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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 17202/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 13/11/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 3) e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due ipotesi di reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comunne difensore, hanno dedotto i seguenti motivi: -la violazione di legge in relazione agli artt. 37 e 122 cod. proc. pen. -la violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio; -la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge quanto al conferimento della procura speciale per la presentazione della querela.

La doglianza è manifestamente infondata.

I reati per i quali i ricorrenti sono stati condannati, due ipotesi di ricettazione, sono procedibili d'ufficio e, ovviamente, nel corso del processo non si è mai posta la questione della procedibilità degli stessi.

Ragione questa per la quale il motivo, evidentemente frutto di un errore di inserimento, è privo di qualsivoglia specificità quanto alla sentenza impugnata ed è comunque manifestamente infondato.

2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena.

La doglianza è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pera inflitta agli imputati, contenuta - per altro - entro limiti prossimi al minimo edittale, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito.

Le censure mosse alla motivazione della Corte sl punto, d'altro canto, sono generiche, meramente assertive e inconsistenti e, comunque in questa sede non consentita una nuova valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 2668113) 2.3 Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La doglianza è manifestamente infondata.

Diversamente da quanto indicato nei ricorsi, infatti, le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute a tutti e due gli imputati pressoché nella loro massima estensione.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dela cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle aimmende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA], Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 13/11/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 3) e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due ipotesi di reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comunne difensore, hanno dedotto i seguenti motivi: -la violazione di legge in relazione agli artt. 37 e 122 cod. proc. pen. -la violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio; -la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge quanto al conferimento della procura speciale per la presentazione della querela. La doglianza è manifestamente infondata. I reati per i quali i ricorrenti sono stati condannati, due ipotesi di ricettazione, sono procedibili d'ufficio e, ovviamente, nel corso del processo non si è mai posta la questione della procedibilità degli stessi. Ragione questa per la quale il motivo, evidentemente frutto di un errore di inserimento, è privo di qualsivoglia specificità quanto alla sentenza impugnata ed è comunque manifestamente infondato. 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pera inflitta agli imputati, contenuta - per altro - entro limiti prossimi al minimo edittale, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito. Le censure mosse alla motivazione della Corte sl punto, d'altro canto, sono generiche, meramente assertive e inconsistenti e, comunque in questa sede non consentita una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 2668113) 2.3 Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. Diversamente da quanto indicato nei ricorsi, infatti, le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute a tutti e due gli imputati pressoché nella loro massima estensione. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dela cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle aimmende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA], Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] DEPOSI
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