CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 23780/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento del 04/04/2023 di condanna per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 10 quater d.lgs. 74 del 2000 (capo b) perché, in concorso con altri, quale amministratore di fatto della società PI.GA s.r.I., non versava le somme dovute a titolo di imposta per le annualità 2016 e 2017. Con un primo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione per non aver la Corte di appello indicato le ragioni per le quali i reati contestati dovessero essere ritenuti ascrivibili unicamente al Picari, considerato che, nell'anno 2016, l'amministratore era la Rauseo che avrebbe potuto inviare le deleghe di pagamento utilizzando la propria firma digitale o delegando il commercialista e socio Quagliarello. Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente, nonostante non sia stata provata la piena e consapevole partecipazione del Picari alle operazioni di indebita compensazione né essendo stato esposto in che modo sarebbero state compiute tali compensazioni, se direttamente ad uno sportello bancario o postale da parte del ricorrente ovvero tramite internet banking o, da ultimo, attraverso Entranel con delega rilasciata dal ricorrente ad un intermediario. Al contrario, sarebbe emerso dall'istruttoria che le compensazioni sono state effettuate da un intermediario tramite Entranel ma non sono state acquisite le singole deleghe che il ricorrente avrebbe rilasciato all'intermediario finanziario. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto fondata la penale responsabilità del ricorrente attese le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno dichiarato di aver svolto le funzioni di consulente del lavoro per la PI.GA. e di essersi sempre interfacciati con il Picari dal quale ricevevano la documentazione utile per l'espletamento del loro incarico. Tale assunto è confermato altresì dai testi Delle Fratte, Robustelli e [OSCURATO:PERSONA] che hanno confermato di aver intrattenuto diretti rapporti con l'odierno ricorrente sulla base dei quali [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto amministratore di fatto della società in questione, nonché colui effettivamente interessato al compimento delle operazioni in questione. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/05/2025 Il Consigliere estensor