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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09599/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso (appello trasmesso a questa Corte di Cassazione) proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene una violazione di legge e un vizio di motivazione nel mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art 62 bis cod. pen., nonché sulla particolare tenuità del fatto e sulla mancata concessione dei benefici di legge.

Per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il Tribunale rileva come la personalità del ricorrente non consente un riconoscimento delle generiche, in quanto gravato da numerosi precedenti a fronte di plurime violazioni.

Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio.

Per la particolare tenuità del fatto la valutazione complessiva della condotta del ricorrente (anche relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) è stata ritenuta grave, reiterata e significativa di una possibile ricaduta nel reato.

Si tratta di motivazione implicita che esclude (anche in relazione alla pena superiore al minimo edittale) la valutazione della particolare tenuità.

Per la sospensione condizionale della pena (e la non menzione) la sentenza rileva i precedenti penali e la prognosi di reiterazione dei reati, nonché la sospensione condizionale già applicata in tre occasioni precedenti.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso (appello trasmesso a questa Corte di Cassazione) proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene una violazione di legge e un vizio di motivazione nel mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art 62 bis cod. pen., nonché sulla particolare tenuità del fatto e sulla mancata concessione dei benefici di legge. Per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il Tribunale rileva come la personalità del ricorrente non consente un riconoscimento delle generiche, in quanto gravato da numerosi precedenti a fronte di plurime violazioni. Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio. Per la particolare tenuità del fatto la valutazione complessiva della condotta del ricorrente (anche relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) è stata ritenuta grave, reiterata e significativa di una possibile ricaduta nel reato. Si tratta di motivazione implicita che esclude (anche in relazione alla pena superiore al minimo edittale) la valutazione della particolare tenuità. Per la sospensione condizionale della pena (e la non menzione) la sentenza rileva i precedenti penali e la prognosi di reiterazione dei reati, nonché la sospensione condizionale già applicata in tre occasioni precedenti. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 09599/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris