CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 16365/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la qualeha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiaratoinammissibile l’istanza di ricusazione dei giudici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DellaCasa, componenti del collegio del Tribunale di Roma, sezione misure diprevenzione, che aveva disposto a carico della ricorrente un provvedimento disequestro.L’istanza era stata presentata perché i predetti magistrati avevano anchecomposto il collegio che, nello stesso procedimento, con precedente decreto, afronte di una precedente richiesta di sequestro, aveva restituito gli atti alPubblico Ministero per ulteriori accertamenti.2. Avverso la richiamata ordinanza la Bettozzi ha proposto ricorso percassazione con il proprio difensore di fiducia, affidandosi a un unico motivo con ilquale denuncia inosservanza e erronea applicazione dell’art. 37, comma 1, lett.a) e b), cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione.A fondamento delle censure la ricorrente espone che la pronuncia si èfondata esclusivamente sulla sentenza n. 182 del 2025 della Corte Costituzionaleche, tuttavia, era stata investita della sola questione di legittimità costituzionaleavente ad oggetto la lett. a) del comma 1 dell’art. 37 cod. proc. pen. e nonanche di quella della lett. b) del medesimo comma, che era stata prospettatanella sua istanza di ricusazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. La decisione censurata ha fatto invero correttamente riferimento alla solasentenza n. 182 del 2025 della Corte costituzionale (peraltro resa in unafattispecie assolutamente sovrapponibile a quella considerata, nella quale ilgiudice rimettente aveva dubitato, per ragioni di incompatibilità, della possibilitàper il giudice che aveva disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell’art.20, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la restituzione degli attiall’autorità proponente, di disporre il sequestro di prevenzione).2.1. Al riguardo, occorre considerare che, sebbene la Corte costituzionalefosse stata investita esclusivamente delle questioni di legittimità costituzionaledell’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, 111 e117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 dellaConvenzione europea dei diritti dell’uomo e 47 della Carta dei diritti fondamentalidell’Unione europea, ha svolto – nel disattendere le questioni prospettate –considerazioni di più ampia portata, che consentono di ritenere esclusal’incompatibilità del giudice che abbia deciso la restituzione degli atti al PubblicoMinistero a decidere sulla successiva richiesta di sequestro di prevenzione anchea norma dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.Norma, quest’ultima, che, come noto, consente alle parti di ricusare ilgiudice nel processo penale «se nell'esercizio delle funzioni e prima che siapronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprioconvincimento sui fatti oggetto dell'imputazione».Al riguardo, non si può trascurare che la stessa Corte costituzionale, con lasentenza n. 209 del 2024, ha sottolineato che si ha “un’incompatibilitàcostituzionalmente necessaria” allorché il medesimo giudice abbia già svolto, inrelazione alla medesima res iudicanda, un’”attività pregiudicante” e sianuovamente chiamato a svolgere un compito decisorio in una “sedepregiudicata” dalla propria precedente attività.Detta attività pregiudicante sussiste in presenza di quattro condizioni: levalutazioni devono cadere sulla medesima res iudicanda; il giudice deve esserestato chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, inmaniera strumentale all’assunzione di una decisione (e non semplicemente averavuto conoscenza di essi); la valutazione deve attenere al merito dell’ipotesiaccusatoria (e non già al mero svolgimento del processo); le precedentivalutazioni devono collocarsi in una diversa fase del procedimento.Di qui, nella richiamata sentenza n. 182 del 2025, la Corte costituzionale hasottolineato, in primis, che «il procedimento di prevenzione non è scandito dadistinte fasi “processuali”, come accade invece nel procedimento penale (indaginipreliminari, udienza preliminare, giudizio dibattimentale, riti alternativi,eccetera), e che esso diventa vero e proprio giudizio di prevenzione nelmomento in cui si attua il contraddittorio, dopo l’adozione della misura cautelaredel sequestro (o di altra misura, non ablatoria) e la fissazione della trattazione incamera di consiglio per la decisione sulla confisca. Pur dovendosi auspicare unintervento del legislatore idoneo a strutturare con più accurata precisione ilprocedimento di prevenzione, soprattutto nella dimensione cautelare, che tantorilievo ha assunto nella prassi, va rilevato ch’esso ha una fisionomiaevidentemente monofasica, non venendo in rilievo le scansioni tendenzialmenteimpermeabili che, anche in quanto è ispirato al modello accusatorio, connotano ilprocesso penale di cognizione. Ne consegue che anche la restituzione degli attiall’autorità proponente non determina una regressione di fase, ma identifica unamera sottofase all’interno di un procedimento che resta unitario». Vi è dunqueche, rispetto a tale “sottofase” non può in linea di principio configurarsil’espressione di un indebito convincimento, poiché all’interno di ciascuna dellefasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicareapprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromicialla decisione conclusiva – va, in ogni caso, preservata l’esigenza di continuità edi globalità, venendosi altrimenti a determinare una frammentazione delprocedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fasedel giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (Corte Cost.,sent. n. 93 del 2024; n. 64 del 2022).Inoltre, nella medesima sentenza n. 182 del 2025, la Corte costituzionale haevidenziato che la restituzione degli atti da parte del Giudice della prevenzionenon è qualificabile come “attività pregiudicante”, poiché si tratta di un«provvedimento che, implicando in realtà un rigetto allo stato per insussistenzadei presupposti della misura cautelare, non assume valenza pregiudicanterispetto alla successiva adozione del sequestro (o di altra misura, nonablatoria)», essendo, invero, un provvedimento mediante il quale il tribunale nonvaluta la sussistenza dei presupposti della misura, ma solo la sufficienza a talfine degli atti di indagine compiuti.Pertanto, si deve affermare il principio per il quale nel procedimento diprevenzione il giudice che emette, a fronte della richiesta di sequestro, unprovvedimento di restituzione degli atti non manifesta indebitamente il proprioconvincimento sui fatti oggetto della richiesta, ovvero sul fumus del sequestro diprevenzione, tale da precludere una successiva valutazione dello stesso sullanuova richiesta di sequestro ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., poiché la restituzione degli atti è un mero invito a colmare una lacunaprobatoria nell’ambito di una sub-fase unitaria del procedimento stesso che, adifferenza di quello di cognizione, ha carattere monofasico.2.2. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, in quanto la decisione censurata,pur in modo sintetico, ha correttamente argomentato la manifesta infondatezzadel ricorso richiamando la sentenza n. 182 del 2025 della Corte Costituzionale lecui argomentazioni consentono di escludere la pre-cognizione del giudice dellaprevenzione che abbia disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero afronte della richiesta di sequestro ai sensi tanto dell’art. 37, comma 1, lett. a),cod. proc. pen., direttamente oggetto delle censure del giudice rimettente,quanto della lett. b) della medesima disposizione.3. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile e la ricorrentedeve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]