CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07737/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/07/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 35487/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 30 luglio 2021 il GIP del Tribunale di Taranto ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per il reato dell'art. 73 d.P.R. n, 309 del 1990, perché deteneva 492 grammi di eroina. 2. L'imputato ricorre per cassazione per vizio di motivazione, poiché vi erano i presupposti dell'assoluzione e il trattamento sanzionatorio era eccessivo, trattandosi di detenzione per uso personale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non è più ammessa la possibilità di censurare l'omessa motivazione in merito all'insussistenza delle condizioni del proscioglimento (tra le più recenti, Cass., Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnauoi, Rv. 279761-01). Peraltro, nel caso in esame il Giudice ha pure motivato sulle ragioni, rigorosamente ancorate alle risultanze processuali, per cui non ha pronunciato il proscioglimento. L'imputato poi non può contestare la pena che non è illegale. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. RG 35487/2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore isr,-eRidente Ubalda