CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 27802/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
) ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30260/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Gorizia 52 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] IN [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex legedomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 197/2020, depositata il 13.5.2020, RG 1058/2019; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 11.9.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Milano ha rigettato il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva a propria volta disatteso la domanda di [OSCURATO:PERSONA], con cui quest’ultimo, già facente parte del personale c.d. richiamato presso il corpo militare della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CRI), aveva chiesto il riconoscimento del diritto al mantenimento del livello retributivo anche nel successivo passaggio, in forza dell’evolversi della normativa, all’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale – secondo quanto si evince dalla sentenza di appello, ha invece parzialmente accolto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la domanda di “omogeneizzazione“ stipendiale, ma il tema è ormai estraneo al giudizio di impugnazione, in quanto sul punto [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto appello. 2. La Corte territoriale ricostruiva la vicenda del personale già facente capo alla [OSCURATO:PERSONA] ed evidenziava come solo per chi era dipendente a tempo indeterminato di essa l’art. 5, co. 5, del d. lgs. n. 178 del 2012 avesse previsto un complesso meccanismo di possibile transito ai ruoli civili del neo-istituito [OSCURATO:PERSONA], di cui al co. 3 del medesimo art. 5, con mantenimento ad personam dei trattamenti retributivi migliori precedentemente ricevuti presso CRI, nel caso in cui i trattamenti presso l’ente di destinazione fossero risultati meno favorevoli. I c.d. richiamati non erano stati invece mai titolari – secondo la Corte distrettuale –di un rapporto di lavoro dipendente con CRI, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, ma erano stati destinati a prestare la loro attività in base ad istituti propri dell’ordinamento militare. Pertanto, non si poteva effettuare alcuna utile comparazione, a fini antidiscriminatori, tra i primi ed i secondi ed i richiamati erano stati destinatari di un trattamento di favore in quanto, pur non avendo mai svolto un concorso, erano stati avviati a selezioni loro riservate dalle quali erano poi scaturiti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, infine trasmigrati, a seguito di mobilità, presso amministrazioni pubbliche. La Corte d’Appello richiamava quindi giurisprudenza amministrativa che aveva parimenti ritenuto la natura differenziata, anche del servizio prestato e la pronuncia di Corte costituzionale 5 marzo 2019, n. 79, con la quale era stata esclusa la violazione dell’art. 3 e 117 della Costituzione per – così sempre la Corte territoriale - «supposta reformatio in peius del trattamento dei lavoratori militari». 3. La Corte d’Appello riteneva quindi infondata ogni pretesa di riconoscimento al ricorrente, secondo la normativa vigente, di un analogo trattamento ad personam. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa. È in atti memoria del ricorrente. 5. Successivamente, alla camera di consiglio del giorno 11 settembre 2024, il Collegio, nella medesima composizione, si è riconvocato nelle forme di cui all’art. 140-bis disp. att. c.p.c. mediante collegamento audiovisivo a distanza (applicativo Teams) il 7 ottobre 2024, decidendo la causa nei termini di cui al dispositivo in calce. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso assume la violazione ed errata applicazione degli art. 5, co.5, e 6 del d. lgs. n. 178 del 2012, evidenziando come il comma 6 del menzionato art. 6 prevedesse che al personale civile della CRI e quindi dell’Ente «assunto da altre amministrazioni» si applica l’art. 5, co. 5, terzo periodo, ovverosia la previsione del mantenimento ad personam dei migliori livelli retributivi goduti presso l’ente di provenienza. Il secondo motivo assume la violazione ed errata applicazione dell’art. 1780 del Codice dell’[OSCURATO:PERSONA] e la previsione di esso in ordine al riconoscimento ad personam di differenze riassorbibili in caso di passaggi peggiorativi in qualifiche o ruoli dell’Amministrazione militare o di transito dai ruoli civili, il tutto anche in relazione all’ingiustificata disparità di trattamento destinata altrimenti a realizzarsi tra il personale di cui al comma 5 e quello di cui al comma 6 del menzionato art. 5 del d. lgs. n. 178 del 2012, evidenziata anche da una nota del Ministero della Difesa del maggio 2017. Il terzo motivo è infine rubricato come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione ed omesso esame di elementi istruttori e con esso si sostiene che la distinzione tra personale in servizio continuativo e personale richiamato fosse da considerare venuta meno una volta formato il contingente delle trecento unità, ovverosia della compagine di personale destinata ad integrare quanto necessario al funzionamento del nuovo corpo militare volontario di cui all’art. 5, cit. co. 3. 2. La domanda giudiziale è da ritenere, per come impostata, inammissibile per difetto di legittimazione passiva processuale di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorrente, proveniente dai c.d. richiamati, sostiene di aver diritto, presso la (diversa) [OSCURATO:PERSONA] alla quale è stato trasferito, di un assegno ad personam, in quanto da lui maturato già nel periodo in cui è stato in forza presso [OSCURATO:PERSONA], in ragione delle procedure di cui all’art. 5, co. 6, del d. lgs, n. 178 del 2012. Egli ha quindi insistito in secondo grado contro [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione coatta amministrativa, come si evince dalle conclusioni riportate nell’epigrafe della sentenza di appello e poi secondo quanto precisato a pag. 3 della medesima sentenza, «al solo fine» di beneficiare dell’accertamento di quel diritto nelle (diverse) amministrazioni ove egli è poi transitato e non nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (v. anche ricorso per cassazione, pag. 4). 4. Quanto appena esposto realizza un radicale difetto processuale che inficia l’ammissibilità della domanda giudiziale. Come si è detto, l’azione è stata infatti intentata al fine di ottenere un accertamento utile nei confronti non della parte convenuta, ma di quella che ad essa è poi subentrata, nel rapporto di lavoro, a seguito della mobilità. Il giudizio civile si ispira tuttavia al principio generale, destinato ad individuare un presupposto processuale, per cui le situazioni giuridiche soggettive, al di là di casi eccezionali, si fanno valere da parte del titolare di essi (legittimazione attiva processuale, di cui all’art. 81 c.p.c.) o nei confronti di coloro nei cui confronti essi sono vantate (legittimazione passiva processuale). È principio consolidato quello per cui «la "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta» (Cass., S.U., 9 febbraio 2012, n. 1912; Cass., S.U., 20 marzo 2019, n. 7925). Analogamente, Cass., S.U., 16 febbraio 2016, n. 2951, argomentando sulla legittimazione processuale attiva, ma esplicitamente affermando che ragionamenti corrispondenti valgono per la legittimazione processuale passiva, ha precisato che essa manca quando «dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore» (e, quanto al lato passivo, al convenuto), mentre «la titolarità – attiva o passiva, n.d.r. - del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda», con regimi che sono diversi, essendo «consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ... può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice», anche perché «non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta», sicché «è comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni», in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio o di converso, giudica su una situazione passiva al solo fine di produrre effetti, ancora passivi, verso una parte estranea. Agire esplicitamente per l’accertamento di diritti contro chi non sia titolare passivo del rapporto, porta alla formazione di una pronuncia inutiliter data, perché il giudicato ha effetto solo tra le parti, né ricorre uno di quegli eccezionali casi in cui la decisione ha efficacia ultra partes. In presenza di un trasferimento del rapporto, una tale impostazione del processo poteva avere significato se l’azione fosse iniziata prima, in ragione degli effetti di cui all’art. 111 u.c. c.p.c. (v. Cass.29 novembre 2005, n. 25952; Cass. 19 novembre 2007, n. 23936), ma nel caso di specie non risulta ed il ricorrente non afferma di avere agito antecedentemente al trasferimento ad altro ente. Neanche vi è da ragionare in termini di litisconsorzio necessario. Un tale litisconsorzio non ricorre nel caso di trasferimento di un rapporto di lavoro e rispetto alle domande creditorie nei riguardi rispettivamente del cedente e del cessionario (v., per quanto a contrario, Cass. 29 maggio 2000, n. 7089; v, anche se in un diverso regime giuridico complessivo, ma ancora pertinente quanto alle conseguenze della natura del credito, Cass. 13 novembre 1970 n. 2380), riguardando esse pretese al più di natura solidale. Più in generale, un diritto di credito può di regola essere sempre accertato e realizzato, se disconosciuto, nei riguardi di un unico soggetto e dunque non vi è luogo a discorrere di litisconsorzio necessario (iniziale), perché la sentenza, di accoglimento o di rigetto, è sempre utiliter data , ma solo in caso di corretta individuazione delle parti del rapporto rispetto al quale si intendono produrre gli effetti rivendicati. Semmai, litisconsorzio vi è quando sia in discussione l’avvenuto trasferimento o meno (Cass. 9 maggio 2008, n. 11593), ma non se la questione riguardi solo diritti di credito. Va del resto osservato che, se il diritto è da far valere nei confronti di chi subentri nel rapporto di lavoro, tutto quanto accaduto presso il precedente titolare può essere accertato incidentalmente, nel processo intentato presso il nuovo titolare (v. Cass. 14 marzo 1985, n. 2008; Cass. 11 agosto 1981 n. 4904). Era dunque nei riguardi dell’Amministrazione subentrata in esito alla mobilità nei cui confronti andava diretta una domanda, anche di accertamento, nei termini seguiti nella presente causa. Viceversa, se si sia agito in accertamento contro un soggetto, per ottenere il riconoscimento di un credito verso un altro soggetto, è palese lo sviamento e la violazione dell’assetto del processo sotto il profilo della sua corretta impostazione quanto a legittimazione passiva. 5. D’altra parte, il difetto di legittimazione passiva processuale è rilevabile in ogni stato e grado (Cass, S.U., 2951/2016, cit.). Tale difetto non consente poi il formarsi di un giudicato implicito (Cass., S.U., 20 marzo 2019, n. 7925; Cass. 13 maggio 2024, n. 12936), in quanto esso afferisce ad uno degli elementi c.d. fondanti del processo (Cass., S.U., 4 marzo 2016, n. 4248, punti 4.1 4 4.2, con richiamo a Cass., S.U., 30 ottobre 2008, n. 26019), che non ammettono sanatoria perché tali da comportare l’emanazione di pronunce inutili, se non anche fuorvianti rispetto ad una loro possibile idoneità ad influire sui rapporti riguardanti altri, ricorrendo l’esigenza di «salvaguardare l’ordinamento dal disvalore “di sistema” costituito dall’emissione di sentenze inutiliter datae» (Cass., S.U., 4248/2016 cit.). 6. Infine, per completezza, si osserva che nessun rilievo può avere il fatto che [OSCURATO:PERSONA], dotato di personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, possa giovarsi della difesa dell’Avvocatura dello Stato, a titolo di patrocinio c.d. autorizzato. Questa S.C. ha esteso la regola di sanatoria di cui all’art. 4 della legge n. 260 del 1958 anche ai casi in cui sia evocato un giudizio un ente del tutto diverso da quello legittimato, purché entrambi siano soggetti al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (Cass. 15 febbraio 2011, n. 3709), quale è [OSCURATO:PERSONA] e poi anche [OSCURATO:PERSONA] (art. 10, co. 7-bis, d.l. n. 210 del 2015 conv. con mod. in legge n. 21 del 2016). Tale regime ricorre altresì nei casi di notifica ad ente non statale soggetto al patrocinio c.d. autorizzato, ipotesi per la quale -quanto alle notificazioni nelle controversie in materia di lavoro - è prevista l'equiparazione dei suddetti enti alle amministrazioni statali ai fini della rappresentanza e difesa dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 415, comma 7, cod. proc. civ. (Cass. 29 luglio 2008, n. 20582). Peraltro, è pacifico che l’applicazione dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958 cit. in base al principio dell’effettività del contraddittorio, non può in alcun modo comportare la “stabilizzazione” del rapporto processuale nei confronti del reale destinatario degli effetti di un atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (vedi, per tutte: Cass., S.U., 29 maggio 2012, n. 8516) e di converso nei riguardi anche dell’ente erroneamente evocato (v. per analogo ragionamento, pur nella diversità del caso, Cass., 9 novembre 2021, n. 32938). Vale a dire che, mentre quando l’errore riguardi solo l’organo citato in giudizio, esso ha la natura di una mera irregolarità (tra le molte, Cass. 3 marzo 2021, n. 5819; v. anche le pronunce citate di seguito, sull’evocazione errata di un Ministero nell’agire contro lo Stato), quando invece l’errore riguardi anche una diversa soggettività, esso non può mai comportare una qualche “stabilizzazione” del processo anche verso la parte che proprio non doveva venire evocata in giudizio. Ciò posto, non si può quindi nel caso di specie, se anche le P.A. presso le quali i lavoratori provenienti da [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto mobilità fossero anch’esse soggette al patrocinio dell’Avvocatura, ragionare in termini di sanatoria. Infatti, sulla base di quanto appena detto, proprio perché quando sia evocato un certo soggetto pubblico che non sia parte del rapporto non si realizza alcuna “stabilizzazione” del processo nei suoi riguardi, non avrebbe alcun senso un rilievo in sede di legittimità di un’ipotetica possibilità di remissione in termini a fini sananti ad opera del giudice di primo o di secondo grado. Del resto, neppure ricorrono le speciali ragioni di salvaguardia di un’impugnazione a termini decadenziali vincolati, cui Cass., S.U., 8516/2012 cit. ha esplicitamente riconnesso l’applicazione del sistema sanante, con effetto di remissione in termini, nei riguardi della P.A. non evocata in giudizio. Così come non ricorre il particolare caso dell’azione contro lo Stato svolta evocando il Ministero non pertinente, idonea viceversa alla “stabilizzazione” del processo, stante il trattarsi in quell’evenienza di un mero errore sull’organo evocato in giudizio (Cass. 15 aprile 2024, n. 10074; Cass., S.U., 27 novembre 2018, n. 30649; Cass.26 giugno 2013, n. 16104). 7. In definitiva, la rilevazione del difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] comporta la chiusura in rito della controversia. Trattandosi poi di presupposto processuale immanente all’intero giudizio ed i cui dati sono tratti dagli atti stessi del giudizio, non sono necessari ulteriori accertamenti e la pronuncia rispetto ad esso non realizza alcun novum che imponga di sollecitare previamente il contraddittorio (Cass. S.U. 15 dicembre 2015, n. 25208; Cass. 30 aprile 2011, n. 9591). 8. Va quindi pronunciata la cassazione senza rinvio della sentenza di appello che, invece, ha ritenuto di poter decidere nel merito e ciò in quanto per le ragioni sopra dette la domanda quale coltivata in appello non poteva essere proposta (art. 382, u.c., c.p.c., v. Cass., S.U., 9 febbraio 2012, n. 1912). La cassazione ovviamente non comporta effetti rispetto a quanto fatto oggetto di pronuncia a favore del Mermina in primo grado e non gravato in appello da [OSCURATO:PERSONA], perché tali aspetti sono rimasti al di fuori delle fasi di impugnazione. 9. Dovendosi invece comunque ridefinire le spese di tutti i gradi, la chiusura del giudizio sulla base di rilievo officioso ed il parziale accoglimento di una pretesa in primo grado giustifica la compensazione per le fasi di merito e la condanna del soccombente alla refusione di esse solo per quanto riguarda il giudizio di cassazione. 10. La cassazione della sentenza esclude che siano integrati i presupposti di cui all’art. 13 del d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta. Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna il ricorrente al pagamento in favore de