CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25651/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 13/10/2025 la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 9/11/2023 dal Tribunale di Parma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando, innanzitutto, il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., perché motivato esclusivamente sulla misura del superamento della soglia di punibilità, dunque senza considerare in concreto l'offesa arrecata, peraltro in un periodo del tutto emergenziale (per epidemia da Covid-19) da parte di un soggetto in età avanzata e incensurato. Ancora, la motivazione è contestata quanto all'elemento soggettivo del reato, quale dolo specifico, che sarebbe stato riconosciuto senza effettivo argomento e senza considerare il contesto personale in cui il ricorrente avrebbe agito. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sulle questioni qui riproposte con una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, con riferimento al dolo del reato, che la Corte di appello lo ha riconosciuto in forza delle stesse modalità della condotta, non risultando peraltro allegato alcun elemento che inducesse a ritenere la buona fede dell'imputato o l'invocato "disorientamento psicologico"; a riguardo, la sentenza ha evidenziato non potersi attribuire rilievo scriminante alla crisi pandemica, alla luce dell'entità del superamento della soglia di punibilità, così da riscontrare piena consapevolezza dell'agire illecito e del dolo specifico (in adesione a Sez. 3, n. 38802 del 25/9/2024, Nuzzolese, Rv. 286950). Con riguardo, poi, ad ulteriori considerazioni, ancora ribadite nel ricorso (tra cui la "condizione di intenso turbamento emotivo, aggravata dalla perdita di numerosi amici e conoscenti"), la pronuncia impugnata ne ha sottolineato l'irrilevanza, oltre che il difetto di ogni sostegno documentale. 4.1. Evidenziato, di seguito, quanto alla causa di esclusione della punibilità, che la sentenza di appello ha richiamato la misura del superamento della soglia di punibilità, pari all'11%; è stato così ribadito il costante e condiviso principio per il quale, proprio in tema di art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 16599 del 20/2/2020,Latorre, Rv. 278946: fattispecie di affermata esclusione della causa di non punibilità con riferimento ad una evasione di imposta eccedente la soglia di legge per un ammontare di euro 5.825,21, superiore all'11°/0 dell'importo della soglia stessa). La Corte di appello, infine, ha esaminato la possibile applicazione dell'art. 13, comma 3-ter, d. Igs. n. 74 del 2000, evidenziando che lo scostamento significativo dalla soglia di punibilità precludeva ancora l'applicazione dell'istituto, anche in considerazione del fatto che il debito tributario in questione non era stato saldato neanche in parte. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MA- 1/1 \'‘) [OSCURATO:PERSONA] L L 6 t A O 9 LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Kat lemente 2