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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2025

Cassazione n. 09179/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Catania [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Siracusa in data 24/05/2024, che aveva disatteso l'istanza di riconoscimento della liberazione anticipata, per il semestre 29/09/2017-02/10/2017, per essere il condannato incorso in un rilievo disciplinare del 27/02/2024, sanzionato dal Consiglio di disciplina con cinque giorni di isolamento durante la permanenza all'aperto.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione e/o errata applicazione dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione agli artt. 77 e 80 del d.P.R. n. 230 del 2000, per esser stata dedotta in modo automatico - dalla sussistenza della sopra detta sanzione disciplinare - la mancata partecipazione del condannato all'opera rieducativa.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico e rivalutativo.

Invero, le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione sono interamente versate in fatto e non riescono a confrontarsi compiutamente con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici e ritiene provata la mancata adesione del condannato all'opera di rieducazione, posta a fondamento dell'invocato beneficio penitenziario.

4. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Siracusa in data 24/05/2024, che aveva disatteso l'istanza di riconoscimento della liberazione anticipata, per il semestre 29/09/2017-02/10/2017, per essere il condannato incorso in un rilievo disciplinare del 27/02/2024, sanzionato dal Consiglio di disciplina con cinque giorni di isolamento durante la permanenza all'aperto. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione e/o errata applicazione dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione agli artt. 77 e 80 del d.P.R. n. 230 del 2000, per esser stata dedotta in modo automatico - dalla sussistenza della sopra detta sanzione disciplinare - la mancata partecipazione del condannato all'opera rieducativa. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico e rivalutativo. Invero, le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione sono interamente versate in fatto e non riescono a confrontarsi compiutamente con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici e ritiene provata la mancata adesione del condannato all'opera di rieducazione, posta a fondamento dell'invocato beneficio penitenziario. 4. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025
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