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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 20096/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Modena del 13 settembre 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione, tra gli altri, al reato di cui all'art. 651 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. in quanto la Corte territoriale, preso atto che il reato era stato commesso il 2 giungo 2019, ha omesso di dichiarare che il reato era estinto per decoro della prescrizione; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata il quanto i termini di prescrizione del reato, commesso in data successiva al 3 agosto 2017 e antecedente il 31 dicembre 2019 erano sospesi e che pertanto il reato non era estinto allorché la sentenza è stata pronunciata (in questo senso da ultimo Sez.

U. 12/12/2024, r.g. 22932/2024, Polichetti, info provvisoria 19/2024); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte sono manifestamente infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rilevato che nel caso di specie il fatto che la questione sia stata oggetto di decisione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte consente di escludere profili di colpa e che pertanto non va disposta la condanna al versamento della somma in favore della cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la nc nte al pagamento delle spese processuali.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Modena del 13 settembre 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione, tra gli altri, al reato di cui all'art. 651 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. in quanto la Corte territoriale, preso atto che il reato era stato commesso il 2 giungo 2019, ha omesso di dichiarare che il reato era estinto per decoro della prescrizione; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata il quanto i termini di prescrizione del reato, commesso in data successiva al 3 agosto 2017 e antecedente il 31 dicembre 2019 erano sospesi e che pertanto il reato non era estinto allorché la sentenza è stata pronunciata (in questo senso da ultimo Sez. U. 12/12/2024, r.g. 22932/2024, Polichetti, info provvisoria 19/2024); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte sono manifestamente infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rilevato che nel caso di specie il fatto che la questione sia stata oggetto di decisione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte consente di escludere profili di colpa e che pertanto non va disposta la condanna al versamento della somma in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la nc nte al pagamento delle spese processuali. Così d
Sentenza Cassazione n. 20096/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris