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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2025

Cassazione n. 23484/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27848/2020R.G. proposto AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliat a ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- Oggetto: Declaratoria cessazione materia del contendere –Presupposti -Transazione R.G.N. 27848/2020 Ud. 27/06/2025CC Sez.

S1- R.G. 27848/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 2 di 13 CETTAche lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SU- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- MENTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GE- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- QUIDAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- QUIDAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PAR- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 4534/2020 depositata il 30/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4534/2020, pubblicata in data 30 settembre 2020, la quale, decidendo sul reclamo ex artt. 814 e 825 c.p.c. avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

S1- R.G. 27848/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 3 di 13 n. 524/2015 del 25 marzo 2015, ha dichiarato la cessazione della ma- teria del contendere per intervenuta transazione, dichiarando il giudizio estinto e compensando integralmente tra le parti le spese dell ' intero procedimento.

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ave- vano presentato ricorso ex art. 814 c.p.c., chiedendo al Presidente del Tribunale di Roma di liquidare il compenso loro dovuto quali compo- nenti il collegio arbitrale che aveva emesso il lodo depositato in data 12 maggio 2012.

Il Presidente del Tribunale di Roma aveva provveduto, determi- nando in € 173.291,37 oltre IVA e CPA il compenso complessivamente spettante agli arbitri ed in € 15.000,00 le spese di segreteria.

I ricorrenti avevano quindi proposto reclamo innanzi alla Corte d'appello.

Si erano costituiti l'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] nonché le reclamate: 1) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (società incorporante [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; [OSCURATO:SOCIETA].; Lon- don s.r.l.; [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; [OSCURATO:SOCIETA].); 2) [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; 3) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 3) [OSCURATO:SOCIETA].; 4) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 5) [OSCURATO:SOCIETA].; 6) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 7) [OSCURATO:SOCIETA].; 8) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; 9) [OSCURATO:SOCIETA].; 10) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 11) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 12) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 13) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 14) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., mentre non si erano co- stituite le altre reclamate: 1) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 2) [OSCURATO:SOCIETA].; 3) [OSCURATO:PERSONA]; 4) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 5) B [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 6) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 7) [OSCURATO:PERSONA]; 8) SUPREMA [OSCURATO:SOCIETA].; 9) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 10) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 4 di 13 La Corte d'appello di Roma ha così, testualmente, motivato: “All'udienza del 14.

2. 2020 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presente l'Avvocatura Generale dello Stato che nulla ha osservato, ha rappresentato alla Corte che tra le parti del presente procedimento era stata definita una transazione per regolare le reciproche pretese, producendo copia della predetta transazione, chiedendo di dichiarare la cessazione della ma- teria del contendere con spese compensate tra le parti.

Deve conseguentemente rilevarsi che essendo cessata la materia del contendere tra le parti deve essere dichiarata l'estinzione del pre- sente giudizio.

Come da accordo tra le parti le spese di giudizio, ivi comprese quelle della precedente fase, devono essere integralmente compensate tra le parti.”.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma ricorre AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sono rimasti intimati: 1) [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.incorporante anche di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[o SPA]); 3) [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; 4) [OSCURATO:SOCIETA].; 5) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.); 6) [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA]- QUIDAZIONE;7) [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ; 8) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; 9) [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ; 10) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] ; 11) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 12) [OSCURATO:SOCIETA].; 13) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;14) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 15) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA];16) [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ; 17) PARTENO- [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]); 18) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 19) Sez.

S1- R.G. 27848/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 5 di 13 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;20) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 21) [OSCURATO:PERSONA]; 22) SUPREMA [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]- QUIDAZIONE;23) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] ; 24) i soci della società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. cancellata a seguito di chiusura del fallimento [I) [OSCURATO:PERSONA]; II) [OSCURATO:PERSONA]- TINO; III) Mario MASTROROSA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la inammissibilità dello intervento effettuato tramite l'atto – intitolato “memoria ex art. 380 bis c.p.c. con costituzione di nuovi difensori” – depositato in data 14 giugno 2025 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Al- berto Russo e [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata veste di eredi dell'origi- nario controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Questa Corte, infatti, ha reiteratamente enunciato il principio per cui nel giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 c.p.c. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e do- cumentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria -mediante notificazione, non essendo, invece, sufficiente il semplice deposito delle Sez.

S1- R.G. 27848/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 6 di 13 memorie illustrative previste dall'art. 378 c.p.c.(e ora 380 bis c.p.c.), poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo(Cass. Sez.

U, Sentenza n. 9692 del 22/04/2013; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020).

Nel caso ora in esame, ipresupposti individuati da questa Corte per l'intervento nel giudizio di legittimità degli eredi della parte già costi- tuita risultano invece radicalmente non rispettati.

Infatti, l'atto oggetto di deposito non solo non è accompagnato da un'adeguata documentazione della veste di eredi dei soggetti indicati in intestazione –tale non potendosi considerare la produzione del mero certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA] –ma anche si sostan- zia in una memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. che non risulta essere stata notificata alle altre parti del giudizio, non essendo il deposito telematico accompagnato dalla prova della notifica della memoria medesima.

L'intervento deve quindi essere dichiarato inammissibile.

2. Il ricorso è affidato a cinquemotivi .

2.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1965 c.c.

Deduce la ricorrente che, dal momento che la transazione sulla cui base è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere non annoverava la ricorrente medesima tra i sottoscrittori, la Corte territo- riale avrebbe errato a dichiarare cessata la materia del contendere an- che nei confronti della medesima ricorrente, non essendo stata posta fine alla lite tra la stessa e gli arbitri.

2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all ' art. 360, n. 5, c.p.c., omessoesame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discuss i one tr a le parti , consistente nel fatto che la Sez.

S1- R.G. 27848/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 7 di 13 Corte territoriale non avrebbe rilevato che tra i soggetti che avevano concluso la transazione non vi era l'odierna ricorrente. 2.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all ' art. 360, n. 4, c.p.c., lanullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata avrebbe violato l'art.100 c.p.c., dichiarando la cessazione della mate- ria del contendere e l'estinzione del giudizio, nonostante la transazione non fosse efficace nei confronti della ricorrente medesima.

Evidenzia, ulteriormente, che unicamente uno degli avvocati avrebbe dichiarato che la transazione privava la parte dell'interesse a proseguire il giudizio, mentre gli altri difensori nulla avrebbero dichia- rato.

Deduce, ulteriormente, che la statuizione della Corte d'appello avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., in quanto la Corte non avrebbe statuito sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente.

Evidenzia il proprio persistente interesse ad una pronuncia di me- rito, in quanto l ' estinzione del giudizio comporta il rischio del venir meno della pronuncia di primo grado più favorevole alla ricorrente ri- spetto alla transazione, oltre ad esporre la ricorrente medesima alla riproposizione della domanda degli arbitri nei propri confronti. 2.4.Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all ' art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1304; 1350,n. 13);1965 c.c.; nonché 16 e 17, r.d. n. 2440/1923.

Richiamati sia il carattere solidale dell'obbligazione di corrispondere gli onorari e il rimborso delle spese arbitrali sia il disposto di cui all'art.1304 c.c., la ricorrente evidenzia l'impossibilità di ipotizzare nella spe- cie una dichiarazione ex art. 1304 c.c. esclusivamente per fatti conclu- Sez.

S1- R.G. 27848/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 8 di 13 denti, in virtù dell'operatività nei propri confronti degli artt. 16 e 17, r.d. n. 2440/1923, e quindi del vincolo di rispetto della forma scritta. 2.5.Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all ' art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art.92, terzo comma, c.p.c.

La ricorrente impugna altresì la statuizione di integrale compensa- zione delle spese di lite in quanto assunta sulla base delle previsioni della transazione alla quale, tuttavia, la ricorrente medesima non aveva aderito.

3. I primi quattro motivi di ricorso debbono essere esaminati con- giuntamente, stante la correlazione che li caratterizza, e sono fondati.

3.1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inam- missibilità del ricorsosollevata dai controricorrenti, Il ricorso, infatti, risulta in primo luogo rispettare i criteri di specifi- cità e completezza, procedendo alla riproduzione delle parti degli atti di causa che assumono rilevanza nel presente giudizio, ed argomen- tando in modo compiuto ed univoco il contenuto dei motivi, i quali ven- gono convenientementeancorati al contenuto del provvedimento im- pugnato ed alla vicenda processuale.

La ricorrente, infine, ha adeguatamente –e fondatamente, come ci si appresta a vedere -illustrato il proprio interesse ex art. 100 c.p.c. , diversamente da quanto opinato dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, non era onere della ricorrente procedere ad un'analisi det- tagliata degli effetti della transazione sul giudizio in corso , sufficiente essendo la deduzione dell'interesse ad impugnare la declaratoria di cessazione della materia del contendere adottata dalla Corte d'appello.

Per contro, quella valutazione analitica dei riflessi della transazione sulla posizione dell'odierna ricorrente, che secondo il controricorso sa- rebbe stata imprescindibile ai fini dell'ammissibilità del ricorso,avrebbe Sez.

S1- R.G. 27848/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 9 di 13 costituito, semmai, compito proprio della decisione impugnata nella presente sede. 3.2.Passando, allora, all'esame del merito dei quattro motivi, non può che richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, a mente del quale lacessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale; per contro, allorchéla sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di de- terminare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte senza adesione dell'altra parte a tale prospettazione, l'apprezzamento della circostanza sopravvenuta – previa dimostra- zione della stessa ‒non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì: a) ove abbia determinato il soddi- sfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una va- lutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tu- tela dichiarativa (salva la valutazione sulle spese giudiziali); b) ove, invece, si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell'attore della infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell'azione,nel senso della declaratoria della sua in- fondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese,secondo le normali regole(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005; Cass. Sez.

S1 - R.G. 27848/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 10 di 13 Sez. 3, Sentenza n. 11931 del 22/05/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 2063 del 30/01/ 2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21757 del 29/07/2021).

Ebbene, come emerge dal provvedimento impugnato, la Corte d'ap- pello di Roma ha adottato una statuizione di cessazione della materia del contendere in evidente assenza della presentazione di conclusioni congiunte ad opera di tutte le parti del giudizio, ed in particolare in assenza dell'adesione dell'odierna ricorrente, non potendosi in alcun modo ritenere che il contegno processuale tenuto dall'Avvocatura dello Stato (“nulla osserva”) fosse da intendersiquale adesione dell'odierna ricorrente alla domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Prive di pregio appaiono le considerazioni svolte dai controricorrenti in ordine all'applicazione dell'art. 1304 c.c., sol che si consideri il prin- cipio, da questa Corte reiteratamente affermato, per cui l'art. 1304, c.c.- nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto pro- duce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere- si riferisce esclusivamente all o atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7094 del 03/03/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13877 del 06/07/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16087 del 18/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23418 del 17/11/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15895 del 11/07/ 2014).

Sez.

S1 - R.G. 27848/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 11 di 13 Neppure appare configurabile una tacita adesione dell'odierna ri- corrente all'intesa transattiva: fermo il principio per cui l'adesione alla transazione costituisce un diritto potestativo di cui l'interessato può non avvalersi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17198 del 11/07/2013), vale in ogni caso l'ulteriore principio per cui la volontà di obbligarsi da parte della P.A. non può desumersi da atti o fatti concludenti e deve , per converso, manifestarsi attraverso la forma scritta anche con riferi- mento alle transazioni concluse dagli enti pubblici, le quali debbono, a pena di nullità, assumere forma scritta, in quanto prevale sulla regola generale di cui all'art. 1967 c.c. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 638 del 14/01/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26047 del 29/11/2005).

Va del resto sottolineato che dell'estraneità dell'odierna ricorrente all'intesa transattiva –con le conseguenze che ne derivavano anche in ordine all'esito del giudizio –erano perfettamente consapevoli le stesse parti paciscenti, come emerge in modo univoco dall'art. 4 del testo della transazione, nel quale era previsto l'impegno delle parti a fare “quanto in proprio potere per far sì che la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (…) aderisca, a spese compensate, alla presente transazione, alla conciliazione ed alla richiesta congiunta di declaratoria di cessa- zione della materia del contendere”.

Priva dipregio, infine, risulta l ' argomentazione dei controricorrenti basata sull'omessa corresponsione di alcuna somma da parte dell'o- dierna ricorrente, evidente essendo che tale atteggiamento appare agevolmente riconducibile alle contestazioni mosse con il presente ri- corso.

Emerge, conseguentemente, l'interesse ex art. 100 c.p.c. dell'o- dierna ricorrente, atteso chela stessa, non aderendo alla transazione, ben poteva conservare interesse a che il reclamo proposto dagli arbitri innanzi alla Corte territoriale venisse definito nel merito, con statui- Sez.

S1 - R.G. 27848/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 12 di 13 zione per sé più favorevole rispetto al contenuto della transazione, at- teso che quest'ultima ha riconosciuto somme superiori a quelle liqui- date col provvedimento del Presidente del Tribunale.

In sintesi, quindi, l'atteggiamento processuale tenuto dall'odierna ricorrente non avrebbe in alcun modo consentito alla Corte d'appello l'adozione di un provvedimento di cessazione della materia del conten- dere,in quanto in alcun modo la stessa ricorrente poteva ritenersi aver fatto proprie simili conclusioni.

Per contro, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere alla spe- cifica valutazione degli effetti che la conclusione della transazione po- teva avere sul giudizio, secondo i principi poc'anzi richiamati, ed avrebbe dovuto, quindi, adottare le conseguenti statuizioni Valutazione, questa, che è stata invece radicalmente omessa e che non può essere surrogata dal giudizio espresso dalla stessa Corte ca- pitolina con la sentenza n. 2391/2021 prodotta dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], dal momento che in quella sede la Corte d'appello era chiamata a valutare la sussistenza o meno di un errore revocatorio e che, escluso quest'ultimo( e quindi il profilo rescindente ) , ogni vaglio del merito della decisione impugnata risulta escluso.

4. L'accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso determina l'as- sorbimento del quinto, dal momento che, in sede di rinvio, la Corte d'appello dovrà procedere nuovamente alla regolazione delle spese. 5.Il ricorso va pertanto accolto, in relazione ai primi quattro motivi, con assorbimento del quinto, e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M Sez.

S1 - R.G. 27848/2020 – CC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27848/2020R.G. proposto AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliat a ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- Oggetto: Declaratoria cessazione materia del contendere –Presupposti -Transazione R.G.N. 27848/2020 Ud. 27/06/2025CC Sez. S1- R.G. 27848/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 2 di 13 CETTAche lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SU- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- MENTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GE- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- QUIDAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- QUIDAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PAR- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 4534/2020 depositata il 30/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4534/2020, pubblicata in data 30 settembre 2020, la quale, decidendo sul reclamo ex artt. 814 e 825 c.p.c. avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. S1- R.G. 27848/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 3 di 13 n. 524/2015 del 25 marzo 2015, ha dichiarato la cessazione della ma- teria del contendere per intervenuta transazione, dichiarando il giudizio estinto e compensando integralmente tra le parti le spese dell ' intero procedimento. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ave- vano presentato ricorso ex art. 814 c.p.c., chiedendo al Presidente del Tribunale di Roma di liquidare il compenso loro dovuto quali compo- nenti il collegio arbitrale che aveva emesso il lodo depositato in data 12 maggio 2012. Il Presidente del Tribunale di Roma aveva provveduto, determi- nando in € 173.291,37 oltre IVA e CPA il compenso complessivamente spettante agli arbitri ed in € 15.000,00 le spese di segreteria. I ricorrenti avevano quindi proposto reclamo innanzi alla Corte d'appello. Si erano costituiti l'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] nonché le reclamate: 1) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (società incorporante [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; [OSCURATO:SOCIETA].; Lon- don s.r.l.; [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; [OSCURATO:SOCIETA].); 2) [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; 3) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 3) [OSCURATO:SOCIETA].; 4) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 5) [OSCURATO:SOCIETA].; 6) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 7) [OSCURATO:SOCIETA].; 8) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; 9) [OSCURATO:SOCIETA].; 10) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 11) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 12) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 13) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 14) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., mentre non si erano co- stituite le altre reclamate: 1) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 2) [OSCURATO:SOCIETA].; 3) [OSCURATO:PERSONA]; 4) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 5) B [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 6) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 7) [OSCURATO:PERSONA]; 8) SUPREMA [OSCURATO:SOCIETA].; 9) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 10) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 4 di 13 La Corte d'appello di Roma ha così, testualmente, motivato: “All'udienza del 14. 2. 2020 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presente l'Avvocatura Generale dello Stato che nulla ha osservato, ha rappresentato alla Corte che tra le parti del presente procedimento era stata definita una transazione per regolare le reciproche pretese, producendo copia della predetta transazione, chiedendo di dichiarare la cessazione della ma- teria del contendere con spese compensate tra le parti. Deve conseguentemente rilevarsi che essendo cessata la materia del contendere tra le parti deve essere dichiarata l'estinzione del pre- sente giudizio. Come da accordo tra le parti le spese di giudizio, ivi comprese quelle della precedente fase, devono essere integralmente compensate tra le parti.”. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma ricorre AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati: 1) [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.incorporante anche di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[o SPA]); 3) [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; 4) [OSCURATO:SOCIETA].; 5) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.); 6) [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA]- QUIDAZIONE;7) [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ; 8) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; 9) [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ; 10) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] ; 11) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 12) [OSCURATO:SOCIETA].; 13) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;14) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 15) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA];16) [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ; 17) PARTENO- [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]); 18) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 19) Sez. S1- R.G. 27848/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 5 di 13 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;20) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 21) [OSCURATO:PERSONA]; 22) SUPREMA [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]- QUIDAZIONE;23) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] ; 24) i soci della società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. cancellata a seguito di chiusura del fallimento [I) [OSCURATO:PERSONA]; II) [OSCURATO:PERSONA]- TINO; III) Mario MASTROROSA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la inammissibilità dello intervento effettuato tramite l'atto – intitolato “memoria ex art. 380 bis c.p.c. con costituzione di nuovi difensori” – depositato in data 14 giugno 2025 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Al- berto Russo e [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata veste di eredi dell'origi- nario controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte, infatti, ha reiteratamente enunciato il principio per cui nel giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 c.p.c. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e do- cumentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria -mediante notificazione, non essendo, invece, sufficiente il semplice deposito delle Sez. S1- R.G. 27848/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 6 di 13 memorie illustrative previste dall'art. 378 c.p.c.(e ora 380 bis c.p.c.), poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo(Cass. Sez. U, Sentenza n. 9692 del 22/04/2013; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020). Nel caso ora in esame, ipresupposti individuati da questa Corte per l'intervento nel giudizio di legittimità degli eredi della parte già costi- tuita risultano invece radicalmente non rispettati. Infatti, l'atto oggetto di deposito non solo non è accompagnato da un'adeguata documentazione della veste di eredi dei soggetti indicati in intestazione –tale non potendosi considerare la produzione del mero certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA] –ma anche si sostan- zia in una memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. che non risulta essere stata notificata alle altre parti del giudizio, non essendo il deposito telematico accompagnato dalla prova della notifica della memoria medesima. L'intervento deve quindi essere dichiarato inammissibile. 2. Il ricorso è affidato a cinquemotivi . 2.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1965 c.c. Deduce la ricorrente che, dal momento che la transazione sulla cui base è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere non annoverava la ricorrente medesima tra i sottoscrittori, la Corte territo- riale avrebbe errato a dichiarare cessata la materia del contendere an- che nei confronti della medesima ricorrente, non essendo stata posta fine alla lite tra la stessa e gli arbitri. 2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all ' art. 360, n. 5, c.p.c., omessoesame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discuss i one tr a le parti , consistente nel fatto che la Sez. S1- R.G. 27848/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 7 di 13 Corte territoriale non avrebbe rilevato che tra i soggetti che avevano concluso la transazione non vi era l'odierna ricorrente. 2.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all ' art. 360, n. 4, c.p.c., lanullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata avrebbe violato l'art.100 c.p.c., dichiarando la cessazione della mate- ria del contendere e l'estinzione del giudizio, nonostante la transazione non fosse efficace nei confronti della ricorrente medesima. Evidenzia, ulteriormente, che unicamente uno degli avvocati avrebbe dichiarato che la transazione privava la parte dell'interesse a proseguire il giudizio, mentre gli altri difensori nulla avrebbero dichia- rato. Deduce, ulteriormente, che la statuizione della Corte d'appello avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., in quanto la Corte non avrebbe statuito sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente. Evidenzia il proprio persistente interesse ad una pronuncia di me- rito, in quanto l ' estinzione del giudizio comporta il rischio del venir meno della pronuncia di primo grado più favorevole alla ricorrente ri- spetto alla transazione, oltre ad esporre la ricorrente medesima alla riproposizione della domanda degli arbitri nei propri confronti. 2.4.Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all ' art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1304; 1350,n. 13);1965 c.c.; nonché 16 e 17, r.d. n. 2440/1923. Richiamati sia il carattere solidale dell'obbligazione di corrispondere gli onorari e il rimborso delle spese arbitrali sia il disposto di cui all'art.1304 c.c., la ricorrente evidenzia l'impossibilità di ipotizzare nella spe- cie una dichiarazione ex art. 1304 c.c. esclusivamente per fatti conclu- Sez. S1- R.G. 27848/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 8 di 13 denti, in virtù dell'operatività nei propri confronti degli artt. 16 e 17, r.d. n. 2440/1923, e quindi del vincolo di rispetto della forma scritta. 2.5.Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all ' art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art.92, terzo comma, c.p.c. La ricorrente impugna altresì la statuizione di integrale compensa- zione delle spese di lite in quanto assunta sulla base delle previsioni della transazione alla quale, tuttavia, la ricorrente medesima non aveva aderito. 3. I primi quattro motivi di ricorso debbono essere esaminati con- giuntamente, stante la correlazione che li caratterizza, e sono fondati. 3.1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inam- missibilità del ricorsosollevata dai controricorrenti, Il ricorso, infatti, risulta in primo luogo rispettare i criteri di specifi- cità e completezza, procedendo alla riproduzione delle parti degli atti di causa che assumono rilevanza nel presente giudizio, ed argomen- tando in modo compiuto ed univoco il contenuto dei motivi, i quali ven- gono convenientementeancorati al contenuto del provvedimento im- pugnato ed alla vicenda processuale. La ricorrente, infine, ha adeguatamente –e fondatamente, come ci si appresta a vedere -illustrato il proprio interesse ex art. 100 c.p.c. , diversamente da quanto opinato dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, non era onere della ricorrente procedere ad un'analisi det- tagliata degli effetti della transazione sul giudizio in corso , sufficiente essendo la deduzione dell'interesse ad impugnare la declaratoria di cessazione della materia del contendere adottata dalla Corte d'appello. Per contro, quella valutazione analitica dei riflessi della transazione sulla posizione dell'odierna ricorrente, che secondo il controricorso sa- rebbe stata imprescindibile ai fini dell'ammissibilità del ricorso,avrebbe Sez. S1- R.G. 27848/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 9 di 13 costituito, semmai, compito proprio della decisione impugnata nella presente sede. 3.2.Passando, allora, all'esame del merito dei quattro motivi, non può che richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, a mente del quale lacessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale; per contro, allorchéla sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di de- terminare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte senza adesione dell'altra parte a tale prospettazione, l'apprezzamento della circostanza sopravvenuta – previa dimostra- zione della stessa ‒non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì: a) ove abbia determinato il soddi- sfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una va- lutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tu- tela dichiarativa (salva la valutazione sulle spese giudiziali); b) ove, invece, si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell'attore della infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell'azione,nel senso della declaratoria della sua in- fondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese,secondo le normali regole(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005; Cass. Sez. S1 - R.G. 27848/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 10 di 13 Sez. 3, Sentenza n. 11931 del 22/05/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2063 del 30/01/ 2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21757 del 29/07/2021). Ebbene, come emerge dal provvedimento impugnato, la Corte d'ap- pello di Roma ha adottato una statuizione di cessazione della materia del contendere in evidente assenza della presentazione di conclusioni congiunte ad opera di tutte le parti del giudizio, ed in particolare in assenza dell'adesione dell'odierna ricorrente, non potendosi in alcun modo ritenere che il contegno processuale tenuto dall'Avvocatura dello Stato (“nulla osserva”) fosse da intendersiquale adesione dell'odierna ricorrente alla domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Prive di pregio appaiono le considerazioni svolte dai controricorrenti in ordine all'applicazione dell'art. 1304 c.c., sol che si consideri il prin- cipio, da questa Corte reiteratamente affermato, per cui l'art. 1304, c.c.- nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto pro- duce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere- si riferisce esclusivamente all o atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7094 del 03/03/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13877 del 06/07/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16087 del 18/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23418 del 17/11/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15895 del 11/07/ 2014). Sez. S1 - R.G. 27848/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 11 di 13 Neppure appare configurabile una tacita adesione dell'odierna ri- corrente all'intesa transattiva: fermo il principio per cui l'adesione alla transazione costituisce un diritto potestativo di cui l'interessato può non avvalersi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17198 del 11/07/2013), vale in ogni caso l'ulteriore principio per cui la volontà di obbligarsi da parte della P.A. non può desumersi da atti o fatti concludenti e deve , per converso, manifestarsi attraverso la forma scritta anche con riferi- mento alle transazioni concluse dagli enti pubblici, le quali debbono, a pena di nullità, assumere forma scritta, in quanto prevale sulla regola generale di cui all'art. 1967 c.c. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 638 del 14/01/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26047 del 29/11/2005). Va del resto sottolineato che dell'estraneità dell'odierna ricorrente all'intesa transattiva –con le conseguenze che ne derivavano anche in ordine all'esito del giudizio –erano perfettamente consapevoli le stesse parti paciscenti, come emerge in modo univoco dall'art. 4 del testo della transazione, nel quale era previsto l'impegno delle parti a fare “quanto in proprio potere per far sì che la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (…) aderisca, a spese compensate, alla presente transazione, alla conciliazione ed alla richiesta congiunta di declaratoria di cessa- zione della materia del contendere”. Priva dipregio, infine, risulta l ' argomentazione dei controricorrenti basata sull'omessa corresponsione di alcuna somma da parte dell'o- dierna ricorrente, evidente essendo che tale atteggiamento appare agevolmente riconducibile alle contestazioni mosse con il presente ri- corso. Emerge, conseguentemente, l'interesse ex art. 100 c.p.c. dell'o- dierna ricorrente, atteso chela stessa, non aderendo alla transazione, ben poteva conservare interesse a che il reclamo proposto dagli arbitri innanzi alla Corte territoriale venisse definito nel merito, con statui- Sez. S1 - R.G. 27848/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 12 di 13 zione per sé più favorevole rispetto al contenuto della transazione, at- teso che quest'ultima ha riconosciuto somme superiori a quelle liqui- date col provvedimento del Presidente del Tribunale. In sintesi, quindi, l'atteggiamento processuale tenuto dall'odierna ricorrente non avrebbe in alcun modo consentito alla Corte d'appello l'adozione di un provvedimento di cessazione della materia del conten- dere,in quanto in alcun modo la stessa ricorrente poteva ritenersi aver fatto proprie simili conclusioni. Per contro, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere alla spe- cifica valutazione degli effetti che la conclusione della transazione po- teva avere sul giudizio, secondo i principi poc'anzi richiamati, ed avrebbe dovuto, quindi, adottare le conseguenti statuizioni Valutazione, questa, che è stata invece radicalmente omessa e che non può essere surrogata dal giudizio espresso dalla stessa Corte ca- pitolina con la sentenza n. 2391/2021 prodotta dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], dal momento che in quella sede la Corte d'appello era chiamata a valutare la sussistenza o meno di un errore revocatorio e che, escluso quest'ultimo( e quindi il profilo rescindente ) , ogni vaglio del merito della decisione impugnata risulta escluso. 4. L'accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso determina l'as- sorbimento del quinto, dal momento che, in sede di rinvio, la Corte d'appello dovrà procedere nuovamente alla regolazione delle spese. 5.Il ricorso va pertanto accolto, in relazione ai primi quattro motivi, con assorbimento del quinto, e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità. P.Q.M Sez. S1 - R.G. 27848/2020 – CC
Sentenza Cassazione n. 23484/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris