CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2023
Cassazione n. 17489/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32964/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E SPETTACOLO – in persona del legale rapp.p.t., domicilia ta in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difende ope legis -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] – SO C IETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t. -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 691/2018depositata il 28/03/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-[OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Palermo la Regione [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], Comunicazioni e Trasporti – [OSCURATO:PERSONA], Sport e Spettacolo- e la società F.A.T.A. [OSCURATO:PERSONA] SPA e chiese -deducendone l’illegittimità sotto diversi profili - che venisse dichiarato nullo, annullato o dichiarato privo di efficacia giuridica, ovvero disapplicato il provvedimento di revoca D.D.S. n.58/S3/Tur del 14/2/2008 del contributo di euro 12.396,00, già concessogli con D.D.G. n.1400/S3/tur del 5/10/2004 per la realizzazione di un [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n.145, revoca in relazione alla quale l’Assessorato aveva richiesto alla F.A.T.A. l’escussione della polizza fideiussoria, che era stata contratta in esecuzione di un obbligo di legge. F.A.T.A. si costituì sollevando l’exceptio doli nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, ritenuta la legittimità del provvedimento di revoca del contributo già concesso al Targia, respinse le domande proposte da quest’ultimo e condannò l’attore a tenere indenne F.A.T.A. da quanto eventualmente sborsato a titolo di fideiussione, compensando le spese di lite. Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto dalla Corte di appello di Palermo, che ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese di lite nei confrontidella Regione e di F.A.T.A. Targia ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi; la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione – [OSCURATO:PERSONA]- subentrata a seguito di fusione per incorporazione di F.A.T.A –hanno replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 della legge regionale Sicilia n.10/2000, dell’art. 21 - octies della leg ge n.241/1990 e dei principi in materia di competenza a revocare un atto amministrativo, e si sostiene che la Corte di merito erroneamente ha ritenuto la competenza di un dirigente semplice a revocare un provvedimento emanato dal Dirigente Generale, suo superiore gerarchico. A parere del ricorrente il provvedimento di revoca (che non trascrive) avrebbe dovuto essere firmato dal Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo dell’Assessorato- che aveva concesso il contributo – e non dal Dirigente del Serviz io [OSCURATO:PERSONA], del quale deduceva l’incompetenza a revocare il contributo di cui alla legge regionale n.32/2000 perché la legge regionale n.10/2000 non attribuiva ad un dirigente semplice il potere di revocare un atto adottato da un dirigente generale e perché la materia oggetto del provvedimento di revoca non rientrava nell’ambito di quanto stabilito dall’art.2, comma 1, della legge regionale n. 10/2000, richiamato dal primo capoverso dell’art.8. Aggiunge che – secondo personale prospettazi one - l’organo competente a disporre la revoca doveva essere ritenuto quello che aveva emanato il provvedimento, ovvero un organo superiore e, infine, deduce che non vi sarebbe in atti alcun documento a comprova che tale potere fosse stato delegato all’ing. [OSCURATO:PERSONA], che aveva firmato il provvedimento de quo. 2.2.-Il motivo è inammissibile. Al fine del corretto inquadramento della questione, è necessario rammentare - con principi affermati, prevalentemente, in giudizi concernenti il riparto di giurisdizione –che la revoca del contributo, per l’assenza originaria dei presupposti giustificativi già positivamente valutatati dall’Amministrazione, non può essere equiparata alla revoca del contributo per l’inadempimento del programma di investimenti ovvero per altri fatti sopravvenuti all’ammissione al finanziamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. del 21 ottobre 2021, n. 7064). In proposito, al fine di ricostruire la natura giuridica del pubblico potere esercitato dall’Amministrazione procedente – argomento su cui è focalizzata la censura - giova distinguere a seconda che la revoca del contributo sia disposta per la carenza originaria o sopravvenuta di un requisito di ammissione al contributo. Nella prima ipotesi, emerge un’invalidità del provvedimento concessorio -da scrutinare alla stregua dello stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione-, tenuto conto che il contributo non avrebbe potuto essere concesso in assenza di un suo requisito di ammissibilità: in tali casi, l’Amministrazione è abilitata a riesaminare la propria pregressa determinazione –di ammissione dell’operatore economico al finanziamento pubblico – nell’esercizio di un potere di autotutela, in relazione al quale, sussiste la cognizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. Sez. U. n. 16457/2020). Nella seconda ipotesi, la carenza sopravvenuta del requisito, invece, non influisce sul regime di validità dell’atto concessorio, ma sulla conservazione del bene della vita già concesso dall’Amministrazione procedente: una tale carenza, di regola, si traduce nella violazione di un obbligo assunto dal beneficiario, da ottemperare per la conservazione dell’agevolazione economica, suscettibile di accertamento da parte dell’Amministrazione procedente mediante l’esercizio di un potere vincolato, funzionale allo scioglimento di un rapporto amministrativo già costituito. Al diverso pubblico potere esercitato consegue che «La controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico.»(Cass. Sez. U. n. 16457/2020; Cass. Sez. U. n. 3166/2019, tra molte). Nel caso di specie, il giudice del merito - che ha ritenuto la propria giurisdizione (senza che ciò sia stato oggetto di contestazione) - ha collocato il provvedimento impugnato nell’ambito della seconda ipotesi, e cioè quella della revoca per carenza sopravvenuta dei requisiti richiesti, in quanto ha accertato – con statuizione non impugnata, che costituisce il fondamento della ratio espressa – che la revoca del finanziamento era da ascrivere all’accertato inadempimento da parte del beneficiario, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionavano l'erogazione ed ha, quindi, implicitamente escluso che la re voca fosse dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale non aveva annullato il provvedimento perché concesso in assenza di un suo requisito di ammissibilità o per vizi di legittimità, né lo aveva revocato per contrasto originario con l'interesse pubblico. Segnatamente, quindi, la Corte di appello ha rimarcato che l’atto di revoca del contributo già concesso era stata adottato a seguito di precisa istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio terzo “Contributi e finanziamenti per strutture ricettive e classificazione alberghiera” del Dipartimento del turismo. Ha puntualizzato, in proposito che, dovendo il Dirigente del Servizio “curare l’attuazione dei progetti e delle gestioni” in adempimento dei doveri previsti dall’art.8, in combinato disposto con l’art.2 della legge regionale n. 10/2000, come “responsabile dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati” era competente anche a disporre la revoca del finanziamento già concesso, ove ciò non era determinato “da una scelta in contrasto con quella del Dirigente Generale, ma da una valutazione successiva, afferente la permanenza dei presupposti e l’eventuale inadempimento del beneficiario dagli impegni assunti, come previsti dal bando di selezione...” (fol. 5 della sent. imp.). La censura si rivela, dunque, inammissibile perché, da un lato, non coglie la ratio decidendi, atteso che l’atto in questione non si è risolto in un riesame in sede di autotutela dell’originario provvedimento attributivo del contributo, ma è conseguito allo svolgimento di compiti istruttori propri del Dirigente incaricato di “curare l’attuazione dei progetti e delle gestioni”; dall’altro deduce una carenza di delega priva di diretto rilevo per le ragioni già indicate e che, comunque, appare questione introdotta ex novo in sede di legittimità, attesa la carente formulazione del motivo , che non riporta gli specifici motivi di gravame, come era suo onere in osservanza dell’obbligo di specificità del motivo ex art.366 cod. proc. civ., quanto meno nei passaggi significativi, al fine di vincere l’apparente novità delle questioni introdotte (Cass. n. 17049/2015) alle quali non vi è alcun riferimento nemmeno nella sentenza impugnata. 3.1.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt.115, 342, 345, 346 cod.proc.civ. e dell’art.24, secondo comma, Cost. per avere la Corte di appello non esaminato il motivo di gravame con cui era stata impugnata la mancata ammissione in prime cure delle prove chieste ed articolate dalla parte e per avere erroneamente ritenuto rinunciate le prove chieste e non ammesse, pur in presenza del motivo di appello, perché la richiesta non sarebbe stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, nonostante fosse stata ribadita nelle memorie conclusionali. 3.2.- Il secondo motivo è, per un verso, inammissibile, perché non è configurabile il vizio di omissione di pronuncia su questioni processuali (Cass. n. 1876/2018; Cass. n. 22083/2013; Cass. n. 3667/2006). 3.3.- Per altro verso è infondato perché «Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione.»(Cass. n. 10767/2022; Cass. n. 33103/2021), e, nel caso di specie, la mancata riproposizione dell’istanza istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni non è smentita dalle deduzioni del ricorrente, che sembrano prospettareuna sorta di differente prassi esistente presso la Corte di appello di Palermo. 4.1.-Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 132, secondo comma, n.4, cod.proc.civ., sotto il profilo della motivazione apparente in ordine alla accertata inosservanza da parte di Targia dell’obbligo di risiedere presso l’immobile ove era allocato il B B. 4.2.- Il motivo è inammissibile perc hé la motivazione c’è ed è resa in termini sufficienti e rispondenti al minimo costituzionale, mentre la doglianza mira ad una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. 5.1.- Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 del D.D.G. 9 aprile 2004 e 88 della legge regionale n.32/200, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la sussistenza dell’asserito mancato adempimento, da parte dell’arch. Targia, della comunicazione di almeno 50 presenzaall’anno presso il B B per cui è causa. 5.2.- Il motivo è inammissibile perché meritale, anche se proposto come violazione di legge e perché privo di decisività e – quindi –di interesse. Invero tutta la disquisizione in merito all’interpretazione delle modalità di documentazione delle 50 presenze annue, non risulta dirimente, attesa la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo, in quanto il ricorrente non risulta avere dimostratoin alcun modo, in fase di merito, la ricorrenza del requisito in questione. 6.-In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. -Rigetta il ricorso; -Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00=, oltre spese prenotate a debito, in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Spettacolo -, ed in euro 3.200,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione –[OSCURATO:PERSONA]; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del