CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08631/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –Ricorrente[OSCURATO:PERSONA]’ Maria, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in Roma,presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 7408/2020 della Commissione tributaria regionaledella Sicilia, sez. staccata di Catania, depositata il 15.12.2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10.12.2025dal [OSCURATO:PERSONA].RGN 1564/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1564/2022Numero sezionale 8626 8/2025Numero di raccolta generale 8631/2026Data pubblicazione 07/04/2026Dalla sentenza si evince che alla contribuente furono notificati avvisid’accertamento relativi ai periodi d’imposta 2000, 2001, 2004, 2005 e 2006.Gli atti impositivi erano scaturiti dalla verifica fiscale della GdF che avevarilevato come la Culò, pur titolare di ditta individuale di trasporto merci perconto terzi, aveva omesso di tenere scritture e registri obbligatori, e nonaveva presentato le dichiarazioni fiscali relative ai redditi percepiti ai finiIrpef, Iva e Irap. Era seguita la notifica di vari avvisi d’accertamento, conripresa di imposte e irrogazione di sanzioni.Era seguito il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Catania, nel quale la ricorrente assumeva vizi di istruttoriaendoprocedimentale, mancata allegazione di documentazione, difetto dimotivazione degli atti impositivi, nonché l’assenza di presupposti perl’applicazione di sanzioni, per essere addebitabile ogni responsabilità alproprio commercialista. I giudizi erano esitati in altrettante sentenze(4352/2015, 4353/2015, 4354/2015, 4355/2015 e 4803/2015). Le primequattro avevano rigettato le ragioni della contribuente quanto al debitod’imposta, accogliendolo in ordine alle sanzioni, che erano state annullate.L’ultima aveva invece integralmente rigettato il ricorso della Culò.Questa appellò le decisioni dinanzi alla Commissione tributaria regionaledella Sicilia, sez. staccata di Catania, che, riuniti i ricorsi, accolseintegralmente le ragioni dell’appellante.Il giudice regionale ha ritenuto decisivo ed assorbente il giudicatoesterno, consolidatosi per mancata impugnazione di una sesta decisione, lan. 464/2014, integralmente favorevole alla contribuente in punto di impostee di sanzioni. Tale pronuncia risultava fondata sul difetto di motivazionedell’avviso d’accertamento, carente in ordine alla mancata allegazione di attiposti a fondamento della decisione (ex art. 7, l. n. 212/2000), senza che ilgiudicato trovasse ostacolo, a detta di quel giudice d’appello, nell’autonomiadei periodi d’imposta. Ha comunque ritenuto che la motivazione degli attiimpositivi sarebbe inadeguata, per difetto di allegazione di atti decisivi ai finidella ricostruzione della materia imponibile.RGN 1564/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1564/2022Numero sezionale 8636 8/2025Numero di raccolta generale 8631/2026Data pubblicazione 07/04/2026Con ricorso affidato a due motivi l’Agenzia delle entrate ha chiesto lacassazione della sentenza, cui ha resistito la contribuente con controricorso.Nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattatae decisa.Ragioni della decisioneOccorre preliminarmente esaminare l’eccepita inammissibilità del ricorsoperché tardivo. Trovando applicazione al caso di specie il termine lungoannuale d’impugnazione, per essere stata la causa originariamenteincardinata nella vigenza del termine previsto dall’art. 327 c.p.c., anteriorealla l. 18 giugno 2009, n. 69, deve necessariamente aggiungersi l’ulterioreperiodo feriale all’epoca vigente (gg. 46), così che l’impugnazione erariale insede di legittimità risulta tempestiva.Con il primo motivo di ricorso l’ufficio ha denunciato la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.c. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente attribuito alla sentenza del2014 efficacia di giudicato esterno sui giudizi relativi ad annualità diverse daquella ormai irrevocabile.Nel merito, il primo motivo, su cui si fonda la statuizione della sentenzaora al vaglio di questa Corte, è fondato e trova accoglimento.La sentenza fa perno sugli effetti di giudicato esterno, riconosciuti dalgiudice siciliano alla sentenza, ormai irrevocabile, n. 464/2014.Deve avvertirsi che su una distinta annualità, quella relativa al 2003, èsuccessivamente intervenuta un’altra sentenza, la n. 4533/2015, depositatail 28 ottobre 2015 e passata in giudicato, che a conferma della pronuncia diprimo grado ha accolto le sole ragioni di ricorso relative all’applicazione disanzioni, rigettando quelle inerenti il debito d’imposta accertato. Pertanto,se anche fosse stato astrattamente corretto il principio affermato nellasentenza impugnata, il rapporto sarebbe tuttavia disciplinato dalle regolepreviste nell’ipotesi di conflitto di giudicati, secondo cui, in caso di contrastotra giudicati, al fine di stabilire quale fra essi debba prevalere, occorre farericorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sulprimo, salvo che la sentenza contraria ad altra precedente non sia statasottoposta a revocazione (cfr. ex multis Cass., 25 gennaio 2024, 2462; 8RGN 1564/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1564/2022Numero sezionale 8646 8/2025Numero di raccolta generale 8631/2026Data pubblicazione 07/04/2026novembre 2018, n. 28506; 31 maggio 2018, n. 13804; 8 maggio 2009, n.10623).Nel caso di specie, tuttavia nessuna delle decisioni può assumere glieffetti del giudicato esterno.In tema di efficacia del giudicato esterno, qualora due giudizi tra lestesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno diessi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento cosìcompiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questionidi fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambela cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizionecontenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stessopunto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbiafinalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum delprimo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trovaostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodid'imposta (Sez. U, 16 giugno 2006, n. 13916). Con riguardo a tale ultimoaspetto la medesima pronuncia ha infatti puntualizzato che, pur se taleautonomia comporta di regola l’indifferenza della fattispecie costitutivadell’obbligazione relativa ad un periodo d’imposta rispetto ai fatti che si sianoverificati fuori dal periodo considerato, tale indifferenza trova giustificazionesolo in relazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e sianocomunque variabili da periodo a periodo, ritenendo al contrario che faccianostato le qualificazioni giuridiche (residente o non residente, entecommerciale o non commerciale, ecc.) o altri elementi preliminari, capaci diavere una stabilità ultrannuale.Può conseguentemente affermarsi che in relazione alle imposteperiodiche l'effetto vincolante del giudicato esterno è limitato ai soli casi incui vengano in esame fatti che per legge hanno efficacia permanente opluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende piùperiodi di imposta, o fattispecie per le quali l’accertamento concerne la“qualificazione” di un rapporto ad esecuzione prolungata (cfr. Cass., 4 marzo2021, n. 5939; 28 novembre 2019, n. 31084).RGN 1564/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1564/2022Numero sezionale 8656 8/2025Numero di raccolta generale 8631/2026Data pubblicazione 07/04/2026Deve cioè trattarsi di elementi costitutivi della fattispecie, capaci diestendersi ad una pluralità di periodi di imposta, assumendo così caratteretendenzialmente permanente (cfr. Cass., 15 settembre 2017, n. 21395;inoltre 7 dicembre 2021, n. 38950; 3 marzo 2021, n. 5766; 10 ottobre 2019,n. 25516; si veda anche 16 maggio 2019, n. 13152).Così perimetrato l’alveo entro cui occorre apprezzare “l’oggetto”dell’efficacia del giudicato esterno, la statuizione della decisione, favorevoleal contribuente e relativa all’anno d’imposta 2003, non è idonea ad assumerealcun effetto di giudicato esterno.In essa non viene definito un rapporto giuridico, sia esso uno statogiuridico di una persona oppure la qualificazione giuridica di un rapportonegoziale, né risulta accertato un fatto materiale, in grado cioè di assumereanche fuori da quel processo effetti permanenti. Nel caso di specie invece viè una valutazione, operata dal giudice nell’alveo di un giudizio specifico eparticolare, all’esito del cui governo quel giudice ha ritenuto di evincere chel’avviso d’accertamento fosse privo di motivazione. Tale vaglio non puòestendere la sua efficacia al successivo anno d’imposta, o in quelloprecedente, non solo perché i termini di paragone non sono affattosovrapponibili, ma perché -a margine l’inconsistenza del ragionamentosecondo cui la mancata allegazione delle fatture all’avviso d’accertamento(in pratica di tutti gli atti su cui si regge l’atto impositivo, teoricamenterappresentata anche da una mole considerevole di documenti) importi lacarenza di motivazione ed il mancato rispetto del contraddittorio- in realtàessa si traduce in un giudizio di valore, reso dal giudice del processo relativoall’anno d’imposta 2003, secondo cui in quel modo l’atto impositivo difettavadi motivazione. In realtà quel giudizio non poteva certo vincolare il giudiziodel giudice del processo relativo agli anni d’imposta 2000, 2001, 2004, 2005e 2006.In altri termini, la valutazione emersa nella sentenza, di cui si invocal’efficacia di giudicato esterno, non è altro che un giudizio di valore, incidentesenz’altro nel processo in cui il giudice ha ponderato gli elementi addotti inquel giudizio da ciascuna delle parti, traendone specifiche conclusioni, ma iRGN 1564/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1564/2022Numero sezionale 8 66 8/2025Numero di raccolta generale 8631/2026Data pubblicazione 07/04/2026cui effetti restano circoscritti in seno a quella pronuncia, senza alcunaefficacia esterna di quel giudicato in un altro giudizio.Il motivo in definitiva trova accoglimento.Risulta fondato anche il secondo motivo, con il quale l’Ufficio halamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, d.P.R. n. 600/1973,nonché dell’art. 7, l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. La sentenza d’appello avrebbe erroneamente ritenuto viziati dacarenza di motivazione gli atti impositivi notificati ed impugnati.La difesa erariale rileva che, al contrario di quanto sostenuto dal giudiced’appello, gli atti impositivi riproducevano le risultanze dei pvc redatti daimilitari verificatori della GdF.La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, haaffermato che in tema di avviso di accertamento, la motivazioneper relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redattodalla Guardia di Finanza dell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non èillegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio deglielementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso,condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scritturache, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti alcontribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento delcontraddittorio (ex multis, Cass., 12 febbraio 2025, n. 3610; 20 dicembre2018, n. 32957).Nel caso di specie il ricorso riproduce, in osservanza del principio dispecificità, i passaggi dei relativi atti impositivi, che richiamano il contenutoessenziale del pvc, da cui sono poi scaturiti gli atti impositivi.Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata, a prescindere dallaestrema genericità delle ragioni per le quali ha ritenuto gli atti impositivicarenti di motivazione, rivela che ha mancato di adeguarsi ai principi didiritto enunciati in tema dalla giurisprudenza di legittimità.La sentenza deve essere pertanto cassata e il processo va rinviato allaCorte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia perché, in diversacomposizione, oltre che provvedere alla liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità, riesamini i riuniti appelli erariali.RGN 1564/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1564/2022Numero sezionale 8676 8/2025Numero di raccolta generale 8631/2026Data pubblicazione 07/04/2026 P.Q.MLa Corte, definitivamente pronunciando, cassa la sentenza e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, cui demanda, indiversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il giorno 10 dicembre 2025Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 1564/2022Consigliere rel. Federici