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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44418/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 28/1/2021 della Corte di appello di Firenze, che ha ridotto la pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Prato con sentenza del 20/10/2015 per due ipotesi di evasione ex art.385 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile: il primo motivo è volto a sollecitare un alternativo giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto osservato dalla Corte in ordine al carattere ostativo dei plurimi precedenti ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche; il secondo motivo è manifestamente infondato, giacché la prescrizione non è maturata in epoca anteriore alla sentenza di appello e l'inammissibilità del ricorso preclude la valutazione dell'ulteriore tempo trascorso (Sez.

U. n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],Irno RicciOrelli [OSCURATO:PERSONA] uolo i [OSCURATO:PERSONA].LERIA -3 1:),(9 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 28/1/2021 della Corte di appello di Firenze, che ha ridotto la pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Prato con sentenza del 20/10/2015 per due ipotesi di evasione ex art.385 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile: il primo motivo è volto a sollecitare un alternativo giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto osservato dalla Corte in ordine al carattere ostativo dei plurimi precedenti ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche; il secondo motivo è manifestamente infondato, giacché la prescrizione non è maturata in epoca anteriore alla sentenza di appello e l'inammissibilità del ricorso preclude la valutazione dell'ulteriore tempo trascorso (Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],Irno RicciOrelli [OSCURATO:PERSONA] uolo i [OSCURATO:PERSONA].LERIA -3 1:),(9 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44418/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris