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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26159/2022

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sul ricorso 25839-2020 proposto da: S' L, \[OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.R.FISCENZIO 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .A.0 NELLO; - ricorrente - contro z-\( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, )ersona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Mil:MA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, ope le s; - controricorrente- avverso la sentenza n. 676/18/2020 della [OSCURATO:PERSONA][[OSCURATO:PERSONA], depositata il 07/ 02/2020; udia la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I Zi-‘ [OSCURATO:PERSONA]. . 2020 n. 25839 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -2-

4. rg 25839/2020 [OSCURATO:PERSONA] limited c/ Agenzia delle dogane e dei [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] limited ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per il pagamento dell'imposta unica sui giochi e lotterie anno 2009, ha ritenuto legittima la pretesa tributaria, trattandosi di un caso di solidarietà paritetica, sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 27/2018.

L'Agenzia delle dogane si costituisce con controricorso.

La contribuente deposita memorie.

Considerato che:

1. Va preliminarmente respinta la richiesta di sospensione del giudizio sulle questioni pregiudiziali formulate dalla ricorrente, anche nella memoria, osservando che la Corte di Giustizia (sentenza 6 ottobre 2021, in causa C-561/19) ha affermato che l'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. 1.1.Tanto premesso, sulle tematiche sottese alle questioni prospettate dalla ricorrente si è già pronunciata la Corte di Giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 21), escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa n italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la (omissis), nello Stato membro interessato».

Non si ravvisa, pertanto, necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali dedotte in ricorso. 1.2.Va altresì respinta la richiesta, contenuta nella memoria, di rimessione della causa alla pubblica udienza.

In adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez.

Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez.

Un., 23 aprile 2020, n. 8093).

In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass., Sez. 5", 5 marzo 2021, n. 6118; Cass., Sez. 5", 30 marzo 2021, n. 8757; sez. 6/5 n. 4093/2022).

Per cui, tenendo anche conto delle recenti pronunzie della Corte sulla medesima questione (di cui si dirà appresso), la controversia può essere esaminata in camera di consiglio.

2. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66

I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018, ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookma ker.

3. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1988, come interpretato dall'art. 1 comma 66 lett.

B) della

I. 220/2010, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione al presupposto soggettivo dell'imposta della

I. 288/1998, ex art 360 n.3 c.p.c. n I motivi suscettibili di essere trattati congiuntamente, sono infondati. 3.1.Le questioni sottoposte allo scrutinio del Collegio sono state oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte (da ultime: sez. 6 - 5, n. 5610 del 2022; Cass., sez. 5, Cass., sez. 5, n. 6828/2022; n. 3868/2022; Sez. 5^, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473), che è recentemente pervenuta alle seguenti conclusioni, come sintetizzate da Cass., sez. 5, n. 3868/2022, cit: a) in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite (Rv. 660937-01); b) l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b),

I. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e 21) (Rv. 660937 - 02); c) in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della

I. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore (cfr. il § 10 della motivazione); d) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della

I. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie [dunque, non il bookmaker estero] operanti per conto di soggetti privi di concessione.

In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla

I. n. 220 cit. (cfr. il § 9.1 della motivazione); e) l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti [non già i consumi quanto, al contrario] la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17) (cfr. il § 11 della motivazione).

4. Ne consegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 - quale quella in esame, relativa al 2009- non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e 1, comma 66, lett. b, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.5.

Nella fattispecie è in discussione la sola posizione del bookmaker per il periodo d'imposta 2009, per cui il motivo di ricorso è infondato, avendo il giudice di appello fatto corretta applicazione dei principi enunciati, laddove ha previsto l'assoggettamento ad imposta unica sulle scommesse per l'anno 2009 del bookmaker avente sede all'estero e privo di titolo concessorio.

6. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.

L'intervento risolutore delle questioni ad opera della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia ed il formarsi di un univoco orientamento nella giurisprudenza di legittimità solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 25839-2020 proposto da: S' L, \[OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.R.FISCENZIO 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .A.0 NELLO; - ricorrente - contro z-\( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, )ersona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Mil:MA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, ope le s; - controricorrente- avverso la sentenza n. 676/18/2020 della [OSCURATO:PERSONA][[OSCURATO:PERSONA], depositata il 07/ 02/2020; udia la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I Zi-‘ [OSCURATO:PERSONA]. . 2020 n. 25839 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- 4. rg 25839/2020 [OSCURATO:PERSONA] limited c/ Agenzia delle dogane e dei [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] limited ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per il pagamento dell'imposta unica sui giochi e lotterie anno 2009, ha ritenuto legittima la pretesa tributaria, trattandosi di un caso di solidarietà paritetica, sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 27/2018. L'Agenzia delle dogane si costituisce con controricorso. La contribuente deposita memorie. Considerato che: 1. Va preliminarmente respinta la richiesta di sospensione del giudizio sulle questioni pregiudiziali formulate dalla ricorrente, anche nella memoria, osservando che la Corte di Giustizia (sentenza 6 ottobre 2021, in causa C-561/19) ha affermato che l'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. 1.1.Tanto premesso, sulle tematiche sottese alle questioni prospettate dalla ricorrente si è già pronunciata la Corte di Giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 21), escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa n italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la (omissis), nello Stato membro interessato». Non si ravvisa, pertanto, necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali dedotte in ricorso. 1.2.Va altresì respinta la richiesta, contenuta nella memoria, di rimessione della causa alla pubblica udienza. In adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093). In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass., Sez. 5", 5 marzo 2021, n. 6118; Cass., Sez. 5", 30 marzo 2021, n. 8757; sez. 6/5 n. 4093/2022). Per cui, tenendo anche conto delle recenti pronunzie della Corte sulla medesima questione (di cui si dirà appresso), la controversia può essere esaminata in camera di consiglio. 2. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018, ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookma ker. 3. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1988, come interpretato dall'art. 1 comma 66 lett. B) della I. 220/2010, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione al presupposto soggettivo dell'imposta della I. 288/1998, ex art 360 n.3 c.p.c. n I motivi suscettibili di essere trattati congiuntamente, sono infondati. 3.1.Le questioni sottoposte allo scrutinio del Collegio sono state oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte (da ultime: sez. 6 - 5, n. 5610 del 2022; Cass., sez. 5, Cass., sez. 5, n. 6828/2022; n. 3868/2022; Sez. 5^, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473), che è recentemente pervenuta alle seguenti conclusioni, come sintetizzate da Cass., sez. 5, n. 3868/2022, cit: a) in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite (Rv. 660937-01); b) l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), I. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e 21) (Rv. 660937 - 02); c) in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore (cfr. il § 10 della motivazione); d) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie [dunque, non il bookmaker estero] operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla I. n. 220 cit. (cfr. il § 9.1 della motivazione); e) l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti [non già i consumi quanto, al contrario] la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17) (cfr. il § 11 della motivazione). 4. Ne consegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 - quale quella in esame, relativa al 2009- non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e 1, comma 66, lett. b, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.5. Nella fattispecie è in discussione la sola posizione del bookmaker per il periodo d'imposta 2009, per cui il motivo di ricorso è infondato, avendo il giudice di appello fatto corretta applicazione dei principi enunciati, laddove ha previsto l'assoggettamento ad imposta unica sulle scommesse per l'anno 2009 del bookmaker avente sede all'estero e privo di titolo concessorio. 6. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. L'intervento risolutore delle questioni ad opera della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia ed il formarsi di un univoco orientamento nella giurisprudenza di legittimità solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustificano la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso; compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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