CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43384/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto il primo motivo comune in punto di penale responsabilità articola censure di fatto e doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 4-5, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale degli imputati e puntuale esame delle deduzioni difensive); il secondo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla recidiva (Buffone ha enunciato nella rubrica ulteriori vizi che non ha tuttavia argomentato) illustra argomenti in fatto e non si confronta con la sentenza impugnata, che è sorretta sul punto da sufficiente e non viziata motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pp. 6- 7); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 i /2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] vanese StefanJDgini 2 V 20