti motivi di ricorso importa la ri- forma della condanna alle spesedi lite pronunciata dal la Corte di Messina. 38.Evidentemente la disamina del quinto motivo resta assorbita nell’accogli- mento del terzo motivo. 39.In accoglimento del terzo motivo di ricorso la sentenza n. 636/2019 della Corte d’Appello di Messinava cassata con rinvio a lla stessa C orte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del pre- sente giudizio di legittimità.

All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte in precedenza menzionate in sede di disamina del terzo motivo. 40.In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i pre- supposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, lari- corrente sia tenutaa versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accogli- mento del terzomotivo lasentenza n. 636/2019 della Corte d’Appello di Messina erinvia alla stessa C orte d’appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ruppo Ferrovie dello Stato) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]/ p . i . v.a. 0 1008081000 – in persona de l l’institore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] cenzo Sica, giusta procura per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresen- tata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Rom a, alla via LucrezioCaro, n. 62, presso lo studio de ll’avvocato Sa bi n a Ciccotti . RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] (ME) , alla via Maceo, n. 254, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di pro- cura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. [OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l.(già “[OSCURATO:PERSONA]”)– p.i.v.a. 0 1 4 80880937 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domici- liatoin Roma, alla via Sannio, n. 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della ING. [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO avverso lasentenza n. 636/2019 del la Corte d’Appello di Messina , udita la relazione nella camera di consiglio del27 marzo 202 5 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] St efano Torre e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un fabbricatocomposto da un piano interrato e da tre piani fuori terra nel Comune di [OSCURATO:PERSONA],citavano l e “Ferrovie dello Stato” e l ’A .T.I. “Rag- gruppamento Costanzo”a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto. Esponevano che nel corso dei lavori di raddoppio del binario della ferrovia Palermo -Messina le convenute avevano occupato e realizzato operesu porzione del terreno di loro proprietà, adiacente al loro manufatto. Chiedevano condannarsi le controparti alla “demolizione delle opere illegitti- mamente realizzate”,in subordine, al risarcimento dei danni pur per il “diminuito valore commerciale”del fabbricato, oltre rivalutazione ed interessi (cfr. ricorso, pag. 4). 2.Le “Ferrovie dello Stato” e l’A.T.I. “[OSCURATO:PERSONA]” non si co- stituivano. 3.Interveniva l’ “Ing. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l., su- bentrata al “[OSCURATO:PERSONA]” qualeconcessionaria delle opere. Instava, peraltro, per il rigetto dell’avversa domanda. 4.Espletata la c.t.u. all’uopo disposta, interveniva il “ [OSCURATO:PERSONA]- strutture”, quale nuovoconcessionario subentrato al l’ “Ing. [OSCURATO:PERSONA] – Im- presa [OSCURATO:PERSONA]”. 5. Nel prosieguo del giudizio gli attori, con dichiarazione depositat a il 4.7.2013, “rinunciavano espressamente alle domande relative alla pretesa oc- cupazione illegittima di porzione del fondo” (così ricorso, pag. 5). 6.Con sentenza n. 610/2017 i l T ribunale dichiarava la cessazione della ma- teria del contendere con riferimento alle domande concernenti l’occupazione il- legittima del terreno, rigettavaogni ulteriore domanda , compensava le spese di lite e poneva a carico degli attori le spese di c.t.u.(cfr. ricorso, pag. 5). 7.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello . Adducevano, peraltro,che il loro immobile - “non oggetto dell’attività espro- priativa” ma “danneggiato dalla esecuzione dell’opera pubblica” -era stato, “al- meno nelle parti interessate dai danni lamentati, (…) legittimamente realizzato in forza di concessione edilizia e comunque completato quanto meno riguardo al piano cantinato e piano terra” (così sentenza d’appello, pag. 8). [OSCURATO:SOCIETA] “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] il “[OSCURATO:PERSONA]” societàconsortile a r.l. (già “[OSCURATO:PERSONA]”). Non si costituiva e veniva dichiarata contumacel’ “Ing. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. 8.Con sentenza n. 636/2019 la Corte d’Appello di Messina così statuiva: -accoglieva la domanda attoreanei confronti di “R.F.I.” e condannava “R.F.I.” a risarcire i danni cagionati agli appellanti, danni liquidatinella misura di euro 107.490,05, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo; -rigettava la domanda proposta dagli appellanti nei confronti del “[OSCURATO:PERSONA]” e della “Ing. [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]”; -condannava “R.F.I.” - a cui carico poneva le spese di c.t.u. - a rimbors are agli appellanti le spese del doppio grado; -compensava integralmente tra le altre parti le spese di lite. Reputava, tra l’altro,la Corte d i Messina che aveva errato il T ribunale a r ite- nere illegittimo l’immobile degli attori, “per non averlo essi completato nei ter- mini prescritti dalle norme urbanistiche”(così sentenza d’appello, pag. 8). Reputava quindi sussistente il presupposto ai fini del riconoscimento dell’in- dennità exart. 46 della legge n. 2359/1865. 9.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso “ R.F.I. ” s. p . a . ; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. Il “[OSCURATO:PERSONA]” societàconsortile a r.l. del pari ha depositato controricorso; ha chiesto accogliersi i primi tre motivi del ricorso di “R.F.I.”; in subordine, in ipotesi di rigetto dei primi tre motivi di ricorso, ha chiesto dichia- rarsi inammissibile o rigettarsi il quarto motivo del ricorso di “R.F.I.”. Il curatore del fallimento della“Ing. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]- nerali” s.r.l. non ha svolto difese. 10.“R.F.I.” ha depositato memoria. Del pari hadepositato memoria il “[OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:PERSONA] 11.Con il primo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 324 e 342 cod. proc. civ. Premette cheil Tribunale aveva ritenuto che gli attori non avessero né atteso alla qualificazione della domanda proposta né assolto l’onere di specifica allega- zione e di prova dei danni asseritamente sofferti(cfr. ricorso, pag. 8). Indi deduce che ilprimo dictum non era stat o , in parte qu a , oggetto di uno specifico motivo d’appello, sicché era passatoin giudicato (cfr. ricorso, pag. 8). Deduce dunque che ha erratola Corte di Messina , allorché ha ritenuto – con- trariamente a quanto assunto dal Tribunale –peraltro, che “la mancata qualifi- cazione della domanda da parte degli attoridoveva ritenersi del tutto irrilevante” (così ricorso, pag. 10). 12.Il primo motivo di ricorso va respinto. 13.La Corte d’appello ha, in parte qua , puntualizzato quanto segue. Per un verso, quanto all’eccezione di inammissibilità dell’appello per viola- zione dell’art. 342 cod. proc. civ., ha precisato che dall’atto di gravame si desu- mevano agevolmente “i capi della sentenza oggetto di impugnazione, le ragioni della stessa e le modifiche richieste” (così sentenza d’appello, pag. 6). Per altro verso,ha precisato, correttamente (cfr. Cass. sez. un. 21.2.2000, n. 27),che “la qualificazione della domanda spetta al giudice che può ricondurla anche a norma diversa da quella invocata dall’attore” (così sentenza d’appello, pag. 8). Per altro verso ancora,ha precisato che nell’iniziale citazione gli attori , poi appellanti,avevano compiutamente descritto “ t anto le i m mutazioni dello stato dei luoghi derivanti dalla esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’opera pubblica quanto le limitazioni della fruibilità dell’immobile secondo la destina- zione d’uso prevista” (cosìsentenza d’appello, pag. 10). 14.In ogni caso, il motivo in disamina, in spregio alle prefigurazioni d i cui a l n. 4 e al n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ.,difetta innegabilmente di specificità e di “autosufficienza”. Invero, la ricorrente non ha provveduto a riprodurre nel “corpo” del primo motivo di ricorso e, comunque, nel ricorso, in particolare nella premessa “ in fatto”, né il testuale tenore dei motivi d’appello (onde consentire il riscontro della addotta mancata impugnazione del primo dictum in ordine all’assunta – dal Tribunale - deficitaria specifica allegazione dei danni) né il testuale tenore dell’inzialeatto di citazione (onde consentire il riscontro dell’asserita deficitaria specifica allegazione dei dannilamentati). Ovviamente, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto aquesto Giudice qualora sia denunciato - è il caso de quo -un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dagli oneri correlati alle regoledella specificità e dell’ “autosufficienza” (cfr.Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880; Cass.20.9.2006, n. 20405; Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si è esplicitato che l’ “error in procedendo” non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accerta- mento dell’“error”, essendo necessario che la parte ricorrente indichi gli ele- menti individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il rie- same). 15.Con il secondo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Deduce,dapprima, che la Corte di Messina ha indebitamente fatto luogo ad una nuova valutazione delle proveacquisite in primo grado , così ampliando l’og- getto dell’impugnazione,benché gli appellanti“avessero limitato l’impugnazione alla parte della sentenza che statuiva sulla legittimitàurbanistica dell’immobile” (cosìricorso, pag. 11). Deduce,poi, che la C orte di Messina ha apoditticamente condiviso le argo- mentazioni del c.t.u.(cfr. ricorso, pag. 1 1 ) . 16.Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto. 17. In ordine al primo profilo di censura va debitamente premessa l’elabora- zione di questa Corte. Ifatti addotti dalle parti a fondamento della domanda o della eccezione e le inerenti deduzioni probatorie, già sottoposti al giudice di primo grado, tornano, seppur nei limiti delle questioni oggetto degli specifici motivi di gravame ed al- tresì delle questioni che i motivi di gravame implicitamente involgono, a costi- tuire oggetto di esame, valutazione ed accertamento da parte del giudice di appello, in quanto questi, a causa della impugnazione, torna a doversi pronun- ciare sulla domanda accolta o sulla eccezione respinta e quindi a dover esami- nare fatti, allegazioni probatoriee ragioni giuridiche già dedotte in primo grado e rilevanti ai fini del giudizio sulla domanda o sull’eccezione (cfr. Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6843). Ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rap- porto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio (cfr. Cass. sez. lav. 3.4.2017, n. 8604). 18.In siffatta duplice prospettiva - i n ordine a l primo profilo di censura - è sufficienteil seguente rilievo . In esito al riscontroe della tempestiva ultimazione – a giudizio della C orte d’appello -della parte più rilevante dell’immobile e della legittimità urbanistica –a giudizio della Corte d’appello - del medesimo manufatto , la stess a C orte di meritodi certo non poteva esimersi dal vaglio delle risultanze istruttorie . Cosicché ingiustificatamente la ricorrente adduce che la Corte distrettualeha indebitamente fatto luogoad una nuova valutazione, “nello specifico, della con- sulenza tecnica d’ufficio espletata” (così ricorso, pag. 11). 19. In ordine al secondo profilo di censura sono sufficienti i seguenti rilievi. La doglianza concernente l’apodittica condivisione degli esiti della c.t.u. è senz’altro generica. Quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d’uf- ficio, facendole proprie, l’obbligo della motivazione è assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare detta- gliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese(cfr. Cass. sez. lav. 9.3.2001, n. 3519 . C fr. altresì Cass.(ord.) 6.5.2021, n. 11917; Cass. (ord.) 16.11.2022, n. 33742). 20.Con il terzo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 46 legge n. 2359/1865,dell’art. 345 cod. proc. civ. e dell’art. 4 legge n. 10/1977. Deduce che ha erratola Corte di Messina a reputare sussistent i i presupposti per il riconoscimento dell’indennitàex art. 46 della legge n. 2359/1865. Deduce invero che gli originari attori nonhanno dato prované della legittimità urbanistica dell’immobile nédell’ultimazione dei lavori in data anteriore a quella di approvazionedel progetto esecutivo dell’opera pubblica , viepiù che il T ribu- nale, a riscontro dell’inidoneità dell’originaria concessione edilizia a dar ragione della legittimità urbanistica del manufatto, aveva evidenziato che, a fronte del termine triennale per l’ultimazione dei lavori, alla data – 2006 - dell’accerta- mento dell’officiato consulentel’intero cespite ancora versava allo stato rustico, sicché “la concessione del 1990 fosse da ritenere decadutaper il mero decorso del tempo” (cosìricorso, pag. 14). Deduce al contempo che il carattere abusivo dell’immobile nonpoteva essere superatodalla certificazione di agibilità rilasciata in data 28.5.201 5 e relativa al solo piano terra(cfr. ricorso, pag. 17); e ciò tanto più che alla data di inizio dei lavori di costruzione dell’immobile era già decorso il termine exart. 4 della legge n. 10/1977 di durata della concessione (cfr. ricorso, pag. 18). Deduce d’altro canto che ha erratola Corte d i Messina a d ammettere in vio- lazione del divieto di cui all’art. 345cod. proc. civ. la produzione in appello del certificato – formato nel corso del giudizio di primo grado - di agibilità (cfr. ricorso, pag. 17). 21.Il terzo motivo di ricorso è, nei termini che seguono,fondato e meritevole di accoglimento. 22.La Corte di Messina ha, in parte qua, assuntoquanto segue (cfr. sentenza d’appello, pag. 9). Ovvero che il piano interrato e il piano terra dell’immobile degli attori erano già stati completati “non solo al momento dell’esecuzione della c.t.u., ma anche al momento dell’inizio dei lavori dell’opera pubblica”. Ovvero, in ordine alla mancata tempestiva ultimazione dell’immobile, per nulla oggetto di avversa eccezione, che ben avrebbe potuto la P.A., cui sarebbe spettata la valutazione della “sussistenza di una sorta di abusività sopravve- nuta”, accordare una proroga. Ovvero chela piena legittimità urbanistica dell’immobile rinveniva riscontro nella concessione edilizia rilasciata nell’anno 1990 e nel certificato di agibilità dei locali rilasciato in data 28.5.2015 e prodotto con l’atto di appello. Ovveroche la tardiva produzione del certificato non era stata per nulla og- getto di contestazione. 23. Q uesta Corte spiega in ordine all’i ndennità di asservimento, prevista dall’art. 46 (il cui 1° co. così recita: “è dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall’esecuzione dell’opera di pubblica utilità vengano gravati di ser- vitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto”)della legge 25.6.1865, n. 2359, ed ora dall’art. 44 del d.P.R. n. 327/2001,quanto segue. In tema di indennità di asservimento– ex art. 46 cit. - va fornita la prova della data di ultimazione dei lavori relativi all’immobile rispetto a quella di ap- provazione del progetto esecutivo dell’opera pubblica,a partire dalla quale l’in- teressato ha piena conoscenza della stessa, atteso che tale data non solo rileva ai fini della sanatoria dei fabbricati costruiti senza licenza e in contrasto con vincoli che comportano l’inedificabilità assoluta, ma costituisce elemento deter- minante anche ai fini del riconoscimento dell’indennizzo per l’asservimento, in forzadel principio generale che nessuno può trarre vantaggio dall’attività illecita posta in essere(Cass. 12.9.2014, n. 19305 (Rv. 632491-01)). Il danno permanente, indennizzabile ai sensi dell’art. 46 cit., può essere in- vocato dal proprietario che abbia iniziato l’opera prima dell’approvazione del progetto dell’opera pubblica, a condizione, tuttavia, che la costruzione sia con- siderata, ancorché“a posteriori”, legittima dalla P.A. con il rilascio di permesso a costruire in sanatoria, sicchél’indennizzo non compete per le costruzioni abu- sive o non ancora sanate -salvo si lamenti un danno generico alla proprietà del fondo inedificato - o per quelle realizzate dopo l ’ approvazione del progetto dell’opera pubblica,dalla cui realizzazione il proprietario abbia ragione di temere la compressione delle proprie facoltà dominicali(Cass. 12.9.2014, n. 19305 (Rv. 632492-01)). 24.Ebbene, la Corte messinese non si è appieno conformata alle surriferite indicazioni. 25.Propriamente, la C orte d ’appello non ha dato atto che i lavori di edifica- zione del piano interrato e del piano terra del compendio immobiliare de quo agitur(“a tre elevazioni fuori terra e piano cantinato”: cfr. sentenza d’appello, pag. 4)fossero stati ultimati entro la data di approvazione del progetto esecu- tivo dell’opera pubblica. Al contempo, la Corte dimerito non ha specificamente riscontrato che i lavori di edificazione del piano interrato e del piano terra, sulla scorta della concessione edilizia rilasciata nel 1990, fossero stati ultimati entro termine triennale di cui all’art. 4 della legge n. 10/1977 e si è limitata a prefigurare la possibilità di concessione di una proroga (art. 4 legge n. 10/1977:“qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata”). In ogni caso, è da escludere che i lavori di edificazione degli ulteriori due livelli fuori terra sianostati ultimati entro la data di approvazione del progetto esecu- tivo dell’opera pubblica. Del resto,la Corte distrettuale ha riferito che gli appel- lanti avevano addotto –lo si è anticipato - che l’immobile, “almeno nelle parti interessate dai danni lamentati, sarebbe stato legittimamente realizzato in forza di concessione edilizia e comunque completato quanto meno riguardo al piano cantinato e piano terra”(così sentenza d’appello, pag. 8). 26.In verità, nel quadro dell’insegnamento di questa Corte dapprima men- zionato, riflesso dalla massima Rv. 632492-01e dalla Corte territoriale espres- samente richiamato(è sufficiente che l’opera privata iniziata prima dell’appro- vazione del progetto dell’opera pubblica sia considerata, ancorché “a posteriori”, legittima dalla P.A. con il rilascio di permesso a costruire in sanatoria), la Corte siciliana ha riscontrato la legittimità edilizia del piano interrato e del piano terra oltre che sulla scorta della concessione edilizia del 1990 sulla scortaaltresì della –si dirà, tardiva ed inammissibile - produzione in appello del certificato di agi- bilità in data 28.5.2015. Ebbene, si ammetta pure che il rilascio del certificato di agibilità valga a far presumere la legittimità edilizia(cfr. Cass. 12.10.2012, n. 17498, secondo cui il rilascio del certificato diabitabilità, già nel regime dell’art. 221 del Testo unico delle leggi sanitarie e dell’art. 4 del d.P.R. n. 425 del 1994, ed ora nel regime degli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 380 del 2001, è condizionato non soltanto alla salubrità degli ambienti, ma anche alla conformitàedilizia dell ’ opera, sicché, at- tesa la presunzione “iuris tantum” di legittimità degli atti amministrativi, col rilascio del permesso di abitabilità devono intendersi verificate, salvo prova con- traria, entrambe le suddette condizioni, senza necessità -per il contraente ob- bligato a far constare la loro esistenza -di produrre un certificato ulteriore). Nondimeno, la presunzione dilegittimità edilizia può essere riferita esclusiva- mente al piano interrato e al piano terra – destinati ad uso commerciale - del manufatto degli attori/appellanti, giacchéla stessa C orte d istrettuale ha dato atto –si ribadisce - che gli appellanti avevano addotto che l’immobile era stato completato solo e limitatamente ai primi due livelli e non anche con riferimento agli ulteriori due (cfr. sentenza d’appello, pag. 8). Si badi che la circostanza non è irrilevante. Difatti,in aderenza agli esiti della c.t.u., la Corte territoriale ha determinato la consistenza dei danni alla stregua del rilievo per cui lo stato dei luoghi pro- dottosi aseguito dell’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera pubblica fosse sia “impeditivo della utilizzazione commerciale, già prevista in concessione urbanistica, del piano interrato e del piano terra con conseguente grave perdita di valore di mercato degli stessi”, sia incidente sul “primo e secondo piano [che] subiscono comunque, anche se in misura decisamente minore, una perdita di pregio e quindi di valore” (così sentenza d’appello, pag. 10). 27.In questi termini appieno si configura l’ “error in iudicando”, sub specie di falsa applicazione dell’art. 46 della legge n. 2359/1865, in primo luogo de- nunciato con il mezzo in disamina, quanto meno in rapporto agli ulteriori due livelli fuori terra, in relazione ai quali, si ribadisce, la Corte di meritoha inoltre, espressamente, correlato la quantificazione deidanni. 28.Sussiste comunque l’ “ error in procedendo ”, sub specie di falsa applica- zione dell’art. 345cod. proc. civ., in secondo luogo denunciato con il mezzo in disaminain relazione all’allegazione in appello del certificato di agibilità. 29.Questa Corte spiega che la nuova formulazione dell’art. 345, 3° co., cod. proc. civ., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella leggen. 134 del 2012 (applicabilenel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012: cfr. Cass. (ord.) 28.7.2021, n. 21606), pone il divieto assoluto di ammis- sione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’ “indi- spensabilità” degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo gradoper causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. 9.11.2017, n. 26522). 30.Su tale scorta inevitabile è il seguente duplice rilievo. In primo luogo, il novello art. 345, 3° co., cod. proc. civ. si applica nella specie, siccome la sentenza di primo grado è stata pronunciatanel 2017 (cfr. sentenza d’appello, pag. 5). In secondo luogo, non è bastevole il difetto di contestazione a legittimare la tardiva produzione documentale in appello, siccome imprescindibilmente oc- corre che la parte dia dimostrazione di non aver potuto produrre il documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile(cfr. Cass. (ord.) 12.6.2024, n. 16289; Cass. 9.6.2000, n. 7878, secondo cui il limite dello “iusnovorum” in appello (pur nel vigore della disciplina prevista dall’art.345 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma) è destinato a soddi- sfareesigenze di ordine pubblico, perciò non disponibili, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile in appello l’allegazionedi un fatto nuovo, anche se la contropartetaccia sul punto, ovvero esplicitamente vi consenta) . 31.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5 , cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 legge n. 217/1981e dell’art. 24 d.l. n. 2150/1929, convertito nella legge n. 1752/1930 e successivemodificazioni. Deduce che ha errato la Corte di Messina a disconoscere la legittimazione passiva esclusiva del “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pag. 19). Deduce che, nel quadro della convenzione n. 90/1984 in cui il “[OSCURATO:PERSONA]” è subentrato in veste di concessionario, la natura traslativa della concessione comporta che il concessionario si sostituisce all’amministrazione concedente “nello svolgimento dell’attività organizzativa e direttiva necessaria per realizzare l’opera pubblica, pur restando sottoposto ai poteri (…) del conce- dente” (così ricorso, pag. 21). 32.Il quarto motivo di ricorso parimenti va respinto. 33.La Corte messinese ha ritenuto che “R.F.I.”, proprietaria dell’opera, fosse da reputare in via esclusiva legittimata sostanziale passiva (cfr. sentenza d’ap- pello, pagg. 11 -12). 34.Inevitabile è il rinvio all’ insegnamento di questa Corte secondo cui n el giudizio di opposizione alla stima delle indennità di esproprio ed occupazione inerenti a procedure di espropriazione compiute, per la realizzazione di opere di ammodernamento del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato, da concessionario dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato (già Azienda autonoma delle Fer- rovie dello Stato)ai sensi dell’art. 11, ultimo comma, della legge 12.2.1981, n. 17,e dei decreti del Ministro dei Trasporti 30.1.1982 e 13.2.1982, legittimato passivo non è il concessionario, bensì il concedente, al quale compete la qualifica di espropriante, giacché, a norma dell’art. 6, lett. a), d.m. ult. cit., in suo nome e conto agisce il concessionario e, dunque, non è configurabile una delega del potere ablatorio in favore del concessionario stesso; mentre non rileva qualsiasi contrario accordo eventualmente contenuto nella convenzione regolatrice della concessione, la quale non è opponibile all’espropriato, che è tenuto solo a cono- scere le norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia (cfr. Cass.21.1.2004, n. 880; Cass. 10.8.2007, n. 17629). 35.Non esplica valenza nella specie l’ordinanza n. 13722 del 20 . 5 .2021 di questa Corte richiamata in memoria dalla ricorrente. Invero,la suddetta ordinanza è stata , sì, pronunciata in fattispecie contro- versa parimenti intercorsa, peraltro,tra il “[OSCURATO:PERSONA]” e “R.F.I.”, in relazione ad unimmobile del pari in Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, in tal ultima vicenda contenziosa non si controverteva, propria- mente,in ordine all’indennità ex art. 46 della legge n. 2359/1865 bensì in ordine alla giusta indennità di espropriazione e di occupazione spettante a tale [OSCURATO:PERSONA], con riferimentoall’immobile di sua proprietà, sito appunto nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], espropriato con decreto prefettizio del 2006,nell’ambito, si- milmente,della realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Sant’Agata di Militello –[OSCURATO:PERSONA] del Mela. Correttamente, quindi, il “[OSCURATO:PERSONA]” prospetta in memoria (cfr. pag. 4) che la fattispecie oggetto della presente controversia “ esula co- munque dalle attività ablatorie di cui all’(…) art. 28 [della convenzione n. 90/84] cui la ricorrente ha inteso riferirsi”. E del restonell’ordinanza n. 13722/2021 questa Corte ha puntualizzato te- stualmente: “nella specie, l’art. 28 della Convenzione n. 90/1984 (…) prevedeva che il concessionario avrebbe dovuto provvedere, in nome e per conto delle Ferrovie, all’acquisizione dell’area interessata mediante espropriazione e asser- vimento o mediante atti di acquisto svolgendo tutti gli adempimenti necessari «compresi quelli relativi alle vertenze con conseguente legittimazione attiva o passiva nei relativi giudizi», configurandosi pertanto una concessione di tipo traslativo”. 36.Va soggiunto che la Corte messinese ha puntualizzato, ad ulteriore ri- scontro della legittimazione (sostanziale) esclusiva di “R.F.I.” , che neppure erano stati allegati il dolo ovvero la colpa della concessionaria nell’esecuzione dei lavori (cfr. sentenza d’appello, pag. 12). Ebbene, siffatto rilievo, integrante evidentemente in parte qua i termini di un’autonoma “ratio decidendi”, non è stato, con il mezzo in disamina, oggetto di specifica, puntuale contestazione ( cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293; Cass. (ord.) 18.6.2019, n. 16314). 37.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. Deduce che il buon fondamento degli esperiti motivi di ricorso importa la ri- forma della condanna alle spesedi lite pronunciata dal la Corte di Messina. 38.Evidentemente la disamina del quinto motivo resta assorbita nell’accogli- mento del terzo motivo. 39.In accoglimento del terzo motivo di ricorso la sentenza n. 636/2019 della Corte d’Appello di Messinava cassata con rinvio a lla stessa C orte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del pre- sente giudizio di legittimità. All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte in precedenza menzionate in sede di disamina del terzo motivo. 40.In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i pre- supposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, lari- corrente sia tenutaa versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accogli- mento del terzomotivo lasentenza n. 636/2019 della Corte d’Appello di Messina erinvia alla stessa C orte d’appello
Sentenza Cassazione n. 22345/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris