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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 2025

Cassazione n. 19976/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CAGLIARInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 163/RG. 4491 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari avverso il provvedimento emesso dal Giudice di pace di Cagliari il 3 gennaio 2025; esaminati gli atti; considerato il ricorso inammissibile in quanto il provvedimento impugnato non è qualificabile abnorme non determinando alcuna stasi del procedimento dovendosi ritenere che il Giudice di pace, restituendo gli atti al Pubblico ministero per l'iscrizione dell'indagato nel registro noti, avesse implicitamente disposto la sua previa identificazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 5/05/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CAGLIARInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 163/RG. 4491 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari avverso il provvedimento emesso dal Giudice di pace di Cagliari il 3 gennaio 2025; esaminati gli atti; considerato il ricorso inammissibile in quanto il provvedimento impugnato non è qualificabile abnorme non determinando alcuna stasi del procedimento dovendosi ritenere che il Giudice di pace, restituendo gli atti al Pubblico ministero per l'iscrizione dell'indagato nel registro noti, avesse implicitamente disposto la sua previa identificazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 5/05/
Sentenza Cassazione n. 19976/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris