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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 27193/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03XSMHF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo e secondo grado per i reati di cessione di sostanza stupefacente, deduce la violazione degli artt. 69, ultimo comma, e 99, quarto comma, cod. pen., oltre che la manifesta illogicità della motivazione, con argomentazioni meramente apparenti e omettendo di confrontarsi puntualmente con il testo del provvedimento impugnato.

Considerato che il motivo in parola risulta non specifico, perché prospetta deduzioni del tutto prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale; che infatti il ricorrente risulta gravato da due condanne precedenti commesse per finalità di illecito profitto al pari del caso di specie, e che i fatti oggetto di imputazione sono stati commessi nei cinque anni successivi alla condanna più recente avvenuta nel 2020, che dalla lettura congiunta delle precedenti condanne si ravvisano le medesime finalità di illecito profitto e che non residuano dubbi in ordine alla ingravescente propensione criminale dell'odierno imputato; che dunque la recidiva contestata è stata correttamente ritenuta sussistente dai giudici di merito; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03XSMHF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo e secondo grado per i reati di cessione di sostanza stupefacente, deduce la violazione degli artt. 69, ultimo comma, e 99, quarto comma, cod. pen., oltre che la manifesta illogicità della motivazione, con argomentazioni meramente apparenti e omettendo di confrontarsi puntualmente con il testo del provvedimento impugnato. Considerato che il motivo in parola risulta non specifico, perché prospetta deduzioni del tutto prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale; che infatti il ricorrente risulta gravato da due condanne precedenti commesse per finalità di illecito profitto al pari del caso di specie, e che i fatti oggetto di imputazione sono stati commessi nei cinque anni successivi alla condanna più recente avvenuta nel 2020, che dalla lettura congiunta delle precedenti condanne si ravvisano le medesime finalità di illecito profitto e che non residuano dubbi in ordine alla ingravescente propensione criminale dell'odierno imputato; che dunque la recidiva contestata è stata correttamente ritenuta sussistente dai giudici di merito; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27193/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris