CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 05362/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/09/2025 del Tribunale di Sorveglianza di L'[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del P.G, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di convertire il ricorso in opposizione e disporre la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con provvedimento del 18 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di L’[OSCURATO:PERSONA] ha revocato , su istanza dell’Agenzia delle Entrate della stessa città, il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di [OSCURATO:PERSONA] in quanto ha «preso atto che dalla documentazione allegata alla richiesta di revoca risulta chiaramente come la situazione reddituale» del suddetto risultava «superiore a quella prevista» dall’art. 76 comma 1 d.P.R. 30 maggio 20022 n.115. 2. Avverso il provvedimento di revoca è stato proposto « ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002»nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] deducendo che lo stesso è stato adottato in violazione dell’art. 76 d.P.R.115/2006. In base a questa norma, infatti, nei processi, quale quello nel quale l’istanza è stata presentata, in cui gli interessi dell’imputatosono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, ai fini della ammissione al beneficio, si tiene conto del solo reddito personale dell’imputato. Il giudice nel caso in esame ha tenuto conto del reddito del [OSCURATO:PERSONA] (pari a 1.222,00 euro) e di quello della madre (17.610,00) persona offesa del reato oggetto del procedimento nel quale è stata chiesta l’ammissione al beneficio. Procedimento nel quale, peraltro, nei confronti del ricorrente era stato disposto, dapprima,l’allontanamento dal nucleo familiare,poi, l’affidamento in prova ai servizi sociali. 3.Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta e il P.G. ha formulato, per iscritto, le conclusioni indicate in epigrafe. 4.È necessario premettere che il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è reclamabile a norma dell’art. 99 del d.P.R. 115/2002 davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualunque altro giudice(Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851; Sez. 4, Sentenza n. 44189 del 28/09/2012, PMT Bagarella, Rv. 253644); mentre non è esperibile il ricorso per cassazione (Sez. 4, Ordinanzan. 47812 del 08/10/2019, Bosco, Rv. 277558; Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep.2022, Picariello, Rv. 282573).A tale regola sfuggono casi come quello in esame in cui la revoca sia avvenuta su richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA] per i quali, l’art. 113 DPR 115/2022 prevede il ricorso diretto per Cassazione. L’assetto normativo delle disposizioni sopra indicate comporta che l’interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99, può proporre, in forza dell’art. 113 direttamente ricorso per Cassazione (Sez. 4, n.11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672). 5. Questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, in caso di revoca dell’ammissione al beneficio disposta, come nel caso in esame, su richiesta dell’amministrazione finanziaria, l’interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell’art. 113 d.P.R. cit. per violazione di legge (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, n. 269672; Sez. 3, n. 3271 del 10/12/2009, dep.2010, Provenza, Rv. 245877). 6.Nel caso in esame il ricorso era stato inequivocabilmente proposto ai sensi dell’art. 99 d.P.R. cit. dato che , così espressamente qualificato, era stato indirizzato al Presidente delTribunale di Sorveglianza di L’[OSCURATO:PERSONA] che lo ha, invece, trasmesso a questa Corte. 7.Da quanto detto consegue c he l’impugnazione, qualificata come opposizione, deve essere trasmessa al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di L’[OSCURATO:PERSONA], funzionalmente competente. P.Q.M Qualificata l’impugnazione come opposizioneai sensi dell’art. 99 d.P.R. 115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente delTribunale di Sorveglianza di L’[OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 27