CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17656/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 7201/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7201/2021 Numero sezionale 4522/2022 Numero di raccolta generale 17656/2022- intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Data pubblicazione 31/05/2022 Marche n. 629/02/20 depositata in data 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva quale coobbligato ex art. 38 c.c. avverso la cartella di pagamento notificatagli quale rappresentante dell’ASD Sammartinese e relativa a vari tributi non versati; - la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello il sig. [OSCURATO:PERSONA]; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato un solo motivo, per quanto nella sintesi si faccia riferimento a due mezzi di impugnazione; il contribuente è rimasto qui intimato; Considerato che: - il primo motivo dedotto (in realtà il solo motivo in ricorso) censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c., dell’art. 11 del d. Lgs. n. 472 del 1997, 62 del d.P.R. n. 600 del 1973; 2697 c.c., 112 e 6 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, erroneamente applicando i principi in tema di onere probatorio, escluso la responsabilità del sig. [OSCURATO:PERSONA] per i debiti tributari dell’ASD in parola, risultando pacifico che questi ne era legale rappresentante; - il motivo è inammissibile; - invero, dalla lettura della pronuncia impugnata si evince come la CTR abbia accertato in fatto che non risulta l’Ufficio aver provato (pag. 7 della pronuncia gravata) che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia compiuto atti di gestione della ASD Sammartinese (Cass. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7201/2021 Sez. 5, Ord. n. 3093 del 09/02/2021; e anche si veda Cass. Numero sezionale 4522/2022Numero di raccolta generale 17656/2022 Sez. 6 - 5, Ord. n. 4747 del 24/02/2020); tal circostanza Data pubblicazione 31/05/2022risulta invero essenziale per attribuire al legale rappresentante “formale” la responsabilità per i debiti tributari dell’ASD (pag. 6 terzultimo capoverso della sentenza impugnata); - a fronte di tal accertamento di fatto, rispettoso dei principi di diritto vivente di cui si è detto, il ricorso risulta quindi inammissibile non potendo detta valutazione del giudice del merito essere oggetto di rivalutazione di fronte a questa Corte; - il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato contribuente, né vi sono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari poiché parte soccombente è una Amministrazione dello Stato; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Rom