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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2025

Cassazione n. 09319/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .g(Y [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], trasmessa il 3 febbraio 2025, ore 20:16, e ritenutane la tardività, che esime il Collegio dall'esame dell'atto e preclude la condanna alla rifusione delle spese; considerato che la doglianza con cui si contesta la configurabilità nella condotta dell'imputata del reato di appropriazione indebita, è meramente riproduttiva di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e già congruamente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pp. 2-3 della impugnata sentenza, ove si sottolineano in particolare la materiale disponibilità dell'immobile da parte della ricorrente, sulla base del contratto di locazione acquisito agli atti, nonché l'avvenuta interversio possessionis da parte della stessa con riferimento agli arredi poi asportati dall'abitazione e la pregnanza della mora nel pagamento della pigione con l'interruzione di ogni contatto con la locatrice); ritenuto che, conseguentemente, il secondo profilo di censura, evocando in termini alquanto vaghi presunte carenze motivazionali, per essersi i giudici di appello limitati ad una conferma e ad un rinvio alla sentenza del giudice di primo grado, è anch'esso formulato in termini aspecifici e comunque risulta manifestamente infondato (peraltro, la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, di modo che il giudice di appello non era tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e/o a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente spiegare in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento - cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuale della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .g(Y [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], trasmessa il 3 febbraio 2025, ore 20:16, e ritenutane la tardività, che esime il Collegio dall'esame dell'atto e preclude la condanna alla rifusione delle spese; considerato che la doglianza con cui si contesta la configurabilità nella condotta dell'imputata del reato di appropriazione indebita, è meramente riproduttiva di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e già congruamente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pp. 2-3 della impugnata sentenza, ove si sottolineano in particolare la materiale disponibilità dell'immobile da parte della ricorrente, sulla base del contratto di locazione acquisito agli atti, nonché l'avvenuta interversio possessionis da parte della stessa con riferimento agli arredi poi asportati dall'abitazione e la pregnanza della mora nel pagamento della pigione con l'interruzione di ogni contatto con la locatrice); ritenuto che, conseguentemente, il secondo profilo di censura, evocando in termini alquanto vaghi presunte carenze motivazionali, per essersi i giudici di appello limitati ad una conferma e ad un rinvio alla sentenza del giudice di primo grado, è anch'esso formulato in termini aspecifici e comunque risulta manifestamente infondato (peraltro, la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, di modo che il giudice di appello non era tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e/o a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente spiegare in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento - cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuale della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso, il
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